Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5673 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5673 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21730/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME,
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale Monza n. 902/2024 depositato il 03/09/2024.
Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Monza, con l’impugnato provvedimento, rigettava l’opposizione, proposta da COGNOME NOME, al decreto di esecutività dello stato passivo della RAGIONE_SOCIALE (di seguito denominata per brevità semplicemente ‘RAGIONE_SOCIALE giudiziale’) con il quale veniva rigettata la domanda proposta dall’odierno ricorrente di partecipazione al concorso, in collocazione privilegiata ex art 2751 bis n. 2 c.c., del credito professionale di € 67.020,37, relativo all’attività di predisposizione della proposta e del piano di concordato preventivo, rilevando il AVV_NOTAIO Delegato l’inadempimento del professionista e l’inutilità, conosciuta a monte, dell a prestazione eseguita.
1.1 Riteneva il Tribunale che, pur essendo stata dimostrata l’esistenza di un contratto stipulato tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE in bonis avente ad oggetto l’incarico di ‘advisor contabile/ finanziario’, il professionista, a fronte dell’eccezione di inadempimento (sotto il profilo del mancato deposito della domanda e del piano concordatario nei termini fissati dal Tribunale e della omessa rappresentazione alla società debitrice della non percorribilità ab origine dello strumento concordatario, circostanza evidenziata dell’attestazione resa dal professionista indipendente) sollevata dalla curatela, sia nella fase dell’accertamento dello stato passivo che nel giudizio di opposizione, non aveva provato, di aver esattamente eseguito la prestazione.
2 COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, illustrati con memoria: la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 44, comma 1 lett. a), e 84, comma 2, del CCII, 1218 e 2236 e ss c.c.,
2751bis, comma 1 n. 2, c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente confermato il provvedimento con cui era stata rigettata l’ammissione al passivo del credito professionale relativo alla attività di predisposizione della proposta e del piano di concordato preventivo, non presentati per mancato rilascio dell’attestazione dei dati contabili da parte del professionista dr.ssa NOME COGNOME.
1.1 Lamenta il ricorrente che i giudici dell’opposizione, nell’imputare al professionista l’inadempimento del deposito della domanda e del piano concordatario, abbiano malamente fatto decorrere il termine perentorio dalla emissione del decreto anziché dalla comunicazione e dello stesso.
1.2 Il ricorrente rappresenta di aver redatto il piano con assoluta puntualità, consegnandolo alla propria cliente in data 8/2/2023, di aver analizzato e verificato la completezza e la veridicità dell’intera documentazione fornitagli dalla cliente, tra cui i bilanci e le scritture contabili ed, infine, di aver rappresentato, in maniera completa e veritiera la situazione patrimoniale della società.
2 Il motivo è inammissibile in primo luogo perché disallineato rispetto alla ratio decidendi.
2.1 L’addebito che viene mosso all’advisor è, infatti, quello di essere stato inadempiente sotto il profilo della consapevole inutilità della prestazione resa nota a monte a causa della incompletezza e insanabile inattendibilità dei dati contabili e, conseguentemente, dell’impossibilità del loro utilizzo per la predisposizione della domanda di concordato; circostanza che ha trovato pieno riscontro nella mancata attestazione del piano da parte del professionista indipendente.
A fronte di ciò , l’attività profusa dal ricorrente si era rivelata del tutto inutile dal momento che il piano non poteva essere depositato nei termini fissati dal Tribunale con conseguente inammissibilità della domanda.
In altre parole, il Tribunale ha correlato la difformità dell’attività svolta dal dr. COGNOME rispetto al modello legale al fatto che il professionista, all’atto dell’assunzione dell’incarico , fosse consapevole (o lo dovesse essere) che mancava ab origine un elemento essenziale per ottenere una attestazione di qualsivoglia piano proposto; a fronte della obiettiva impossibilità in apicibus di accedere ad una soluzione della crisi mediante la procedura minore, il professionista avrebbe dovuto astenersi dal suggerire alla debitrice di proporre una domanda di concordato preventivo rappresentando alla cliente la non percorribilità ab origine dello strumento concordatario.
2.2 I rilievi svolti dal Tribunale si allineano alle affermazioni di questa Corte secondo le quali « Il commercialista al quale sia affidato un incarico di consulenza ha, d’altra parte, l’obbligo, a norma dell’art. 1176, comma 2°, c.c., al pari dell’avvocato incaricato di intraprendere una determinata iniziativa processuale, di: – fornire al cliente tutte le informazioni che siano di sua utilità e, quindi, di prospettare allo stesso, quale che sia l’oggetto specifico della prestazione, tanto le soluzioni praticabili, tanto le soluzioni che (ad es., non essendo rispettose delle norme giuridiche che presiedono l’attività da compiere) non sono, evidentemente, suscettibili di essere percorse, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse (cfr. Cass. n. 14387 del 2019); – fornire al cliente le necessarie informazioni per consentirgli di valutare i rischi insiti nell’iniziativa giudiziale programmata (cfr. Cass. n. 8494 del 2020); – sollecitare il cliente a consegnargli la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico (cfr. Cass. n. 15271 del 2023 ). L’errore professionale addebitabile al professionista, ove abbia determinato la definitiva perdita del diritto del cliente (come, ad es., quello alla regolazione concordataria della propria crisi d’impresa), rende, pertanto, del tutto inutile l’attività difensiva precedentemente svolta, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio
assistito, con la conseguenza che, in tal caso, non è dovuto alcun compenso al professionista (Cass. n. 4781 del 2013), anche se l’adozione dei mezzi difensivi rivelatisi pregiudizievoli al cliente sia stata, in ipotesi, sollecitata dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale» (cfr., in motivazione, Cass.35489/2023).
2.3 Le considerazioni sulla decorrenza dei termini per il deposito della proposta, del piano e della documentazione sono, quindi, irrilevanti in quanto la domanda di concordato non è stata mai depositata stante la mancata attestazione da parte del professionista nominato ex art. 87, comma 3 , CCII.
2.4 Né il Tribunale ha contestato l’esistenza dell’incarico professionale conferito a COGNOME NOME o ha messo in discussione l’esecuzione da parte del professionista delle attività commissionategli, consistente nella predisposizione del piano di concordato preventivo, ma, in applicazione dell’art. 1460 c.c., ha escluso la sussistenza in capo al ricorrente del diritto alla percezione del compenso in ragione del difetto della dovuta diligenza e perizia richiesta dall’art. 1176 , comma 2 , c.p.c. nell’adempimento della prestazione dedotta nel contratto d’opera.
2.5 Peraltro la censura nel suo complesso sollecita la Corte ad un diverso esame del materiale probatorio operato dai giudici di merito, in quanto l’incompletezza della documentazione contabile della società è stata verificata con accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede.
3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, c.p.c., per non aver compensato le spese di lite tra le parti processuali, in un caso di ‘soccombenza reciproca’ incorsa tra le medesime.
Quest’ultima sarebbe giustificata dal rigetto di una eccezione di nullità del mandato ricevuto dal professionista, sollevata dalla procedura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in sede di reclamo ex artt. 206 CCII.
4 Il motivo è manifestamente infondato in quanto il Tribunale, essendo pervenuto ad una complessiva statuizione di rigetto dell’opposizione, non sussistendo alcuna ragione per compensare le spese, non poteva che condannare chi aveva dato causa alla controversia al pagamento delle spese di giudizio in applicazione del principio della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c. Al riguardo, va rilevato che « la soccombenza reciproca, tuttavia, postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può dunque essere individuata nell’accoglimento solo parziale dell’unica domanda (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, ) ovvero nel rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022). A maggior ragione, dunque, non può configurarsi un caso di soccombenza reciproca in presenza di rigetto di una eccezione» ( cfr. , in motivazione Cass. 23035/2023).
In conclusione il ricorso è rigettato.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva e Cap e rimborso forfettario
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME