Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34696 Anno 2023
ORDINANZA
sul ricorso 8694/2020 proposto da:
NOME COGNOME, in proprio e rappresentato e difeso anche dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in INDIRIZZO
Pec:
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
nonchè contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
Pec:
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34696 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
-controricorrente – nonchè da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante giudiziale, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in INDIRIZZO
Pec:
-ricorrente incidentale –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
nonchè da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da sé medesimo e domiciliato presso il domicilio digitale
Pec:
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME;
– intimati –
nonchè contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-controricorrente – nonchè da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante giudiziale, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in INDIRIZZO
Pec:
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati- avverso la sentenza n. 2009/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
AVV_NOTAIO intimò con due decreti ingiuntivi a NOME COGNOME il pagamento di compensi professionali per attività svolta in suo favore; l’intimato propose opposizione rappresentando di aver già pagato dette competenze, chiese di chiamare in causa il socio di studio del COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME e, in via riconvenzionale, chiese la condanna dei due legali al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’inadempimento dei medesimi all’incarico ricevuto di assisterlo in sede di stipula di un contratto preliminare per l’acquisto di un complesso industriale, bene risultato oggetto di procedure esecutive in ordine alle quali il COGNOME conferì ai due legali mandato per estinguerle;
nel giudizio di opposizione si costituirono sia il COGNOME sia il COGNOME, entrambi eccepirono la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale e chiesero ed ottennero la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE;
il Tribunale di Prato rigettò le opposizioni perché il COGNOME non aveva ottemperato all’onere su di sé gravante di dare la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa e ritenne che la domanda di danni fosse prescritta perché, decorrendo il termine di prescrizione dal momento in cui la produzione del danno si era resa percepibile all’esterno, detto momento doveva identificarsi con la comunicazione, inviata dal difensore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la quale il COGNOME era stato informato del deposito di una istanza di intervento nella procedura esecutiva immobiliare: in quel momento il COGNOME aveva acquisito la consapevolezza che i legali si erano resi inadempimenti all’incarico ricevuto di estinguere la procedura esecutiva;
a seguito di appello principale del COGNOME ed incidentale degli avvocati COGNOME e COGNOME volto ad ottenere, nel caso di accoglimento dell’appello principale, l’accoglimento della domanda di manleva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza pubblicata in data 12/8/2019, ha accolto il primo motivo dell’appello principale ritenendo che la domanda risarcitoria non fosse prescritta in quanto il dies a quo doveva farsi decorrere non, come riferito dal giudice di prime cure dalla comunicazione di intervento di terzi nella procedura esecutiva, ma dal deposito della sentenza di cassazione che, sancendo la definitiva soccombenza del COGNOME nelle cause instaurate dai legali, costituiva momento esterno di emersione del danno da inadempimento per violazione dei doveri di responsabilità professionale incombenti sui legali stessi; ritenuta sussistente la loro responsabilità professionale, il danno fu identificato nell’esborso sostenuto nel luglio del 2009 dal COGNOME di ulteriori € 100.000 per estinguere, con l’assistenza di altro legale, l’esecuzione immobiliare; accogliendo anche l’appello incidentale dei due legali la Corte d’Appello ha disposto che la RAGIONE_SOCIALE fosse tenuta a
manlevarli da quanto gli stessi fossero stati chiamati a pagare in favore del COGNOME;
avverso la sentenza NOME COGNOME ha notificato ricorso per cassazione sulla base di due motivi; successivamente un secondo ricorso è stato notificato da NOME COGNOME, sempre affidato a due motivi; il secondo, in quanto successivo, è da considerarsi ricorso incidentale; infine un controricorso con ricorso incidentale è stato notificato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
il COGNOME ha resistito con distinti controricorsi ai due ricorsi principali ed eccepito la tardività del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE;
tutti i ricorsi sono stati assegnati per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
Considerato che
:
Va disposta la riunione dei due ricorsi di COGNOME e di COGNOME da esaminarsi congiuntamente perché sostanzialmente sovrapponibili, salvo una parziale non coincidenza del secondo motivo di ricorso di cui si dirà;
con il primo motivo di ricorso -violazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. i due ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello, pur partendo da premesse corrette e cioè che il dies a quo di decorrenza della prescrizione dovesse essere individuato nel momento in cui la produzione del danno era oggettivamente percepibile, ne avrebbe tratto conclusioni errate valorizzando la data di pubblicazione della sentenza di cassazione del 2002 quale exordium praescriptionis, pur costituendo essa solo l’epilogo di una lunga vicenda nel corso della
quale il COGNOME era già stato edotto del danno su di sé gravante; a fronte dei due addebiti contestati ai legali -mancata presentazione dell’istanza di estinzione della procedura esecutiva a seguito di rinunce depositate dai creditori e mancata indicazi one, nell’atto di citazione in appello, del giorno dell’udienza di prima comparizione i termini di prescrizione dovevano considerarsi diversi, il primo decorrente per l’appunto dalla citata comunicazione del 1992 e dunque maturato alla data del 2002, il secondo decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 1997 che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione e dunque maturato alla data del 2007; peraltro, dicono i ricorrenti (p. 14) per quel che riguarda l’ad debito relativo all’omessa estinzione della procedura esecutiva, al più sarebbe stato quello l’unico errore da essi commesso, salvo poi negare (p. 18 e ss.) di aver ricevuto l’incarico dal COGNOME per la redazione del preliminare e dunque per l’estinzione della stessa procedura esecutiva; per quanto riguarda il secondo addebitoredazione di atto d’appello inammissibile -gli opponenti non hanno dato la prova che, qualora l’appello fosse stato ammissibile, sarebbe stato , in base alla valutazione del più probabile che non, certamente accolto;
quindi, valorizzando la sola sentenza di cassazione che aveva costituito l’epilogo di numerosi atti, la sentenza ha violato l’art. 2935 c.c. ed anche gli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la Corte d’Appello ha recepito come elementi di prova, senza apprezzamento critico fattiquali l’avvenuto pagamento da parte di COGNOME di quanto richiesto dal RAGIONE_SOCIALEcredito e numerose serie di opposizioni nei confronti di RAGIONE_SOCIALE rimasto unico creditore della procedura- senza interrogarsi sulla ragione di quegli atti;
i motivi sono inammissibili quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché prospettati senza osservare le prescrizioni di questa Corte ed infondati quanto alla violazione dell’art. 2935 c.c.
la sentenza d’appello ha ritenuto che, quanto all’incarico affidato da COGNOME COGNOME assistenza nell’acquisto del complesso industriale avvenuto in data 30/1/1991, non era credibile la tesi secondo cui l’attività dei legali fosse limitata al deposito delle r inunzie dei creditori soddisfatti presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Prato, in quanto compito dei difensori era anche quello di tutelare i diritti di COGNOME in sede di opposizione all’esecuzione in primo e secondo grado n onché in cassazione; quanto all’opposizione all’esecuzione il COGNOME aveva prospettato la tesi che gli interventi dei creditori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE fossero successivi alla estinzione del procedimento esecutivo ma la sua tesi è stata rigettata in primo grado, il gravame è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione della data dell’atto di comparizione, e la corte di cassazione ha respinto il ricorso avverso la sentenza d’appello ; ne consegue la decorrenza della prescrizione dalla data della sentenza della cassazione 2002 e quindi la non maturata prescrizione alla data del 2010 quando COGNOME notificò a COGNOME e COGNOME le citazioni in opposizione ai decreti ingiuntivi intimati;
queste statuizioni sono del tutto conformi al consolidato insegnamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (Cass., 3, n . 10943 dell’8/5/2006; Cass., 2,
n. 16658 del 27/7/2007; Cass., 3, n. 16463 del 15/7/2009; Cass., 3 n. 18606 del 22/9/2016, Cass., 3 n. 22059 del 22/9/2017);
quanto al dies a quo la sentenza Cass., 3, n. 24270 del 3/11/2020 ha osservato che la natura del diritto incide sulla sua percepibilità secondo l’insegnamento di Cass., SU n. 576 del 2018, la quale pur con riferimento al danno biologico ha fatto riferimento, per il decorso della prescrizione, al momento della conoscibilità del danno con riguardo alla ordinaria diligenza; quindi il dies a quo va stabilito in relazione al tipo di prestazione professionale oggetto dell’inadempimento come già evidenziato da Cass. n. 22059 del 2017 che ha fissato -in una causa di responsabilità professionale del notaio per erronea iscrizione di ipoteca- il dies a quo nella data della scoperta da parte del creditore; mentre Cass., n. 18606/2016, in tema di responsabilità del notaio per erronea indicazione nell’atto del valore catastale dell’immobile, il dies a quo è stato fissato nella data di accertamento della maggior imposta dovuta;
quindi la valutazione dell’inadempimento professionale, quantomeno per l’attività giudiziale ( e non come riferisce la massima con esclusione della attività stragiudiziale) decorre dall’esito del processo e dalla definitività di tale esito perché l’inadempimento consiste nel danno effettivo giacché fino a che non si è formato il giudicato la conseguenza dannosa è solo potenziale;
con riguardo al caso di specie, sia con riferimento alla attività stragiudiziale sia con riguardo a quella giudiziale, il danno effettivo si è reso percepibile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di cassazione del 2002, prima non essendovi alcuna certezza del danno, stante l’esito ince rto del contenzioso; infatti, anche l’intervento nel procedimento esecutivo da parte dei creditori del venditore di per sé non rappresentava una inequivocabile
manifestazione del danno poiché tale manifestazione si sarebbe avuta solo quando, a causa degli stessi interventi, il bene fosse stato venduto all’asta il che era avvenuto a seguito della sentenza della Cassazione n. 17452 del 2006 con cui era stata respinta in via definitiva la domanda del COGNOME di ottenere l’estinzione dell’esecuzione; il COGNOME aveva allora dovuto pagare ad RAGIONE_SOCIALE € 100.000,00 affinché lo stesso istituto rinunciasse all’intervento e l’esecuzione fosse estinta;
da quanto esposto si desume che, se il COGNOME aveva interesse ad evitare che l’esecuzione coattiva andasse avanti, non poteva ritenersi che fosse edotto della natura velleitaria delle azioni intraprese dai suoi difensori i quali lo avevano, peraltro, sempre rassicurato sul buon esito di tutti i giudizi. Ne discende anche la specifica violazione di altro indirizzo di questa Corte secondo cui l’obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, co. 2 e 2236 c.c. impone all’AVV_NOTAIO di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato, sia nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le que stioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. Incombe sul professionista l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta al fine di rendere il cliente edotto di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno di iniziare un process o o intervenire in giudizio’ (Cass., 2, n. 7708 del 19/4/2016);
con il secondo motivo di ricorso dell’AVV_NOTAIO COGNOME -violazione dell’art. 101 e 81 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. anche
in relazione all’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. il legale impugna il capo di sentenza che ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dello stesso legale. In verità la corte d’appello non ha rigettato il secondo motivo di appello ma lo ha dichiarato assorbito dall’accoglimento del motivo relativo alla prescrizione, sicch é il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la dichiarazione di assorbimento ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e non limitarsi a riproporre puramente e semplicemente lo stesso motivo; secondo Cass., 5, n. 11459 del 30/4/2019 in tema di giudizio per cassazione, l’illogica dichiarazione di assorbimento di un motivo di appello si risolve in una omessa pronuncia e, come tale, può essere censurata in sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
ne consegue l’inammissibilità del motivo;
quanto al secondo motivo di ricorso dell’AVV_NOTAIO COGNOME con esso si denuncia violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. con riguardo al capo di sentenza che ha revocato i decreti ingiuntivi opposti nonostante né in primo grado né in appello i l COGNOME avesse formulato un’eccezione di inadempimento;
il motivo è inammissibile quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché non si indicano nemmeno quali prove portate dalle parti non sarebbero state poste a fondamento della decisione o sarebbero state erroneamente valutate sicché questa Corte non è posta in condizioni di procedere allo scrutinio delle censure che neppure osservano le condizioni formali per la loro prospettazione;
quanto alla violazione dell’art. 112 c.p.c. la stessa è pure inammissibile perché, attenendo alla nullità della sentenza, la censura avrebbe dovuto essere formulata ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. e non anche ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; pur volendol o riqualificare,
il motivo è infondato perché il COGNOME, sia in primo grado sia in appello, ha chiesto il risarcimento del danno denunciando l’inadempimento di entrambi i legali; considerato che la sentenza di primo grado aveva esaminato unicamente l’eccezione di prescrizione , il COGNOME ha riproposto in appello l’eccezione di inadempimento degli appellati ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e, in accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale, la Corte d’Appello , riformando la sentenza di primo grado, ha revocato i decreti ingiuntivi opposti; ne consegue che non vi è alcun vizio di omessa pronunzia;
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone tre motivi di ricorso incidentale;
con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza ritenuto non maturata la prescrizione decorrente dalla data di deposito della sentenza Cass., n. 17062/2002 anziché alla data del 5/5/1992;
con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1226 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto ammissibile la liquidazione equitativa del danno non avendone il soggetto onerato dato prova;
con il terzo motivo di ricorso -violazione dell’art. 1917 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. in punto di estensione dell’obbligo di manleva dell’assicuratore in favore dei propri assicurati -per avere erroneamente ritenuto che gli avvocati dovevano essere tenuti indenni dall’assicurazione includendo anche il rimborso di quanto gli assicurati avrebbero percepito a titolo di compenso in forza delle ingiunzioni di pagamento da costoro ottenute;
i ricorrenti COGNOME e COGNOME eccepiscono la tardività dell’impugnazione incidentale perché, in base all’art. 334 c.p.c.
l’impugnazione era meramente adesiva , quindi ad essa non poteva applicarsi la disciplina dell’art. 334 c.p.c. ma quella dell’art. 327 c.p.c. con la conseguente tardività della impugnazione;
l’eccezione è infondata in quanto solo il primo motivo ha natura adesiva dell’impugnazione principale mentre il secondo e il terzo non hanno questa caratteristica, sicchè il ricorso va scrutinato;
il primo motivo è infondato per le stesse ragioni già evidenziate con riguardo al primo motivo dei ricorsi COGNOME e COGNOME;
il secondo motivo con cui si lamenta la violazione dell’art. 1226 c.c. (anche in relazione all’art. 2697 c.c.) nella quantificazione del danno subito dal COGNOME, consiste nel prospettare l’insussistenza dei presupposti per la liquidazione equitativa anch e perché l’appellante non aveva provato né in punto di an né in punto di quantum il pregiudizio subìto;
il motivo è palesemente infondato;
la sentenza ha correttamente ritenuto che il ricorso alla liquidazione equitativa fosse congrua in presenza della difficile determinazione del preciso ammontare del danno, e che, in particolare fosse congrua la quantificazione in € 100.000 corrispondente all’esborso ulteriore dovuto dall’appellante ai creditori intervenuti nell’esecuzione non estinta per procedere definitivamente alla sua chiusura;
la somma liquidata, secondo il giudice, va incrementata, trattandosi di debito di valore, della rivalutazione calcolata secondo l’indice Istat dalla domanda, oltre che degli interessi al tasso legale calcolati con la stessa decorrenza, prima sulla somma predetta e poi su quella rivalutata;
quindi vi era l’accertata sussistenza del danno e la difficoltà della sua quantificazione perché, oltre alla somma che il COGNOME aveva dovuto pagare per saldare i debiti dell’alienante ed evitare la vendita
coattiva del bene, vi erano anche le spese legali che il COGNOME aveva dovuto sostenere per essere stato coinvolto in procedimenti giudiziari privi di utilità; il limitare la valutazione equitativa ad € 100.000 quale prova di aver versato ad RAGIONE_SOCIALE la somma per ottenere la rinuncia all’intervento appare molto favorevole per i legali e per la RAGIONE_SOCIALE e comunque supportata dagli elementi di prova individuati nei procedimenti intrapresi nei 16 anni di mandato professionale, nelle spese relative a tali procedimenti e nelle somme pagate per ottenere la rinuncia agli interventi;
il terzo motivo con cui la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1917 c.c. per avere la sentenza impugnata esteso l’obbligo di manleva gravante sull’assicurazione ex art. 1917 c.c. non solo ai danni subìti dal COGNOME ma anche alle somme che gli avvocati COGNOME e COGNOME avevano percepito in base alle ingiunzioni revocate nella sentenza, è inammissibile perché basato sul falso presupposto dell’inclusione, nella somma dovuta a titolo risarcitorio, di pretese spese legali;
è evidente da quanto riferito che l’importo di € 100.000 si riferisce solo ai danni subìti dal COGNOME, tanto che su di essa fu disposta la rivalutazione;
alle suesposte considerazioni consegue il rigetto di tutti i ricorsi con compensazione delle spese tra i ricorrenti e la condanna dei medesimi in solido alle spese sostenute dal COGNOME, liquidate come in dispositivo;
si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna delle ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per ciascuno dei ricorsi, se dovuta;
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi. Compensa tra i ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, al cui solidale pagamento, nella misura di € 4000 (di cui € 200 per esborsi) oltre ad accessori di legge e spese generali al 15 %, condanna i ricorrenti in favore di NOME COGNOME;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascuna ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ciascun il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto;
così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione