Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3671 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3671 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9872/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale;
-ricorrenti-
NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale;
-ricorrenti- contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale;
-controricorrente-
nonché nei confronti di
NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME,NOME COGNOME (quale erede di NOME COGNOME);
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 81/2023, depositata il 16/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME e altri settanta clienti dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME convenivano in giudizio quest’ultimo, a titolo di responsabilità professionale, esponendo che:
-quali dipendenti del RAGIONE_SOCIALE avevano partecipato a procedure selettive per l’accesso a profili superiori, e non erano risultati in posizione utile nelle graduatorie approvate;
-affidandosi al patrocinio del convenuto, avevano impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio l’approvazione delle graduatorie in parola, con esito d’inammissibilità per mancata evocazione in giudizio di almeno uno dei controinteressati, posto che in uno dei due processi incardinati non era stato depositato l’avviso di ricevimento della relativa notifica a mezzo posta, e nell’altro il destinatario non era stato reperito, con la dicitura «l’ufficio di accettazione non è riuscito a capire la sede»;
-il giudice amministrativo aveva escluso, al riguardo, che fosse stata dimostrata l’inimputabilità RAGIONE_SOCIALE esiti al notificante;
-il Consiglio di Stato aveva rigettato gli appelli confermando le decisioni di prime cure;
il Tribunale civile adito accoglieva per quanto di ragione le domande, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-era assorbente l’esame della sussistenza della colpa del professionista, che doveva essere esclusa;
-premesso che, secondo i principî generali, il giudice è tenuto a fissare un termine per la notifica nulla, potendo farlo, in plausibile tesi, anche in caso di notifica inesistente, doveva comunque osservarsi che l’art. 44, comma 4, c.p.a., in forza del quale il giudicante amministrativo aveva escluso potesse disporsi in tal
senso sul presupposto che l’esito negativo delle notificazioni non potesse dirsi essere dipeso da causa non imputabile al notificante, era stato dichiarato illegittimo con la sopravvenuta sentenza n. 148 del 2021 della Corte costituzionale, per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3, 24, 113, Cost., allineando, così, la norma alle prescrizioni contenute nell’art. 291, cod. proc. civ., e rimuovendosi, quindi, il richiamato limite al potere giudiziale di disporre il rinnovo della notificazione;
-pur non potendosi più avvalere, gli assistiti dell’AVV_NOTAIO COGNOME, RAGIONE_SOCIALE effetti della declaratoria d’illegittimità costituzionale, per effetto del giudicato amministrativo, nel giudizio controfattuale necessario ad affermare la successiva responsabilità del professionista non poteva più tenersi conto della norma dichiarata illegittima e caducata ex tunc , sicché doveva concludersi che i fatti si erano svolti diversamente dalle probabili attese delle parti processuali non per una negligenza del legale che tale potesse continuare a predicarsi, bensì per una norma definitivamente espunta dall’ordinamento;
-non poteva poi tenersi conto del profilo di colpa afferente alla mancata proposizione dell’eccezione d’incostituzionalità da parte dell’AVV_NOTAIO, perché sollevato tardivamente solo in comparsa conclusionale, fermo restando che, essendo implicata una questione di speciale difficoltà, non avrebbe in ogni caso potuto dirsi ravvisabile la colpa grave prevista dall’art. 2236, cod. civ.;
avverso questa decisione ricorrono per cassazione, con due ricorsi uno successivo all’altro, entrambi sulla base di due motivi, NOME COGNOME e altri diciassette ricorrenti, nonché NOME COGNOME e altri ventotto ricorrenti, come riportati in atti di gravame;
resiste con unico controricorso, ad entrambi i ricorsi, NOME COGNOME;
sono rimasti intimati altri ventiquattro originari attori; le parti hanno depositato memorie.
Rilevato che
con il primo motivo di entrami i ricorsi si prospetta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 136, Cost., 30, legge costituzionale n. 87 del 1953, 1176, 2229, 2236, cod. civ., con riferimento al codice deontologico forense, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare di apprezzare compiutamente che quanto statuito dai giudici amministrativi non poteva più essere inciso dalla sopravvenuta dichiarazione d’incostituzionalità in ragione dell’accertato giudicato, come in premessa riconosciuto dallo stesso giudice di secondo grado civile, sicché la condotta colposa era da valutare tale in base alle norme applicabili nel momento della stessa, e, di conseguenza, il nesso causale tra quella e il danno restava integro;
con il secondo motivo di entrambi i ricorsi, indicato come subordinato, si prospetta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 138, 139, 157 e seguenti, 160, 291, 102, cod. proc. civ., 41, 44, c.p.a., poiché la Corte di appello avrebbe errato anche nel ritenere nulle e non inesistenti le notifiche scrutinate dai giudici amministrativi, posto che per una si trattava di una restituzione al mittente per mancata individuazione del luogo di destinazione, per l’altra del mancato deposito dell’avviso di ricevimento e dunque dell’unica prova in ordine all’avveramento o meno della stessa come tale.
Considerato che
preliminarmente si evidenzia che il secondo ricorso, per tempo di notifica, ossia quello di COGNOME e altri, da ritenere pertanto incidentale, è parimenti tempestivo;
quanto al merito cassatorio, il primo motivo di entrambi i ricorsi, quale formulato, è fondato con assorbimento logico del secondo;
innanzi tutto, come statuito dalla medesima Corte di appello senza censure sul punto, la dichiarazione d’incostituzionalità della norma processuale in parola ha espunto la stessa dall’ordinamento con effetto ex tunc salvi, però, i rapporti esauriti, tra cui le decisioni giurisdizionali come quella in esame, del giudice amministrativo, divenute cosa giudicata (cfr., solo ad esempio, Cass., 28/04/2017, n. 10528, richiamata nei gravami, Cass., 18/12/2019, n. 33610, conforme in termini, e di recente Cass., 30/01/2025, n. 2258);
in altri termini, una volta intervenuto il giudicato, in particolare civile o amministrativo, ovvero esaurito quel rapporto processuale, nessun effetto potrebbe e potrà avere, su di esso, l’espunzione statuita per d’incostituzionalità;
ne consegue che la Corte territoriale non poteva ritenere incidente la discussa pronuncia della Consulta in ragione della successiva pendenza davanti a sé del giudizio di responsabilità professionale, per la logica considerazione che la valutazione di quest’ultima implica quella della condotta processuale nel momento in cui essa fu posta in essere e, dunque, con il regime normativo in quel momento applicabile e definitivamente applicato;
i giudici amministrativi erano soggetti, cioè, a una disciplina processuale che, secondo quanto dagli stessi ricostruito e conclusivamente ritenuto, imponeva loro di valutare, ai fini del possibile -e in quel giudizio decisivo -ordine di rinnovo della notificazione, se la causa della nullità della notifica fosse o meno imputabile, e hanno concluso nel primo senso, in coerenza con la considerazione per cui la congrua individuazione del luogo di destinazione della notifica, così come la produzione dell’avviso di ricevimento postale correlato, sono incombenze da ritenere, almeno in assenza di altre risultanze, nella responsabilità del notificante, fermo restando che, in generale, nel giudizio di responsabilità professionale non possono essere rivalutate le statuizioni giurisdizionali già definitivamente
espresse, e senza più rimedio tra quelli ammessi dall’ordinamento, sulla domanda di tutela sottesa all’azione risarcitoria in questione;
al riguardo, in memoria parte controricorrente deduce che i giudizi amministrativi erano stati incardinati nel 2008, anteriormente all’entrata in vigore, nel 2010, dell’esaminata norma del codice del processo amministrativo, sicché, non potendo egli rispondere della difesa relativa al grado d’impugnazione, per cui pacificamente non gli era stato affidato il patrocinio, ed essendo tale questione rilevabile in questa sede ex actis d’ufficio, non potrebbe in nessun caso essere ipotizzata la sua responsabilità professionale;
sul punto si richiama l’arresto n. 148 del 2001 della Consulta nella parte in cui, riferendo dell’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, sottolinea come in essa si fosse riconosciuto che «anche da parte della precedente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione quarta, decisione 6 maggio 1989, n. 286; sezione sesta, decisione 17 febbraio 1986, n. 121)» si era affermata l’applicabilità, ai giudizi amministrativi (e contabili), dell’art. 291, cod. proc. civ. (pag. 1.5 del ‘ritenuto in fatto’);
in effetti risulta dagli atti che i giudici amministrativi hanno applicato la disciplina dell’art. 21, legge T.A.R., non il sopravvenuto art. 44, c.p.a.;
in questo quadro, va però rimarcato, in contrario, che la citata pronuncia della Corte costituzionale (nello statuire che la questione, nella misura in cui era stata sollevata con riferimento all’art. 76, Cost., era da valutarsi manifestamente infondata) ha diversamente sottolineato, richiamando soprattutto le proprie sentenze n. 18 del 2014 e n. 132 del 2018 (par. 3.1. del ‘considerato in diritto’), che la «la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato precedente all’entrata in vigore del codice escludeva la rinnovazione in caso di nullità imputabile al notificante, valorizzando la peculiare struttura del processo amministrativo»;
ciò posto, la deduzione svolta in memoria da parte del controricorrente è comunque inammissibile, poiché avrebbe dovuto svolgersi con apposito ricorso incidentale condizionato, avverso la statuizione (non dei giudici amministrativi, passata come osservato in cosa giudicata, ma) della Corte di appello che ha univocamente ritenuto applicabile, al giudizio presupposto, l’art. 44, comma 4, c.p.a., al fine di valutare la responsabilità professionale in questione, posto che il punto avrebbe implicato un ulteriore e, come si vede, differente accertamento, in fatto, sulla sussistenza o meno della colpa del difensore nella prestazione della sua opera;
dunque:
-l’affermazione della Corte territoriale, sull’incidenza dell’esaminata dichiarazione d’incostituzionalità, risulta errata, poiché la retroattività di quella non travolge i rapporti esauriti, quali giudizi passati in cosa giudicata, rispetto ai quali valutare la condotta professionale fatta propria dall’AVV_NOTAIO con le regole date in quel momento, trattandosi di declaratoria che ricade su elemento esterno al perimetro della fattispecie legale astratta della responsabilità del difensore, che nasce, in questa chiave, insensibile alle vicende, latamente normative, successive alla definizione, ormai intangibile, del processo cui quella condotta si sia correlata;
-in ogni caso, la giurisprudenza amministrativa che segnava il diritto processuale complessivamente evinto come vivente dalla medesima pronuncia della Consulta invocata, era nel senso dell’impossibilità di rinnovo nel caso di vizio di notifica imputabile alla difesa notificante;
fermo quanto detto, altro sarà vagliare le probabilità di successo di quell’azione se la condotta non fosse stata pertanto negligente: il controricorrente deduce che i ricorrenti non avrebbero riproposto, sul
punto, il tema del rapporto causale tra errore del legale e danno lamentato nonché quello dell’effettiva sussistenza di quest’ultimo, ma è evidente che si tratta di profili logicamente assorbiti dalla ragione liquida fatta esplicitamente propria dalla decisione della Corte di appello qui gravata, e dunque senza alcun onere di censura non essendovi stata statuizione, restandone sub iudice l’esame in sede di rinvio (cfr., utilmente, ad esempio, Cass., 06/06/2023, n. 15893);
ancora, parte controricorrente obietta in specie che:
la Corte territoriale aveva posposto la sua decisione finale in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, considerando perciò implicitamente determinante quest’ultima, e di tale provvedimento ordinatorio interinale non sarebbe stata chiesta la revoca in precisazione delle conclusioni;
il giudicato amministrativo è stato in rito e dunque senza riflessi preclusivi sulla tutela di merito, non essendo stata accertata la legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati;
quanto al primo punto, non vi è stata alcuna ordinanza di cui chiedere la revoca, poiché le ragioni per cui la pronuncia della Consulta, ad avviso della Corte di appello, sarebbe stata determinante, sono state espresse solo nella sentenza in questa sede correttamente impugnata;
quanto al secondo punto, si tratta dell’esame sulla sussistenza e riconducibilità eziologica del danno (persistenza della possibilità di ottenere egualmente la tutela e ridurre, se non anche elidere, il complessivo pregiudizio), come già detto assorbiti;
spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo dei ricorsi, assorbito il secondo, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME