Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10346 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16438-2021 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3420/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le memorie delle parti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
NOME, AVV_NOTAIO effettivo de RAGIONE_SOCIALE, proponeva opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio n. 20561 dell’8 agosto 2018, con il quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 70.000,00 per la violazione dell’art. 149, co. 1, lett. b) e c), del TUF, per avere omesso di vigilare adeguatamente in relazione a gravi carenze del sistema dei controlli interni, di revisione interna e di gestione del rischio, violazioni consumatesi con riferimento al biennio 20152016, e che avevano determinato una confusione di ruoli e di compiti e di responsabilità nella gestione della società, con alterazione sistematica e premeditata dei dati diffusionali relativi alle copie (digitali e cartacee) del quotidiano, con reiterate disfunzioni e violazioni delle procedure aziendali concernenti le operazioni di acquisto e di vendita, l’area commerciale ed il processo di distribuzione del quotidiano.
La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 3420 del 18 dicembre 2020 ha rigettato l’opposizione.
In via preliminare, disattendeva le eccezioni concernenti la legittimità del procedimento sanzionatorio della RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che il diritto di difesa del sanzionato fosse stato garantito dalla possibilità di sottoporre osservazioni scritte al contenuto della relazione dell’Ufficio Sanzioni, essendo le garanzie del
contraddittorio recuperate pienamente a seguito del ricorso all’autorità giurisdizionale.
Del pari era priva di fondamento la pretesa illegittimità del procedimento per l’assenza di distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie.
Quanto alle contestazioni di merito, la Corte d’Appello rilevava che la RAGIONE_SOCIALE aveva adeguatamente evidenziato quali fossero le condotte illegittime che fondavano la pretesa sanzionatoria, avendo supportato il proprio giudizio anche con il richiamo alle verifiche di irregolarità compiute da consulenti professionali che nel corso del tempo avevano verificato la situazione anche contabile della società.
Richiamato il ruolo che deve ricoprire il AVV_NOTAIO all’interno delle società, rilevava che il COGNOME non poteva limitarsi ad esprimere generici dissensi rispetto all’operato dei dirigenti apicali, in quanto era emerso che questi ultimi avevano omesso di trasmettere agli organi incaricati del controllo, tra cui anche il RAGIONE_SOCIALE sindacale, le informazioni necessarie per assicurare le verifiche dovute.
Tra i sindaci vi era stato un atteggiamento di diffusa inerzia, con eccezione di un solo componente, così come del pari era mancata qualsivoglia sollecitazione all’ internal audit , onde procedere a verifiche rispetto ad alcune aree operative.
In relazione alla contestazione che investiva la cd. marginalità dei prodotti, la sentenza ribadiva che la scelta di imputare i costi di redazione del quotidiano alla sola versione cartacea, era in contrasto con il fatto che gli stessi erano da riferire ad entrambe le versioni, e ciò aveva di fatto impedito l’adozione di opportune scelte strategiche e commerciali, impedendo di comprendere quali fossero i prodotti in perdita e quali no.
Nonostante tale anomalia fosse stata segnalata da uno dei sindaci, il RAGIONE_SOCIALE sindacale, tra cui anche il ricorrente, si era limitato a ricevere passivamente le informazioni ricevute dal vertice aziendale.
Del pari fondata era la contestazione circa l’assenza di un numero minimo di riunioni del RAGIONE_SOCIALE da tenere, non potendosi da tale elemento trarre un indice di negligenza.
Infatti, vi erano una serie di elementi, spesso indotti anche dalle richieste di informazioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che dovevano mettere in guardia circa l’esistenza di una serie di criticità, che a loro volta avrebbero dovuto indurre i componenti del RAGIONE_SOCIALE sindacale ad attivarsi.
Era altresì reputata infondata la contestazione circa le modalità di esercizio dele funzioni del AVV_NOTAIO, in quanto alla luce delle modifiche normative intervenute, non è più effettivamente necessario un controllo costante sull’esecuzione dei singoli contratti, ma si impone una vigilanza sulla dotazione di un assetto organizzativo e procedurale adeguati.
Ciò era mancato sia in relazione ai processi di acquisto, sia in relazione ai processi di vendita, sia nei rapporti con vari fornitori quali RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, attesa l’assenza e l’adeguatezza di processi e procedure.
Emergevano poi anche carenze in ambito organizzativo e di controllo, sebbene lo stesso AD nel 2016 avesse sottolineato la necessità di interventi volti a delineare con precisione la struttura organizzativa.
Risultava altresì che il RAGIONE_SOCIALE sindacale aveva omesso di rilevare, come invece avrebbe dovuto, il travalicamento delle funzioni dell’allora direttore editoriale, che aveva stabilmente preso parte
alle riunioni del CDA, assumendo un ruolo egemonico, influenzando le decisioni degli organi apicali, imponendosi concretamente sulle modalità di diffusione del giornale, senza limitarsi, come invece consono al suo ruolo, a suggerire la mera ideazione di format e contenuti editoriali.
Infine, era reputata congrua anche la sanzione irrogata, in quanto, pur essendo cessato dalla carica di AVV_NOTAIO il 29 aprile 2016, l’opponente avrebbe comunque potuto collaborare con l’Autorità di vigilanza, come invece avevano fatto gli altri sindaci, circostanza questa che giustificava la diversità (lieve) di sanzione al medesimo irrogata rispetto a quella applicata agli altri sindaci.
Peraltro, la sanzione era stata quantificata in una misura vicina al minimo edittale, essendosi tenuto conto di tutti gli elementi in grado di orientare il potere sanzionatorio.
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia sulla base di due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie di cui all’art. 195 co. 2 TUF ed all’art. 24 co. 1, della legge n. 262/2005.
Si deduce che il ricorrente nella fase finale del procedimento sanzionatorio è stato nell’impossibilità di far valere le proprie difese, e ciò anche in ragione del fatto che la proposta dell’ufficio USA è stata perorata con argomentazioni che allo stato risultano ancora ignote.
Nella specie peraltro sussiste un’evidente commistione tra le funzioni istruttorie e decisorie, in quanto la stessa struttura che ha istruito il procedimento è stata poi chiamata ad irrogare la sanzione.
Si lamenta che il ricorrente non sia stato personalmente sentito alla Commissione prima della decisione.
Si aggiunge che la sanzione irrogata ha natura sostanzialmente penale sulla base dei criteri RAGIONE_SOCIALE, il che imponeva il rispetto delle garanzie procedimentali riservate all’applicazione di sanzioni sostanzialmente penali.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha reiteratamente affermato (e di ciò mostra consapevolezza anche la difesa del ricorrente) che la regolamentazione secondaria dell’organizzazione della RAGIONE_SOCIALE preveda in capo alla stessa, nell’ambito del procedimento di accertamento e contestazione di illeciti nell’attività soggetta alla sua vigilanza, un cumulo successivo di funzioni decisorie (cautelari e nel merito), il che non comporta per ciò solo alcuna violazione dell’art. 6 CEDU in tema di garanzia del giusto processo; per un verso, infatti, detta garanzia è realizzata, alternativamente rispetto alla fase amministrativa, con l’assoggettamento del provvedimento sanzionatorio ad un sindacato giurisdizionale pieno, e, per altro verso, il semplice fatto che siano già state assunte decisioni prima della deliberazione finale non è sufficiente a generare un ragionevole timore di mancanza di imparzialità, dovendosi aver riguardo, in tal senso, alla portata ed alla natura di tali decisioni, da valutarsi caso per caso (Cass. n. 3734 del 15/02/2018).
Trattasi di principio anche di recente riaffermato (Cass. n. 1601/2021; Cass. n. 24375/2023), ed al quale ritiene il Collegio debba assicurarsi continuità.
Infatti, in tema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, postula soltanto che, prima dell’adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell’addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell’interessato; pertanto, non è violato il principio del contraddittorio nel caso di omessa trasmissione all’interessato delle conclusioni dell’Ufficio sanzioni amministrative della RAGIONE_SOCIALE o di sua mancata audizione innanzi alla Commissione, non trovando d’altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. 4.9.2014, n. 18683; Cass. 22.4.2016, n. 8210).
Diversamente non rileva che la regolamentazione secondaria dell’organizzazione della RAGIONE_SOCIALE preveda in capo alla stessa, nell’ambito del procedimento di accertamento e contestazione di illeciti nell’attività soggetta alla sua vigilanza, un cumulo successivo di funzioni decisorie (cautelari e nel merito); per un verso, infatti, la garanzia del giusto processo è realizzata, alternativamente rispetto alla fase amministrativa, con l’assoggettamento del provvedimento sanzionatorio ad un sindacato giurisdizionale pieno, e, per altro verso, il semplice fatto che siano già state assunte decisioni prima della deliberazione finale non è sufficiente a generare un ragionevole timore di mancanza di imparzialità, dovendosi aver riguardo, in tal senso, alla portata ed alla natura di tali decisioni, da valutarsi caso per caso (Cass. Sez. 2, n. 3734 del 15/02/2018). In tal senso, il
richiamo alle sentenze del Consiglio di Stato n. 1595 e 1596 del 2015 deve reputarsi inconferente (Cass. Sez. 2, n. 23814 del 2019; Sez. 2, n. 24081 del 26/09/2019, Sez. 2, n. 8047 del 21/03/2019), atteso anche che nessun concreto pregiudizio al diritto di difesa è stato infine evidenziato in ricorso.
Infine, è priva di fondamento la deduzione del ricorrente secondo cui maggiori dovrebbero essere le garanzie in ragione della natura sostanzialmente penale della sanzione contestata, avendo questa Corte anche di recente ribadito che quella di cui all’art. 149 TUF non è sanzione suscettibile di ricevere tale qualificazione (Cass. n. 1601/2021).
Induce a tale conclusione la decisiva considerazione che alla sanzione contemplata in detta disposizione non può riconoscersi natura sostanzialmente penale secondo i criteri RAGIONE_SOCIALE. Questa sezione (Cass. n. 8046 del 2019) ha infatti chiarito che tanto le sanzioni di cui all’articolo 190 T.U.F., quanto quelle, più afflittive, cui all’articolo 191 T.U.F., non sono equiparabili alle sanzioni previste per la manipolazione del mercato ex art. 187- ter TUF (la cui natura sostanzialmente penale è stata affermata dalla Corte EDU nella sentenza Grande Stevens); e, ciò, in ragione della «diversa tipologia, severità, nonché incidenza patrimoniale e personale, di queste ultime rispetto alle prime, dovendosi a tal fine tenere conto anche dell’assenza di sanzioni accessorie e della mancata previsione di una confisca obbligatoria (elementi presenti nella fattispecie scrutinata dalla Corte EDU (cfr. Cass. n. 27365 del 2018; Cass. n. 8806 del 2018; Cass. n. 8805 del 2018; Cass. n. 8855 del 2017).
In particolare, in riferimento alle specifiche osservazioni del ricorrente, può escludersi la natura penale della sanzione
applicatagli per l’assenza della connotazione dell’afflittività economica; è vero che i criteri RAGIONE_SOCIALE sono alternativi e non cumulativi (Grande Stevens, p. 94) e che, ai fini dell’applicazione del criterio della gravità della sanzione, deve aversi riguardo alla misura della sanzione di cui è a priori passibile la persona interessata e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta (Grande Stevens, p. 98); è vero altresì, tuttavia, che la valutazione sull’afflittività economica di una sanzione non può comunque essere svolta in termini totalmente astratti, ma dev’essere necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce; deve considerarsi, allora, che nell’ordinamento sezionale del credito e della finanza sono previste sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi di mercato, possono ascendere a molti milioni di Euro e ciò consente di escludere che i limiti edittali fissati dal legislatore nella fattispecie in esame siano significativi di afflittività economica, sol che si considerino gli interessi economici coinvolti nelle condotte sanzionate; a ciò si aggiunga che non sono previste sanzioni accessorie né confisca. Diversamente non può ritenersi considerando la prospettata idoneità ad incidere sulla vita professionale, secondo le previsioni degli artt. 12 e 15 TUF e 19 e 26 TUB: si tratta, infatti, del possibile rilievo della circostanza in concorso con altre valutazioni e non di una conseguenza automatica compresa nella sanzione.
4. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 3 della legge n. 689/81 nonché dell’art. 149, co. 2, lett. b) e c) del TUF in relazione al principio di colpevolezza per i responsabili di violazioni sanzionabili in via amministrativa, quanto al dovere di vigilanza del RAGIONE_SOCIALE sindacale, in merito al rispetto dei principi di
corretta amministrazione e di adeguatezza della struttura organizzativa.
Si sostiene che la responsabilità del ricorrente è fondata sulla base della sola qualità di componente del RAGIONE_SOCIALE sindacale, in quanto la sentenza impugnata non ha tenuto conto di una serie di circostanze dirimenti che avrebbero dovuto portare ad escludere la sua responsabilità.
Richiamati i principi che regolano l’attività del AVV_NOTAIO, si conclude per la tesi secondo cui l’affermazione di colpa sarebbe fondata su una valutazione di tipo meramente oggettivo, non potendosi esigere che i sindaci possano anche contestare l’opportunità e la convenienza delle singole scelte gestionali, che competono invece ai vertici societari.
In tal modo sono state ascritte ai sindaci le medesime responsabilità che fondano le violazioni ascrivibili ai membri del CDA.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente tratto le conseguenze della responsabilità del ricorrente, per la qualità ricoperta all’interno della società, senza in alcun modo attestarsi sul solo rilievo del ruolo ricoperto, né tento meno accedendo ad una visione dei compiti del RAGIONE_SOCIALE sindacale in contrasto con quanto sostenuto dallo stesso ricorrente, ma operando una corretta ricostruzione del quadro normativo, per come interpretato nella giurisprudenza di questa Corte, onde addivenire ad una affermazione di responsabilità di matrice soggettiva, ancorché per effetto della regola di cui all’art. 3 della legge n. 689/81.
La giurisprudenza di questa Corte ha ribadito che, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l’esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del RAGIONE_SOCIALE sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo ” quoad functione “, gravando sui sindaci, da un lato, l’obbligo di vigilanza – in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell’adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare RAGIONE_SOCIALE, a garanzia degli investitori -e, dall’altro lato, l’obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d’Italia ed alla RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 1602 del 26/01/2021).
Inoltre, è stato precisato che (Cass. n. 24170/2022) in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, i sindaci (nella specie delle società bancarie) per andare esenti da responsabilità devono dare prova di aver esercitato i poteri di controllo loro spettanti, non essendo all’uopo sufficiente, in presenza di una condotta illecita posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all’oscuro; in tal caso, dal comportamento inerte dei sindaci consegue la mancata adeguata vigilanza sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l’attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della
carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.
La sentenza impugnata, con accertamento in fatto connotato da logicità e coerenza, ha mostrato di condividere la fondatezza dei rilievi formulati dalla RAGIONE_SOCIALE, sottolineando come l’inerzia tenuta dal COGNOME, unitamente ad altri componenti del RAGIONE_SOCIALE sindacale, fosse evidentemente colpevole, alla luce soprattutto delle diverse sollecitazioni che il AVV_NOTAIO COGNOME aveva nel corso del tempo inoltrato agli organi di vertice, ponendo in evidenza temi di portata generale (e quindi non limitati alla verifica dell’esecuzione di singoli rapporti) e tali da denotare una serie disfunzioni e disarmonie a partire dalla corretta gestione del flusso informativo tra organi esecutivi e sindaci, per passare alla decisione a priori su come imputare determinati costi, in relazione allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, per finire poi alla mappatura dei rischi ed alla gestione dei rapporti con i fornitori.
La sentenza, lungi dall’imputare al ricorrente l’omesso controllo circa l’esecuzione dei singoli rapporti di fornitura di volta in volta instaurati dalla società, ha piuttosto evidenziato come mancassero a monte delle corrette modalità procedurali per regolare detti rapporti, carenze la cui sussistenza era specifico compito dei sindaci segnalare, sollecitando gli organi aziendali a fornire le dovute delucidazioni.
Con specifico riferimento al tema della mappatura dei rischi il motivo omette di considerare che l’addebito si fonda sul fatto che, sebbene il COGNOME avesse effettuato delle segnalazioni, che già avrebbero dovuto mettere sull’allerta i sindaci, il ricorrente è rimasto inerte, anche allorché la richiesta di informazioni è rimasta sostanzialmente inevasa.
Analogamente il COGNOME aveva rimarcato la necessità di dover offrire dei chiarimenti circa la incidenza dei costi sulla marginalità del prodotto cartaceo e digitale, trattandosi di osservazione pertinente, ed anche sul punto la sentenza non ha potuto che rilevare l’assoluta inerzia serbata dal ricorrente.
La decisione gravata si fonda, in linea con la stessa ricostruzione del ruolo del AVV_NOTAIO, sul fatto che la responsabilità non scaturisce dall’avere omesso un controllo costante sull’esecuzione dei singoli contratti, ma piuttosto per non avere vigilato circa la necessità che la società si munisse di un assetto organizzativo e procedurale adeguato (carenza che la sentenza riferisce essere stata riscontrata anche da consulenti esterni incaricati dalla stessa società, ancorché successivamente al rinnovo del CDA).
Né conforta l’assunto del ricorrente il rilievo concernente il ruolo che aveva assunto nel corso del tempo il Direttore Editoriale che, senza alcuna reazione da parte del RAGIONE_SOCIALE sindacale, travalicando il proprio ruolo, aveva influenzato le valutazioni degli organi apicali anche in decisioni che esulavano dal novero delle sue competenze.
Il motivo in esame si risolve quindi in un’astratta ricostruzione del ruolo dei sindaci e delle loro competenze, ma non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata, e soprattutto con gli accertamenti in fatto dalla medesima compiuti, in adesione a quanto accertato dalla RAGIONE_SOCIALE, che appaiono ampiamente idonei a supportare l’affermazione di responsabilità del ricorrente.
Il ricorso è pertanto rigettato, ed il ricorrente va condannato al rimborso delle spese in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo.
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda