Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34543 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34543 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
Oggetto
Opere di escavazione sul fondo – Danno alle proprietà confinanti – Responsabilità del proprietario del fondo Responsabilità dell’appaltatore – Cumulabilità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1304/2020 R.G. proposto da NOME e NOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
COGNOME NOME;
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, n. 1271/2019 depositata il 29 maggio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel settembre del 2008 NOME COGNOME ─ avendo ottenuto cautela nunciativa ex art. 1171 cod. civ. a tutela del proprio immobile per i danni cagionati dai lavori edili intrapresi sull’immobile confinante dei coniugi NOME e NOME COGNOME COGNOME convenne questi ultimi in giudizio davanti al Tribunale di Foggia.
Il contraddittorio venne esteso nei confronti di NOME COGNOME, titolare dell’impresa esecutrice dei lavori, chiamato in causa dai convenuti.
Con sentenza n. 339 del 2015 il Tribunale così statuì per quanto ancora interessa: « accoglie, nei confronti di COGNOME NOME, la domanda di reintegrazione in forma specifica avanzata dall’attrice e, per l’effetto, condanna il COGNOME ad eseguire, a proprie esclusive cura e spese, le opere di consolidamento indicate dal c.t.u. … meglio specificate in parte motiva ».
In parziale accoglimento del gravame interposto da NOME COGNOME, succeduta all’originaria attrice, che si doleva del rigetto della domanda nei confronti dei predetti coniugi, proprietari dell’immobile confinante e committent i dei lavori, la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1271/2019, resa pubblica il 29 maggio 2019, ha condannato i detti appellati NOME NOME NOME, in solido con il COGNOME,
e nei confronti di
ad eseguire, a propria cura e spese, le opere di consolidamento indicate dal c.t.u. e specificate nella sentenza di primo grado.
Ha infatti rilevato che:
« l’esecuzione di lavori di scavo nell’ambito di ristrutturazioni o costruzioni edili … è un’attività pericolosa, in ordine alla quale risponde non solo l’appaltante, ove i lavori siano oggetto di appalto, ma anche il committente, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., secondo cui “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
« E in questioni analoghe a quella per cui è causa, anche di recente la Suprema Corte ha ricordato che “Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione che il proprietario che fa eseguire nel suo fondo opere di escavazione, risponde direttamente del danno che a causa di essi sia derivato al fondo confinante, anche se l’esecuzione del lavori sia stata data in appalto, e dunque indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell’appaltatore la cui responsabilità verso i terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla” (Cass. 18 maggio 2015, n. 10131) ».
Per la cassazione di tale sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste, depositando controricorso, NOME COGNOME, proponendo ricorso incidentale con unico mezzo.
NOME COGNOME non svolge difese nella presente sede.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione
dell’art. 345 c.p.c. in ordine all’inammissibilità di domande ed eccezioni nuove svolte in sede di gravame ».
Rilevano che, con l’atto introduttivo, NOME COGNOME aveva omesso di precisare gli elementi di diritto sui quali la domanda si fondava.
Soggiungono che, nel corso del giudizio di primo grado, essa aveva sostenuto che i danni subiti dall’immobile di sua proprietà fossero da ricondurre: i ) alla responsabilità della parte committente (Sigg.ri NOME), per aver affidato i lavori a un soggetto non qualificato; ii ) all’impresa appaltatrice dei lavori, per non aver svolto i medesimi (tra gli altri, i lavori di scavo per la realizzazione delle fondazioni), secondo la regola dell’arte, invocando, quindi, la responsabilità ex art. 2043 c.c..
Osservano quindi che, esaminando invece i motivi di censura sviluppati nell’atto di gravame, « si intuisce » come l’appellante abbia voluto impostare l’impugnazione fondando la stessa su domande nuove inammissibili ex art. 345 cod. proc. civ..
In particolare: a) con il primo motivo di doglianza essa ha ipotizzato una violazione e/o falsa applicazione degli artt. 840 e 2043 c.c., ritenendo che il Tribunale di Foggia, nell’emettere il provvedimento impugnato, avrebbe disatteso la costante ed univoca giurisprudenza di legittimità secondo la quale «il proprietario il quale faccia eseguire opere di escavazione … nel proprio fondo risponde direttamente del danno che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l’esecuzione delle opere, e ciò indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell’appaltatore, la cui responsabilità si aggiunge alla sua ma non la esclude»; b) sotto altro profilo essi avevano poi dedotto che, in ogni caso, la responsabilità era da estendere agli odierni esponenti ex art. 2049 c.c. per avere affidato i lavori ad una impresa assolutamente inidonea; c) con il terzo motivo parte appellante aveva, infine,
lamentato che il Tribunale di Foggia avesse violato il disposto degli artt. 2043 e 2051 c.c., per non aver affermato la responsabilità di essi odierni ricorrenti ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. .
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, « in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., errata applicazione dell’art. 2050 c.c. in ordine alla configurata responsabilità (in capo ai Sigg.ri NOME), per l’esercizio di attività pericolose; nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. ».
Premesso che la sentenza chiarisce di avere accolto il primo motivo di appello, che -come detto- denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 840 e 2043 cod. civ., rilevano che, in realtà, dalla motivazione, si evince che la Corte d’appello ha invece applicato l’art. 2050 c.c., discorrendo di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, disciplina inconferente in ordine alla fattispecie sottoposta all’attenzione del giudicante ma, soprattutto, del tutto disancorata dai motivi d’appello .
Denunciano, comunque, sul punto anche error in iudicando dal momento che ─ osservano ─ non ogni attività edilizia è di per sé automaticamente pericolosa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2050 c.c., ma solo quella che comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimenti o di spostamenti di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree con la creazione di notevoli dislivelli (ad esempio la costruzione di uno stadio); nella fattispecie in esame, invece, l’escavazione ha riguardato un’area estremamente limitata e circoscritta in pochi metri quadrati e la Corte non ha in alcun modo indagato o motivato in ordine al concreto atteggiarsi dell’attività.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, « in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 840, 1655 c.c. e 2043 c.c., in ordine alla estesa responsabilità (in capo ai Sigg.ri NOME) dei danni derivanti a terzi dall’esecuzione dell’opera
appaltata ».
Sostengono che, trattandosi di lavori commessi in appalto, per i quali l’appaltatore opera in assoluta autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari per l’esecuzione del contratto, allo stesso andava ascritta la esclusiva responsabilità dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dei lavori, non constando che essi committenti si siano ingeriti nei lavori con direttive vincolanti che abbiano escluso o ridotto l’autonomia dell’appaltatore.
Con il ricorso incidentale NOME COGNOME lamenta che le controparti non abbiano ancora provveduto all’esecuzione dei lavori cui sono stati condannati dalla Corte territoriale e chiede il rinvio della causa alla Corte d’appello perchè adotti i provvedimenti indispensabili alla realizzazione delle opere indicate.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.
L’eccezione di novità delle allegazioni difensive non risulta essere stata fatta nel giudizio di appello, con la conseguenza che i ricorrenti non hanno la possibilità di prospettarla come motivo di ricorso per cassazione, giacché, pur essendo l’ipotetica violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. questione rilevabile d’ufficio e, dunque, rilevabile anche dalla parte per tutta la durata del grado di appello, fino alla conclusionale, il non averla rilevata nemmeno con essa, in mancanza di previsione della rilevabilità in ogni stato e grado del processo, consumava il potere di impugnazione.
Ciò alla stregua dell’esegesi dell’art. 157, terzo comma, cod. proc. civ. proposta da Cass. n. 21381 del 30/08/2018 e qui condivisa, alla stregua della quale «la regola dettata dall’art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d’ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest’ultimo abbia deciso la causa
omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo»; v. anche tra le numerose succ. conff. Cass. n. 30289 del 2023; n. 14392 del 2023; n. 5815 del 2023; n. 40996 del 2021; n. 26310 del 29/09/2021; n. 25743 del 22/09/2021; n. 21529 del 27/07/2021).
Il secondo motivo è manifestamente infondato con riferimento ad entrambe le censure con esso dedotte.
6.1. È da escludere anzitutto che la Corte d’appello sia incorsa nel denunciato vizio di ultrapetizione, dal momento che, in realtà, vi è piena corrispondenza tra la ritenuta responsabilità dei proprietari committenti dei lavori per esercizio di attività pericolosa e il titolo di responsabilità che, come si rimarca anche in ricorso, l’appellante aveva dedotto con il primo motivo d’appello (quello per l’appunto accolto dalla Corte pugliese) con riferimento (anche) alla previsione di cui all’art. 840 , primo comma, cod. civ..
Tale articolo, come noto, dispone al primo comma (primo periodo) che « la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino ».
La norma, che evidentemente esprime una facoltà del proprietario e allo stesso tempo ne determina il limite, è stata tradizionalmente interpretata nel senso che va considerata dannosa l’attività di scavo che rechi in qualsiasi modo danno al vicino con la conseguenza che il proprietario del fondo risponde comunque, ancorché il lavoro di escavazione sia stato appaltato a terzi; essa dunque delinea una responsabilità di tipo oggettivo, che prescinde da qualsiasi
accertamento in ordine alla diligenza osservata dal proprietario nella scelta dell’appaltatore e nella vigilanza del di lui operato ( culpa in eligendo o in vigilando ).
In tali termini la giurisprudenza di questa Corte ha tradizionalmente ricondotto tale ipotesi alla previsione di cui all’art. 2050 cod. civ., ritenendola in sostanza una specifica applicazione di detta norma.
In tal senso Cass. 10/02/2003, n. 1953, in fattispecie sovrapponibile, ha espressamente evidenziato come, « ai fini della responsabilità per attività pericolose di cui all’art. 2050 c.c. », costituiscano attività pericolose « non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un’azione ma anche nell’ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell’attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza, per cui di regola, l’attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati nella detta norma (cfr., Cass. 12 dicembre 1988 n. 6739, nonché, ancora, Cass. 11 novembre 1987 n. 8304, nonché Cass.3 novembre 1995 n. 11452) ».
Allo stesso modo Cass. n. 10131 del 2015, citata in sentenza, anch’essa in fattispecie assai simile, ha espressamente ricondotto la responsabilità dei proprietari alla previsione di cui all’art. 2050 cod. civ..
La Corte d’appello, dunque, qualificando nei detti termini la responsabilità dei proprietari-committenti non ha decampato dai limiti
del motivo di gravame proposto.
6.2. Per le medesime considerazioni si appalesa destituita di fondamento, e va anzi considerata inammissibile ex art. 360bis n. 1 cod. proc. civ., la censura di error in iudicando per violazione o falsa applicazione dell’art. 2050 cod. civ., avendo sul punto la Corte di merito deciso in conformità al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il proprietario di un fondo che faccia eseguire in questo escavazioni o opere risponde direttamente, in quanto proprietario, a mente dell’art. 840, comma primo, cod. civ., dei danni causati ai vicini dalle opere da lui intraprese anche se abbia commesso i relativi lavori in appalto (v. e pluribus Cass. n. 5278 del 2008; n. 6104 del 2006; n. 4577 del 1998).
Ne discende anche l’inammissibilità, ex art. 360bis n. 1 cod. proc. civ., del terzo motivo avendo la Corte d’appello deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, e l’esame dei motivi non offrendo elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
L’unico motivo posto a fondamento del ricorso incidentale è inammissibile.
Con esso invero non si deduce alcun vizio della sentenza impugnata, tanto meno riconducibile ad alcuno di quelli tassativamente indicati dall’art. 360 cod. proc. civ. , ma solo se ne lamenta la mancata esecuzione; si rappresenta, dunque, una ragione di coattivo soddisfacimento del diritto che ha già trovato riconoscimento nella sentenza impugnata, ma tale ragione dovrà farsi valere davanti al giudice dell’esecuzione , alla sua tutela essendo invece certamente estraneo il giudizio di legittimità.
Il ricorso principale va dunque rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile.
La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione
delle spese del presente giudizio.
10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e della ricorrente incidentale , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P .R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ciascuno dei ricorsi, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza