SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4017 2025 – N. R.G. 00009138 2021 DEPOSITO MINUTA 09 08 2025 PUBBLICAZIONE 09 08 2025
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 9138/2021 r.g. promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 17.12.2021, e vertente tra
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rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall ‘ Avv. NOME COGNOME del foro di Vicenza e dall ‘Avv. NOME COGNOME del fo ro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Dolo, INDIRIZZO
-attori –
contro
, in persona del l.r.p.t.,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall ‘Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Venezia, INDIRIZZO;
-convenuta – e con la chiamata in causa di
, in persona del l.r.p.t.,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avv. NOME COGNOME del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-terza chiamata in causa dalla convenuta – avente ad oggetto: responsabilità sanitaria e risarcimento del danno; conclusioni: come a verbale di udienza di udienza d.d. 30.01.2025; per i seguenti motivi della decisione in
FATTO e DIRITTO
Dopo aver promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 8 L. n. 24/2017, -quale vittima principale-, , e -quali suoi prossimi congiunti, rispettivamente coniuge e figlie-, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., hanno convenuto in giudizio l ‘ in persona del rispettivo l.r.p.t., al fine di sentirla condannare, previo accertamento della sua responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1218 e 1228 c.c. nel trattamento terapeutico del paziente nel corso del suo ricovero all ‘ Ospedale all ‘Angelo di Mestre dal 21 al 29 agosto 2016 (segnatamente in occasione dell ‘ intervento cardiochirurgico del 22.08.2016), al pagamento di € 887.026,18 a favore di di € 200.000 a favore di , € 150.000 a favore di e a titolo di risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, rispettivamente in via diretta ( e in via riflessa (le altre ricorrenti), in conseguenza della malpractice medica, o delle diverse somme ritenute di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
In subordine, i ricorrenti, nell ‘ipotesi di rigetto della pretesa principale, hanno chiesto di condannare la convenuta, previo accertamento del suo inadempimento contrattuale, al pagamento a loro favore delle medesime somme a titolo di risarcimento della perdita di chance di guarigione di
Per quanto qui maggiormente rileva, i ricorrenti hanno essenzialmente contestato alla convenuta la colpevole contrazione a danno di dell ‘infezione Mycobacterium chimaera, purtroppo presente sugli apparecchi HCU deputati al raffreddamento e riscaldamento del sangue, utilizzati in occasione dell’intervento cardiochirurgico dallo stesso subito in data 22.08.2016, in quanto non adeguatamente sanificati dai sanitari con le misure di contenimento e prevenzione del rischio infettivo all ‘epoca disponibili in ragione del documento dell’ECDC -European Centre for Disease Prevention and Controldell’agosto 2015 delle istruzioni di utilizzo del macchinario HCU fornite dal produttore. Inoltre, gli stessi hanno attribuito a carico della convenuta il colpevole ritardo diagnostico dell ‘i nfezione contratta.
Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio l ‘ azienda sanitaria chiedendo il rigetto della pretesa avversaria alla luce dell ‘assenza , oltre che della prova del legame causale tra l ‘ope razione cardiochirurgica effettuata sul paziente e la contrazione dell ‘infezione, di alcuna condotta colposa ravvisabile a carico dei propri sanitari, avendo essi agito conformemente ai canoni della diligenza, della prudenza e della perizia imposti dallo standard professionale della scienza medica, considerate le conoscenze scientifiche dell ‘epoc a (in particolare, procedendo dapprima ‘ alla decontaminazione dei gruppi termici secondo le modalità indicate dalla ditta COGNOME (disinfezione con acido paracetico) ‘, di poi all’eliminazione dell” utilizzo del perossido di idrogeno presente nei gruppi termici ‘ (doc. 14) ed avendo altresì i sanitari provveduto ad una tempestiva diagnosi dell ‘infezione, considerato il lungo periodo di latenza (il periodo di incubazione essendo mediamente pari a 17 mesi), l ‘assenza di s intomi persistenti, univoci e privi di altre possibili cause (tanto più alla luce della sicura e ripetuta diagnosi di endocardite da E. faecalis a carico del paziente).
La convenuta ha altresì chiesto, e ottenuto, l ‘a utorizzazione all ‘estensione del contra ddittorio nei confronti della propria compagnia assicuratrice al fine di esserne manlevato in caso di accoglimento della domanda attorea.
Quest ‘ultima , con comparsa di risposta, si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva per inoperatività della polizza, mentre, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda dei ricorrenti in quanto infondata in fatto e diritto e, in subordine, ridursi la condanna risarcitoria nei limiti del provato e, in ogni caso, nei limiti del massimale di polizza.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione, acquisita la perizia svolta in contraddittorio tra le parti da parte dei nominati cc.tt.uu. dott. , medico legale, e dott. , specialista in malattie infettive, nell ‘ambito del procedimento e x art. 696 bis c.p.c., la causa è stata istruita mediante espletamento della prova orale offerta dalle parti nonché l ‘acquisizione di informazioni all ‘INPS e all’I NAIL di Venezia in relazione alle eventuali indennità percepite dai ricorrenti in ragione dell ‘infezione contratta.
All ‘esito , fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
La causa passa ora in decisione.
La domanda degli attori è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Si deve ritenere pacifico tra le parti il rapporto contrattuale di spedalità intercorso tra e l ‘ in occasione del suo ricovero presso l ‘Ospedale all ‘Angelo di Mestre dal 21 al 29 agosto 2016 al fine di sottoporsi all ‘inter vento cardio chirurgico -rispetto al quale non sono emerse censure- di sostituzione della valvola aortica e bypass aortocoronarico del 22.08.2016.
Alla luce dell ‘accertamento tecnico disposto nell ‘ambito del procedimento di istruzione preventiva, deve altresì ritenersi circostanza pacifica la natura nosocomiale dell ‘in fezione contratta dal
Sussistono, inoltre, elementi sufficienti per ritenere che l ‘infezione da scoperta tra maggio e giugno 2019 a seguito di una visita infettivologica presso l ‘ Ospedale di Treviso, sia stata contratta dal paziente in occasione dell ‘intervento cardio chirurgico del 22.08.2016 atteso che l’intervento è stato eseguito in sala operatoria di cardiochirurgia tramite l’utilizzo di circolazione extra corporea e unità per il riscaldamento e raffreddamento dei fluidi.
Invero, il micobatterio in questione, definito dal Collegio peritale ‘ peculiare e relativamente nuova entità infettiva ‘ in quanto scoperto per la prima volta nel 2004, è stato associato (il primo caso risale al 2014) nella letteratura scientifica, all’utilizzo di dispositivi di raffreddamento/ riscaldamento (Heater-Cooler Devices, HCD, segnatamente NOME COGNOME COGNOME 3T) necessari a regolare la temperatura del sangue in circolazione extra corporea durante interventi cardiochirurgici, per lo più tramite la contaminazione del sito chirurgico dei pazienti tramite aerosol proveniente dall’acqua nei serbatoi dei dispositivi. Sussiste dunque il criterio di criterio di compatibilità scientifica ed efficienza quali-quantitativa.
Sussiste altresì il criterio di compatibilità cronologica, considerato che, tenuto conto del lungo arco temporale della latenza (3-72 mesi), i CCTTUU ha rilevato che ‘ le tempistiche osservate circa la manifestazione sintomatologia dell’infezione appaiono pienamente congrue e in linea con i dati scientifici disponibili in merito alle caratteristiche di presentazione dell’infezione da MC… le manifestazioni sintomatologiche sono infatti temporalmente consecutive ed adeguatamente distanti, con la presenza di un lungo con intervallo libero rispetto ai momenti infettivi, come caratteristica propria dell’infezione’.
Infine, con valutazione logica e ben argomentata, sono state decisamente escluse da parte dei CCTTUU altre fonti d’infezione perché la localizzazione cardiaca, in particolare nell’anulus valvolare, per la crescita dei micobatteri, induce a ritenere impossibile l’inoculo del micobatterio per altre vie ( ‘ Lo stesso è necessariamente avvenuto a seguito dell’apertura chirurgica del torace e relativa esposizione, altrimenti il peculiare focolaio non si sarebbe mai manifestato se un improbabile contagio fosse avvenuto in natura per altre vie ‘) .
I ricorrenti hanno peraltro provato la relazione causale tra il micobatterio e il danno alla salute conseguente costituito dalla formazione di una endocardite richiedente un ulteriore intervento di impianto di una bioprotesi percutanea per via transfemorale e l’instaurazione di una polifarmacoterapia antimicobatterica da attuare sine die, stante l’impossibilità di arrivare all’eradicazione dell’infezione che è attualmente sistemica.
In forza di tali elementi si può concludere che i ricorrenti abbiano assolto al loro onere probatorio.
Per altro verso, la convenuta ha assolto all ‘onere di dimostrare l ‘assenza di grave colpevolezza nella condotta dei suoi sanitari secondo un criterio di valutazione di prognosi postuma ex ante e in concreto.
L ‘esame della questione merita un approfondimento.
Occorre analizzare l ‘evol uzione della conoscenza scientifica del micobatterio fino al momento dell ‘intervento cardiochirurgico del 22 agosto 2016 su alla luce delle contestazioni attoree, formulate anche sulla scorta delle valutazioni dei CCTTUU nominati, concernenti, essenzialmente, il mancato rispetto, da parte dei sanitari, del protocollo per la ricerca del Mycobacterium chimaera nei dispositivi HCU come indicato nel documento dell’ECDC dell’agosto 2015 e delle istruzioni di utilizzo del macchinario HCU così come fornite dal produttore (docc. 14 e 21-24 di parte convenuta).
Invero, il problema delle infezioni provocate dal Mycobacterium è stato portato all’attenzione della comunità medica internazionale per la prima volta nell’aprile del 2015, grazie alla pubblicazione, da parte dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), di un documento di Rapid Risk Assessment ove si suggerivano varie misure di mitigazione del rischio nell’ambito della gestione dei dispositivi HCU e di identificazione dei casi di infezione ( doc. 14 della convenuta). In seguito a ciò i fabbricanti dei dispositivi HCU hanno emanato una serie di avvisi di sicurezza riguardanti la modifica delle informazioni di utilizzo e riportanti raccomandazioni per la corretta gestione delle procedure di pulizia e disinfezione da parte degli operatori sanitari.
Di qui la costituzione a livello europeo di un’apposita Task Force nell’ambito di un gruppo di esperti di vigilanza delle autorità competenti, istituito presso la Commissione UE, che ha approfondito la problematica e collaborato con gli Stati membri al fine di individuare le azioni correttive più appropriate.
In Italia, ‘sulla base delle evidenze mediche e degli esiti del Comitato Tecnico sanitario dei dispositivi medici, costituito presso il e riunitosi da ultimo nel marzo 2017’, si è appurato che ‘l’infezione da Mycobacterium chimaera viene acquisita per via aerea all’interno della sala operatoria, a causa della fuoriuscita del batterio dall’aerosol prodotto dai macchinari di riscaldamento/raffreddamento utilizzati durante gli interventi di cardiochirurgia a cuore aperto’ ( doc. 15 della convenuta), cosicché la Regione Veneto ha ‘ritenuto necessario verificare il rispetto delle indicazioni fornite dai produttori sulla disinfezione e manutenzione degli impianti, per evitare la colonizzazione e diffusione del Mycobacterium chimaera ‘ per elaborare ed approvare il decreto n. 125, di data 16 ottobre 2018, della Giunta regionale recante il ‘documento tecnico di indirizzo per la prevenzione e la gestione delle infezioni da micobatterio chimaera associate ad interventi chirurgici con utilizzo dei dispositivi di riscaldamento/raffreddamento’ (cfr. doc. 15 cit.), così fornendo indicazioni specifiche al personale sanitario al fine di ‘ – prevenire le infezioni da NOME COGNOME; – identificare precocemente i casi sospetti; – gestire e trattare adeguatamente i casi confermati’ .
Con successiva delibera n. 2019 del 28 dicembre 2018, la Giunta della Regione Veneto ha poi adottato delle nuove ‘linee operative per la sorveglianza e il controllo delle infezioni da Mycobacterium chimaera associate ad interventi chirurgici con utilizzo dei dispositivi di riscaldamento/raffreddamento (Heater Cooler Units)’, recanti indicazioni più dettagliate e un quadro conoscitivo più completo, anche sulla scorta del rilievo che, ‘in riferimento alla disinfezione dei dispositivi, in letteratura sono stati descritti esempi di reali difficoltà ad ottenere una completa eradicazione del M. chimaera dal dispositivo contaminato, nonostante l’applicazione di procedure di disinfezione intensive’ ( doc. 16 della convenuta) fino a che, con deliberazione n. 999 di data 12 luglio 2019, la Regione ha approvato nuove ‘linee operative per la sorveglianza e il controllo delle infezioni da Mycobacterium chimaera associate ad
interventi chirurgici con utilizzo dei dispositivi di riscaldamento/raffreddamento (RAGIONE_SOCIALE)’ al fine di adeguarsi alle indicazioni espresse dal con le ‘raccomandazioni’ del 9 gennaio 2019 (doc. 17 della convenuta ) ‘indicazioni operative’ del 10 aprile 2019 ( doc. 18 della convenuta), poi integrate con circolare del 7 novembre 2019 (cfr. doc. 20 della convenuta).
Tale evoluzione appare di particolare rilevanza per inquadrare la prestazione di sanificazione preventiva richiesta ai sanitari del nosocomio di Mestre in occasione dell
‘intervento cardiochiurgico su
dell
‘agosto 2016
nella categoria di prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Un tanto non già per l
‘attività
di per sé considerata quanto per le scarse e comunque, in quel momento, recentissime indicazioni offerte nel 2015 dal documento dell
‘ECD
C e dagli avvisi di sicurezza dei produttori dei macchinari.
In particolare, il primo documento (doc. 14 della convenuta), lungi dal potersi considerare guida operativa o indicazione di buona prassi, si limitava a sottoporre alla comunità scientifica internazionale una problematica fino a quel momento ignota al fine di rendere note le prime e poche informazioni relative alle rare infezioni da Mycobacterium chimaera disponibili e di avviare con i paesi già colpiti da alcuni casi di infezione una collaborazione preordinata alla valutazione del rischio per la salute pubblica e all’acquisizione di informazioni ulteriori e alla loro diffusione. Il documento, tuttavia, era meramente informativo ed esplorativo, limitandosi a suggerire agli operatori sanitari coinvolti in operazioni chirurgiche a cuore aperto di essere ‘vigilanti’ a fronte di casi di endocardite o di altre infezioni cardiovascolari di origine non identificata
Quanto agli avvisi di sicurezza dei produttori si osserva quanto segue.
All ‘epoca dei fatti , gli scambiatori termici in uso che erano solo quelli NOME COGNOME
3T.
Nel citato avviso di sicurezza (allegato 2 alla CTU) recante data dal 30.06.2015 veniva raccomandato, tra le altre indicazioni, di: a) rimuovere i dispositivi HCU per i quali sussiste il sospetto o la certezza di contaminazione da MC devono essere rimossi dalla sala operatoria non appena possibile. b) è necessario un monitoraggio microbiologico bisettimanale della qualità dell’acqua che comprenda anche il monitoraggio dei micobatteri non tubercolari. c) per i device non contaminati in ogni caso incanalare lo scarico del dispositivo di riscaldamento/raffreddamento lontano dal paziente e dal campo operatorio.
A questo riguardo occorre osservare che il pt. a) riguarda solo i casi di sospetto o certezza di contaminazione che, all ‘epoca de ll ‘intervento, non esistevano , cosicché l ‘ unico inadempimento della convenuta, all ‘esame della documenta zione prodotta, risulta quello di cui al pt. b) afferente al monitoraggio microbiologico bisettimanale della qualità dell’acqua , posto che, all ‘esito dell ‘accertamento tecnico, non è emerso che i device non contaminati non incanalassero lo scarico del dispositivo di riscaldamento/raffreddamento lontano dal paziente e dal campo operatorio.
In effetti, da lla relazione aziendale ‘Attività per la gestione dei generatori termici dell’
‘ elabo rata da l Direttore dell’Unità Operativa di in relazione alla problematica della contaminazione da Mycobacyerium Chimaera, della cui veridicità non vi è motivo di dubitare, risulta che ‘l’Ospedale dell’Angelo di Mestre si è da subito mostrato molto attento alle specifiche indicazioni relative alla disinfezione e pulizia dei generatori termici in sala operatoria già dal 2015, periodo antecedente di oltre un anno rispetto alla procedura chirurgica cui è stato sottoposto il sig. ‘ (cfr. doc. 25 della convenuta, p. 11), mettendo in atto tutte le azioni e misure indicate come necessarie ai fini di una corretta manutenzione dei generatori termici in uso nelle sale operatorie dell’Unità Operativa di , procedendo dapprima ‘alla decontaminazione
dei gruppi termici secondo le modalità indicate dalla ditta RAGIONE_SOCIALE (disinfezione con acido paracetico)’, di poi all’eliminazione dell”utilizzo del perossido di idrogeno presente nei gruppi termici’ (cfr. doc. 14 della convenuta, p. 11).
Più in dettaglio, si legge: ‘ In data 27/07/2015 avviso di sicurezza su campo (prot. 49879): rischi da micobatteri in cardiochirurgia. Disinfezione e pulizia dei dispositivi di riscaldamento/raffreddamento RAGIONE_SOCIALE. Si procede alla decontaminazione dei gruppi termici secondo le modalità indicate dalla ditta RAGIONE_SOCIALE (disinfezione con acido peracetico). Istruzione operativa (allegato 1). In data 21/06/2016 avviso di sicurezza della ditta Livanova: utilizzo dei dispositivi di riscaldamento/raffreddamento in combinazione con alcuni ossigenatori con scambiatore di calore in polimero: se il sistema viene utilizzato con gli ossigenatori COGNOME non intraprendere nessuna azione; se utilizzati con altri sistemi verificare con le ditte produttrici il tasso di permeabilità del perossido di idrogeno alle membrane. Si elimina l’utilizzo del perossido di idrogeno presente nei gruppi termici (Revisione 1 Istruzione operativa -allegato 2)’.
In altri termini, come peraltro osservato dal Collegio peritale, le raccomandazioni del produttore del 2015 risultano essere state osservate solo parzialmente dalla convenuta, la quale, come confermato dalla teste (da ritenersi capace di testimoniare non avendo la stessa ricoperto ruoli direttivi all ‘ interno della convenuta e non essendo stato descritto un suo specifico inadempimento qualificato), non ha provveduto all ‘esame colturale dell’acqua per assenza di mezzi di laboratorio (un tanto fino al 2017, quanto è iniziato anche tale controllo). Per altro verso, come risultante dalla relazione e dalla stessa deposizione della , venivano effettuate le altre prescrizioni della ditta produttrice SORIN -conosciuto da tutto il personale della sala operatoria- per il contenimento del rischio infettivo ovvero la sanificazione delle apparecchiature e dell ‘acqua contenuta nei macchinari ogni due settimane .
Si deve dunque ritenere che, considerate le circostanze del caso di specie e l ‘evoluzione scientifica del problema all ‘epoca dell’intervento c ardiochirurgico sul (atteso che informazioni e indicazioni specifiche in materia di infezione da M. COGNOME si sono avute solo a partire dal 2017/2018, quando il Governo e le Regioni hanno iniziato a emanare raccomandazioni puntuali e indicazioni operative volte a consentire la prevenzione e la gestione della malattia menzionata), la condotta dei sanitari volta al contenimento del rischio infettivo non fosse contraddistinta da colpa grave bensì, al più, da colpa lieve, insufficiente per l ‘affermazione di responsabilità della convenuta , anche in relazione al preteso danno da perdita di chance.
Inoltre, a prescindere dall ‘ele mento soggettivo della convenuta, non è stata offerta prova, da parte dei ricorrenti, dalla misura, anche in termini percentuali, di riduzione del rischio infettivo che sarebbe derivato dalla più scrupolosa e pedissequa esecuzione degli avvisi di sicurezza dei macchinari, essendo all ‘epoca dei fatti addirittura incerto l ‘ eradicazione del batterio.
Infine, quanto all ‘ulteriore profilo di inadempimento contradd istinto dall ‘ asserito ritardo diagnostico dell ‘infezione, indipendentemente dall’esame dell’elemento soggettivo , dev ‘essere evidenziato che, sotto il profilo causale, non vi è prova che una diagnosi tempestiva avrebbe influito sulle attuali condizioni del paziente. I CCTTUU hanno infatti rilevato che ‘ sebbene un precoce riconoscimento della patologia avrebbe permesso di iniziare la terapia in anticipo è difficile poter affermare che questo intervallo temporale avrebbe influito sulle attuali condizioni cliniche del paziente ‘ .
Le domande attoree devono dunque essere integralmente rigettate.
Per l’effetto, va dichiarato assorbito, in quanto superfluo, l’esame del merito della domanda di manleva della convenuta nei confronti della propria compagnia assicuratrice .
Considerate la novità e la complessità delle questioni trattate e il carattere percipiente della CTU disposta in corso del giudizio, sussistono dunque i presupposti per l ‘inte grale compensazione delle spese di lite del presente giudizio e di quelle del procedimento di istruzione preventiva.
Gli oneri di CCTTUU come liquidati in atti con riguardo al procedimento di a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c. vanno posti integralmente a carico delle parti in solido nei riguardi dei CCTTUU e, nel rapporto interno, a carico delle parti in eguale misura.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
Rigetta tutte le domande degli attori;
Dichiara assorbito l’esame della domanda di manleva della convenuta nei confronti della terza chiamata;
Compensa integralmente le spese del presente giudizio e quelle del procedimento di istruzione preventiva;
Pone definitivamente gli oneri di Ctu (liquidati in atti con riguardo al procedimento di a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c.) a carico delle parti in solido, nei riguardi del Ctu, e, nel rapporto interno tra le parti, a carico di tutte le parti in eguale misura.
Così deciso in Venezia il 9.08.2025.
Il Giudice Dott. NOME COGNOME