Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34404 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34404 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23880/2022 proposto da
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso, dall’Avv ocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso il suo studio (pec: EMAIL;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1252/2022 resa dalla CORTE D’A PPELLO di SALERNO pubblicata in data 28/09/2022;
CC 7 giugno 2024
Ric. 23880 del 2022
Pres. A. Scrima
Rel. I Ambrosi
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del 7/06/2024 dalla Consigliera dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
L’odierna ricorrente conveniva in giudizio il notaio odierno controricorrente dinanzi al Tribunale di Salerno assumendo di aver compravenduto, suo tramite, un appezzamento di terreno, nonché alcuni locali, chiedendone la condanna alla cancellazione dell’ipoteca giudiziale, iscritta in data 22.12.2010 sull’immobile compravenduto, ovvero alla restituzione della somma di euro 50.000,00, danni asseritamente causati dalla mancata acquisizione da parte del professionista di una visura aggiornata dei registri immobiliari ; in particolare, l’attrice NOME COGNOME allegava di aver subìto le conseguenze delle iscrizioni pregiudizievoli finendo col dover pagare al cr editore procedente la somma intimata nell’ambito di procedura esecutiva immobiliare, onde liberare gli immobili compravenduti.
1.1. Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 1599/2019 riteneva che la trascrizione compiuta in data 24.12.2010, a distanza di soli due giorni dalla stipula della compravendita, non fosse tardiva e, dunque, alcuna responsabilità poteva imputarsi al notaio rogante, neppure l’omesso rilievo della formalità pregiudizievole poiché doveva ritenersi fatto notorio il mancato aggiornamento in tempo reale dei Registri Immobiliari della Conservatoria.
Avverso la sentenza di prime cure, la ricorrente interponeva appello e la Corte territoriale, con la impugnata decisione, confermava le motivazioni del giudice di prime cure sul presupposto che, nella preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, se la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce un obbligo del notaio facente parte dell’oggetto della prestazione d’ opera professionale (la cui inosservanza comporta la responsabilità ex contractu per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità), nella specie, alcuna
CC 7 giugno 2024
Ric. 23880 del 2022
Pres. A. Scrima
Rel. I COGNOME responsabilità poteva imputarsi al notaio COGNOME poiché quest’ultimo aveva eseguito le necessarie visure ipotecarie il giorno prima del rogito di trasferimento immobiliare avendo, dunque, adempiuto diligentemente la propria obbligazione. Per altro verso, la Corte d’appello ha escluso qualsiasi negligenza in capo allo stesso professionista in quanto, in base al principio della prevalenza delle formalità in forza dell’ordine di presentazione delle stesse al Conservatore, anche se il notaio avesse effettuato una visura lo stesso giorno della stipula, ciò non avrebbe potuto escludere quanto si era verificato nel caso di specie, ovvero che, nelle more della presentazione della trascrizione dell’atto stipulato, venisse presentata e annotata una qualche altra formalità pregiudizievole.
Avverso la sentenza del giudice d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo d’impugnazione. NOME COGNOME resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
La sola parte controricorrente ha depositato memoria difensiva.
Ragioni della decisione
Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza impugnata ‘ per violazione e falsa applicazione degli artt. 1127, 1135, 1176 e 1374 cod. civ., nonché della legge 31 luglio 2010 n. 122 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare il mancato rilievo dei vincoli pregiudizievoli da parte del notaio rogante, il quale, se avesse provveduto alle visure dei registri immobiliari fino al momento della chiusura della Conservatoria (ore 20.20 nella giornata del 22.12.2010) , avrebbe sicuramente accertato l’esistenza della garanzia reale e la ricorrente avrebbe avuto il tempo di rifiutare la stipula dell’atto ovvero, se del caso, compensare il prezzo di vendita concordato con l’importo iscritto a garanzia della società RAGIONE_SOCIALE
Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di profili.
CC 7 giugno 2024
Ric. 23880 del 2022
Pres. A. Scrima
Rel. I Ambrosi
2.1. In primo luogo, va disatteso con riferimento alle evocate violazioni di legge in quanto, con esso, lungi dal proporre censure attinenti a violazione di norme, la ricorrente sollecita a questa Corte una ricostruzione dei fatti alternativa del tutto preclusa, perché espressione di una valutazione probatoria e discrezionale riservata al giudice del merito, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 6 – 3, 4/07/2017 n. 16467; Cass. Sez. 1, 23/05/2014 n. 11511; Cass. Sez. L, 13/06/2014 n. 13485; Cass. Sez. L, 15/07/2009 n. 16499).
2.2. Il motivo va, in secondo luogo, disatteso in quanto la ricorrente ripropone le doglianze già formulate in primo grado e in appello (riguardo al dedotto mancato rilievo dei vincoli pregiudizievoli da parte del notaio rogante nonché all’asserita tardività della trascrizione per difetto di specificità), non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza della Corte territoriale, la quale ha preso posizione sul merito di tali doglianze, condividendo quanto affermato dal Tribunale e facendo esatto governo dei criteri indicati da questa Corte al fine di individuare la portata della diligenza esigibile nel caso concreto, al fine di esonerare da responsabilità il professionista rogante con specifico riferimento all’accertamento della esistenza o meno di formalità pregiudizievoli alla data della stipula (cfr. Cass. n. 7261/03, n. 1330/04, n. 16549/12) ed in particolare, evidenziando che, nel caso di specie, secondo quanto confermato dalla stessa ricorrente, la visura fu effettuata dal notaio il giorno prima della stipula; in proposito, la Corte d’appello ha ritenuto che, quand’ anche la visura fosse stata effettuata il giorno stesso della stipula, ciò non avrebbe impedito all’acquirente di andare incontro ai disagi poi verificatesi in quanto, comunque, «in base al principio della prevalenza delle formalità in forza dell’ordine di presentazione delle stesse al Conservatore, anc he se il notaio
CC 7 giugno 2024
Ric. 23880 del 2022
Pres. A. Scrima
Rel. I Ambrosi
avesse effettuato una visura lo stesso giorno della stipula, ciò non avrebbe potuto escludere quanto si era verificato nel caso di specie, ovvero che, nelle more della presentazione della trascrizione dell’atto stipulato, venisse presentata e annotata una qualche altra formalità pregiudizievole» (pag. 8 della sentenza impugnata).
La stessa Corte d’appello ha altresì acclarato che la trascrizione dell’atto avvenne nea nche due giorni dopo la stipula (pag. 9 della sentenza impugnata).
Il motivo in esame è, pertanto, inammissibile per difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata, atteso che si limita, indebitamente, a ribadire le ragioni del gravame proposto avverso la decisione di primo grado, senza censurare quelle per le quali la Corte territoriale ha ritenuto tali ragioni non fondate, con ciò mancando di considerare le motivazioni poste a base del provvedimento impugnato comporta l’inammissibilità, ex art. 366, n. 4, c.p.c., del ricorso per cassazione, atteso che questo deve necessariamente contenere l’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e deve necessariamente tradursi in una critica della stessa (Cass. 31/08/2015, n. 17330; Cass. 11/01/2005, n. 359); inoltre, con i motivi di ricorso la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un ‘non motivo’, come tale inammissibile ai sensi del citato art. 366, n. 4 c.p.c., (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637).
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
CC 7 giugno 2024
Ric. 23880 del 2022
Pres. A. Scrima
Rel. I Ambrosi
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater, dell’art. 13 del d.p.r. n.115/2002 (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.200,00, di cui Euro 200, 00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione