Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34204 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34204 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 11107/2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in NAPOLI INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende.
-ricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE quale società di gestione del comparto del fondo comune di investimento denominato ‘RAGIONE_SOCIALE (Italy) RAGIONE_SOCIALE, denominato ‘Multi -Asset SubFund 3’ (‘MAF3’), quest’ultimo quale assuntore del Concordato Fallimentare RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.a. (Fallimento n. 49/2018 presso il Tribunale Fallimentare di Napoli Nord), in persona dell’amm.re delegato e legale rappresentante p.t. dott. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in NAPOLI INDIRIZZO presso lo
studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende.
–
ricorrente –
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE.
-controricorrente-
avverso il decreto ex art. 98 l. fall. del Tribunale di Napoli Nord, deciso nella camera di consiglio del 5.4.2023, pubblicato e comunicato il 24.4.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli Nord, decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE società consortile per azioni, ha accolto parzialmente la detta impugnazione e per l’effetto ha ammesso il ricorrente, dott. COGNOME COGNOME al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE per il complessivo importo di euro 40.278,00, in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., oltre interessi al tasso legale maturati sino alla dichiarazione di fallimento.
Con domanda tardiva del 31.8.2018 il dott. NOME COGNOME adducendo di vantare crediti professionali per l’attività di componente e presidente del Collegio s indacale svolta dall’1.4.2016 al 30.4.2018 – chiedeva, infatti, di essere ammesso in via privilegiata al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE scpa per l’importo complessivo di € 65.977,60.
Il g.d., accogliendo l’eccezione della c uratela fallimentare di inadempimento del sindaco, in relazione ai doveri del suo ufficio, causativo di danno alla massa dei creditori, aveva rigettato la domanda di ammissione del professionista.
4. Con ricorso depositato il 7.5.2021 il dott. COGNOME proponeva opposizione ex art. 98 l.f., insistendo per l’ammissione. Nel conseguente giudizio, si costituiva la curatela la quale deduceva di aver nelle more avviato nei confronti di amministratori e sindaci azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. e ribadiva l’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
5. Il Tribunale ha osservato e rilevato che: (i) nell’ambito dell’instaurato giudizio di opposizione – nel quale si discuteva dell’attività svolta dal professionista nel periodo compreso dall’aprile 2016 all’aprile 2018 – nessun rilievo potevano assumere eventuali inadempimenti od inesatti adempimenti dello COGNOME relativi a periodi antecedenti a quelli in questione; (ii) le sue valutazioni giudiziali, nella sede del giudizio di opposizione allo stato passivo, differivano, inevitabilmente, dall’analisi di eventuali profili di responsabilità e di danno insiti nella condotta tenuta dal collegio sindacale, il cui esame era riservato al giudice competente ex art. 146 l. fall.; (iii) nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 l. fall. occorreva dunque unicamente valutare se l’attività professionale fosse stata effettivamente e correttamente svolta, dal professionista ricorrente, nel periodo di riferimento; (iv) in ordine, poi, alla portata dell’onere di allegazione processuale sussistente in capo alla curatela, spetta a quest’ultima dedurre in maniera specifica l’inadempimento della controparte contrattuale, anch e al fine di consentire la predisposizione di una adeguata replica difensiva; (vi) nel caso di specie, la curatela aveva sostanzialmente imputato all’organo amministrativo della fallita società, e dunque, in seconda battuta, all’organo di controllo, e per quel che interessa in questa sede al dott. COGNOME quale presidente del Collegio sindacale: – la ritardata emersione della perdita di esercizio; – il mancato ribaltamento ai consorziati delle perdite di esercizio degli anni 2015 e 2016; (vii) s econdo l’impostazione assunta dalla curatela resistente, cioè, il collegio sindacale non avrebbe fatto tutto quanto in suo potere (e dovere) per evitare il verificarsi di tali eventi; (viii) per contro, il sindaco aveva evidenziato che il collegio sindacale aveva segnalato all’assemblea dei soci, nelle relazioni di accompagnamento ai bilanci 2015 e 2016, le criticità riscontrate nella predisposizione del bilancio, da parte degli amministratori; (viii) secondo il fallimento resistente, tuttavia, tale condotta
di ‘mera denunzia all’assemblea’, non era stata sufficiente ad escludere profili di culpa in vigilando e di conseguenza avrebbe rivelato un inesatto adempimento da parte dei professionisti all’obbligazione assunta nei confronti della società; (ix) le censure mosse dalla curatela fallimentare nei confronti dell’organo sindacale risultavano, tuttavia, oltremodo generiche, in quanto la curatela non aveva individuato, come invece avrebbe dovuto in ossequio ai principi generali poc’anzi richiamati, il comportame nto diligente omesso dal professionista; (x) in realtà, soltanto nelle note di trattazione depositate in data 20 maggio 2022, la curatela fallimentare aveva precisato che – a fronte della persistente inosservanza da parte degli amministratori ai rilievi effettuati dal collegio sindacale, in occasione dell ‘approvazione da parte dell’assemblea dei bilanci 2015 e 2016 l’organo di controllo avrebbe dovuto attivarsi, in sede civile, mediante ricorso ex art. 2409 c.c., o addirittura in sede penale, sollecitando il Pubblico Ministero a proporre istanza di fallimento nei confronti della società; (xi) tuttavia, anche dinanzi a tale successivo rilievo, non poteva non rilevarsi la genericità delle contestazioni sollevate, nella misura in cui la curatela stessa non aveva adeguatamente argomentato in ordine alla concreta doverosità, in termini di diligenza, del compimento di tali attività, né aveva fornito elementi dai quali desumere, sulla base di un giudizio controfattuale doppiamente ipotetico, la sussistenza di un nesso di causalità tra i danni eventualmente cagionati alla massa ed il mancato compimento da parte del collegio sindacale di tali attività; (xii) comunque, anche analizzando nel merito la condotta tenuta dal collegio sindacale ed in ordine, in primo luogo, alla ritardata emersione delle perdite di esercizio, tale addebito, per stessa ammissione della curatela, aveva riguardato l’attività compiuta dal collegio sindacale tra il 2010 ed il 2015; (xiii) risultava dunque evidente che tali addebiti esulavano dal periodo di riferimento, sicché non potevano essere presi in considerazione ai fini dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; (xiv) quanto invece al mancato ribaltamento sui soci delle perdite constatate negli esercizi 2015 e 2016, non meritava, del pari, accoglimento l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. proposta dalla curatela , non risultando configurabile, infatti, una culpa in vigilando , così come prospettata dalla curatela resistente, in quanto il collegio sindacale, in ossequio ai criteri
di diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, c.c., non avrebbe dovuto attivare il procedimento ex art. 2409 c.c. ovvero, in alternativa, non avrebbe dovuto sollecitare la Procura della Repubblica a richiedere il fallimento della società; (xv) quanto al primo aspetto, infatti, i bilanci 2015 e 2016 erano stati approvati in pendenza di una procedura di concordato preventivo, con la conseguenza che il meccanismo del ‘controllo giudiziario’ descritto dall’art. 2409 c.c. – che nei casi più gravi, indicati dal quarto comma della citata disposizione, avrebbe potuto comportare persino la sostituzione della governance della società e la nomina di un amministratore giudiziario non poteva, all’epoca dei fatti, rappresentare una opzione percorribile per l’organo di controllo, né addirittura una soluzione imposta dagli obblighi di diligenza assunti; (xvi) l ‘organo amministrativo, pendente il concordato preventivo, non poteva infatti compiere atti di straordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzaz ione del Tribunale a norma dell’art. 167, secondo comma, l. fall. , con l’ulteriore conseguenza che – dinanzi ad un simile controllo già sussistente da parte del Tribunale – il meccanismo ex art. 2409 c.c. poteva senz’altro apparire ex ante ultroneo ed in ogni caso non efficace o forse addirittura di ostacolo alle prospettive di risoluzione della crisi; (xvii) allo stesso modo deponeva – sempre nel senso dell ‘ insussistenza della necessità di adire il Tribunale ex art. 2409 c.c. – la circostanza che il Tribunale stesso, nell’ambito della procedura di concordato, avesse nominato i commissari giudiziali, che avrebbero dovuto, in sostanza, svolgere un controllo analogo a quello che il Tribunale avrebbe potuto effettuare con le ispezioni di cui all’art. 2409, secondo comma, c.c.; (xviii) né poteva sostenersi che la culpa in vigilando , addebitata al collegio sindacale, potesse annidarsi nella mancata sollecitazione del Pubblico Ministero, affinché questi proponesse istanza di fallimento ex art. 6 l. fall., in quanto anche di tale iniziativa non riusciva a cogliersi la necessità, in ragione proprio della pendenza della procedura di concordato preventivo; (xix) occorreva pertanto rigettare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. proposta dalla curatela.
2.Il decreto, pubblicato il 24.4.2023, è stato impugnato dal FALLIMENTO CE.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE società consortile per azioni con ricorso per
cassazione, affidato a quattro motivi, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il Fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., violazione ‘ di norme sulla competenza in relazione all’accertamento della (mancata) responsabilità del sindaco’, in relazione agli artt. 1 ss. D. Lgs. n. 168/2003 del 27.6.2003 e successive modifiche e integrazioni.
1.1 Osserva il Fallimento ricorrente che il Tribunale di Napoli Nord – pur precisando che, in sede di opposizione ex art. 98 l.f., non poteva effettuare accertamenti sulla responsabilità del collegio sindacale, di competenza del Tribunale delle Imprese di Napoli – di fronte all ‘eccezione d’inadempimento sollevata dalla c uratela per paralizzare l’ammissione ex art. 1460 cod. civ., aveva finito, poi, di fatto per effettuare una serie di valutazioni non di sua competenza, accertando che il sindaco COGNOME aveva compiuto quanto era in suo dovere di compiere. Secondo il Fallimento ricorrente, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione della normativa che devolve tale accertamento al Tribunale delle Imprese di Napoli.
1.2 Il motivo, così articolato, è privo di fondamento.
Sul punto giova infatti ricordare che, in sede di verifica del passivo, ai sensi dell’art. 95 l.f. e, dunque, anche nel conseguente giudizio di opposizione ex art. 98 l.f., “il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore”, a norma dell’art. 93 l.f.., nel rispetto del principio di esclusività del concorso formale sancito dall’art. 52, comma 2 l.f. (v. anche Cass. Civ., 20.4.2021, n. 10394). Ne consegue che il giudice dell’opposizione può dunque es aminare senz’altro , in sede di valutazione della fondatezza del credito di cui è chiesta l’ammissione al passivo, tutte le inadempienze eccepite dalla curatela, pur se da quest’ultima dedotte separatamente in sede di azione di responsabilità ex art. 146 l.f. (cfr. anche: Cass. n. 3804 del 7.2.2022).
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., di norme di diritto, con riferimento all’ art. 295 c.p.c., sul rilievo che il provvedimento impugnato sarebbe erroneo nella parte in cui il Tribunale non aveva inteso sospendere il processo in attesa dell’esito dell’azione di responsabilità ex art. 146 l.f. promossa dal Fallimento nei confronti, tra gli altri, anche dell’odierno resistente, dott. COGNOME.
Sempre secondo il fallimento ricorrente, qualora, in relazione all’eccezione sollevata dalla curatela fallimentare, il Tribunale avesse ritenuto necessario il previo accertamento del compiuto e corretto adempimento della prestazione, avrebbe dovuto sospendere il procedimento ex art. 98 l.f., in attesa degli esiti dell’azione di responsabilità , trattandosi, in realtà, di una ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
2.1 Anche il secondo motivo non merita accoglimento.
Si tratta, infatti, di censure palesemente infondate alla luce dei principi già espressi da questa Corte e secondo i quali la contemporanea pendenza di un’azione di responsabilità, instaurata dal curatore fallimentare nei confronti di un amministratore o di un sindaco della società fallita, e di una opposizione allo stato passivo, instaurata dal medesimo amministratore o sindaco per il riconoscimento del compenso per l’attività svolta, non giustifica né l’ammissione del credito con riserva, che è consentita solo nei casi tassativamente indicati nell’art. 96, comma 2, l. fall., né la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione al passivo, in quanto in sede di verifica del passivo il curatore -come si ripete – può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore (v. Cass., 07/02/2022, n. 3804, cit.; cfr. anche Cass. n. 961/2022). E ciò senza neanche considerare che il provvedimento di sospensione rappresenta, comunque, l’espressione di un potere discrezionale del giudice del merito.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con ‘richiamo alle eccezioni d’inadempimento sollevate nella memoria difensiva dell’8.10.2021’.
3.1 Ricorda il Fallimento ricorrente che, c on riguardo all’eccezione d’inadempimento, il Tribunale aveva, in realtà, ritenuto ‘generiche’ le censure mosse dalla curatela fallimentare all’operato del dott. COGNOME quale Presidente del Collegio sindacale, in quanto essa non avrebbe circoscritto in maniera specifica il comportamento diligente omesso dal dott. COGNOME.
Tale affermazione sarebbe tuttavia errata proprio alla luce dello stralcio del contenuto della memoria difensiva della curatela fallimentare dell’8.10.2021 nel procedimento ex art. 98 l.f. ove le argomentazioni ed eccezioni erano state tutt’altro che generiche.
Il diverso accertamento di genericità operato dal Tribunale si porrebbe, dunque, in violazione delle norme in tema di eccezione di inadempimento o inesatto adempimento ex art. 1460 cod. civ., nonché in tema di riparto dell’onere probatorio, ai sensi dell’ art. 2697 cod. civ.
4. Il Fallimento ricorrente propone inoltre un quarto mezzo con il quale denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2393, 2394, 2395, 2403, 2403 bis, 2406, 2407, 2409, 1176 cod. civ., sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sul rilievo che il decreto impugnato risulterebbe errato e in violazione delle norme richiamate in epigrafe anche nella parte in cui il Tribunale di Napoli Nord aveva ritenuto che il dott. COGNOME avesse correttamente adempiuto ai propri doveri di sindaco e presidente del Collegio sindacale.
4.1 Ricorda il Fallimento ricorrente che il giudice a quo aveva anzitutto evidenziato l’elemento temporale, illegittimamente circoscrivendo la responsabilità al solo periodo d’investitura . Si evidenzia tuttavia – sempre da parte del ricorrente – che il ragionamento così strutturato dal Tribunale non avrebbe tenuto conto, in realtà, dei doveri del collegio sindacale e, tra essi, di quello secondo cui l’organo di controllo ha il dovere di verificare se la situazione patrimoniale effettiva al momento della sua nomina sia quella che figura dalle scritture contabili ovvero se rispetto ad essa ci siano difformità sostanziali che postulino attività sostitutive, di denunzia o d’impulso. Non potrebbe, in altri termini, il sindacato giudiziale limitarsi alla verifica del l’attività di controllo svolta dal sindaco nel solo periodo che era stato compreso dall’aprile 2016 all’aprile 2018, periodo di svolgimento dell’incarico.
4.2 Ritiene il Collegio che la censura proposta dal Fallimento nel quarto motivo, in relazione al profilo della mancata emersione della situazione di disavanzo, addebitata all’odierno controricorrente, sia meritevole di accoglimento.
Sul punto, va osservato che, come correttamente rilevato dalla curatela fallimentare, non è possibile ritenere che il Collegio sindacale non sia onerato dell’esame anche dei bilanci degli anni precedenti ed in particolare di quello precedente all’esercizio nel corso del quale ha assunto l’incarico di vigilanza, per la verifica della corretta rappresentazione della situazione contabile e patrimoniale al momento del subentro nelle funzioni di vigilanza e controllo. Ed invero, i sindaci hanno il dovere di verificare se la situazione patrimoniale effettiva al momento della loro nomina sia quella che figura dalle scritture contabili ovvero se rispetto ad essa ci siano difformità sostanziali che postulino attività sostitutive, di denunzia o d’impulso.
Detto altrimenti, la valutazione dell’eccezione di inadempimento, sollevata dalla curatela fallimentare in sede di accertamento del passivo per contrastare il diritto di credito al compenso insinuato dal sindaco, non può essere semplicemente ‘ parcellizzata ‘ rispetto ad ogni singola annualità, senza incorrere in una falsa applicazione delle norme sopra indicate in rubrica che regolano i compiti di vigilanza e controllo del collegio sindacale.
Sul punto va comunque osservato che il mancato controllo delle scritture contabili e dei bilanci per le annualità immediatamente precedenti all’assunzione dell’incarico da parte del collegio sindacale, anche per l’eventuale emersione di una situazione di grave disavanzo finanziario e patrimo niale, ‘attualizza’ l’inadempimento dei sindaci al momento del subentro nelle funzioni di controllo, così superandosi il diverso opinamento qui censurato del giudice a quo in punto di rilievo temporale dell’inadempimento imputabile.
Si rende pertanto necessaria una rilettura della intera vicenda processuale alla luce dei principi qui sopra ricordati, con rinvio al Tribunale di Napoli Nord. L’accoglimento del profilo di doglianza così articolato nel quarto motivo assorbe le ulteriori questioni prospettate dal Fallimento ricorrente nel motivo qui in esame ed in quello precedente.
Anche il quinto motivo -articolato in relazione alla riforma del capo relativo alle spese di lite -rimane necessariamente assorbito.
P.Q.M.
rigetta i primi due motivi di ricorso; dichiara assorbiti il terzo e quinto motivo; accoglie il quarto motivo nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli Nord che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6.11.2024