Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6662 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6662 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
MONTE DEI PASCHI DI SIENA , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO pec. )
-controricorrente-
Oggetto : Accertamento nullità contrattuali Rideterminazione credito
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 210/2021 del 24.11.2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 29 gennaio 2016, RAGIONE_SOCIALE, dopo, avere vanamente esperito il tentativo di conciliazione preventiva e promosso una ATP per verificare l’esistenza di addebiti ingiustificati nel rapporto di conto corrente intrattenuto con la filiale di Agliana della Banca Toscana s.p.a. (poi divenuta Banca Monte dei Peschi di Siena s.p.a.), chiedeva al Tribunale di Pistoia di accertare l’ammontare degli addebiti illegittimi per interessi e commissioni non dovute, con rideterminazione del dare-avere tra le parti e sentir conseguentemente condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate in € 296.040,23 oltre interessi e spese.
2.─ Con ordinanza decisoria il Giudice adito, recepite le risultanze della CTU espletata, accertava l’illegittimità dell’addebito in conto corrente d’interessi passivi ultra-legali, di commissioni di massimo scoperto e di spese non specificamente convenute per iscritto, nonchè l’illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, e condannava quindi la banca al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della complessiva somma di € 223.752,81.
3 .─ Monte dei Paschi di Siena proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Firenze. All’udienza d ell’ 8 ottobre 2019 il procuratore di parte appellata e appellante incidentale produceva visura camerale attestante la cancellazione della società dal registro delle imprese e la Corte dichiarava interrotto il giudizio.
Con ricorso depositato il 18 novembre 2019 la banca riassumeva il procedimento nei confronti dei soci COGNOME NOME, COGNOME, NOME e COGNOME NOME.
La Corte adita con la sentenza qui impugnata dichiarava inammissibile l’appello riassunto dalla Banca ed anche l’appello incidentale proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
L’eccezione sollevata dagli ex soci circa l’inammissibilità della domanda avversa, sia per carenza di legittimazione, sia per carenza d’interesse, è fondata. A norma dell’art. 2495 c.c. i soci di una società a responsabilità limitata estinta per cancellazione dal registro delle imprese non rispondono dei residui debiti sociali, se non nella misura in cui abbiano ricevuto un riparto di attivo in base al bilancio finale di liquidazione;
la stessa difesa della banca riconosce che le somme pagate alla società in forza della provvisoria esecutività della condanna di primo grado furono utilizzate non per rimborsare il capitale ai soci, ma “per pagare compensi professionali e coprire le perdite” della società. In tale situazione, i soci possono davvero “tirarsi fuori” dall’area della responsabilità secondo l’immagine icasticamente evocata dal procuratore di RAGIONE_SOCIALE, in quanto non hanno personalmente incassato, né rimesso a favore di terzi, i fondi provvisoriamente corrisposti dalla banca;
in sintesi, nel quadro potenziale fenomeno successorio innescato dalla estinzione dell’ente collettivo, qualora i soci non abbiano comprovatamente ricevuto alcunchè dalla liquidazione della società di capitali, essi non ‘ ere ditano’ obbligazioni di sorta nei confronti dei terzi creditori, mentre il liquidatore che abbia male impiegato o addirittura distratto fondi incassati in via provvisoria può senz’altro incorrere in responsabilità extracontrattuale nei confronti della controparte danneggiata, non per subentro nel debito ma per responsabilità propria;
né la circostanza che il socio COGNOME NOME fosse al contempo liquidatore della società può far convertire ad altro titolo,
completamente diverso nei presupposti la domanda qui proposta nei suoi confronti, discutendosi in un caso dell’adempimento di un debito per responsabilità successoria, nell’altro caso di eventuale responsabilità derivante da mala gestio ;
la domanda sottesa all’appello incidentale degli ex soci a suo tempo proposto dalla società, volta ad accertare crediti ulteriori verso la banca, del tutto incerti, contestati, illiquidi, come tali non considerati nel bilancio finale di liquidazione è egualmente inammissibile. A parte l’evidente assurdità che deriverebbe dal riconoscimento della legittimazione attiva rispetto ad un rapporto successorio per il quale agli stessi soggetti è stata negata la legittimazione passiva, la cancellazione volontaria della società implica l’abbandono di ogni potenziale pretesa del genere, non perpetuabile in capo agli ex soci;
─ Monte dei Paschi di Siena ha presentato ricorso per cassazione con un motivo articolato in più censure ed anche memoria.
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. ─ La ricorrente deduce: Violazione delle norme sostanziali di cui agli artt. 2495 e 2697 c.c. e, processuali, di cui agli artt. 100, 110,300 e 303 c.p.c. vizio evocato ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ed omessa valutazione di prove precostituite aventi ad oggetto fatti decisivi per il giudizio che sono state oggetto di discussione tra le parti, vizio evocato ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. Tutti i documenti prodotti dalle parti non hanno ricevuto alcuna delibazione e la ripartizione dell’attivo societario fr a i soci non era determinante per la ricorrenza della legittimazione processuale passiva in capo agli ex soci della società cancellata. La Corte ha errato laddove ha negato la responsabilità successoria degli ex soci sostituendola con una
responsabilità aquiliana da mala gestio dell’unico ex socio ed ex liquidatore. Secondo le Sez. Unite della Cassazione l’estinzione della società che avviene quando il giudizio sia già stato incardinato determina ex art. 299 c.p.c. un fatto interruttivo del processo e produce un fenomeno successorio universale, ancorchè sui generis, riconducibile all’applicazione dell’art. 110 c.p.c. con la conseguenza che la riassunzione o prosecuzione del giudizio dovrà avvenire da parte, o nei confronti, degli ex soci, in qualità di nuovi titolari della pretesa creditoria
5.1 ─ La censura è fondata, questa Corte (Cass., n.9094/2017 e successive conformi) ha più volte statuito (in tema di contenzioso tributario) che, qualora l’estinzione della società di capitali, all’esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l’impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale (potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci),
6. -Per quanto esposto, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Firenze,
in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione