Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15232 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15232 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14451/2023 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA al INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di ROMA n. 8301/2022 depositata il 22/12/2022;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 2/04/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME già socio della RAGIONE_SOCIALE, propose opposizione all ‘ esecuzione, nelle forme dell ‘ opposizione a precetto, per oltre trentaduemila euro, notificatogli il 22/10/2020 a istanza di NOME COGNOME Questi, che aveva svolto attività professionale in favore della detta RAGIONE_SOCIALE, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma in data 10/12/2018 nei confronti della detta società, in seguito dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell ‘ art. 648 c.p.c. nel giudizio di opposizione al monitorio, peraltro dichiarato interrotto a seguito della cancellazione della RAGIONE_SOCIALE dal registro delle imprese e riassunto dallo stesso COGNOME. Il Tribunale di Roma revocava, all ‘ esito del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo n. 26072/2018 e condannava NOME COGNOME nella qualità di socio unico di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, a pagare a NOME COGNOME la somma di Euro 29.337,90, oltre gli interessi di mora dalla domanda giudiziale al saldo e la rivalutazione Istat.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio con COGNOME, rigettò, con sentenza n. 20249/2021 pubblicata il 29/12/2021, nelle more del giudizio di opposizione al monitorio, l ‘ opposizione all ‘ esecuzione ai sensi dell ‘ art. 615 c.p.c. proposta dall ‘ Uleri.
Questi propose appello avverso la detta sentenza resa a conclusione del giudizio di opposizione all ‘ esecuzione e la Corte d ‘ appello di Roma, nel contraddittorio con NOME COGNOME ha, con la sentenza n. 8301 del 22/12/2022, rigettato l ‘ impugnazione.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, NOME COGNOME
Risponde con controricorso NOME COGNOME.
Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 2/04/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi proposti da COGNOME sono i seguenti.
Primo motivo: violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 615, commi primo e secondo, c.p.c., e all ‘ art. 2495, comma terzo, c.c. con riferimento all ‘ art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Con tale motivo viene censurata la sentenza della Corte di appello di Roma nella parte in cui ha ritenuto che, in ipotesi di sussistenza della limitazione di responsabilità prevista all ‘ art. 2495, comma terzo, c.c., non avendo il socio percepito nessuna somma sulla base del bilancio finale di liquidazione della società, il medesimo non possa agire con l ‘ opposizione pre-esecutiva (opposizione a precetto ex art. 615, comma primo c.p.c.); dunque, la Corte di appello, nell ‘ affermare che la contestazione del diritto del creditore di procedere in via esecutiva debba essere proposta necessariamente con l ‘ opposizione avverso l ‘ esecuzione intrapresa dai creditori sociali (e non con l ‘ opposizione a precetto; cfr. sentenza Corte di appello impugnata) ha irrimediabilmente violato i principi sanciti dalle norme richiamate.
Secondo motivo: violazione e falsa applicazione di legge in relazione all ‘ art. 99 c.p.c., all ‘ art. 2495 comma terzo, c.c., con riferimento all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Con tale motivo viene censurata la sentenza della Corte di appello nella parte in cui ha sostenuto che la pronuncia inerente alla sussistenza della responsabilità illimitata del socio fosse ‘implicitamente’ contenuta nella sentenza emessa nel differente giudizio avente a oggetto l ‘ opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla società poi cancellata e riassunto dal socio (nella propria qualità
di socio della cancellata). Tuttavia, tale giudizio riguardava l ‘ opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società e, dunque, l ‘ accertamento del credito nei confronti della medesima e non l ‘ accertamento della responsabilità illimitata del socio. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto che tale sentenza statuisse in ordine alla responsabilità illimitata (peraltro anche ingiustificatamente in quanto la sentenza espressamente precisa che la condanna dell ‘ Uleri è nella sua qualità di socio della società e non in proprio) e ha così violato le norme richiamate, in quanto non ha verificato l ‘ effettiva sussistenza di un giudizio che statuisse in ordine all ‘ accertamento della responsabilità illimitata o alla decadenza dalla limitazione di responsabilità di cui all ‘ art. 2495, comma terzo, c.c. e ha desunto tali elementi in via meramente interpretativa e sulla base di aspetti circostanziali (sentenza Corte di appello impugnata, pag. 9, secondo capoverso).
I motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente congiunti e interdipendenti.
Le censure proposte sono infondate, posto che nessuna impugnazione è stata proposta, o quantomeno alcuna rituale censura è stata proposta, nella competente sede di merito, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8178/2022 pubblicata il 13/05/2022, resa nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo tra l ‘ originario attore in monitorio COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, anche e soprattutto nella parte in cui pronunciava condanna diretta nei confronti dell ‘ ex socio, in proprio e per l ‘ intero importo del credito. In detto giudizio, interrotto a seguito della cancellazione della società, l ‘ COGNOME era intervenuto, o, meglio, aveva riassunto il processo, dopo il verificarsi della causa interruttiva, cosicché, a prescindere dalla qualità originariamente spesa, la sentenza emessa all ‘ esito di esso faceva stato nei suoi confronti anche con riferimento all ‘ ambito della responsabilità e alle sue eventuali restrizioni entro
od oltre i limiti segnati dall ‘ art. 2495, terzo comma, c.c. A tanto consegue che le eventuali limitazioni di responsabilità non fatte valere in detto giudizio risultano precluse, anche per la limitazione dell ‘ oggetto della cognizione propria del processo di opposizione all ‘ esecuzione, nel quale si controverte del diritto del creditore, già accertato da un titolo esecutivo giudiziale, a procedere all ‘ esecuzione forzata.
Infatti, la limitazione della responsabilità dell ‘ ex socio può assimilarsi ad una successione intra vires (argomenti si traggono, di recente, da Cass. S.U. n. 3625 del 12/02/2025 Rv. 673808 – 01), la quale va dedotta nel giudizio di formazione del titolo giudiziale (Cass. n. 4633 del 15/04/1992 Rv. 476825 – 01, Cass. n. 20531 del 29/09/2020 Rv. 659179 – 02) e, cioè e in questo caso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Irrimediabilmente preclusa nella presente sede restando la disamina della questione della correttezza o meno della ravvisata responsabilità dell ‘ ex socio in proprio e per l ‘ intero debito sociale, se del caso in questo senso intendendosi corretta o integrata la motivazione della qui gravata sentenza, a tanto consegue il rigetto di entrambi i motivi di ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di