Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34525 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34525 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15192/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, con domiciliazione digitale ex lege .
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege .
-controricorrente-
nonchè nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, n. 1534/2021, pubblicata il 26/02/2021;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell ‘adunanza camerale del 28/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in qualità di proprietaria e noleggiatrice di apparecchi da gioco rientranti nella tipologia di cui all’articolo 110 del TULPS, chiedeva al Tribunale di Roma la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (successore ex lege RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, d’ora innanzi, per brevità, anche solo RAGIONE_SOCIALE) nonché del RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni derivanti dall’acquisto di apparecchi da gioco inidonei, a suo avviso, a ricevere i necessari nulla osta, per poter essere commercializzati e installati in pubblici esercizi.
A giudizio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE attrice, RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto un ruolo attivo nella verifica di conformità degli apparecchi effettuata dagli enti certificatori all’uopo designati nonché nel rilascio del certificato di conformità e dei nulla osta di distribuzione e messa in esercizio per apparecchi non conformi ai requisiti legali.
Pertanto, la RAGIONE_SOCIALE attrice denunciava l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE agli obblighi di controllo assunti e/o la responsabilità ex art. 2043 c.c. per avere cagionato un danno ingiusto.
Il comportamento di RAGIONE_SOCIALE, contrario a buona fede, avrebbe leso l’affidamento di controparte e violato anche il principio di libertà RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa economica privata, sancito dall’art. 41 Cost.
L’attrice chiedeva, quindi, la condanna di RAGIONE_SOCIALE, in solido con il RAGIONE_SOCIALE, al ristoro dei seguenti danni:
€ 123.297,61, quale costo totale sostenuto per l’acquisto degli apparecchi da gioco non conformi, dismessi anticipatamente rispetto al dicembre 2009; in via subordinata, € 27.955,52, quale mancato ammortamento degli apparecchi non conformi, dismessi anticipatamente rispetto al dicembre 2009; € 281.332,00, o la somma ritenuta di giustizia, quale costo sostenuto per l’acquisto degli apparecchi in circolazione;
€ 266.006,90 per il mancato guadagno dagli apparecchi dismessi, calcolati al netto del prelievo erariale unico e del canone di concessione e quantificati a far data dalla dismissione di ciascun apparecchio sino al dicembre 2009;
la somma ritenuta di giustizia per le perdite subite a causa dei difetti congeniti degli apparecchi da gioco;
la somma ritenuta di giustizia per il danno di natura non patrimoniale sofferto a causa RAGIONE_SOCIALEa lesione all’immagine patita dalla RAGIONE_SOCIALE
Instaurato il contraddittorio tra le parti, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10870/2015, pronunciata e depositata in data 15/05/2015, accoglieva parzialmente le domande attoree, dichiarando l’erronea certificazione di conformità alle prescrizioni normative di alcune schede di gioco e condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 323.358,662, oltre rivalutazione di anno in anno a decorrere dalla data di notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione sino al soddisfo.
Avverso la sentenza del Tribunale di Roma proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1534/2021 pubblicata il 26/02/2021, ha rigettato l’appello, condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e ha depositato memorie ex art. 380 bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia ‘ Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 81 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c. nonché degli arti. 1228 e 2049 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché degli artt. 1218 e 1362 c.c. (in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.) ‘ .
La ricorrente deduce di avere già censurato, nel precedente grado di giudizio, la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata individuata, come soggetto passivamente legittimato, l’RAGIONE_SOCIALE, la quale avrebbe colpevolmente creato un legittimo affidamento, inducendo l’attrice ad acquistare apparecchi irregolari, cioè non conformi alle prescrizioni normative che consentono il gioco lecito.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la decisione sarebbe meritevole di censura perché frutto RAGIONE_SOCIALE‘errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme che regolano il procedimento di verifica RAGIONE_SOCIALEa conformità degli apparecchi per cui è causa all’art. 110, comma 6 TULPS.
L’RAGIONE_SOCIALE sostiene che , al punto 2.3. RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, aveva negato qualsiasi possibilità di configurare la sua responsabilità per l’attività del proprio ausiliare posto che l’RAGIONE_SOCIALE di certificazione avrebbe agito al di fuori RAGIONE_SOCIALEa sfera di controllo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE assumendo in proprio, in virtù di una concessione di servizi, la responsabilità per i danni causati a terzi insorgenti dall’attività di verifica tecnica affidatale.
Il motivo è infondato.
Occorre richiamare, in proposito, quanto già statuito, in fattispecie analoga, tra le medesime parti, da questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 9818 del 11/04/2024, Rv. 670709-01).
Si è, infatti, ivi affermato che il rapporto tra l’RAGIONE_SOCIALE e gli organismi di certificazione non è configurabile come un appalto di servizio, ‘ dovendo invece valorizzarsi, in senso contrario, ovvero per la natura concessoria del rapporto tra essi e l’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), la circostanza che tale attività, oltre ad indirizzarsi nei confronti di tutti gli operatori del settore, risulta direttamente remunerata da quanti, tra essi, ne abbiano fatto richiesta (visto che a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, ultimo comma, del già citato decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003, gli ‘oneri specificamente connessi alle attività di verifica tecnica restano a carico dei soggetti richiedenti) ‘ .
Sicché, in tale prospettiva, decisivo resta stabilire la portata -nei rapporti interni tra l’RAGIONE_SOCIALE e gli Organismi di certificazione RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art. 6.2. RAGIONE_SOCIALEa convenzione tra essi intercorsa, a mente RAGIONE_SOCIALEa quale ‘ RAGIONE_SOCIALE è sollevata da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni svolte dall’RAGIONE_SOCIALE in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, pur se accertata giudizialmente ‘.
Orbene, questa Corte, nel precedente citato, ha statuito che proprio il riferimento ad un’eventuale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE -‘ comunque connessa alle attività e funzioni svolte dall’RAGIONE_SOCIALE in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa Convenzione ‘ -che sia ‘ accertata giudizialmente ‘, postula che la garanzia di cui essa gode non sia quella di sottrarsi alla responsabilità, chiamando a rispondere in sua vece l’organismo suddetto, ma di esserne ‘ sollevata ‘ dalle conseguenze ‘verso terzi’ , in altre parole, ‘ quella RAGIONE_SOCIALE‘organismo di certificazione è solo un’obbligazione di garanzia, sicché a rispondere dei danni, verso terzi, conseguenti all’attività da esso svolta è, in prima battuta, proprio l’RAGIONE_SOCIALE (oggi, l’RAGIONE_SOCIALE), la quale può sollevarsi dalle conseguenze risarcitorie agendo, appunto, in manleva verso il medesimo ‘ .
Deve, quindi, ribadirsi -in conformità a quanto già deciso da Sez. 3, n. 9818/2024 che l’odierna ricorrente non poteva invocare il difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso, assumendo che esso facesse capo a ll’RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia ‘ Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. e degli arti. 115, 116, 166, 167 e 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) ‘ .
In sintesi, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente la statuizione impugnata si rivelerebbe in contrasto con le norme in epigrafe poiché la Corte di merito avrebbe ritenuto provati alcuni fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda attrice (e, in particolare, la titolarità degli apparecchi), attribuendo
ai documenti prodotti dalla controparte (le fatture di acquisto) un valore probatorio che essi, invece, non avrebbero.
Il motivo è inammissibile.
E’ , invero, principio ripetutamente affermato da questa Corte che, in tema di attività valutativa del giudice rispetto alle fonti probatorie, occorre distinguere l’errore di percezione il quale, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. , per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (che appunto vietano al giudice, rispettivamente, di fondare la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, nonché di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) -dall’errore di valutazione, che invece, investendo l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia d imostrativa RAGIONE_SOCIALEa fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non è mai sindacabile in sede di legittimità ( ex multis , Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022, Rv. 664106-02). Ebbene, nel caso di specie, il Giudice di merito, con valutazione insindacabile in questa sede, ha ritenuto dimostrata la proprietà degli apparecchi non soltanto sulla base RAGIONE_SOCIALEe fatture di acquisto ma anche sulla base dei relativi nulla osta rilasciati.
3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ‘ Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 110, comma 6 e comma 6 letL a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS, nel testo applicabile ratione temporis) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché del decreto interdirettoriale del dicembre 2003 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) ‘ .
Nella lunga esposizione del motivo, l’RAGIONE_SOCIALE si duole che la Corte territoriale, recependo acriticamente la tesi di parte attrice, già condivisa dal Tribunale, avrebbe ravvisato l’illiceità RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nel rilasciare certificazioni attestanti la conformità alle prescrizioni di legge RAGIONE_SOCIALEe schede di gioco, sebbene
tale conformità fosse stata esclusa all’esito degli accertamenti peritali compiuti dall’ing. COGNOME in un procedimento per ARAGIONE_SOCIALE , svolto nell’ambito di altro giudizio.
In sostanza, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia riconosciuto la ‘ irregolarità ‘ degli apparecchi per cui è causa, mediante il richiamo a lla relazione RAGIONE_SOCIALE‘ing. COGNOME , che, invece, a suo dire, non consentirebbe affatto di ritenere quegli apparecchi non conformi alle prescrizioni di legge.
Il motivo è inammissibile.
Sotto l’apparente vizio di violazione di legge, si contesta, in realtà, la valutazione effettuata dalla Corte di appello, che ha riconosciuto l’irregolarità degli apparecchi in questione sulla base di un’indagine peritale effettuata nel corso di altro giudizio e ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado.
Trattasi di attività valutativa che, per quanto già esposto con riferimento al secondo motivo, non è sindacabile in questa sede.
La Corte territoriale ha, sul punto, diffusamente motivato, facendo richiamo alle risultanze d ell’ indagine peritale, svolta in contraddittorio con l’odierna ricorrente, che , in quella sede, aveva ‘ preso posizione critica mediante un consulente di parte ‘.
Le risultanze di tale indagine deponevano per l’irregolarità di tutti gli apparecchi, essendo emerse talune anomalie sulle schede di gioco ( ‘ durata minima RAGIONE_SOCIALEa partita inferiore a quella prevista ‘, ‘ vincite superiori a quelle consentite per legge in riferimento alla scheda mega magic ‘, ‘ predeterminabilità RAGIONE_SOCIALEa vincita ‘ ).
Inoltre, la Corte territoriale ha precisato che ‘ non si attagliano al caso de quo le pronunce di merito e di legittimità pure prodotte e precisamente la sentenza di questa sezione n. 1195/2016, confermata dalla Cassazione con provvedimento n. 23467/2018, perché si incentrano sulla evidenza di possibili condotte illecite dei fruitori del gioco, come l’attività di repentina ac censione e spegnimento RAGIONE_SOCIALE‘apparecchio, che hanno alterato il loro
funzionamento, mentre qui le rilevate e descritte irregolarità prescindono da qualsivoglia condotta fraudolenta di terzi o, comunque, preesistono ad esse ‘ (cfr. pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Con il quarto motivo di ricorso , la ricorrente denuncia ‘ Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) ‘.
Con tale mezzo si censura la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. sotto il profilo del travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova.
Il motivo è inammissibile.
In disparte la genericità RAGIONE_SOCIALEa censura, la deduzione di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., postula che: a) l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) l’errore sia decisivo e, cioè, che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dal materiale probatorio e inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) il giudizio sulla diversità RAGIONE_SOCIALEa decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza (Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022, Rv. 666679 07).
Orbene, nella fattispecie in esame, non sussistono le condizioni necessarie per ritenere integrato il denunziato vizio.
Anzitutto, il motivo risulta, in diverse parti, privo di specificità e autosufficienza in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., non essendo stati riportati tutti i passaggi RAGIONE_SOCIALEa relazione di a.t.p. redatta
dal c.t.u. COGNOME, dai quali si vorrebbe ricavare l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel desumere l’informazione probatoria posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Inoltre, le doglianze esposte dalla ricorrente si incentrano sul travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova con riferimento solo a talune RAGIONE_SOCIALEe informazioni probatorie (quelle relative al ‘ mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEa durata minima RAGIONE_SOCIALEa partita ‘ e alla ‘ predeterminabilità RAGIONE_SOCIALEe vincite ‘) che sarebbero state – secondo la prospettazione del ricorrente erroneamente tratte dai giudici di merito.
Non viene, invece, lamentato il travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova con riferimento ad altre informazioni probatorie (quelle, ad esempio, relative alle ‘ vincite superiori a quelle consentite per legge ‘ ) e, dunque, sotto questo profilo, difetta il requisito RAGIONE_SOCIALEa ‘ decisività ‘ e RAGIONE_SOCIALEa ‘ assoluta diversità RAGIONE_SOCIALEa decisione ‘.
Requisiti RAGIONE_SOCIALEa ‘ decisività ‘ e RAGIONE_SOCIALEa ‘ assoluta diversità RAGIONE_SOCIALEa decisione ‘ che, nella fattispecie, mancano per l’ulteriore ragione che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte riposa non solo sulle risultanze RAGIONE_SOCIALEa relazione di a.t.p., ma anche sul documento oggetto del successivo motivo di ricorso.
5. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente deduce la ‘ violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) ‘ .
In particolare, la ricorrente deduce che l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello , contenuta a pag. 6, volta a confermare quanto precedentemente affermato circa la corrispondenza tra gli apparecchi esaminati in sede di ATP e quelli oggetto del presente giudizio, poggerebbe su un documento ‘ non meglio identificato ‘ e ritiene che tale documento dovrebbe essere individuato nella copia di un verbale di operazioni peritali, risalente al 22/07/2016 (doc. 12) e relativo ad un altro giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. 77173/2014); il documento, di formazione successiva rispetto all’instaurazione del giudizio di appello, sarebbe stato prodotto in
corso di causa da RAGIONE_SOCIALE soltanto con la comparsa conclusionale del dicembre 2020.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo , impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa Corte ed il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALEa parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Sez. 3, Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024, Rv. 671835-01).
Nel caso di specie, non solo non è riportato il contenuto essenziale del documento in questione, ma neppure è riportato il contenuto RAGIONE_SOCIALEa comparsa conclusionale con la quale il predetto documento sarebbe stato prodotto.
Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente deduce ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 cod. civ. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 RAGIONE_SOCIALEa legge 23/12/2000, n. 388 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 110 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (TULPS) (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) ‘ .
La ricorrente deduce che la sentenza impugnata meriterebbe riforma nella parte in cui ha respinto il quarto motivo di appello con cui l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato l’inesistenza del nesso causale tra la presunta condotta negligente di RAGIONE_SOCIALE e il danno lamentato dall’attrice consistente nella dismissione degli apparecchi da gioco per cui è causa.
Il motivo è fondato.
Si premette che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non impedisce di riqualificarne la sussunzione in altre
fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l’inammissibilità del mezzo, qualora dalla sua articolazione sia chiaramente individuabile il tipo di vizio prospettato (Sez. 5, Ordinanza n. 759 del 12/01/2025, Rv. 673686-01).
Il motivo di ricorso in esame, sebbene sia formulato con riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c. va più correttamente sussunto nell’art. 360, n. 5 c.p.c.
Invero, con il quarto motivo di appello -integralmente riportato nel ricorso – RAGIONE_SOCIALE aveva censurato la statuizione del primo Giudice così argomentando: ‘ Il primo Giudice assume che controparte, constatata la non conformità a legge degli apparecchi, si sia indotta alla loro dismissione volontaria temendo di incorrere nelle sanzioni e nel ritiro RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di distribuzione RAGIONE_SOCIALEe slot machine. Il Tribunale pretende di giustificare, sul piano causale, tale scelta adducendo che il rischio temuto dall’attrice sarebbe comprovato nella sua concretezza dall’invito di RAGIONE_SOCIALE, in data 4.07.2007, alla dismissione di altri apparecchi certificati poi attinti da un sequestro ex art. 321 cp.p. disposto nel corso di un processo penale. L’assunto in realtà non prova nulla perché, come ammette lo stesso Tribunale, l’invito al ritiro e il sequestro penale citati riguardavano le schede “Black slot”, “Stack Slot” e “Terza dimensione” diverse da quelle per cui è causa. Non vi è, dunque, alcuna correlazione causale tra quelle le schede e gli apparecchi da gioco e i fatti in contestazione nel presente giudizio che riguardano altre schede e distinti apparecchi che mai sono stati oggetto di procedimenti penali, i quali erano tutti muniti dei necessari titoli autorizzatori che mai sono stati revocati. Resta, dunque, confermato l’errore del Tribunale che ha mancato di apprezzare come l’ evento lesivo lamentato dalle controparti, consistente nella dismissione degli apparecchi da gioco, non è conseguenza diretta RAGIONE_SOCIALEa condotta di RAGIONE_SOCIALE ma deriva piuttosto dalla strategia che l’impresa ha adoperato in funzione dei mutamenti legislativi intervenuti. Non vi è,
dunque, alcuna correlazione causale tra la presunta condotta negligente di RAGIONE_SOCIALE (verifica RAGIONE_SOCIALEa conformità) e il danno che parte avversa assume di aver patito, atteso che la dismissione degli apparecchi da gioco è stata determinata esclusivamente da scelte imprenditoriali di controparte.» (cfr. pagg. 43-45 del ricorso).
Tale censura – specialmente nella parte in cui si prospetta che la dismissione degli apparecchi di gioco sarebbe stata determinata da scelte imprenditoriali RAGIONE_SOCIALEa controricorrente – non è stata affatto esaminata dalla Corte territoriale che, dopo essersi soffermata sull’ ‘ erronea verifica tecnica ‘ da parte di RAGIONE_SOCIALE, è giunta ad affermare , in modo apodittico, che ‘ trattasi di un nesso di causalità che discende dal dovere di controllo sostanziale, non solo formale, sulla conformità degli apparecchi ‘ (cfr. pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Le ulteriori considerazioni svolte, al riguardo, – in ordine alle ‘ anomalie riportate nell’accertamento preventivo ‘ e alla ‘ sentenza n. 106/2012 del Tribunale penale di Venezia, concernente schede diverse da quelle per cui è causa ‘ -non appaiono pertinenti rispetto alle censure svolte dall’RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). In altre parole, la Corte territoriale, a fronte RAGIONE_SOCIALEe specifiche doglianze mosse dall’appellante, odierna ricorrente, non ha spiegato – incorrendo, perciò, in un grave carenza motivazionale – perché la condotta illecita addebitata all’RAGIONE_SOCIALE avrebbe causato la dismissione degli apparecchi ed i conseguenti danni subiti dalla RAGIONE_SOCIALE
Trattasi di motivazione ben al di sotto del minimo costituzionale.
Invero, in seguito alla riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art.
111, comma 6, Cost., che viene violato qualora, come nella fattispecie in esame, la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ( ex multis , Sez. II, Ordinanza n. 30521 del 19/11/2025, non massimata).
Con il settimo motivo di ricorso , la ricorrente denuncia ‘ Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma. n. 3 c.p.c.) ‘ .
La ricorrente denuncia che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale adottata in relazione al quinto e al sesto motivo di appello violerebbe l’art. 342 c.p.c.
Il motivo è fondato.
In grado di appello la ricorrente aveva specificamente formulato dei motivi di impugnazione, segnatamente il quinto ed il sesto, relativi rispettivamente all’ ‘ insussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ‘ e all’ ‘ Insussistenza del danno risarcibile ed errata quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘avversa pretesa risarcitoria. Carenza di prova ‘, trascritti integralmente alle pagg. 49-54, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.
Ebbene, la Corte territoriale li ha dichiarati inammissibili, con una motivazione che, non solo è in contrasto con l’art. 342 c.p.c., ma è anche del tutto carente con riguardo al quinto motivo (‘ insussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ‘), siccome riferita soltanto alla ‘ generica contestazione sulle voci di danno ‘.
Questa, infatti, la succinta motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale: ‘ I motivi sull’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e sull’insussistenza del danno risarcibile nonché l’errata quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘avversa pretesa risarcitoria, la Corte ritiene che possano essere trattati unitariamente ‘ . I motivi sono da ritenersi inammissibili ai sensi
RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 c.p.c. attesa la generica contestazione sulle voci di danno. Correttamente il Tribunale ha liquidato solo le voci per mancato ammortamento degli apparecchi dismessi anticipatamente e per mancato guadagno ritraibile dagli apparecchi dismessi calcolati al netto del prelievo erariale e nel canone di concessione oltre al danno patrimoniale ‘ (cfr. pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Detta statuizione non è conforme a diritto.
Infatti, secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEe S.U. di questa Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALEe questioni e dei punti contestati RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e, con essi, RAGIONE_SOCIALEe relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice , senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ‘ (S.U., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991-01) .
Nel caso di specie, la formulazione dei motivi di appello da parte di AAMM -riportati nel ricorso e che, comunque, possono essere apprezzati esaminando l’atto processuale in cui essi sono stati proposti, giacché viene in rilievo un ‘ error in procedendo ‘, rispetto al quale questa Corte, come giudice del ‘ fatto processuale ‘, è abilitata alla consultazione degli atti del fascicolo di merito – era ampiamente rispettosa dei criteri previsti dall’art. 342 c.p.c., così come interpretato dalla richiamata pronuncia RAGIONE_SOCIALEe S.U.
8. Con l’ottavo motivo di ricorso , la ricorrente denuncia in linea gradata rispetto al settimo motivo, ‘ Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c.
Omessa pronuncia sui motivi di appello (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) ‘.
Con il nono motivo di ricorso, la ricorrente denuncia in linea gradata rispetto al settimo motivo, ‘ Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per assenza di motivazione -Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) ‘.
L’accoglimento del settimo motivo comporta l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘ottavo e del nono.
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al sesto e al settimo motivo.
A tanto conseguono la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio per nuovo esame RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Al giudice del rinvio è, altresì, demandata la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara infondato il primo motivo;
dichiara inammissibili i motivi da due a cinque;
accoglie il sesto e il settimo motivo;
-dichiara assorbiti l’ottavo e il nono motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte;
rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 28/11/2025, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME