Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22448 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27961/2022 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, da ll’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), e dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso; domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL);
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME, già titolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura su foglio separato;
-resistente-
nonché di
RAGIONE_SOCIALE ;
-intimata- per la cassazione della sentenza n. 907/2022 della CORTE d ‘ APPELLO di FIRENZE, depositata il 13 maggio 2022; udita la relazione svolta nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio del 28 giugno 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, titolare dell’RAGIONE_SOCIALE , convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siena, Sezione distaccata di Montepulciano, il geometra NOME COGNOME, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale in relazione ad una errata progettazione di quattro strutture prefabbricate da destinare all’attività di allevamento di struzzi; attività che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto intraprendere nell’anno 2001 nel Comune di Abbadia San NOME.
L ‘att rice espose che il professionista aveva erroneamente progettato l’edificazione dei manufatti nella direzione ovest/est anziché in quella nord/sud, senza tenere conto delle caratteristiche del piano di declivio del terreno, e che tale circostanza aveva comportato per la committente un eccessivo aggravio di costi e oneri
non previsti per due delle quattro tettoie edificande, oltre all’irrealizzabilità delle altre due, nonché la mancata approvazione, da parte dell’autorità comunale -che pure aveva rilasciato la concessione edilizia -del progetto di miglioramento agricoloambientale funzionale all’ottenimento dei relativi contributi.
Il convenuto si costituì in giudizio, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in garanzia la propria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Riunito il giudizio a quello introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE per l’annullamento del contratto di assicurazione ai sensi dell’art.1892 cod. civ., ed istruita la causa mediante espletamento di CTU, il Tribunale adìto, con sentenza n. 140/2016, rigettò la domanda, rilevando che non sussisteva la prova che il geometra COGNOME, oltre all’incarico di progettazione delle opere, avesse anche assunto quello di direzione dei lavori per la loro realizzazione.
2. Con sentenza 13 maggio 2022, n. 907, la Corte d ‘ appello di Firenze ha parzialmente accolto il gravame interposto da NOME COGNOME, ritenendo dimostrato, sulla base della CTU espletata in primo grado: a) che il professionista aveva assunto, oltre l’incarico di progettazione delle opere, anche quello di direzione dei lavori, cui aveva successivamente rinunciato; b) che il progetto era rispettoso delle prescrizioni urbanistiche e che l’ubicazione delle due tettoie realizzate in base ad esso (non erano state invece costruite le altre due tettoie inizialmente previste) era l’unica possibile in funzione del rispetto di tali prescrizioni (con particolare riferimento alle norme sulle distanze dai confini, dalle strade e dalle abitazioni); c) che, nondimeno, nella fase di redazione e presentazione delle tavole progettuali, il geometra era incorso nell’omessa valutazione del piano del declivio del terreno e della necessità di una costosa attività per
adeguarlo alle costruzioni, sicché, in sede di esecuzione dei lavori, era stato necessario, per la realizzazione delle due tettoie, un esborso ulteriore, rispetto al previsto, di Euro 11.067,49.
Ritenuto dunque sussistente l’inesatto adempimento del geometra COGNOME alla propria obbligazione professionale, la Corte territoriale lo ha condannato a pagare alla sig.ra COGNOME la predetta somma, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla spesa aggiuntiva non preventivata, sostenuta per il completamento di due delle quattro tettoie.
Quanto alle altre due strutture, non realizzate a causa del notevole esborso economico necessario per l’adeguamento del terreno, il giudice d’appello ha ritenuto non provato il danno che sarebbe derivato da tale mancata realizzazione, anche in ragione della circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risultava cancellata dalla RAGIONE_SOCIALE di commercio e che dunque non sarebbe stata svolta l’attività per cui la costruzione dei manufatti era stata richiesta.
La Corte territoriale ha infine rigettato la domanda di manleva proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo della circostanza (non contestata) che la richiesta di risarcimento era stata formulata dalla danneggiata (in data 11 maggio 2001), prima della stipula del contratto di assicurazione, avvenuta il 22 agosto 2021, sicché la polizza doveva reputarsi non operativa per avere l’assicurato taciuto all’assicuratore la pendenza del sinistro al momento della conclusione del contratto.
Avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di due motivi.
NOME COGNOME non ha depositato controricorso, formulando istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza, oggetto di separato provvedimento presidenziale.
Non ha svolto difese in sede di legittimità l’intimat a RAGIONE_SOCIALE. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza RAGIONE_SOCIALEle, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
Solo l’intimata NOME COGNOME ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La memoria depositata da NOME COGNOME è inammissibile.
Nel giudizio davanti la Corte di Cassazione è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell’udienza, con la quale la parte che non ha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perché, in assenza di controricorso, la parte intimata non può presentare memorie (Cass. 15/11/2017, n.27140; Cass, Sez, Un., 10/04/2019, n.10019; Cass. 26/07/2019, n. 20322).
Con il primo motivo è denunciato «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c. ».
Il ricorrente sostiene che il giudice d ‘appello avrebbe omesso l’esame della circostanza di fatto, accertata dal CTU, che alla stregua della progettazione effettuata, le due tettoie realizzate erano state ubicate all’interno del lotto edificabile nell’unica posizione possibile , tenuto conto delle distanze da rispettare e delle prescrizioni contenute nelle norme urbanistiche, talché i maggiori costi di realizzazione non avrebbero potuto essere qualificati come una conseguenza immediata e diretta della mancata valutazione, da parte
sua, del declivio del terreno e non avrebbero potuto essere imputati, quale danno risarcibile, al suo inadempimento.
Tali costi, infatti, non si sarebbero potuti evitare, dal momento che non sarebbe stato possibile (se non con violazione delle norme urbanistiche) mutare l’ubicazione delle tettoie.
1.1. Il motivo è infondato.
1.1.a. L ‘ art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare ( ex aliis, Cass. 21/03/2024 n. 7716; Cass. 04/07/2023 n. 18886).
1.1.b. Nel caso di specie, tale omissione non è però configurabile, poiché la circostanza storica che le due tettoie realizzate erano state ubicate, secondo le risultanze della CTU, nel l’unica posizione possibile ai fini del rispetto delle prescrizioni urbanistiche (ed in particolare delle regole sulle distanze) è stata espressamente tenuta presente dalla Corte d’appello, la qu ale , peraltro, non l’ha reputata decisiva, in funzione dell ‘ esclusione della responsabilità professionale di NOME COGNOME.
1.1.c. Il giudizio di non decisività del fatto -che esclude il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. -è corretto, in quanto la circostanza che le tettoie non potevano essere ubicate in posizione diversa non integrava un’esimente di resp onsabilità per le conseguenze dannose ascrivibili ad errori od omissioni progettuali, posto che, ove, in sede di progettazione, il geometra avesse
debitamente valutato il declivio del terreno e la necessità di sostenere spese rilevanti per adeguarlo alle costruzioni, la cliente avrebbe potuto rinunciare alla realizzazione del progetto, così evitando dette spese . In presenza dell’omissione del professionista, invece, la sig.ra COGNOME, secondo il motivato accertamento di merito compiuto dal giudice d’appello, si era trovata a dover sostenere spese aggiuntive non previste, le quali avevano trovato la loro causa nell’ inesatto adempimento da parte del geom. COGNOME alla propria obbligazione professionale.
In altre parole, alla stregua del detto accertamento, la mancata considerazione del piano di declivio del terreno e la conseguente mancata preventiva stima dei costi aggiuntivi che NOME COGNOME avrebbe dovuto affrontare per il suo adeguamento, aveva determinato un pregiudizio (danno emergente da spese ulteriori non preventivate) imputabile all’ inadempimento del professionista, senza che su tale imputabilità incidesse in alcun modo la circostanza che l’ubicazione delle tettoie era l’ unica possibile.
Il primo motivo di ricorso va pertanto rigettato.
Con il secondo motivo è denunciata «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c. , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ».
Assume il ricorrente che, a seguito dell ‘omesso esame delle circostanze di fatto indicate nel primo motivo di ricorso, la Corte territoriale sarebbe incorsa in un ‘errore in i udicando’ nell’applicazione dell’art.1223 c od. civ. alla fattispecie in esame, dal momento che i maggiori costi di realizzazione dell’opera non avrebbero potuto essere considerati conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente del professionista.
2.1. Anche il secondo motivo è infondato, atteso che, come si è veduto, alla stregua del motivato accertamento di merito effettuato dalla Corte territoriale, compiuto sulla base di corrette premesse in iure , la spesa non preventivata di Euro 11.067,49 ha costituito il danno emergente direttamente ed immediatamente conseguente all’ inesatto adempimento del professionista.
In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione della parte resistente e della parte intimata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza