Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7370 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7370 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
RE SPONSABILITA’ CIVILE DA CIRCOLAZIONE STRADALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15607/2022 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME NOME E NOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME MARIO RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
Avverso la sentenza n. 679/2022 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA, depositata il giorno 5 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
il giorno 20 ottobre 2013, intorno alle ore 23.45, in Valverde, il motociclo Honda tg. TARGA_VEICOLO condotto da NOME COGNOME e con a bordo, quale trasportato, NOME COGNOME – mentre percorreva il INDIRIZZO di detto Comune urtò contro la fiancata anteriore sinistra dell’autovettura Fiat Grande Punto tg. TARGA_VEICOLO di proprietà di NOME COGNOME ed assicurato per la r.c. dalla Axa RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE – la quale proveniva dalla perpendicolare via della Regione Siciliana impegnando il crocevia;
a seguito dell’impatto, NOME COGNOME e NOME COGNOME persero la vita;
NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME – rispettivamente genitori (i primi due) e germane (le altre due) di NOME COGNOME – chiesero giudizialmente la condanna solidale di NOME COGNOME e della Axa Assicurazioni S.p.A. al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza del decesso del loro congiunto;
in separata controversia analoga domanda risarcitoria formulò NOME COGNOME – fratello di NOME COGNOME -nei confronti della UnipolSai Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata dal Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, attesa la mancanza di copertura assicurativa del motociclo;
riunite le liti, il Tribunale di Catania rigettò le istanze risarcitorie; l a decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto dai congiunti di NOME COGNOME
ricorrono uno actu per cassazione NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, la Axa Assicurazioni S.p.A.; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
Considerato che
preliminarmente, non assume rilievo il mancato perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo a NOME COGNOME (evocato, peraltro, ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ.), stante l’i nammissibilità del ricorso per le ragioni in appresso esplicate;
il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l ‘ atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n.
15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718);
i l primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 145 del codice della strada ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., censura l’impugnata sentenza per aver ascritto la responsabilità dell’incidente alla elevata velocità del motociclo ;
ad avviso di parte ricorrente, invece, l’occorso era da imputare al contegno negligente del conducente dell’autoveicolo Fiat Punto , il quale, dopo aver arrestato il mezzo al segnale di STOP presente alla intersezione della strada di provenienza con INDIRIZZO, impegnava il crocevia e – senza avere piena visibilità e senza aver prima ispezionato la strada – riprendeva la marcia a velocità moderata, così ponendosi nell’impossibilità di evitare la collisione con il motociclo;
il secondo motivo reitera la medesima contestazione sussunta tuttavia sub specie di omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;
ambedue i motivi sono inammissibili;
è doveroso, per dare conto di tale conclusione, ripercorrere in breve il percorso argomentativo che la decisione gravata ha seguito al fine di escludere, sotto ogni profilo e nella sua interezza, una (anche concorrente) responsabilità del conducente l’auto nel sinistro;
sulla scorta del convergente apprezzamento dei mezzi istruttori acquisiti (in specie, della relazione del consulente tecnico del P.M. del procedimento penale aperto sul sinistro, della relazione del C.T.U. nominato nel distinto giudizio civile intrapreso presso il Tribunale di Milano dagli eredi di NOME COGNOME delle deposizioni testimoniali assunte in primo grado), la Corte territoriale ha accertato le seguenti circostanze: (i) l’autovettura ha arrestato la propria marcia allo STOP e poi ripreso la marcia, collocandosi il punto di collisione a circa sette metri dall’inizio della manovra ; (ii) per la visuale del tratto di INDIRIZZO
r.g. n. 15607/2022 Cons. est. NOME COGNOME
Vittorio Emanuele posto alla sua sinistra (e nel quale intendeva svoltare), il conducente dell’auto doveva affidarsi allo specchio parabolico ubicato sul lato opposto della strada; (iii) adoperando tale strumento, egli era impossibilitato ad avvistare il sopraggiungere della moto, la quale si trovava ad una distanza di circa 147 metri dall’intersezione; (iv) in ragione delle tracce di frenata e strisciamento a terra, la velocità del motoveicolo era notevolmente superiore a quella consentita nel tratto percorso (40 km/h, anche tenuto conto della ora notturna e della scarsa illuminazione), mentre, avuto riguardo allo spazio disponibile, ove avesse proceduto ad una velocità (pur oltre il limite) di 65 km/h avrebbe avuto evitare l’impatto con l’auto;
tanto premesso, l’intera argomentazione sviluppata con il primo motivo reitera, in maniera del tutto apodittica, la asserita violazione dell’obbligo di dare precedenza ascritto al conducente sulla scorta di una immissione nel crocevia « senza aver ispezionato bene la strada »: circostanza (oltremodo importante un apprezzamento valoriale) di cui non si individua nemmeno quale sarebbe la fonte di prova;
al fondo, la doglianza -non immune da prolissità e tautologie -si risolve nel prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, peraltro senza nemmeno indicare in modo chiaro ed adeguato gli atti processuali fondanti la tesi, e, quindi, nel sollecitare questa Corte ad un complessivo riesame delle emergenze istruttorie: attività, come è noto, del tutto estranee, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità (da ultimo, Cass. 23/04/2024, n. 10927);
più puntualmente, è pacifico convincimento di questa Corte che la valutazione delle risultanze probatorie ai fini della ricostruzione delle modalità di un incidente stradale e dell ‘accertamento dell’efficienza causale spiegata nella produzione dello stesso dal comportamento dei conducenti coinvolti nel sinistro è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 18/01/2024, n. 1992);
il secondo motivo, a dispetto dell’intestazione, esula dall’ipotesi disciplinata dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (la quale postula l’omesso esame di un fatto inteso in senso fenomenico, come concreto accadimento di vita, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi istruttori o risultanze probatorie: Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525) e richiede un nuovo (e non consentito, per quanto già illustrato) apprezzamento del compendio istruttorio acquisito nei gradi di merito;
il ricorso è inammissibile;
il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza;
a tteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall ‘art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 12.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, se spettanti;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione