SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 6246 2025 – N. R.G. 00025909 2021 DEPOSITO MINUTA 26 07 2025 PUBBLICAZIONE 26 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice dott. NOME COGNOME pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado
iscritta al n. 25909/2021 R.G. promossa da:
(P.I.
) in
persona dell’amministratore unico Sig.
, difesa e rappresentata dall’Avv. NOME COGNOMEC.F.
),
presso
la
quale
è
domiciliata
in
Milano,
INDIRIZZO
N.
COGNOME
3
(PEC:
;
– attrice –
contro
(C.F.
, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME
COGNOME (C.F.
),
elettivamente
domiciliato
in
Milano,
INDIRIZZO
Conservatorio
17,
presso
l’Avv.
NOME
Di
Mino
(PEC:
–
–
FAX: NUMERO_TELEFONO);
P.
C.F.
C.F.
C.F.
(C.F. , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. ), presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, INDIRIZZO INDIRIZZO Milano (PEC: -FAX: NUMERO_TELEFONO; C.F. C.F.
-convenuti – con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 3.6.2021;
avente a oggetto: responsabilità professionale;
conclusioni dell’attrice (memoria ex art. 183 co. VI n. 1 vecchio testo c.p.c.):
<>
conclusioni del convenuto Rag.
<>
conclusioni del convenuto Avv.
<>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha convenuto in giudizio il Rag. e l’Avv. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che assume essere stata a essa arrecati dagli inesatti adempimenti degli incarichi professionali a loro conferiti dall’attrice.
Questa deduce che essi sono consistiti:
– nell’errore commesso dal consulente del lavoro, Rag. nella compilazione di moduli DM10 1 dell’anno 2014, al quale sono conseguite la richiesta da parte di di pagamento dei contributi omessi ma dovuti e di sanzioni e interessi, nonché la perdita per
della possibilità di fruire di esonero contributivo triennale, chiesto nel 2015;
– nella tardiva presentazione, da parte dell’Avv. delle impugnative degli avvisi di addebito emessi da parte dell’ in considerazione di quanto sopra.
In particolare, attribuisce al Rag. errore nell’invio all’ delle denunce mensili DM10 del primo trimestre del 2014, relative a quattro dipendenti: essendo stato inserito un codice non corretto, nell’elaborato dei cedolini paga veniva omessa una parte del debito contributivo dovuto.
Secondo l’attrice tale errore avrebbe causato anche la revoca dei benefici contributivi legislativamente introdotti nel 2015 per le imprese che assumevano personale a tempo indeterminato (che avevano indotto ad assumere, in quello stesso anno, cinque dipendenti), del valore complessivo di € 52.809,93.
All’Avv. e, con la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 vecchio testo c.p.c., anche al Rag. l’attrice ascrive altresì il ritardo nell’impugnare, avanti il Tribunale del Lavoro di Pavia, i tre avvisi di addebito emessi dall’ il 9.8.2018, nei confronti di
1 modello per la denuncia a delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e dei contributi dovuti;
(n° NUMERO_CARTA, n° NUMERO_CARTA, n° NUMERO_CARTA e n° NUMERO_CARTA) e i danni conseguiti alle dichiarazioni di inammissibilità dei tre ricorsi, consistiti nelle spese di lite che l’attrice afferma di avere rifuso o comunque di dovere a .
L’attrice ha precisato le conclusioni come riportato nell’epigrafe della presente sentenza.
I convenuti, costituitisi con comparse di risposta depositate il 6.7.2021 ( e il 25.1.2022 ( , hanno contestato l’attribuzione di responsabilità per i danni lamentati da e chiesto il rigetto delle domande attoree, assumendone l’infondatezza nel merito.
Il Rag. nel prosieguo del giudizio, ha inoltre eccepito l’inammissibilità dell’estensione nei propri confronti della domanda di condanna al pagamento delle spese legali liquidate in favore dell’ dal Tribunale di Pavia, proposta con l’atto di citazione nei soli confronti dell’Avv. ed estesa al Rag. solo in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma vecchio testo c.p.c.
*
Le domande dell attrice possono essere solo in parte accolte. ‘
1.1.Il convenuto Rag. ha ammesso, in comparsa di risposta, di essere incorso in un errore nella compilazione delle denunce mensili DM10 relative al primo trimestre del 2014, con riguardo a quattro dipendenti. Invero egli ha dedotto, senza che l’attrice abbia contestato la circostanza, di avere, già nel maggio 2014, provveduto ‘ad inviare i modelli rettificativi per i 4 lavoratori in questione”, ma non aveva ‘comunicato le modalità di pagamento dei contributi dovuti’, nonostante l’avesse promesso, e solo il 5.3.18 aveva invitato a regolarizzare “la posizione contributiva a debito emersa a seguito di una richiesta DURC”, che comprendeva anche altri debiti contributivi.
Con tale ‘invito a regolarizzare’, infatti, aveva evidenziato vari debiti di di cui uno relativo ai contributi dovuti per il primo trimestre 2014 (doc. 3 attrice).
Successivamente a questo invito l’Ente previdenziale (dopo avere accolto, il 20.7.2018, due istanze di rateazione -doc. 4b attr. -che non è dato sapere a quali specifici debiti si riferissero ) ha emesso nei confronti di 2 il 9.8.2018, quattro avvisi di addebito, di cui il n° NUMERO_CARTA relativo alla posizione contributiva della società nel periodo gennaio-marzo 2014 (doc. attr.).
Questo debito di verso concerne (com’è pacifico) quanto non versato dall’attrice per effetto dell’errore in cui incorse il Rag. da lui ammesso, nella compilazione delle predette denunce DM10 relative al primo trimestre del 2014.
Senonché il danno derivato dall’inesatto adempimento del non comprende gli importi dei contributi che l’attrice non ha versato , per l’errore di questo convenuto , ma che avrebbe comunque dovuto versare.
Il pregiudizio patito da a causa dell’errore di consiste solo in quanto a essa richiesto da per sanzioni (€ 1.492,27 + 1.353,34 + 1.463,11) e per interessi (€ 196,07 + 172,61 + 180,58), complessivamente pari a € 4.857,98. Che il convenuto NOME deve essere condannato a risarcire all’attrice (oltre interessi compensativi in misura legale ordinaria).
1.2.sostiene che l’errore di cui sopra ha comportato anche il danno consistito nella mancata concessione/decadenza dall’esonero contributivo triennale che, altrimenti, sarebbe a essa spettato per le assunzioni di personale effettuate nel 2015. E sostiene che, per tale ragione, ha emesso nei suoi confronti gli avvisi di addebito n° NUMERO_CARTA, n° NUMERO_CARTA e n° NUMERO_CARTA (docc. 7, 6 e 8 attr.).
Riguardo al credito vantato da nei confronti dell’attrice con gli avvisi di addebito appena elencati, afferma invece che essi non hanno nulla a che vedere con l’errore nella compilazione dei predetti DM10 del primo trimestre 2014. Come più sopra riferito,
2 detti provvedimenti di accoglimento contengono solo generico riferimento a ‘debito per contributi’, senza ulteriori specificazioni (doc. 4b attr.);
questo convenuto allega, senza che l’attrice deduca o provi il contrario, che l”invito a regolarizzare’ ( sub doc 3 attr.) concerne anche “debiti relativi al periodo 2016/2017 3 per contributi dovuti alla Gestione Separata per compensi amministratori che erano già stati iscritti a ruolo (euro 869,22); saldi dovuti per periodi vari 2016/2017 per pagati nei termini solo parzialmente per i quali … la società attrice aveva già ricevuto i ruoli esattoriali (totale euro 42.012,91)”. Inoltre afferma che la perdita dei benefici contributivi di cui l’attrice aveva usufruito per i dipendenti assunti nel 2015 è dipesa dal fatto che avrebbe chiesto la rateizzazione del proprio debito ‘oltre il termine di 15 gg’, ciò che aveva portato ‘all’emissione di un DURC negativo’.
A fronte di queste deduzioni del convenuto che nega la sussistenza di nesso causale tra le prestazioni da lui rese e il pregiudizio patrimoniale che l’attrice afferma di avere patito (in conseguenza degli ‘avvisi di addebito’ n° NUMERO_CARTA, n° NUMERO_CARTA e n° NUMERO_CARTA), questa era onerata di fornire prova del suo assunto circa la responsabilità del consulente del lavoro.
però, non ha dato alcuna prova che la decadenza dallo sgravio contributivo per i lavoratori dipendenti assunti nel 2015 sia stata una conseguenza dell’errore commesso da nella compilazione dei cit. DM10.
La dimostrazione di ciò non è infatti rinvenibile in nessuno dei documenti prodotti, nonostante il riferimento contenuto negli avvisi di debito (docc. da 6 a 8) al “Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett.a)” . Detto riferimento è infatti del tutto 4 non circostanziato e non precisato con riguardo all’origine e alla causa del debito.
3 invero fino a febbraio 2018;
4 l’art. 116 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) prevede “sgravio contributivo”; al comma 8 lett. a) dispone: <>;
Né la prova della responsabilità del prestatore d’opera si reperisce nell”invito a regolarizzare’ la posizione debitoria (entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena ‘la definizione del Documento con esito non regolare’) prodotto dall’attrice sub doc. 3 (datato 5.3.2018).
Nessuno dei menzionati documenti consente di riconnettere, sul piano causale, le richieste degli importi in esso menzionati all’errore commesso da nel compilare i DM10 del primo trimestre 2014, né ad altre inesattezze nell’adempimento del contratto d’opera imputabili al convenuto (che ha, tra l’altro, sostenuto che i debiti de quibus derivassero da pagamenti non integrali effettuati da .
Perciò gli importi addebitati da all’attrice con gli avvisi n° NUMERO_CARTA, n° NUMERO_CARTA e n° NUMERO_CARTA non possono essere ricompresi nell’ammontare del risarcimento del danno da inadempimento, dovuto da a
2.Con riguardo alla domanda attorea di ristoro dell’ulteriore pregiudizio, consistito nel debito per spese processuali da rifondere a in conseguenza delle dichiarazioni di inammissibilità pronunciate con le tre sentenze del Tribunale di Pavia in data 8.10.2019 (docc. 9a, 9b e 9c attr.), domanda che aveva inizialmente proposto nei soli confronti dell’Avv. e, con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 vecchio testo c.p.c., ha esteso anche nei confronti del Rag. deve osservarsi quanto segue.
È infondata l’eccezione di inammissibilità di detta estensione, sollevata da atteso che la domanda proposta nei confronti di questo per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 ( vecchio testo ) c.p.c. costituisce modifica la cui causa petendi trova radicamento nella medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio ed è giustificata dalle difese contenute nella comparsa di risposta depositata da ll’Avv. e dalla produzione da parte di questo, sub doc. 1, di messaggio di posta elettronica del 24.9.2018 (da cui emerge che il aveva inoltrato al gli avvisi di addebito da impugnare
quando era già spirato il termine perentorio stabilito dall’art. 24 co.5 d.lgs. 46/1999 5 ). Deve, in altre parole, ritenersi ammessa l’estensione soggettiva della domanda a un convenuto già presente nel giudizio, se ciò è necessario a seguito delle difese di quest’ultimo o di altro convenuto.
Chiarito ciò, deve osservarsi che, come dimostrato dal messaggio di posta elettronica inviato in data 24.9.2018 dal Rag. all’Avv. (doc. 1 , il primo trasmise al secondo gli avvisi di addebito da impugnare (adottati da il 9.8.2018 e a pervenuti il 31.8.2018: mail doc. 1 quando il termine di quaranta giorni posto dall’art. 24 co.5 d.lgs. 46/1999 6 era già trascorso.
Ritiene questo giudice che la norma di legge appena richiamata 7 , così come l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali in materia di lavoro e previdenza, non potessero giustificatamente essere ignorate dal professionista, consulente del lavoro, Rag. A questo deve dunque imputarsi la violazione degli obblighi di diligenza (art. 1176 co. 2 c.c.) anche con riguardo a tale prestazione (oltre che, come visto al superiore punto 1.1., con riguardo alla compilazione dei DM10 del primo trimestre 2014).
Perciò deve essere ritenuto responsabile del danno patito da per effetto delle condanne a rifondere a le spese processuali liquidate con le sentenze dichiarative dell’inammissibilità (per tardività) delle opposizioni proposte (€ 1 .775,00 oltre accessori, per ciascuna delle tre opposizioni).
Esse sono pari a € 5.583,75, come da atto di precetto di sub doc. 11 di parte attrice (e sentt. Trib. Pavia sub doc. 9 attr.), da maggiorarsi di interessi compensativi in misura legale ordinaria fino al saldo.
5 la perentorietà di tale termine, ritenuta dal Tribunale di Pavia nelle sentenze sub doc. 9 attr., è stata affermata anche da Cass. 26.4.2019 n. 11335 (<>).
6 norma rubricata <>;
7 invero abrogata dalla L. 24.3.2025 n. 33, ma ancora applicabile alla fattispecie ratione temporis ;
La condanna del al risarcimento, che consegue all’affermazione della sua responsabilità, deve essere pronunciata, in solido, anche nei confronti dell’Avv. con lui responsabile del danno di cui sopra, per avere presentato i tre ricorsi in opposizione oltre il predetto termine perentorio (posto dall art. 24 co.5 d.lgs. 46/1999). ‘
invero si difende sostenendo non essergli addebitabile la tardività dell’impugnazione , per il fatto che le relative procure gli erano state rilasciate solo l’8 ottobre 2018, ‘quando il termine per l’impugnazione era spirato già da 19 giorni!’. Inoltre deduce di avere ottenuto in quei giudizi, nonostante la tardività della loro istaurazione, la ‘ sospensione (dell esecutività, è da supporre) degli atti impugnati, con la conseguenza, ‘ ‘ favorevole per l’attrice, che essa ha potuto fruire di “un maggior lasso di tempo, addirittura un anno e 3 mesi in più (!), per saldare i propri debiti”.
Questo convenuto, tuttavia, non ha provato di avere informato la cliente dell ormai ‘ avvenuto superamento del predetto termine, né che questa avesse, a fini dilatori del pagamento del debito, autorizzato il professionista avvocato al deposito dei ricorsi in opposizione nonostante la prevedibile dichiarazione della loro inammissibilità.
Attesa tale carenza probatoria, anche all’Avv. deve attribuirsi l’inesatto adempimento della prestazione resa, con conseguente obbligo risarcitorio verso in solido con il Rag.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo giusta il D.M. 13.8.2022 n. 147.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell art. 282 c.p.c. ‘
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano -Sezione 1^ Civile , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
condanna al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno conseguito all’errore nella compilazione dei DM10 relativi al primo trimestre 2014, della somma di € 4.857,98 oltre interessi in misura legale ordinaria dalla domanda al saldo;
condanna altresì
e
in solido tra loro, a risarcire a
importo corrispondente a quanto dall’attrice dovuto a per la soccombenza processuale nei giudizi RG 1323/18, 1325/18 e 1326/18 Trib. Pavia, liquidato nel complessivo importo di € 5.583,75 , oltre interessi in misura legale ordinaria dalla domanda al saldo;
condanna a rifondere all’attrice i tre quarti delle spese da questa sostenute per il presente giudizio e a rifonderne alla medesima il restante quarto, liquidando l’intero in € 5.000,00 per onorari (oltre rimborso forfettario spese generali e CPA).
Sentenza provvisoriamente esecutiva .
Milano, 26.7.2025.
Il giudice
NOME COGNOME