Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27150 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4100/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4747/2021 depositata il 28/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2024 dal Presidente NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Viterbo NOME COGNOME chiedendo il risarcimento del danno. Esposero gli attori che, come emerso in sede di accertamento tecnico preventivo, un incendio, scaturito dalla canna fumaria del focolare dell’abitazione di proprietà della convenuta, si era propagato all’immobile di proprietà attorea, danneggiandola. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando l’attrice al pagamento della somma di Euro 48.527,90 oltre interessi. Avverso detta sentenza propose appello la convenuta. Con sentenza di data 28 giugno 2021 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello.
Osservò la corte territoriale che l’esistenza del nesso causale era dimostrata dalla circostanza che, come accertato in sede di ATP, l’incendio della fuliggine presente all’interno della canna fumaria, ampiamente fessurata, aveva interessato due travi in legno di sostegno del solaio di copertura dell’immobile danneggiato. Aggiunse che l’appellante «ha certamente posto in essere un comportamento colposo ed imprudente utilizzando, o comunque permettendo che altri utilizzassero il camino posto nell’abitazione di sua proprietà nonostante la canna fumaria dello stesso fosse ampiamente fessurata».
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, in qualità di erede di NOME COGNOME, sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. pr oc. civ..
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale non ha risposto alla censura avente ad oggetto la mancanz a di prova dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) nella decisione del Tribunale e che la sentenza è carente sul punto della relativa motivazione. Aggiunge che, mancando la motivazione, non è dato sapere se la corte territoriale abbia ritenuto sussistente la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2050 o 2051 c.c.
Il motivo è infondato. La motivazione, e dunque la ratio decidendi , è chiaramente presente nel rilievo che risulta violata la regola cautelare di comportamento prudente, rilevante sul piano del requisito soggettivo, secondo cui non doveva essere utilizzato, o comunque non doveva essere permesso l’uso ad altri, del camino posto nell’abitazione di proprietà dell’appellante, in ragione della ampia fessurazione presente nella canna fumaria. Identificando la regola del comportamento dovuto sul piano della diligenza e prudenza, la corte territoriale ha accertato il requisito soggettivo della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c..
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in via subordinata, che il giudice di appello ha attribuito la responsabilità a NOME COGNOME in mancanza di prova della colpa, nonostante che il relativo onere probatorio incombesse sul danneggiato. Aggiunge che risulta omessa l’individuazione degli elementi costitutivi degli artt. 2050 e 2051 c.c..
Il motivo è inammissibile. Il giudice del merito ha positivamente accertato l’esistenza della colpa, sulla base di quanto osservato a proposito del precedente motivo. Alla luce del positivo accertamento non vengono in rilievo le regole sull’onere della pro va, la cui applicazione presuppone che il fatto da accertare sia rimasto ignoto
all’esito dell’istruzione probatoria. Il richiamo agli artt. 2050 e 2051 c.c. è poi del tutto eccentrico rispetto alla ratio decidendi , la quale è basata sulla fattispecie di cui all’art. 2043.
Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, pur ammettendo che l’incendio sia riconducibile alla canna fumaria ubicata nell’immobile di proprietà di NOME COGNOME, il giudice di appello non ha spiegato perché sia stata chiamata a rispondere quest’ultima e non terze persone (un articolo apparso su un quotidiano locale aveva ricondotto la causa dell’evento al comportamento di terz e persone), e che ove il comportamento doloso o colposo fosse stato attribuito a terzi la proprietaria avrebbe potuto rispondere solo in base agli artt. 2050 e 2051.
Il motivo è inammissibile. Va in primo luogo rammentata l’inammissibilità della denuncia di vizio motivazionale in presenza di doppia conforme alla luce del divieto posto dall’art. 348 ter c.p.c.. Nel motivo non è comunque richiamato un fatto storico, di cui sarebbe stato omesso l’esame, ma una mera congettura sulla base di notizie giornalistiche. In ogni caso, la questione della responsabilità del terzo è priva di decisività perché la regola cautelare violata secondo il giudice del merito, regola che resis te all’esito dello scrutinio dei precedenti motivi, è che la proprietaria dell’immobile non solo non doveva utilizzare il camino posto nell’abitazione, ma anche non doveva permetterne l’uso ad altri.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti
processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 9 settembre 2024