Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4394 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 4394  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10489/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO,  presso  lo  studio dell’avvocato  COGNOME NOME  (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE  IN  LIQUIDAZIONE, elettivamente  domiciliato  in  Cagliari  INDIRIZZO,  presso  lo  studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  IN  LIQUIDAZIONE -intimatoavverso  DECRETO  del  TRIBUNALE  di  CAGLIARI  n.  4453/2021 depositata il 07/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, dottore commercialista, ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in prededuzione per l’importo di € 57.096,00 oltre accessori, per assistenza professionale nella redazione della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo della società. La proposta, nelle forme della liquidazione dei beni, veniva aperta dal Tribunale di Cagliari e revocata ex art. 173 l. fall., con contestuale dichiarazione di fallimento.
Il giudice delegato ha rigettato la  domanda  rilevando l’inadempimento del creditore « alla obbligazione assunta di assistenza alla  predisposizione  del  piano  e  della  proposta  di  concordato,  non avendo rilevato gli atti, scoperti dal commissario, che hanno decretato la inammissibilità della domanda in quanto per frode ai creditori ».
Il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’opposizione allo stato passivo. Il Tribunale ha rilevato quattro specifici profili di inadempimento dell’opponente rispetto a uno standard di un professionista esperto ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. In primo luogo, è stato ritenuto grave l’omesso rilievo di una operazione decettiva di rinuncia ad alcuni crediti, mascherata da una compensazione, avente natura distrattiva («[ il ] professionista […] non ne aveva rilevato la decisività ai fini della prestazione del consenso dei creditori, attesa l’evidente integrazione di atti assoggettabili ad azione revocatoria o, comunque, distrattivi del
patrimonio  sociale »). Ulteriore  rilievo  ha  avuto  l’omesso  rilievo  di pagamenti revocabili  in  violazione  della par  condicio che avevano consentito un alleggerimento della posizione finanziaria degli amministratori quali fideiussori. Gravemente indicativi della scarsa diligenza  del  professionista  sono,  poi,  state  ritenute  la  erronea graduazione  dei  crediti  ipotecari  e l’assenza  di due  diligence su crediti inesigibili.
Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il fallimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto per manifesta e irriducibile contraddittorietà, nonché per motivazione apparente. La censura si articola sotto diversi punti. In primo luogo, si censura il giudizio di fraudolenza della prima operazione (atteso il riferimento a pag. 10 del decreto impugnato), osservandosi che la motivazione fa riferimento a scritture contabili prodotte solo in parte dal fallimento (nota 19), è apodittica; in proposito, il ricorrente propone una diversa ricostruzione dell’operazione sottostante. Quanto alla seconda operazione, parte ricorrente contesta la revocabilità dei pagamenti, ritenendo trattarsi di pagamenti legalmente eseguiti. Contesta, inoltre, la erronea falcidia del credito ipotecario, asserendo essere stata applicata la regola della priorità relativa, per cui il ricorrente si sarebbe « allineato » alla giurisprudenza di legittimità e -ante litteram -alla Direttiva (UE) 2019/1023. Censura, infine, la statuizione relativa alla mancanza di due diligence del credito asseritamente inesigibile, sia in quanto gli accertamenti successivi avevano confermato quanto indicato nella proposta di concordato,
sia  in  quanto  si  tratta  di  valutazioni  giuridiche  che  sfuggono  alla professionalità di un dottore commercialista.
Nella sostanza, il ricorrente deduce una erronea valutazione della colpa  grave  nell’espletamento  dell’incarico  conferitogli  dalla società, essendo il piano concordatario una mera previsione di un futuro scenario, che prescinde da valutazioni di carattere giuridico e non implica l’assolvimento di particolari compiti di natura ispettiva nei confronti del soggetto conferente l’incarico .
Il ricorso è inammissibile, essendo la motivazione della sentenza impugnata ben al di sopra del minimo costituzionale imposto al giudice del merito (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), in quanto consente pienamente e diffusamente di comprendere le ragioni della decisione. La sentenza impugnata ha ampiamente illustrato ben quattro punti dell’operato del ricorrente in sede di redazione della proposta concordataria (tratteggiati in narrativa), tali da far emergere un grave deficit rispetto allo standard di diligenza del ricorrente, quale professionista esperto, idonei a comportare l’accoglimento dell’eccezione di inadempimento della curatela.
Né il giudice del merito è tenuto a esaminare tutte le ragioni poste dal ricorrente ma basta che abbia dato una motivazione che renda esplicito il percorso seguito ai fini della decisione. Gli ulteriori profili  dedotti  dal  ricorrente,  attinenti all’operatività ante  litteram della  regola  distributiva  della  priorità  relativa  (argomentazione, peraltro, inammissibile trattandosi di concordato liquidatorio) sono estranei alla censura proposta.
 Il  ricorso  va,  pertanto,  dichiarato  inammissibile,  con  spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 6.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12/02/2025.