Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8917 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8917 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2025
Oggetto:
spa responsabilità amministratori
AC – 28/03/2025
ORDINANZA interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 30161/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentata e difesa dal l’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo 1465/19, pubblicata in data 11 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo, breviter , Nam) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva limitato la responsabilità successoria dei soci della RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo, breviter , MD) NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, all’importo da essi percepito in sede di liquidazione della MD, e aveva invece mandato assolto NOME COGNOME da ogni responsabilità connessa alla sua asserita qualità di socio occulto di RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che l’appello incidentale con cui Nam contestava la correttezza della sentenza di primo grado che aveva limitato la responsabilità degli ex soci della estinta MD al pagamento delle sole somme riscosse in sede di liquidazione era infondato, siccome la sentenza er a conforme all’ insegnamento della Corte di Cassazione dopo la riforma del diritto societario, secondo cui i soci successori della società estinta rispondono delle obbligazioni facenti capo all’ente cessato solo nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione; b) che l’appello incidentale proposto da Nam nei confronti di NOME COGNOME era inammissibile , siccome quest’ ultimo non aveva impugnato la sentenza di primo grado e non era parte del giudizio di appello,
allorquando NOME ha proposto appello incidentale; c) che l’a ppello principale proposto da NOME per le stesse ragioni contro NOME COGNOME era parimenti inammissibile, siccome NOME non aveva chiesto, come sarebbe stato necessario, di estendere il contradditorio in appello nei confronti dell’NOME COGNOME che non era parte del giudizio di appello, proposto in effetti contro gli altri odierni controricorrenti, ma in cause tra loro scindibili; impugnazione principale, inoltre, da ritenersi tardiva.
Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
la controversia attiene principalmente alla verifica delle condizioni legali per determinare la successione degli ex soci nella titolarità delle obbligazioni facenti capo alla società estinta in esito alla cancellazione dal Registro delle imprese;
sul punto si è in attesa del deposito della decisione resa sullo specifico precitato punto dalle Sezioni Unite di questa Corte, all’esito della pubblica udienza del 18 febbraio 2025 (n.r.g. 30419/20), cui la questione è stata specificamente rimessa da questa Sezione con ordinanza interlocutoria n. 16477/2024.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
r.g. n. 30161/2020 Cons. est. NOME COGNOME