Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32253 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32253 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
Oggetto:
intermediazione finanziaria
AC -28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25780/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura in atti;
-ricorrente e controricorrente incidentale Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME , rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , giusta procura in atti;
-controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa
-intimata –
RAGIONE_SOCIALE ;
COGNOME NOME ;
-intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 774/2021, pubblicata il 4 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo, breviter : ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato, maggiorandola degli accessori di legge, la condanna già disposta a suo carico dal giudice di primo grado a pagare, in solido con NOME COGNOME, in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME la somma di euro 50.000,00 ciascuno, a
-intimata –
titolo di risarcimento del danno pari alla perdita subita conseguente alla condotta illecita tenuta dal l’COGNOME , promotore finanziario nel periodo 1991-2009 della banca stessa e delle altre banche odierne controricorrenti, che aveva nel tempo distratto la somma complessiva di euro 3.073.299,00, consegnatagli dai clienti, dalla sua destinazione pattuita ad acquisto di prodotti finanziari.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME hanno resistito con controricorso, proponendo contestualmente ricorso incidentale affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria) ha resistito con controricorso tanto al ricorso principale che al ricorso incidentale.
MPS ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva escluso qualsiasi responsabilità della RAGIONE_SOCIALE nella vicenda per cui è causa, non essendo stata impugnata in appello, era passata in cosa giudicata; b) che parimenti in cosa giudicata era passata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato NOME COGNOME a risarcire il danno arrecato a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME, nella misura ivi determinata; c) che sussisteva la responsabilità solidale di RAGIONE_SOCIALE con il suo promotore finanziario per avere consentito l’ accensione di conti correnti di appoggio rispetto al contratto di investimento, su carta intestata AXA Sim (poi incorporata da RAGIONE_SOCIALE), i quali erano qualificabili come un servizio accessorio all’ investimento, sussistendo per l’effetto
il nesso di occasionalità necessaria, desumibile nella specie dall ‘ indubbia qualifica del l’COGNOME come promotore di RAGIONE_SOCIALE e dalla sottoscrizione da parte dei clienti dei relativi moduli contrattuali; d) che non sussisteva analoga responsabilità in capo a RAGIONE_SOCIALE, siccome non risultava in atti che il promotore COGNOME avesse mai ope rato nell’interes se della stessa, la quale si era limitata a fornire i servizi di conto corrente sulla base della convenzione conclusa tra i clienti e la sola RAGIONE_SOCIALE, ciò che, di per sé, non consentiva di ritenere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come parte della complessiva organizzazione di RAGIONE_SOCIALE destinata all’ investimento per cui è causa ed escludeva, pertanto, il nesso di occasionalità necessaria; laddove, sotto diverso profilo, solo in appello, e dunque tardivamente, i clienti avevano allegato un comportamento imputabile in via autonoma a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE idoneo a cagionare loro un danno illecito di natura extracontrattuale giacché, se era ben vero che le norme astratte di riferimento alla responsabilità aquiliana erano state dedotte anche in primo grado, alcuna allegazione e prova era stata fornita in quel grado circa una responsabilità autonoma, diversa da quella del comportamento del promotore finanziario; e) che la contestazione mossa dai clienti alla c.t.u. espletata in primo grado era del tutto generica, siccome si limitava a reiterare le osservazioni critiche all’elaborato, formulate dal consulente di parte, ma oggetto di specifica confutazione a opera del consulente di ufficio.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché RAGIONE_SOCIALE, hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso principale lamenta:
1.1 Primo motivo: «I. A i sensi dell’art. 360 n. 3 cpc. -violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., in
tema di interpretazione della RAGIONE_SOCIALE, anche con riferimento all’art. 31 comma 3 TUF e conseguente attribuzione di prevalenza di clausole pattizie, rispetto alla previsione di fonte legale, quale l’art. 31 TUF », deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove non si è avveduta che una corretta esegesi della convenzione avrebbe dovuto far concludere che il ‘senso pratico’ del contratto era quello di garantire a entrambe le società (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) un temporaneo beneficio dall’attività del comune promotore COGNOME, senza tuttavia poter concludere che tale collegamento rendesse Axa esclusiva responsabile dell’ attività del promotore, circostanza da escludere proprio sulla base del testo della convenzione medesima, e del resto in applicazione della prevalente fonte legale di riferimento (art. 31 TUF).
Il motivo è inammissibile perché, a dispetto della sua rubrica, non contesta il metodo ermeneutico di interpretazione dei contratti e di valutazione delle prove adottata dalla sentenza impugnata, ma finisce per contenere una personale interpretazione del materiale acquisito al processo, identificando una soluzione alternativa a quella adottata dal giudice territoriale che, da un canto, presuppone che questa Corte riediti il giudizio in fatto (ciò che è in thesi escluso in questa fase di legittimità) e d’ altro canto non dimostra che la motivazione della sentenza impugnata abbia violato i citati canoni ermeneutici, con ciò finendo per non essere nemmeno conducente rispetto all’invocata cassazione del provvedimento impugnato.
1.2 Secondo motivo: «II. Ai sensi dell’art. 360 1° comma n. 3 cpc. -Violazione e falsa applicazione della normativa di settore, con riferimento all’art. 31, commi 1,2, e 3 TUF », deducendo
l’ erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il nesso di occasionalità necessaria dell’operato di RAGIONE_SOCIALE rispetto a quello del promotore, essendo tale circostanza esclusa da una sentenza del Tribunale di Ferrara, e in ogni caso erroneamente qualificando l’COGNOME come promot ore di RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile perché, ancora una volta, pretende da questa Corte una diversa valutazione dei fatti e delle prove acquisite al processo, contenendo non già l’allegazione di argomentazioni giuridiche a sostegno della pretesa falsa applicazione delle norme e dei principi enunciati da questa Corte in tema di nesso di occasionalità necessaria, bensì una lettura alternativa del materiale probatorio acquisto agli atti (peraltro, della sentenza del Tribunale di Ferrara nemmeno si deduce il passaggio in giudicato , ai fini di un’ eventuale eccezione di giudicato esterno, mai formulata), che dovrebbe condurre a un esito del giudizio opposto a quello, peraltro concordemente adottato dai giudici di merito, in tema di responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per l’operato del suo promotore finanziario.
1.3 Terzo motivo: «III. Ai sensi dell’art. 360 1 comma n. 3 e n. 4 cpc -Error in procedendo. Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art . 1227 I e II comma c.c. – Violazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 cpc», deducendo la nullità della sentenza impugnata per aver ritenuto generico il motivo di appello con cui RAGIONE_SOCIALE contestava la legittimità dell’ esclusione della responsabilità esclusiva o concorrente del cliente nella valutazione del danno e per aver comunque erroneamente esclusivo tale concorso.
Il motivo è inammissibile poiché, di nuovo, totalmente versato in fatto, pretendendo da questa Corte un diverso esito sul tema del concorso causale dei creditori nella determinazione del fatto dannoso, argomento sul quale la Corte territoriale ha espressamente motivato nel merito (cfr. paragrafo 7), non limitandosi a rilevare la genericità del motivo di gravame di MPS, ma spendendo argomenti per escludere ogni corresponsabilità degli investitori nella causazione del fatto dannoso; giudizio che, senza alcuna dimostrazione di errori logici o di applicazione dei criteri valutativi delle prove, il motivo in esame pretenderebbe di sovvertire proponendo a questa Corte una diversa conclusione e sollecitando, pertanto e ancora una volta, una non consentita riedizione del giudizio di fatto.
2. Il ricorso incidentale lamenta:
2.1) Primo motivo: «In relazione all’art. 360 co. 1, nr. 5, cpc -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -Omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. -Omesso esame del primo e del secondo motivo di appello incidentale », deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di considerare l’esistenza di un autonomo titolo della domanda risarcitoria formulata dai clienti, diverso dal profilo esaminato e inerente all’applicazione dell’art . 31 TUF, e individuabile nel fatto proprio di RAGIONE_SOCIALE e dei propri dipendenti che, attraverso varie omissioni comportamentali, aveva aggravato e, comunque, non evitato il danno subito degli investitori (mancata consegna estratti conto, consegna illegittima al promotore della chiave informatica per operare online sul conto titoli, mancato rilievo della domiciliazione di molti clienti presso lo stesso promotore).
La censura è inammissibile quanto al vizio di motivazione. Invero, il citato vizio è denunciabile in cassazione solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico -da intendere quale specifico accadimento in senso storiconaturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l ‘ omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del
29/10/2018). Ciò che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, ove la Corte territoriale ha espressamente esaminato la posizione della (allora) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. paragrafo 6), finendo per escludere che quanto in atti dimostrasse un concorso della citata banca nella causazione del danno arrecato dal promotore COGNOME ai clienti. Una valutazione, dunque, basata sull’esame delle prove e dei fatti allegati in atti, rispetto alla quale il motivo in esame finisce per contrapporre una diversa valutazione dei medesimi fatti, non indicando affatto i fatti naturalistici omessi e discussi in causa che, ove considerati, avrebbero avuto rilievo decisivo ai fini del decidere, atteso che quelli indicati come omessi sono, in realtà, stati considerati dalla Corte territoriale, che li ha semplicemente selezionati e interpretati, esprimendo il proprio giudizio sulla responsabilità causale (cfr. paragrafo 5, laddove il giudice di appello mostra di ben avvedersi delle dinamiche attraverso le quali ha operato l ‘COGNOME, peraltro descritte anche nella sentenza di condanna penale, parimenti riportata in sentenza). Da escludere, per quanto detto, anche il vizio di omessa motivazione, atteso che sulla domanda di estensione della responsabilità a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata ha espressamente pronunciato, finendo per escluderla.
2.2) Secondo motivo: «In relazione all’art. 360 co. 1, nr. 5, cpc -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver dichiarato generico e, quindi, inammissibile il motivo di appello incidentale con cui gli investitori lamentavano l’ erroneità della consulenza tecnica di
ufficio espletata in primo grado , senza fornire all’uopo alcuna motivazione.
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta efficacemente con la motivazione della sentenza impugnata, giacché la stessa (al paragrafo 5b) ha espressamente motivato il rigetto dell’ istanza di rinnovazione della c.t.u., rispondendo specificamente alle critiche mosse all’elaborato e aggiungendo, incontestatamente nella censura in esame, che le stesse critiche erano state già confutate dai chiarimenti effettuati dal perito di ufficio in risposta alle critiche sollevate dal consulente di parte degli investitori. Una circostanza che rende evidente come non vi sia alcun fatto storico omesso dal consulente che possa rilevare ai fini dell’ accoglimento della censura in esame.
2.3.) Terzo motivo «In relazione all’art. 360 co. 1, nr. 3, cpc Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cpc nonché art. 4 comma 2 del Decreto Ministero Giustizia nr, 55/2014 e ss modifiche », deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha compensato per un terzo le spese di lite, per non aver applicato la maggiorazione prevista per la difesa di più parti in capo a un unico patrocinatore e per non aver tenuto conto delle spese sostenute per il procedimento di mediazione.
Il motivo è infondato, tanto nella parte in cui lamenta la regolazione delle spese disposta dalla Corte territoriale, dovendo rammentarsi che l’unico limite che il giudice incontra nel regolare le spese di lite è quello del divieto di porle totalmente a carico della parte vittoriosa (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020), eventualità nella specie insussistente, quanto nella parte in cui lamenta la concreta determinazione dell’ importo liquidato, al cui proposito al giudice è fatto solo divieto di
quantificare la somma al di sopra del massimo e al di sotto del minimo previsto per lo scaglione di riferimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22983 del 29/10/2014), eventualità parimenti insussistenti nella fattispecie.
Le spese di lite della presente fase di legittimità, stante la parziale soccombenza reciproca e comunque nella sussistenza di giusti motivi stante l’esito complessivo della lite, sono integralmente compensate tra tutte le parti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quelli incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese di lite della presente fase di legittimità; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quelli incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME