SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI N. 398 2025 – N. R.G. 00000195 2024 DEPOSITO MINUTA 17 10 2025 PUBBLICAZIONE 17 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliere
NOME COGNOME Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al numero 195 del RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2024 promossa da
Parte_1
(C.F.
), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e
C.F._1
dallAVV_NOTAIO in forza di procura resa in calce alla comparsa di costituzione in primo grado e domiciliato presso il loro studio legale sito in Cagliari, INDIRIZZO
APPELLANTE
contro
Controparte_1
(P.I.
), in persona del legale
P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti, a margine dell’atto di citazione di primo grado
All’udienza del 10/10/2025, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL’INTERESSE DELL’APPELLANTE:
‘ piaccia all’Eccellentissima Corte d’appello adita, contrariis reiectis, previa sospensione della sentenza impugnata
In INDIRIZZO principale
riformare la sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Cagliari n. 1051/2024 e, per l’effetto, previo accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro del sig. conducente del veicolo Iveco Daily TARGA_VEICOLO, condannarlo, in solido con l’attrice, al risarcimento del danno quantificato in euro 850,00 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, rigettando l’avversa domanda di risarcimento; Controparte_2
In ogni caso
condannare gli appellati alla refusione delle spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori antistatari ‘.
NELL’INTERESSE DELL’APPELLATA:
‘ … , nell’interesse della società appellata, si chiede che la Corte d’Appello adita voglia così giudicare:
Rigettare l’avverso appello perché infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, diritti e competenze professionali dei due gradi di giudizio’.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 26/11/2021, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso il 02/10/2017, alle ore 06:30 circa, allorché il veicolo Iveco Daily, targato TARGA_VEICOLO, di proprietà della società attrice, condotto dal Sig. che nell’occasione trasportava come passeggero il Sig. , mentre percorreva la strada INDIRIZZO, chilometro INDIRIZZO, aveva urtato un bovino di proprietà del Sig. che, lasciato incustodito, aveva occupato improvvisamente la carreggiata. Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 Persona_1 Pt_1 […]
A sostegno delle sue pretese, l’attore espose che i danni erano consistiti nel costo di riparazione del furgone per 7.000,00 euro, nel costo del recupero del mezzo per 244,00 euro e nel costo del nolo per due settimane di un mezzo analogo per 1.088,61 euro.
Costituitosi regolarmente in giudizio, il convenuto:
precisò che il sinistro si era verificato al INDIRIZZO;
sostenne che l’incidente si fosse verificato intorno alle 07:00, quando ormai c’era abbastanza luce da consentire di avvisare tempestivamente il bovino, considerato che il sole era sorto alle ore 06:22;
contestò che il bovino avesse invaso repentinamente la carreggiata;
sostenne che l’attore non avesse dato prova di avere mantenuto una condotta di guida consona alla situazione, considerato che poche decine di metri prima del luogo del sinistro era presente un segnale stradale di pericolo per la presenza di animali domestici vaganti, nonché un segnale di dosso ed infine due cartelli di pericolo per incrocio a raso e tornante;
sostenne che del sinistro avrebbe dovuto rispondere in tutto o in parte l’attore e formulò domanda
riconvenzionale finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita del bovino, per un importo di 750,00 euro e per il rimborso delle spese di sepoltura di 100,00 euro;
chiese, infine, di essere autorizzato a chiamare in causa il conducente del furgone per promuovere nei suoi confronti domanda di condanna in solido con l’attrice a risarcirgli i danni subiti in conseguenza della morte del capo bovino.
regolarmente citato in giudizio a seguito di autorizzazione alla sua chiamata in causa, non si costituì in giudizio e ne venne dichiarata la contumacia. Controparte_2
Alla prima udienza venne formulata, dal Giudice, una proposta conciliativa che, tuttavia, fu accettata dalla sola parte attrice.
*
La causa, istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio, venne decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1051/2024, pubblicata in data 18/04/2024, nei seguenti termini: ‘ a. dichiara che il sinistro oggetto di casa si è verificato per la responsabilità concorrente del convenuto per il 70% e del chiamato in causa per il 30%; b. condanna il convenuto a pagare all’attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, l’importo di 7.421,60 euro, oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo. c. condanna il convenuto a rifondere l’attrice delle spese processuali, così liquidate: € 919,00 per compensi di avvocato della fase di stud io; € 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva; € 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria; € 861,00 per compensi di avvocato della fase decisionale; € 237,00 per contributo unificato; € 27,00 per spese di iscrizione della causa a RAGIONE_SOCIALE; € 34,23 per notifica; € 4.525,23 complessivi, oltre spese generali 15% CPA 4% e IVA di legge. d. nei rapporti interni alle parti, debitrici solidali verso il consulente tecnico d’ufficio, pone definitivamente a carico del solo convenuto le spese di consulenza tecnica d’ufficio liquidate, con
decreto del 21/06/2022, in 525,32 euro, di cui 414,03 per compensi, 16,56 per 4% e 94,73 per IVA 22%; CP_3
e. condanna il convenuto a rimborsare all’attrice le spese di consulenza tecnica d’ufficio nei limiti in cui quest’ultima le ha anticipate ‘.
Si riporta, in sintesi, l’iter logico giuridico posto a fondamento della decisione.
Precisato, preliminarmente, che il sinistro si fosse verificato secondo le modalità descritte dall’attore, atteso che il teste , che occupava il posto del passeggero nel furgone condotto dal aveva dichiarato che la visibilità era molto modesta a causa dell’orario e che il capo bovino aveva occupato repentinamente la carreggiata, il Tribunale, nel richiamare i più recenti principi in materia di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici (Cass. n. 11107/2023) ha accertato che l’attrice ed il chiamato in causa non avessero assolto all’onere su di essi gravante di provare che il conducente avesse assunto una condotta di guida pienamente rispettosa della segnaletica stradale (in particolare segnali di pericolo di attraversamento del bestiame) e consona allo stato dei luoghi, caratterizzati dalla presenza di un dosso e un tornante, che avrebbero dovuto indurre il conducente ad un’andatura molto moderata, anche considerata la scarsa visibilità dovuta all’orario in cui il sinistro si era verificato (il sole, infatti, era sorto da pochi minuti). Per_ CP_2
In ragione delle indicate argomentazioni, il Tribunale ha stabilito che ricorresse una situazione di concorso di condotte colpose nella causazione del sinistro così ripartita: la quota del 70% attribuibile al convenuto per aver omesso di custodire il bovino, e la quota del 30% attribuibile al per non aver dimostrato di aver condotto il veicolo in maniera pienamente rispettosa della segnaletica stradale. Pt_1 CP_2
Con riguardo alla liquidazione del danno subito dall’attrice, il Giudice ha osservato che il consulente tecnico d’ufficio nominato avesse accertato, attraverso l’esame delle fotografie del veicolo, che i danni indicati nella fattura di riparazione prodotta dall’attore (€ 7.000,00) fossero altamente probabili e che i prezzi stabiliti potessero ritenersi congrui, così come quello da fermo tecnico di due settimane, considerato il tempo per ottenere i pezzi di ricambio e quello per effettuare le riparazioni: ha, quindi, riconosciuto, oltre al costo indicato in fattura, l’ulteriore importo di € 1.088,61 a titolo di risarcimento del danno per fermo tecnico e di € 240,00, corrispondente al costo di trasporto del mezzo dal luogo del sinistro all’officina meccanica. Calcolati, quindi, in € 8.332,01 tutti i danni subiti dall’attrice, il Tribunale ha disposto che il convenuto fosse tenuto a risarcire la quota del 70%, pari ad € 5.832,40.
Con riferimento, infine, alla liquidazione del danno subito dal convenuto, il Giudice ha fatto riferimento al valore del capo bovino, indicato in € 750,00 e non contestato, nonché al costo di smaltimento della carcassa, documentato attraverso la produzione della relativa fattura di € 100,04, con la conseguenza che parte attrice è stata condannata al risarcimento del danno nei limiti della quota del 30% della somma complessiva, pari ad € 255,00.
Operata, quindi, la compensazione giudiziale tra le opposte ragioni di credito, il Tribunale ha definitivamente condannato al risarcimento del danno in favore della di € 7.421,60 (importo già comprensivo della rivalutazione monetaria e RAGIONE_SOCIALE interessi), oltre interessi legali dalla data della decisione sino al saldo. Parte_1 CP_1 […]
*
Avverso la sentenza ha proposto appello al fine di ottenere, in sua riforma, quanto domandato nelle conclusioni trascritte in epigrafe. Parte_1
Si è costituita in giudizio la resistendo all’appello e domandandone il rigetto. Controparte_1
Con primo motivo di gravame censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha accertato che il sinistro si fosse verificato secondo le modalità descritte dall’attrice e confermate dal teste , così riscontrando una situazione di concorso di condotte colpose nella causazione del sinistro, ripartita nella quota del 70% a carico del convenuto e del 30% a carico dell’attrice: sostiene, in particolare, parte appellante che il Giudice avrebbe errato nell’interpretare il disposto di cui all’art. 2054 c.c., trascurando che nell’ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale il concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell’animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, il loro superamento da parte di chi ne risulti gravato. E infatti, il Tribunale non avrebbe considerato molteplici prove e indizi che avrebbero condotto a ritenere non provata, da parte dell’attrice, la circostanza di aver serbato una condotta di guida consona allo stato dei luoghi e di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione, tra cui: l’assenza di tracce di frenata del veicolo, così come documentato nell’annotazione dei Carabinieri intervenuti, la forza cinetica del sinistro verosimilmente impressa dalla sola velocità del veicolo, stante la velocità pari a zero del bovino, la condizione di scarsa illuminazione, la presenza dei cartelli stradali e, infine, le particolarità del tratto di strada percorso, rettilineo e privo di vegetazione ai lati della carreggiata. Parte_1 Per_
Secondo la prospettazione di parte appellante, avrebbe dovuto, quindi, riconoscersi una responsabilità esclusiva a carico del conducente del mezzo coinvolto nel sinistro.
La doglianza è manifestamente infondata, ma la motivazione sul punto richiede talune precisazioni.
Occorre muovere dai principi espressi dalla Suprema Corte, da ultimo, con Ordinanza n. 17253 del 21/06/2024, che ha chiarito ‘ Nell’ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell’animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna
reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato; pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell’animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l’evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell’animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l’impatto, mentre la deve dimostrare il caso fortuito.’. CP_4
La giurisprudenza ha altresì chiarito che: ‘ In tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo e un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario, o dell’utilizzatore, di esso concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c., in quanto detta norma esprime principi di carattere RAGIONE_SOCIALE, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione. Pertanto, se danneggiato è il conducente di un veicolo e non sia possibile accertare l’effettiva dinamica del sinistro, e perciò la sussistenza e la misura del rispettivo concorso, il risarcimento spettante dovrà essere corrispondentemente diminuito, in applicazione non del primo comma dell’articolo 1227 c.c., in quanto non è necessario accertare in concreto il concorso causale del danneggiato nella determinazione dell’evento, bensì per effetto della presunzione di pari responsabilità stabilita dagli art. 2052 e 2054 c.c .’ (Cass. n. 4373/2016);
Ciò posto è evidente che la regola posta dall’art. 2052 c.c. imponga più pregnanti doveri di custodia e vigilanza in capo al proprietario privato rispetto all’ente pubblico tenuto a vigilare sulla fauna selvatica, avendo, il primo, evidentemente, piena contezza e controllo del numero e della collocazione dei propri animali.
Ebbene, il primo Giudice ha espresso, a ben vedere, un giudizio di responsabilità di ambo le parti:
ì. dall’una parte in relazione all’obbligo di moderare la velocità in quel particolare tratto stradale per la specifica segnaletica e le condizioni dei luoghi, il cui adempimento sarebbe rimasto indimostrato, con valutazione che ha sostanzialmente equiparato tale mancata prova alla violazione medesima (peraltro, desumibile, in positivo, dall’entità del colpo, che aveva cagionato la morte del bovino, tale da far presumere che la velocità di strada non fosse particolarmente moderata), con la precisazione che, contrariamente a quanto assunto dalla controparte, secondo la deposizione del teste (dipendente della società attrice che si trovava sul posto del passeggero al momento del sinistro), della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, al momento dell’impatto la visibilità era scarsa ‘ c’era buio e non si vedeva niente ‘ talché potrebbe in parte spiegarsi l’assenza di tracce di frenata attestata dalle forze dell’ordine intervenute; Persona_1
ìì. dall’altra parte, in relazione al dovere di vigilanza e custodia gravante sul proprietario, evidentemente violato nella specie e per quanto sopra detto.
Ebbene, la graduazione delle contrapposte responsabilità è frutto di una valutazione effettuata in concreto sulla base delle risultanze processuali, tutte tenute in considerazione dal Tribunale, così da pervenire ad un giudizio pienamente rispondente ai dettati normativi e al criterio di ragionevolezza che qui si condivide.
Con secondo motivo d’appello censura il provvedimento di primo grado nella parte in cui il Giudice, nel liquidare il danno subito dall’attrice, non avrebbe considerato che da tutte le spese sostenute per la riparazione del veicolo si sarebbe dovuta scomputare l’IVA, atteso che ‘ qualora l’attrice avesse come in effetti è stato -ottenuto una condanna a lei favorevole con una liquidazione delle spese sostenute anche al lordo dell’i.v.a., ella avrebbe avuto la possibilità di un ingiustificato lucro potendo duplicare la possibilità di detrarre l’i.v.a., scaricando il costo addebitatole e rivalendosi sull’ . Parte_1 Pt_1
Soggiunge, inoltre, l’appellante che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di rivalutare il danno da lui subito, nonostante l’espressa richiesta formulata in sede di conclusioni della comparsa di costituzione e risposta.
Il primo profilo della censura è fondato.
Si riporta il principio espresso dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 1688 del 27/01/2010 secondo cui: ‘ Poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata perchè l’autoriparatore, per legge (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente’, nonché, da ultimo, dalla sentenza n. 22580/2022 (di cui si riporta il tratto che qui interessa della motivazione): ‘ 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1223 e 1224 c.c., in relazione agli artt. 4 e 19 del d.P.R. n. 633/1972, per avere la Corte d’appello riconosciuto l’iva, che invece non doveva essere rifusa, in quanto il danneggiato, per l’attività svolta, aveva diritto al rimborso e alla detrazione dell’iva versata. Secondo l’istante, i compensi erogati a terzi per la riparazione di un bene strumentale all’esercizio dell’attività produttiva – e, nella fattispecie, per il rifacimento del manto di copertura del capannone utilizzato per lo stoccaggio di cereali, costituente l’attività di impresa tipica della – e, in particolare, quanto pagato dalla società danneggiata a titolo di iva, avrebbero costituito un importo che la stessa poteva detrarre dal proprio debito d’imposta e, in quanto tale, non rientrante nel risarcimento. 1.1.- Il motivo è fondato. Se, per un verso, in linea di principio, il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali – con l’effetto che la liquidazione avvenuta in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all’esercizio dell’attività di impresa comprende l’iva, anche ove la riparazione non sia ancora avvenuta (nella fattispecie, risulta che detta riparazione è stata già effettuata a spese del danneggiato) -, nondimeno, per altro verso, tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’iva versata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1688 del 27/01/2010; Sez. 3, Sentenza n. 10023 del 14/10/1997). Senonché, sotto questo profilo, Parte_2
deve essere confutata l’affermazione del Giudice di rinvio, che per la prima volta ha riconosciuto l’iva – nei gradi di merito tale riconoscimento non era avvenuto -, in base all’assunto che il danno patrimoniale subito dalla già fosse comprensivo anche dell’imposta sul valore aggiunto dalla stessa pagata, in quanto pari alla perdita subita, intesa come differenziale fra il patrimonio detenuto prima e dopo l’evento dannoso. Per contro, secondo gli artt. 4 e 19 del d.P.R. n. 633/1972, la danneggiata, in quanto società commerciale, aveva la possibilità di portare in detrazione l’iva corrisposta sulle prestazioni di servizi inerenti all’attività d’impresa, come quelle necessarie alla riparazione di un bene strumentale. Pertanto, considerato che quanto versato dalla ora a titolo di imposta sul valore aggiunto, sarebbe stato da essa recuperato con il meccanismo della detrazione d’imposta, il danno effettivamente sofferto non poteva includere tale voce accessoria. Posto, infatti, che la era una società per azioni, sarebbe spettato alla stessa dimostrare, in relazione alle concrete modalità e al contenuto oggettivo e soggettivo dell’attività svolta, la sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell’iva, ai sensi dell’art. 19 del citato d.P.R. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 75 del 08/01/2010)’ . Parte_2 Parte_3 Parte_3 Parte_2 Parte_3
Nella specie è indubbio che il mezzo incidentato fosse posto a servizio della rivendita commerciale della Società (come allegato dalla stessa parte attrice nell’atto introduttivo del primo grado, laddove, a pg. 4, ha lamentato il danno da fermo tecnico). Con la conseguenza che l’iva deve essere esclusa dall’importo riconosciuto a titolo risarcitorio. Deve pertanto detrarsi dal complessivo importo riconosciuto dal primo giudice (euro 5.832,40), l’iva applicata pari a euro 1166,48 (al 22% su ciascuna voce del danno, come documentato), pervenendosi dunque all’importo di euro 4.665,92.
Quanto al secondo profilo, occorre premettere come sia evidente che la compensazione fra i due opposti crediti operi dal momento della loro coesistenza, che coincide, nella specie, con la data del sinistro. Dunque, la richiesta dell’appellante di vedersi riconosciuta la rivalutazione alla stregua della controparte muove dall’errata operazione posta in essere dal primo giudice, che, dopo aver correttamente compensato gli opposti crediti per le quantità corrispondenti, ha computato la
rivalutazione (e conseguente il danno da ritardo) sull’intero importo originariamente dovuto alla società (al lordo dell’importo compensato), non già sull’importo minore risultante dalla compensazione effettuata. Ciò posto, si reputa corretto reinterpretare la domanda dell’appellante nel senso di conseguire una riduzione del dovuto in forza di una corretta applicazione della maggiorazione per la rivalutazione monetaria (e conseguente danno da ritardo), operando dunque sull’importo dovuto alla società attrice al netto della compensazione pari a euro 4.665,92 -255,00= euro 4.410,92.
Ciò posto, ferme la decorrenza e la data finale indicate nella sentenza di primo grado (la cui esecutività non è stata sospesa alla prima udienza in appello) si avrà un capitale rivalutato pari a euro 5.213,71, con un conseguenziale danno da ritardato adempimento pari a euro 399,10, per complessivi euro 5612,81 , importo al cui pagamento deve essere condannato l’odierno appellante in luogo del maggiore importo riconosciuto dal Tribunale.
Con terzo e ultimo motivo l’appellante censura il capo relativo alla liquidazione delle spese processuali, nella parte in cui il Giudice avrebbe omesso, nel dispositivo, di condannare il terzo chiamato in causa a rimborsare, in suo favore, il 30% delle spese legali, nonostante tale ripartizione fosse stata espressamente richiamata nella parte motiva. Tuttavia, non essendo chiari il tenore della censura e il passaggio della sentenza a cui l’appellante si riferisce, se ne riporta il testo: ‘La sentenza va impugnata altresì nella parte in cui stabilisce che (par. 25-26): « Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previ-sto dagli artt. 91 e seguenti cpc, e quindi poste a carico solidale del convenuto e del chiamato, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.». e dove stabilisce che (par. 28, lett. c): « condanna il convenuto a rifondere l’attrice delle spese processuali, così liquidate: […]. 3 .1 La sentenza non soddisfa neppure laddove sbaglia la quantificazione delle spese legali. 3.2 Ed infatti vi è la totale omissione, nel dispositivo, della condanna del terzo chiamato a rimborsare il 30% di spese legali in favore dell’attrice, mentre tale riparto viene espressamente richiamato nella parte motiva. 3.3 Tale rimborso, comunque, stante la Controparte_2
responsabilità dell’attore ex art. 2049 c.c. per il fatto del terzo chiamato, avrebbe potuto esse compensato direttamente con il 3.4 Il dott. , come si legge ‘. CP_5
La censura, al di là del suo tenore, di non agevole comprensione, è comunque superata dalla necessità di operare, in questa sede, in ragione del parziale accoglimento dei motivi d’appello, una globale valutazione dell’esito della lite. Ebbene, per effetto della compensazione, delle parziali ragioni dell’odierno appellante e del grado di ripartizione delle reciproche responsabilità si giustifica una compensazione fra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi nei limiti di un terzo, dovendo porsi la restante parte a carico del convenuto e odierno appellante (scaglione entro 26.000,00 euro, parametro medio quanto al primo grado; parametro medio quanto alle prime due fasi e minimo quanto alla fase decisoria per la trascurabile attività svolta in quella sede con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi, quanto all’appello).
P.Q.M.
La Corte d’Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
In parziale accoglimento dell’appello proposto da avverso la sentenza n. 1051/2024 del Tribunale di Cagliari, che nel resto conferma, condanna al pagamento, in favore di in persona del suo legale rappresentante, già operata la compensazione fra gli opposti crediti nei termini di cui in parte motiva, dell’importo di euro 5.612,81 oltre interessi dalla sentenza di primo grado al saldo; Parte_1 Parte_1 Controparte_1
Dichiara compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un terzo e condanna alla rifusione, in favore di in persona del suo legale rappresentante, della restante parte che liquida, a titolo di compensi professionali, quanto al primo grado in euro 3.016,82 e quanto al secondo in euro 2.007,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Parte_1 Controparte_1 […]
Così deciso in Cagliari, il 14 ottobre 2025
Il Cons. estensore
Dott.ssa NOME COGNOMENOME COGNOME
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME