Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4386 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4386 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29840/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , nonché dei soci illimitatamente responsabili RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso d all’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso il decreto cron. n. 5216/2019 depositato dal Tribunale di Prato in data 29.7.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME presentò domanda di ammissione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili (come indicati in epigrafe) per un credito di € 160.000, oltre accessori, vantato -in privilegio, ai sensi de ll’art. 2751 -bis , n. 2, c.c. -quale corrispettivo per l’attività professionale prestata per la stima degli attivi e dei passivi delle quattro società a responsabilità limitata del RAGIONE_SOCIALE; stima effettuata ai fini della costituzione tra di loro di una società in nome collettivo, che, diversi anni dopo, venne dichiarata fallita (e si tratta, appunto, del fallimento attuale ricorrente).
Il giudice delegato rigettò integralmente la domanda, accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore fallimentare.
L’ opposizione proposta dal professionista ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall. venne accolta dal Tribunale di Prato in composizione collegiale, che ammise il credito al passivo del fallimento così come richiesto.
Contro il decreto del Tribunale, il fallimento RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
Il fallimento ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione dell’art. 1362, comma 1 e 2, c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Occorre precisare che l’attività professionale per il cui corrispettivo l’attuale controricorrente si è insinuato al passivo venne richiesta e svolta nell’ambito di un’operazione finalizzata a permettere alle società del RAGIONE_SOCIALE «RAGIONE_SOCIALE», riunite in una neocostituita società in nome collettivo, di presentare al Tribunale di Prato una domanda di ammissione al concordato preventivo. Domanda che venne effettivamente presentata e accolta, salvo che poi il concordato rimase inadempiuto, sicché si giunse al fallimento della società in nome collettivo e delle società socie.
L’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore fallimentare era ed è incentrata sulla ritenuta inidoneità della stima rispetto al contesto in cui essa fu richiesta ed effettuata, con particolare riferimento , tra l’altro, alla mancata valutazione del disvalore connesso all’avviamento negativo delle aziende delle quattro società conferitarie dei loro patrimoni nella neocostituita società in nome collettivo e alla mancata considerazione delle cause dei dissesti e della perdita dei presupposti della continuità aziendale.
Per contro, l ‘a ccertamento, da parte del Tribunale di Prato, del l’esatto adempimento della prestazione professionale dovuta da NOME COGNOME è incentrato essenzialmente sulla condivisione della tesi della sua difesa, secondo cui l’incarico conferito avrebbe avuto ad oggetto soltanto la stima degli attivi e dei passivi patrimoniali, e non anche la stima delle aziende, senza quindi la necessità di considerare l’avviamento, né la sussistenza o meno dei presupposti della continuità aziendale. Il tribunale ha escluso che l’attuale controricorrente
avesse avuto il compito di svolgere «attività di assistenza nella predisposizione della domanda di concordato o attività diversa da quella delle perizie in atti».
Con questo primo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale di Prato, per giungere a tale conclusione, avrebbe violato i criteri legali di ermeneutica contrattuale, con riguardo al contenuto della lettera di incarico professionale prodotta dalla stessa controparte con la domanda di ammissione al passivo.
Il secondo motivo di ricorso censura un vizio di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti» (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), vizio ravvisato appunto nella mancata considerazione della lettera di incarico sopra menzionata.
Il terzo motivo è rubricato «violazione degli artt. 1176, comma 2, c.c., 1460, 2657 c.c. in relazione all’art. 360, com ma 1, n. 3, c.p.c. per l’inadempimento evidenziato sub b) del provvedimento di rigetto della domanda di ammissione allo stato passivo del giudice delegato del 6.12.2018».
Si contesta la decisione del giudice del merito laddove si è ritenuto che non integrasse inadempimento del contratto di prestazione d’opera professionale l’omessa considerazione dell’avviamento negativo delle aziende delle quattro società che vennero poi conferite nella neocostituita società in nome collettivo.
Il quarto motivo prospetta la «violazione degli artt. 1176, comma 2, c.c., 1362 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per l’inadempimento evidenziato sub d) del provvedimento di rigetto della domanda di ammissione allo stato passivo del giudice delegato del 6.12.2018».
La medesima contestazione viene ripetuta con riguardo alla mancata analisi delle cause dei dissesti e della perdita della continuità aziendale.
Il quinto motivo denuncia nuovamente il vizio di omesso esame (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), sempre con riguardo al mancato esame del contenuto della lettera di incarico, questa volta in relazione al l’inadempimento rilevato al punto sub d) del decreto di rigetto del giudice delegato.
Con questo motivo la mancata valutazione delle cause del dissesto e della perdita della continuità aziendale viene denunciata sub specie di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Infine, il sesto motivo prospetta la «violazione degli artt. 1176, comma 2, c.c., 2343 e 2440 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento al l’ eccezione di inadempimento formulata al punto e) del provvedimento di rigetto della domanda di ammissione allo stato passivo del giudice delegato del 6.12.2018».
Il ricorrente si duole che il tribunale non abbia ravvisato un profilo di responsabilità professionale nel mancato rilievo della nullità dei conferimenti aventi ad oggetto valori negativi e della costituzione di una società di persone priva di patrimonio.
I motivi di ricorso -che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi nella critica al nucleo essenziale della ratio decidendi del decreto impugnato -sono complessivamente fondati.
7.1. Fondata è, in particolare, la critica che mette in evidenza il vizio di una decisione che, pur essendo tutta incentrata sul necessario confronto tra obbligazione assunta dal professionista e prestazione da lui effettivamente resa, non prende minimamente in considerazione il contenuto della lettera
di incarico. Tale essenziale documento, contenente i termini e l’oggetto del contratto d’opera intellettuale , neppure viene menzionato nella parte della motivazione del decreto in cui si espongono le ragioni della decisione («ri tenuto che …» ).
È evidente che in ciò si sostanzia pure la violazione del fondamentale criterio dell’interpretazione del contratto in base al senso letterale delle parole usate dalle parti per esprimere le loro intenzioni (art. 1362, comma 1, c.c.). Infatti quelle parole sono state del tutto trascurate (e nemmeno menzionate) dal giudice del merito.
7.2. Da ciò è derivato anche il vizio logico consistente nell’avere desun to l’oggetto della prestazione dovuta da quello della prestazione effettivamente resa . Così il tribunale ha stabilito che « risulta che fosse stata richiesta una valutazione in termini dinamici in vista della prosecuzione dell’attività azienda le, come emerge , sempre chiaramente, dal contenuto delle perizie allegate, perizie che si limitano alla valutazione delle attività e passività di ciascuna società». Ma è evidente che, ragionando in questo modo, l’inadempimento viene escluso a priori (perché la prestazione resa sarebbe per definizione quella dovuta), mentre la prestazione dovuta andava ricercata nel contratto (lettera di incarico), per poi verificare se la prestazione resa fosse o meno conforme alla prestazione dovuta.
La lettera di incarico venne prodotta in giudizio dallo stesso professionista e il suo contenuto risulta invocato dal curatore del fallimento a sostegno della propria eccezione (come riportato anche a pag. 6 del decreto impugnato). Nel ricorso per cassazione ne viene trascritto uno stralcio (pagg. 14 e s.) che mette la prestazione richiesta a NOME COGNOME in stretta correlazione con la prevista «presentazione di un ricorso
per concordato preventivo», rispetto alla quale il professionista aveva « l’incarico di coadiuvare» .
Senza il necessario confronto con il testo della lettera d’incarico , non ha alcuna sostanza il giudizio espresso dal tribunale secondo cui «oggetto delle perizie era la stima delle attività e passività delle società e non di compendi organizzati in forma di azienda».
7.3. Del pari non si giustifica il rifiuto di considerare l’utilizzo effettivamente fatto delle perizie (conferimento nella società neocostituita delle aziende delle società socie e degli attivi e passivi) quale indice significativo di quello che poteva essere stato l’oggetto dell’inca rico professionale.
Rifiuto espresso, per di più, in termini contraddittori, perché, mentre in un punto si afferma che l’atto di conferimento in società era «atto estraneo all’attività del ricorrente» , poco dopo si legge che «la finalità delle valutazioni era collegata all’atto di conferimento ».
Il tema si ricollega a quello della mancata valutazione delle cause dei dissesti e della perdita della prospettiva della continuità aziendale per le quattro società coinvolte.
Il Tribunale di Prato ha escluso che tale lacuna potesse integrare un inadempimento del professionista, ma, oltre ad avere espresso il giudizio senza confrontarsi con il contenuto della lettera di incarico, nemmeno si è fatto carico di spiegare come una stima de ll’ attivo di una società possa essere utilmente e diligentemente svolta senza considerare se gli asset complessivamente stimati siano prevedibilmente destinati a un uso produttivo o, invece, a una imminente liquidazione atomistica del patrimonio.
All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Prato, perché
rinnovi il giudizio e decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Prato, in diversa composizione, per nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME