Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28401 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28401 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24742/2023 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona della legale rappresentante pro tempore e amministratrice unica, NOME COGNOME; rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura unita al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante NOME COGNOME; rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, in virtù di procura su foglio separato; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 1498/2023 della CORTE d’APPELLO di MILANO, pubblicata il 9 maggio 2023; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre
2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -premesso che aveva intrattenuto un rapporto contrattuale professionale per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; che, in ragione di tale rapporto, nel novembre 2015 aveva incaricato questa RAGIONE_SOCIALE di presentare all’RAGIONE_SOCIALE istanza per la fruizione degli sgravi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti apprendisti (c.d. ‘ De Minimis ‘) per il quadriennio 2012-2016, unitamente alla domanda di attribuzione del codice (c.d. codice ‘4R’) necessario per la fruizione di detti sgravi; che, infine, la RAGIONE_SOCIALE non aveva esattamente adempiuto a tale incarico, omettendo di corredare l ‘istanza della necessaria indicazione dei nominativi degli apprendisti interessati all ‘esonero contributivo , nonché di dimettere per ognuno di essi il ‘ De Minimis ‘ aggiornato, così determinando, anche in seguito alla mancata risposta alle richieste di integrazione successivamente fatte perve nire dall’RAGIONE_SOCIALE, la perdita irreversibile delle agevolazioni contributive -convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Monza, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato nella somma di 36.804,67 Euro, pari all’am montare degli sgravi perduti.
Si costituì la RAGIONE_SOCIALE convenuta, la quale resistette alla domanda e chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento della somma di 1.506,70 Euro, quale corrispettivo della prestazione
professionale da essa svolta in favore della RAGIONE_SOCIALE nel periodo ottobre-novembre 2018.
Con sentenza 20 aprile 2022, n. 927, il Tribunale adìto accolse entrambe le domande.
La Corte d’ appello di Milano, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la sentenza di primo grado in relazione alla statuizione resa sulla domanda principale, rigettando la richiesta risarcitoria formulata dalla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale ha così deciso, per quanto ancora interessa, sulla base dei seguenti rilievi:
Isebbene la RAGIONE_SOCIALE avesse svolto in modo incompleto l’incarico conferitole di presentare all’RAGIONE_SOCIALE , nel novembre 2015, l’istanza di esonero contributivo per i lavoratori apprendisti della RAGIONE_SOCIALE (segnatamente, omettendo l’indicazione dei nominativi dei lavoratori interessati, ad eccezione di uno), tuttavia tale inesatto adempimento non aveva ex se cagionato alcun danno poiché l ‘ RAGIONE_SOCIALE, con comunicazione del 3 febbraio 2016, aveva richiesto l’integrazione dei dati manca nti e la reiezione della domanda di attribuzione del beneficio contributivo era conseguita all’omessa risposta a questa richiesta, nonché a quella formulata dall’Istituto previdenziale nel settembre successivo;
IId’altra parte, l’incarico as sunto dalla RAGIONE_SOCIALE era limitato alla presentazione dell’istanza, non avendo essa assunto l’ ulteriore obbligo di controllo e verifica dello stato di avanzamento della pratica; ciò non solo emergeva dalla documentazione allegata
dalla stessa RAGIONE_SOCIALE attrice (da cui risultava il carattere ‘inequivoco’ della comunicazioni intercorse tra le parti intese a circoscrivere la prestazione richiesta alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al mero inoltro della domanda amministrativa), ma trovava conferma nella circostanza (risultante invece dal complesso delle dichiarazioni testimoniali) che tutte le comunicazioni dell’RAGIONE_SOCIALE, in particolare quelle che segnalavano la necessità di integrazione dei dati, confluivano nel c.d. ‘cassetto fiscale’ ( recte : ‘previdenziale’) della RAGIONE_SOCIALE, la quale vi accedeva con proprie password , che cambiavano ogni tre mesi e che venivano comunicate alla RAGIONE_SOCIALE solo quando quest’ultima fosse specificamente incaricata dello svolgimento di qualche operazione;
IIIneppure constava, inoltre, il tempestivo inoltro, da parte della RAGIONE_SOCIALE, delle richieste e comunicazioni provenienti dall’RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, acciocché quest’ultima fosse comunque messa in condizione di seguire l ‘iter della pratica e di integrarne i dati mancanti; la prima comunicazione di cui era stato documentato tale inoltro, infatti, risaliva al gennaio 2018, quando ormai i termini per l’integrazione dell’istanza di concessione degli sgravi contributivi erano da tempo scaduti, sebbene il rapporto professionale tra le due RAGIONE_SOCIALE fosse proseguito sotto diversi profili;
IVinfine, le uniche fatture che menzionavano l’attività professionale asseritamente foriera di danno risalivano al gennaio 2016 (in relazione all’ espletamento dell’incarico di presentazione dell’istanza del novembre 2015) e al 2018, in relazione all’e spletamento dell’attività di accertamento delegata alla RAGIONE_SOCIALE solo in
ques t’ ultimo anno, dopo la ricezione delle note di rettifica da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della Corte meneghina propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi.
Risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
La sola parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciat o, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., « Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti ».
La sentenza d’appello è censurata perché -« vagliando in modo assai distratto gli atti e i documenti di causa » (pag.14 del ricorso) e valorizzando talune testimonianze (quelle delle testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, dipendenti della RAGIONE_SOCIALE) « fra loro contraddittorie, e vaghissime », nonché « smentite in modo evidente, dalle emergenze documentali » (pag.16), a scapito di altre (quelle dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, la deposizione della quale, dipendente di RAGIONE_SOCIALE, era stata indebitamente reputata « subvalente », perché asseritamente « tesa a coprire le responsabilità ) -avrebbe erroneamente ritenuto: a) che l’istanza di concessione degli sgravi contenesse l’indicazione del nome di uno degli apprendisti per i
quali era chiesto l’esonero (tale COGNOME), mentre invece essa era manchevole di tutti i nominativi dei lavoratori interessati, nonché dell’indicazione del ‘ De Minimis ‘ aggiornato per ognuno di essi; b) che il cassetto ‘fiscale’ ( recte : ‘previdenziale’) in cui confluivano le comunicazioni dell’RAGIONE_SOCIALE (e in cui era pervenuta, in particolare, quella del 3 febbraio 2016, volta a segnalare la necessità di integrazione dei dati mancanti nell’istanza di concessione degli sgravi contributivi), era accessibile solo dalla RAGIONE_SOCIALE mediante l’uso di password che cambiavano ogni tre mesi e che venivano comunicate alla RAGIONE_SOCIALE solo quando essa fosse stata specificamente incaricata dello svolgimento di qualche operazione; al contrario, risultava dagli atti di causa sia che alla data del 3 febbraio 2016 la RAGIONE_SOCIALE disponeva ancora della password utilizzata nel novembre precedente per presentare l’ istanza amministrativa (avendo essa assunto anche l’incarico di controllare l’esito della pratica e verificarne il buon fine), sia che, al momento di tale presentazione, la stessa NOME aveva indicato, ai fini d ell’eventuale interlocuzione con l’RAGIONE_SOCIALE, il proprio numero di telefono e l’indirizzo e -mail del proprio dipendente NOME COGNOME (non autorizzando invece comunicazioni via sms o notifiche a mezzo pec), sia, infine, più in generale, che le password di accesso al cassetto previdenziale venivano comunicate da NOME a NOME non appena quest’ ultima ne facesse richiesta.
Con il secondo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., « Violazione/falsa applicazione degli artt. 2236, 1176 e 1218, cod. civ., anche con riferimento al disposto degli artt. 2697, cod. civ., e 232 cod. proc. civ. ».
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente sostiene che dagli atti di causa risultassero pacificamente le seguenti circostanze: che tra essa e la RAGIONE_SOCIALE era stato stipulato un contratto d’opera professionale da cui era sorta, in capo alla seconda, l’obbligazione di curare la presentazione dell’ istanza di agevolazioni contributive, unitamente alla richiesta del nuovo codice di autorizzazione ‘4R’ e all’indicazione dei nominativi di tutti gli apprendisti interessati allo sgravio, con la precisazione del ‘ De Minimis ‘ aggiornato per ciascuno di essi; che tale obbligazione, non implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non era stata esattamente adempiuta, avendo la debitrice professionista eseguito in modo incompleto la prestazione richiestale; che da tale inadempimento era conseguito in via immediata e diretta in capo ad essa creditrice un danno liquidabile in Euro 36.804,67, pari all’ammontare degli sgravi irrimediabilmente perduti.
Ciò posto -soggiunge la RAGIONE_SOCIALE -, sarebbe spettato alla RAGIONE_SOCIALE fornire la prova liberatoria dalla sua responsabilità, dimostrando la causa non imputabile dell’ inadempimento o la speciale difficoltà della prestazione oggetto dell’obbligazione assunta; questa prova liberatoria non era stata invece fornita, poiché la debitrice si era limita ad affermare, « contro il vero, e comunque contro le evidenze documentali e testimoniali », che la comunicazione del 3 febbraio 2013 (con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto l’integrazione dei dati mancanti) era pervenuta al solo cassetto previdenziale della creditrice cui essa non aveva accesso, peraltro astenendosi « non una ma ben due volte dal rendere, in persona del
proprio legale rappresentante, il richiesto e ammesso interrogatorio formale » (pag. 19 del ricorso).
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente conclude che, pertanto, l a Corte d’ appello -nel ritenere che la reiezione della domanda di attribuzione del beneficio previdenziale fosse conseguita all’omessa risposta alla richiesta di integrazione dei dati mancanti da compiere attraverso il proprio cassetto previdenziale non accessibile alla RAGIONE_SOCIALE (anziché a ll’inesatto adempimento posto in essere da quest’ultima, che, in spregio al canone di diligenza imposto da ll’art. 1176 cod . civ., aveva presentato un ‘ istanza carente dei suoi essenziali elementi costitutivi) e nell’imputarle l’onere di dimostrare il tempestivo invio alla debitrice delle comunicazioni provenienti dall’RAGIONE_SOCIALE avrebbe falsamente applicato il combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., « mandando la convenuta indenne dall’onere probatorio su di lei incombente -o meglio invertendolo ».
Con il terzo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., « Violazione/falsa applicazione dell’art. 1362, primo comma, cod. civ., e degli artt. 1366 e 1368, secondo comma, stesso codice, anche rispetto a quanto disposto dall’art. 232, primo comma, cod. proc. civ. ».
La sentenza d’ appello è censurata per avere ritenuto, in violazione dei canoni interpretativi evocati in rubrica, che in base al contratto d’ opera professionale stipulato inter partes , la prestazione che formava oggetto dell’ obbligazione assunta dalla RAGIONE_SOCIALE fosse circoscritta alla mera presentazione dell’istanza amministrativa e non
estesa alla successiva attività di controllo e verifica dello stato di avanzamento della pratica.
Secondo la ricorrente, al contrario, risultava chiaramente dalle intenzioni delle parti e dalla interlocuzione tra le stesse che alla RS era stato contrattualmente conferito l’ incarico di occuparsi della intera gestione dell’operazione volta al conseguimento delle agevolazioni previdenziali.
Con il quarto motivo , proposto in via subordinata per l’ipotesi di reiezione dei primi tre, vie ne denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., « Violazione/falsa applicazione degli artt. 2055, primo e terzo comma, cod. civ., anche in relazione al disposto degli att. 1223 e 1227 ».
La sentenza impugnata è censurata per avere individuato la causa del danno in via esclusiva nel contegno omissivo a seguito del quale era stata lasciata senza risposta la richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE di colmare le lacune dell’istanza amministrativa inoltrata dalla RAGIONE_SOCIALE mediante l ‘ indicazione dei dati mancanti relativi ai nominativi degli apprendisti interess ati allo sgravio e al ‘ De Minimis ‘ aggiornato per ciascuno di essi.
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente sostiene che, pur accedendo alla contrastata tesi secondo cui tale contegno, riguardato come causa del danno, fosse imputabile ad essa creditrice anziché alla debitrice, il giudice del merito, tuttavia, non avrebbe potuto revocare in dubbio l’effici enza almeno concausale dell’inadempimento precedentemente posto in essere da quest’ultima, atteso che, se la domanda amministrativa fosse
stata sin dalla sua presentazione completa di tutti i dati essenziali, l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe inviato alcuna richiesta di integrazione.
La Corte d’appello avrebbe quindi dovuto perlomeno accertare l’imputabilità dell’evento dannoso alle condotte di entrambe le parti contraenti, con conseguente necessità di accogliere la domanda risarcitoria proposta, sia pure riducendo il risarcimento in ragione della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze derivatene.
I primi tre motivi del ricorso -da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione -sono inammissibili.
5.1. Essi, infatti, non ostante la loro formale intestazione, con cui viene apparentemente dedotta la violazione di norme di diritto o il vizio di omesso esame di fatti decisivi e discussi, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d ‘ appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi ( ex plurimis , Cass. 15/07/2009, n. 16499; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 4/07/2017, n. 16467).
La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente accertato -sulla scorta della documentazione depositata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE attrice e del complesso delle dichiarazioni testimoniali -, da un lato, che l’obbligazione
contrattualmente assunta dalla RAGIONE_SOCIALE aveva ad oggetto esclusivamente l’attività di presentazione dell’istanza amministrativa (non anche la successiva attività di controllo dello stato di avanzamento e di verifica dell’esito della pratica) , dall’a ltro lato, che l’evento dannoso (la reiezione della domanda di agevolazioni contributive) fosse conseguito, non già al l’ inadempimento della debitrice (pur sussistente, dal momento che essa aveva presentato una domanda priva di dati essenziali), bensì al l’ omessa risposta alla successiva richiesta di integrazione di tali dati fatta pervenire dall’RAGIONE_SOCIALE; omissione , quest’ultim a, imputabile esclusivamente alla creditrice, la quale era l’unica in grado di provvedere all’ incombente operando sul proprio ‘ cassetto previdenziale’ , posto che la password di accesso al medesimo, soggetta a modifiche trimestrali, non era in possesso della RAGIONE_SOCIALE al momento in cui l ‘I stituto previdenziale aveva inviato la richiesta di integrazione dei dati.
Nel criticare la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice d’ appello (sull’assunto che quelle documentali sarebbero state vagliate in modo ‘ distratto ‘ mentre, tra quelle testimoniali, sarebbero state valorizzate quelle ‘ contraddittorie ‘ e ‘ vaghissime ‘ ) -e nel giustapporre a quella effettuata dalla sentenza impugnata una diversa ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della decisione (sull’assunto che la prestazione professionale dovuta dalla RAGIONE_SOCIALE comprendesse anche l’attività di controllo dell’iter della pratica amministrativa successivo all’inoltro dell’ istanza e che la debitrice fosse materialmente in grado di interloquire con l’RAGIONE_SOCIALE e di provvedere alle integrazioni r ichieste dall’I stituto previdenziale) -la RAGIONE_SOCIALE ricorrente -tanto con
le censure veicolate in ricorso quanto con la successiva illustrazione delle stesse, anche in replica alla controparte, nella memoria depositata in vista dell’aduna nza camerale -tende a suscitare un giudizio di merito alternativo a quello espresso dalla Corte d’ appello, inammissibile in questa sede di legittimità.
Deve pertanto escludersi, nonché la sussistenza, persino l’ astratta configurabilità, alla stregua delle stesse allegazioni della RAGIONE_SOCIALE ricorrente (con conseguente inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso), non solo del denunciato omesso esame di fatti decisivi e discussi, ma anche della denunciata violazione delle norme di diritto che individuano gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità contrattuale professionale e la ripartizione tra le parti dell’onere della relativa prova, nonché della violazione delle regole di interpretazione del contratto.
5.2. Con riguardo al primo ordine di violazioni va ulteriormente osservato che la Corte d’ appello, con giudizio di merito motivato e quindi insindacabile , non ha escluso la prova dell’ina dempimento della RAGIONE_SOCIALE (che ha reputato invece sussistente per avere essa presentato un’istanza incompleta e priva dei requisiti essenziali), ma ha escluso la prova del nesso causale materiale tra questo inadempimento e l’evento di danno subìto dall a RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo che tale evento dannoso (ovverosia, la reiezione della domanda di fruizione degli sgravi contributivi, a sua volta causa delle conseguenze economiche negative consistenti nella perdita delle agevolazioni previdenziali) non era conseguito direttamente all’in adempimento, bensì alla condotta omissiva successiva (non imputabile alla debitrice,
ma unicamente alla creditrice), consistita nella mancata risposta alla richiesta di integrazione formulata dall’RAGIONE_SOCIALE, la quale avrebbe consentito di evitare gli effetti pregiudizievoli invece sofferti.
Nell’escludere l’imputabilità di questa condotta omissiva alla RAGIONE_SOCIALE (non solo sulla base dell’ insindacabile accertamento di merito che la sua obbligazione era circoscritta alla presentazione della domanda amministrativa e che essa non fosse in condizione di operare nel cassetto previdenziale della creditrice), ma anche sul presupposto che la RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito la prova del tempestivo invio, alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, della comunicazione fatta pervenire dall’RAGIONE_SOCIALE, la Corte di merito non ha violato i criteri di ripartizione dell’onere della prova nella responsabilità contrattuale, posto che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità professionale è onere del clientecreditore dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista-debitore è stata, secondo il criterio del ‘più probabile che non’, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata ( ex multis : Cass., Sez. 3, n. 18392 del 2017; Cass, Sez. 3, n. 29315 del 2017; Cass., Sez. 3, n. 3704 del 2018; Cass., Sez. 3, n. 20812 del 2018); Cass., Sez. 3, n. 26700 del 2018; Cass., Sez. 3, n. 31556 del 2018; Cass., Sez. 1, n. 14335 del 2019, Cass., Sez. 3, n. 27606 del 2019; Cass., Sez. 3 n. 10050 del 2022; Cass. n. 21511 del 2024).
5.3. Quanto alla denunciata violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, va rammentato che, secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, l ‘ interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di ricerca ed individuazione
della comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità sulla base di una mera critica del risultato esegetico e della contrapposizione ad esso di una differente interpretazione, nel quadro delle diverse, plausibili, opzioni ermeneutiche (Cass. 2/05/2006, n. 10131; Cass.,20/11/2009, n. 24539; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 28/11/2017, n. 28319).
Nel caso in esame, il giudice del merito ha individuato l’oggetto dell’obbligazione derivante dal contratto d’opera professionale stipulato inter partes , sulla base di una motivata -e pertanto, in questa sede, insindacabile -valutazione sia della documentazione depositata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE attrice (da cui ha tratto il giudizio sul carattere ‘inequivoco’ della comunicazioni tra le parti intese a circoscrivere la prestazione richiesta alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla mera presentazione della domanda amministrativa), sia delle complessive risultanze della prova testimoniale (da cui era emerso che le comunicazioni dell’RAGIONE_SOCIALE intese a segnalare la necessità di integrazione della pratica in itinere confluivano nel c.d. ‘cassetto previdenziale ‘ della RAGIONE_SOCIALE ed erano pertanto riscontrabili solo da quest’ultima , che vi poteva accedere in via esclusiva mediante password periodicamente modificate, trasmesse alla RAGIONE_SOCIALE solo in occasione dell’affidamento di specifici incarichi ).
Del tutto plausibile deve dunque ritenersi la ricostruzione della portata e dei limiti de ll’impegno contrattualmente assunto, la quale è stata correttamente operata dalla Corte d’ appello, attraverso la motivata valutazione di risultanze istruttorie intese a dar conto
dell’ intenzione delle parti e del loro contegno anche successivo alla stipulazione del contratto.
5.4. Inammissibile, infine, è pure la specifica censura volta a criticare il giudizio di fatto espresso dalla Corte di merito, per non aver tenuto conto, in violazione dell’art. 232 cod. proc. civ. , del ripetuto rifiuto della RAGIONE_SOCIALE convenuta, in persona del proprio rappresentante legale, a sottoporsi al richiesto (e ammesso) interrogatorio formale.
Va infatti rammentato, al riguardo, che il citato art. 232 cod. proc. civ. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell ‘ interrogatorio, ‘ valutato ogni altro elemento di prova ‘ ), onde l ‘ esercizio di tale facoltà, rientrando nell ‘ ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (cfr., di recente, Cass. 16/12/2024, n. 32846 ), specie, nell’ipotesi in cui -come nella fattispecie -la diversa ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito trovi la sua motivata giustificazione nella valutazione di altre risultanze istruttorie, sia precostituite che costituende, le quali, ancorché liberamente apprezzabili, siano però idonee a costituire prova piena -e non meramente indiziaria -delle circostanze rappresentate.
La declaratoria di inammissibilità dei primi tre motivi implica la necessaria delibazione del quarto, il quale è stato proposto subordinatamente alla reiezione degli altri.
Anche questo motivo va, peraltro, dichiarato inammissibile, in quanto volto a criticare il motivato accertamento di merito circa il
carattere esclusivo , in funzione della produzione del danno, della causa (sopravvenuta all ‘ inesatto adempimento della RAGIONE_SOCIALE) consistente nell’omessa risposta alle richieste di integrazione dell ‘ istanza amministrativa provenienti dall’RAGIONE_SOCIALE; omissione che -come si è veduto -il giudice del merito, alla luce della motivata valutazione delle risultanze istruttorie, ha reputato imputabile unicamente alla creditrice, avuto riguardo sia ai limiti pattiziamente previsti dell’ oggetto dell’obbligazione assunta dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sia alla materiale impossibilità di quest’ ultima di operare la sollecitata integrazione dei dati in ragione dell’ accertata indisponibilità della password per accedere al cassetto previdenziale e della mancata dimostrazione, da parte della danneggiata, della tempestiva trasmissione delle comunicazioni ricevute dall’Istituto previdenziale.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sino liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE ricorrente a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
A norma dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 17 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME