Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2963 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 2963  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
contro
Oggetto: RESPONSABILITA’ CIVILE -MANCATA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI -ERRATA REDAZIONE DI CONSULENZA RESPONSABILITA’ DELL’ INGEGNERE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 13822/2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, P.IVA: P_IVA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, del foro di Rimini, CODICE_FISCALE, Pec:
e domiciliata in Roma, presso l’AVV_NOTAIO , INDIRIZZO
-ricorrente –
-intimato non costituito –
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, n. 2513 del 2022, pubblicata il 12.12.2022.
I fatti
La società RAGIONE_SOCIALE, esercente l’ attività di costruzione e assemblaggio di articoli in alluminio, aveva partecipato ad una procedura indetta dall’RAGIONE_SOCIALE per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di sicurezza e di tutela della salute sul lavoro, incaricando la società di servizi RAGIONE_SOCIALE per la relativa assistenza, all’esito della quale era stata collocata in posizione utile per il conseguimento di un contributo del potenziale importo di 90 mila euro.
Ai  fini  del  completamento  della  pratica,  l’RAGIONE_SOCIALE  aveva  richiesto  alla società una perizia giurata, da predisporsi in base al fac-simile trasmesso dall’ente stesso: a tal fine, veniva incaricato dalla RAGIONE_SOCIALE l’ing. COGNOME.
Il  tecnico  avrebbe  però  redatto  la  perizia  in  modo  difforme  da  quanto richiestogli – con conseguente esclusione della società committente dalla procedura – difformità confermata dallo stesso Istituto anche a seguito dei chiarimenti offerti dall’ing. COGNOME, il quale, peraltro, aveva riconosciuto l’errore in cui era incorso.
Con  ricorso  ex  art.  702  bis  c.p.c.,  la  società  convenne  il  giudizio  il professionista dinanzi al Tribunale di Ravenna, chiedendone la condanna al  risarcimento  dei  danni,  previo  accertamento  della  sua  negligenza professionale.
Il giudizio di merito
L’adito  Tribunale,  respinte  le  argomentazioni  difensive  del  convenuto  che aveva lamentato l’insussistenza e/o la mancata prova del danno, e comunque, in subordine, l’insussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e il danno stesso -accolse la domanda, condannando il COGNOME al pagamento della somma di circa 91 mila euro, come da richiesta attorea, ritenendone  del  tutto  evidente  la  colpa  professionale  nello  svolgimento dell’incarico.
NOME COGNOME impugnò la sentenza, che, nella contumacia della società, venne  integralmente  riformata  dalla  Corte  di  Bologna,  con  sentenza pubblicata il 12.12.2022.
A seguito del riesame degli elementi di prova acquisiti al processo (atti documentali, prove orali, interrogatorio formale dell’appellante) la Corte felsinea ritenne ininfluente la pur provata negligenza dell’appellante nella redazione di una perizia non conforme ai requisiti espressamente richiesti dall’RAGIONE_SOCIALE, volta che quell’atto costituiva soltanto un primo momento del più complesso iter procedurale in seno al quale la società aveva l’onere di predisporre, e poi inviare, una ulteriore documentazione al fine di perfezionare la procedura concorsuale.
La mancanza di tale documentazione, ad avviso della Corte bolognese, avrebbe di per sè costituito motivo di esclusione, ovvero di revoca, dal beneficio,  ma  anche l’esame  di  tale  documentazione, pur  inviata  dalla società,  ma  palesemente  non  veritiera,  avrebbe  comportato,  ai  sensi dell’art. 24 del provvedimento di gara, l’esclusione della RAGIONE_SOCIALE , del tutto indipendentemente dalla pur riconosciuta erroneità della perizia COGNOME.
Difettava, pertanto, secondo la più puntuale ricostruzione dei fatti della Corte bolognese, una efficiente relazione eziologica tra la condotta del professionista e il danno lamentato -come inequivocabilmente emerso dalla testimonianza di NOME COGNOME, direttore territoriale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a mente della quale la RAGIONE_SOCIALE, pur versando in una favorevole posizione iniziale per l’ammissione al contributo (posizione pregiudicata dall’errore del professionista) , avrebbe poi dovuto presentare obbligatoriamente tutta la documentazione successiva, che mancava del tutto dei requisiti di completezza e di veridicità. Dal suo canto, la teste NOME COGNOME, nel confermare a sua volta la difformità della perizia rispetto ai due punti indicati dall’RAGIONE_SOCIALE in punto di valutazione dei rischi, aveva poi evidenziato la decisiva circostanza per cui l’esclusione della società oggi ricorrente era stata disposta a causa della carenza della documentazione allegata alla domanda, e che tale carenza era da ritenersi del tutto non sanabile.
Il ricorso per cassazione
La società RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza d’appello dinanzi a questa Corte con quattro motivi di doglianza.
La parte intimata non si è costituita in questo giudizio.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione della  normativa  dettata  nell’Avviso  di  Pubblico  Quadro,  rilevante  ai  sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 in combinato disposto con gli artt. 40 e 41 c.p., rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
Con  il  terzo  motivo , si  lamenta la  violazione  e/o  falsa  applicazione  della normativa positiva -sostanziale e processuale -relativa alla genuinità ovvero alla falsità dei documenti; della normativa positiva -sostanziale e processuale -relativa  al  loro  disconoscimento;  della  normativa  positiva -sostanziale  e processuale -afferente  le  modalità  da  adottarsi  per  la  dimostrazione  della falsità di documenti ;
Con  il  quarto  motivo,  infine,  si  lamenta la  violazione  e/o  falsa  applicazione delle  norme  dettate  in  materia  di  valutazione  della  prova  (artt.  115  e  116 c.p.c.) avuto riguardo alla testimonianza resa dal signor COGNOME NOME.
La decisione della Corte
Il ricorso non può essere accolto.
Tutte  le  doglianze  mosse  dalla  società  ricorrente  alla  sentenza  impugnata  si infrangono  sulle  corrette  e  condivisibili  argomentazioni  adottate  dalla  Corte territoriale in punto di nesso di causalità tra la condotta del professionista e il danno lamentato.
Indiscussi  e  indiscutibili  i  profili  di  colpa,  peraltro  da  lui  spontaneamente riconosciuti, nella redazione della perizia da parte dell’ingegnere, il fondamento della  motivazione  del  giudice  di  appello,  non  efficacemente  censurata  dalla difesa  della  società,  si  appunta  sulla  ritenuta  e  dimostrata  carenza  di  nesso eziologico di tale condotta con il danno lamentato, volta che la testimonianza del direttore territoriale dell’RAGIONE_SOCIALE e la deposizione della teste COGNOME
consentivano di escludere ogni possibilità che la documentazione riferibile all’attività della RAGIONE_SOCIALE , mancasse insanabilmente dei requisiti di completezza e veridicità, come definitivamente accertato dal giudice di appello con apprezzamenti di fatto e valutazione delle prove del tutto incensurabile in questa sede sotto il profilo logico-giuridico, contrariamente a quanto adombrato da parte ricorrente, che, da un canto, evoca una del tutto impredicabile violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in aperto contrasto rispetto all’ interpretazione offertane, di recente, dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U . n.5792 del 2023), dall’altro, sotto la veste soltanto formale della violazione di legge, auspica nient’altro che un riesame dei fatti e delle risultanze istruttorie diverso da quanto ritenuto e deciso dal giudice d’appello, censurandone in punto di fatto le conclusioni corrette sotto ogni profilo, logico e giuridico – sol perché non coincidenti con le ipotesi alternative esposte nei motivi in esame.
Nessun provvedimento va pronunciato in tema di spese, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Dichiara  la  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2024