Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3218 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3218 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
Prova nella responsabilità professionale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24247/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, con AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
NOME COGNOME , con AVV_NOTAIO;
controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE ;
intimata –
avverso la sentenza n. 1925/23 resa dalla Corte d’appello di Firenze e depositata in data 5 aprile 2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Pisa, NOME COGNOME per opporsi al decreto n. 273/2016 con cui gli si ingiungeva il pagamento di € 80.614,59, quale compenso dovuto a titolo di consulenza
ed assistenza contabile relativa agli anni 2009, 2010 e fino al 31 marzo 2011, nonché per l’attività di consulenza tecnica di parte espletata nel 2004 e per avanzare, inoltre, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni causati dal COGNOME nel corso del rapporto di prestazione d’opera intellettuale, avendo lo COGNOME ricevuto nel 2009 avvisi di accertamento e sanzioni da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, a causa di asserite imperizia e negligenza del professionista. Si costituivano sia COGNOME che RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima assicuratrice per la responsabilità professionale. Il Tribunale di Pisa accertava spettare al professionista la complessiva somma di € 5.626,26 per l’attività di consulenza e assistenza contabile e la somma di € 5.000,00 per l’attività di ctp e respingeva la riconvenzionale.
Lo COGNOME proponeva gravame e la Corte d’appello, adìta in via incidentale anche dal COGNOME, con la sentenza impugnata in questa sede, respingeva l’appello principale e rideterminava in € 41.663,66 il compenso quale c.t.p. e nel resto confermava la sentenza di primo grado.
Lo COGNOME ricorre quindi in cassazione sulla base di quattro mezzi di censura, mentre il COGNOME resiste a mezzo di controricorso.
RAGIONE_SOCIALE invece, nonostante la regolare notifica, è rimasta intimata.
Da ultimo le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce ‘VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 245, COMMA 1, C.P.C. EX ART. 360, COMMA 1, N. 3 C.P.C. -OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE E’ STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI EX ART. 360, COMMA 1, N. 5 C.P.C.’.
La censura, inerente alla parte della pronuncia con cui era respinta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, si articola in due ben distinti profili, peraltro non coacervati e al cui esame si può dunque procedere. Da un lato, infatti, il motivo denuncia di violazione di legge in
quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel non ammettere l’escussione di un teste, la cui deposizione avrebbe risolto il dubbio circa la sussistenza della responsabilità del professionista, dubbio la cui presenza la stessa Corte territoriale avrebbe palesato; dall’altro si denuncia l’assunta omissione di esame dei documenti che avrebbero provato il danno subìto dall’odierno ricorrente.
1.1. Il motivo è infondato.
1.1. Sotto il primo profilo (prova della responsabilità) in realtà la Corte territoriale, come ben si ricava dal motivo e dalla lettura della sentenza, sulla base dell’esame prioritario della ragione più liquida, aveva ritenuto infondata l’azione in quanto non dimostrato il danno, per cui risultava a quel punto superflua la testimonianza relativa alla sussistenza dell’assunta colpa professionale.
Dunque, il mancato esame del teste che doveva riferire circostanze assunte come rilevanti ai fini della prova della responsabilità si giustifica pienamente ove il giudice del merito abbia ritenuto, come si vedrà del tutto legittimamente, l’evidente insussistenza della prova del danno, assumendo tale ultimo dato come ragione più liquida della decisione sul punto
1.2. Sotto il secondo profilo (omesso esame della documentazione che il danno avrebbe provato) va premesso che in ipotesi di responsabilità professionale incombe sull’assunto danneggiato la prova sia del nesso di causalità che del danno subìto, e pacifico essendo che ove si affermi quella da inadempimento di un commercialista per il danno consistente nell’irrogazione di sanzioni di natura fiscale e nel pagamento di interessi, come nella specie, la relativa prova passa attraverso la dimostrazione dei relativi esborsi in favore dell’Erario, la fondatezza della domanda non può che presupporre la prova dei relativi pagamenti.
In proposito non è fondata, come vorrebbe il controricorrente, l’eccepita sussistenza di decisione di merito conforme in primo e secondo grado sul
punto, visto che, mentre il primo giudice escludeva il danno sulla base dell’avvenuta conciliazione RAGIONE_SOCIALE vertenze col Fisco, la Corte territoriale invece lo escludeva per difetto di prova dei relativi pagamenti.
Tuttavia il ricorrente -al fine di dimostrare la sussistenza del danno – non solo fa riferimento ad una relazione tecnica della RAGIONE_SOCIALE che già la Corte territoriale aveva considerato di valore meramente valutativo, né la parte si perita di evidenziarne il contenuto e la portata probatoria sul piano degli esborsi, ma lo stesso richiama un indistinto e lunghissimo elenco di documenti che egli avrebbe prodotto nei precedenti gradi, e dei quali non è dato comprendere quale contenuto e quale prova possano rappresentare, o meglio quali di essi, e per quale contenuto, possano recare la prova dei pagamenti. In essi -a leggerne l’elenco -si troverebbero avvisi di accertamento, conciliazioni, annullamenti parziali, ricorsi, fatture di studi, sentenze, cartelle. Vi si citano bensì in due casi quietanze e assegni di RAGIONE_SOCIALE, ma senza sapersi a cosa si riferiscono, cioè a quali debiti e causali abbiano attinenza (si noti fra l’altro che la stessa Corte aveva valutato un assegno con beneficiaria appunto RAGIONE_SOCIALE, ma non aveva potuto desumerne il preciso riferimento ad un dato debito).
Una simile indistinta e sterile indicazione non dimostra certo l’avvenuto adempimento dell’onere probatorio avente nella specie l’oggetto sopra precisato.
Privata così la domanda della prova del danno, e dunque non soddisfatto l’onere probatorio incombente sul ricorrente, risulta in effetti superflua ogni ulteriore indagine circa la sussistenza di un’effettiva responsabilità fondante la domanda riconvenzionale oggetto del motivo, e per l’effetto appunto superfluo l’esame del teste indicato a tal scopo come sopra anticipato.
Col secondo mezzo si deduce ‘VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, L. 31.12.2012, N. 247 – OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO
DEL GIUDIZIO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI EX ART. 360, COMMA 1, N. 3 E N. 5) C.P.C.’.
Il motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa, in accoglimento dell’appello incidentale, riformava la prima sentenza per non aver essa accolto l’eccezione del COGNOME sull’intervenuta decadenza dell’odierno ricorrente a provare che il compenso del primo quale c.t.p. era stato convenuto dalle parti in € 5 mila.
2.1. Il motivo è infondato.
Lo COGNOME aveva genericamente allegato con la citazione che il COGNOME per la prestazione relativa all’attività di consulente tecnico di parte in esame aveva chiesto solo l’importo di € 5 mila, senza allegare sul punto la sussistenza di un patto specifico circa l’ammontare, e invece la prova testimoniale inerente alla relativa pattuizione era stata devoluta solo con un capitolato di prova orale dedotto in sede di memoria istruttoria di replica.
Secondo la Corte fiorentina ciò avrebbe determinato non solo la decadenza dalla prova di un fatto primario, ma ancor prima la tardività della nuova allegazione di un fatto.
2.2. La censura si incentra sul fatto che in realtà nella citazione, sul punto, era stato dedotto che la ‘notula tassata …. contiene parametri alti che non corrispondono a quanto concordato tra le parti all’inizio del rapporto professionale’, per cui l’allegazione del fatto non sarebbe stata proposta per la prima volta solo nella memoria di replica, in cui invece ci si era limitati a capitolare la relativa prova.
Sul punto però il richiamo operato dal ricorrente non è pertinente, in quanto dalla lettura della citazione, come eccepito dalla controricorrente, si ricava agevolmente che la contestazione sopra riferita ha a riferimento le prestazioni inerenti alla sola tenuta della contabilità, ed infatti questa è la frase completa contenuta nell’atto introduttivo ‘La notula tassata contiene parametri alti che non corrispondono a quanto concordato tra le
parti all’inizio del rapporto professionale. Infatti basta confrontare le fatture emesse dallo studio RAGIONE_SOCIALE gli stessi incombenti negli anni precedenti per verificare come i prezzi applicati nella notula siano lievitati senza alcuna motivazione’.
Seguono, sempre in citazione, a ulteriore conferma di quanto sopra, le comparazioni con le richieste relative sempre alla contabilità fatte dal professionista negli anni precedenti.
Evidente, dunque, come la contestazione si riferisse a rapporti continuati e ripetitivi nel tempo, del tutto avulsi dal conferimento specifico dell’incarico di consulente tecnico di parte, pacificamente avvenuto in una sola occasione.
Nessuna modifica era poi stata introdotta dal ricorrente nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 183, sesto comma, num. 1), cod. proc. civ. (nel testo pro tempore applicabile), del ché la stessa Corte territoriale dà atto.
Così stando le cose, appare evidente come la decisione della Corte territoriale sul punto si sottrae a qualsiasi censura, poiché effettivamente i capitoli di prova relativi alla pattuizione di un compenso minore rispetto a quello tariffario sono stati dedotti per la prima volta in un contesto (la memoria istruttoria di replica) che non era idoneo né a contenere una domanda complanare a quella introduttiva (contenere pur sempre le pretese del consulente, ma sulla base di un patto di compenso) né a recarne la prova, posto che la terza memoria (art. 183, sesto comma, num. 3), cod. proc. civ., nel testo pro tempore applicabile) può solo contenere l’offerta di mezzi di prova contraria rispetto a quelli dedotti dall’altra parte nella memoria precedente.
3. Col terzo mezzo si deduce ‘OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO DEL GIUDIZIO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI EX ART. 360, COMMA 1, N. 5) C.P.C’.
Con esso il ricorrente critica la sentenza impugnata per non aver considerato la richiesta stessa di pagamento di € 5 mila, avvenuta sette anni dopo l’espletamento dell’incarico quale c.t.p. e due anni dopo la cessazione dei rapporti con il cliente, quale prova di un accordo che conteneva il compenso in quell’importo
3.1. Il motivo è anzitutto inammissibile dal momento che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., contempla l’ipotesi in cui il giudice del merito non abbia esaminato un fatto storico decisivo.
Invece l’avviso di notula relativo alle prestazioni in esame venne espressamente preso in esame dai giudici d’appello, ed appunto considerato come una richiesta contenuta ‘purché il cliente pagasse entro un breve termine, e non avendo ricevuto alcun riscontro, ha legittimamente ritirato il costo scontatissimo della sua prestazione, pacificamente riconosciuta come effettuata, e presentato per la tassazione dell’Ordine un progetto di notula secondo i parametri di tariffa pro tempore rispetto ad un valore del contenzioso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE pari a € 2.961.584,10, per un compenso asseverato dall’ordine professionale di € 41.663.66′.
Nel resto il motivo si riduce ad una critica, ulteriormente inammissibile, di revisione dell’accertamento in fatto svolto dal giudice del merito.
Col quarto mezzo si deduce ulteriormente ‘OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO DEL GIUDIZIO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI EX ART. 360, COMMA 1, N. 5) C.P.C’.
In proposito la censura attiene al fatto che, sebbene la Corte territoriale riconosca che il Giudice di prime cure avesse omesso di esaminare l’eccezione sollevata dall’opponente in merito alla mancata esecuzione di alcune prestazioni professionali, che avrebbero determinato la riduzione dell’importo dei compensi dal professionista richiesti in via monitoria «ne rileva -erroneamente la irrilevanza in quanto ritenuta ‘non corroborata da adeguati riscontri agli atti’, non giudicando sufficiente neppure al fine
di disporre sul punto una perizia d’ufficio, comunque dal comparente richiesta -la ‘relazione della RAGIONE_SOCIALE che soggetto terzo alle parti in causa -sulla base della documentazione messa a disposizione non menzionata nel dettaglio, individuava talune prestazioni non eseguite. Ma a tal proposito -prosegue il giudice d’appello -, deve rilevarsi che tale documento assume valore meramente valutativo e appare pure minato nell’attendibilità alle fondamenta, stante l’incertezza che la documentazione sottoposta all’esame della RAGIONE_SOCIALE sia stata completa. Inoltre, in ogni caso, poiché le parti avevano pattuito compensi forfettari in una certa media, come accertato dal Tribunale e qui confermato, ad essa non può derogarsi, a pena di una contraddizione logica.»
4.1. In proposito appare evidente come sotto la denominazione di omesso esame il motivo cela il tentativo del ricorrente di ottenere una rivisitazione degli accertamenti in fatto svolti dal giudice del merito sulla base della valutazione negativa (puntualmente argomentata dalla Corte territoriale) del materiale probatorio offerto e dell’ulteriore accertamento in fatto anch’esso già svolto (in ordine alla natura forfettaria dei compensi).
In conclusione il ricorso dev’essere rigettato con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in € 4.500,00, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il diciassette dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME