Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15743 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Civile Ord. Sez. 3 Num. 15743 Anno 2024 Presidente: COGNOME NOME NOME: COGNOME NOME Data pubblicazione: 05/06/2024
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE COMMERCIALISTA
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 06/05/2024 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
R.G. n. 24105/2021
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24105 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del rappresentante per pro- cura NOME COGNOME
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrentiper la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Napoli n. 2212/2021, pubblicata in data 14 giugno 2021 e notificata in data 18 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
6 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti del AVV_NOTAIOore commercialista NOME COGNOME per ottenere il risarcimento del danno a suo dire conseguente all’omessa impugnazione di un avviso di accertamento tributario, oggetto di un incarico professionale che aveva conferito al convenuto.
Il COGNOME, contestando la domanda proposta nei suoi confronti, ha comunque chiamato in garanzia la propria assicuratrice della responsabilità civile, RAGIONE_SOCIALE.
La domanda del COGNOME è stata accolta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con rigetto della domanda di garanzia proposta dal convenuto COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’a ppello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, al contrario, ha integralmente rigettato la domanda principale proposta nei confronti del COGNOME, con assorbimento di quella di garanzia.
Ricorre il COGNOME, sulla base di tre motivi.
Resistono, con distinti controricorsi, il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti controricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione del principio di non contestazione di cui all ‘ art. 167 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 183 cpc in relazione all ‘ art. 360 c.p.c., n. 4) per avere la Corte territoriale di merito rigettato per difetto di prova sull ‘ an e sul quantum la domanda del ricorrente diretta ad ottenere il ristoro di un danno compiutamente allegato, non avendo il convenuto validamente
Ric. n. 24105/2021 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 8
e tempestivamente contestato i fatti storici dall ‘ attore posti a fondamento della domanda ».
1.1 Si premette che la decisione impugnata è conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte in tema di danni derivanti da responsabilità professionale, secondo i quali, in generale, « la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell ‘ attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la conAVV_NOTAIOa del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell ‘ attività del difensore, l ‘ affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell ‘ azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10966 del 09/06/2004, Rv. 573480 -01; Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24/10/2017, Rv. 646451 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 8516 del 06/05/2020, Rv. 657777 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 2109 del 19/01/2024, Rv. 669831 – 01) e, con specifico riguardo all’impugnazione degli accertamenti tributari, « trattandosi dell’attività del commercialista incaricato dell’impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010, Rv. 612727 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 13873 del 06/07/2020, Rv. NUMERO_DOCUMENTO01).
Nella specie, la corte d’appello ha effettuato l’indicata valutazione prognostica e, sulla base di un accertamento di fatto fondato sulla prudente valutazione degli elementi istruttori disponibili e sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, ha ritenuto che
l’impugnazione dell’avviso di accertamento non proposta dal convenuto COGNOME non avrebbe avuto ragionevoli probabilità di successo, onde ha escluso il nesso di causa tra il deAVV_NOTAIOo inadempimento professionale dello stesso e il danno deAVV_NOTAIOo dall’attore.
1.2 Tanto premesso, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame sono inammissibili, ancor prima che infondate. Secondo il ricorrente, la conclusione negativa della corte territoriale in merito alla ragionevole probabilità di successo dell’impugnazione dell’avviso di accertamento di cui era stato incaricato il COGNOME sarebbe fondata sulla valutazione, anche negativa, di elementi di fatto che avrebbero invece dovuto ritenersi pacifici, in quanto deAVV_NOTAIOi con l’atto di citazione introduttivo del giudizio e non contestati dal convenuto.
Non vi è, però, nel ricorso, un adeguato e specifico richiamo del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, da cui possano ricavarsi i precisi fatti deAVV_NOTAIOi a sostegno della domanda dall’attore che non sarebbero stati oggetto di contestazione da parte del convenuto, in palese violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..
Il ricorrente riporta esclusivamente il contenuto degli atti difensivi del COGNOME nel giudizio di primo grado, il che non è evidentemente sufficiente per valutare nel merito le censure formulate con il motivo di ricorso in esame.
Peraltro, proprio dal contenuto di tali atti difensivi, emerge addirittura che la contestazione della domanda di parte attrice aveva avuto ad oggetto tutti i fatti costitutivi allegati a fondamento della stessa, sia nella comparsa di risposta, sia nella prima memoria depositata ai sensi dell’ art. 183, comma 6, c.p.c..
In definitiva, dallo stesso ricorso emerge che il COGNOME aveva in realtà formulato una espressa, adeguata, piena e integrale contestazione del fondamento della domanda, sufficiente a
determinare l’onere dell’attore di provare tutti i fatti costitutivi alla base della propria pretesa e, in particolare, che era stato specificamente contestato il nesso di causa tra il deAVV_NOTAIOo inadempimento all’obbligazione professionale gravante sul convenuto e l’evento dannoso di cui l’attore aveva chiesto il risarcimento, in quanto il convenuto aveva espressamente sostenuto che non vi era prova che l’impugnazione dell’avviso di accertamento, se proposta, avrebbe potuto avere esito positivo.
In mancanza di un adeguato richiamo del contenuto dell’atto di citazione, non è, del resto, possibile valutare se uno o più determinati fatti in esso puntualmente allegati a sostegno della domanda non siano stati oggetto di specifiche contestazioni da parte del convenuto, al punto da poter ritenere insufficienti quelle, pur ampie, estese ed integrali, appena richiamate.
Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applicazione degli art. 1175 e 1375 c.c., con riferimento all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ravvisabile nella conAVV_NOTAIOa tenuta dal COGNOME che mutando la propria linea difensiva, seppur tardivamente nella comparsa conclusionale e poi nell’atto di appello, ha sostenuto una prospettazione giuridica opposta a quella che aveva sostenuto nel ricorso posto a base dell’atto di citazione promosso dal COGNOME, dando per presupp osto l’esatto contrario ».
Il ricorrente fa presente che (come emergerebbe dagli atti del giudizio di merito) il COGNOME, nel 2005, aveva proposto, nel suo interesse, anche se unitamente ad altro difensore, un giudizio per l’annullamento della cartella di pagamento notificata gli proprio sulla base dell’avviso di accertamento del 2003 di cui era stata omessa l’impugnazione, deducendo, a sostegno di tale domanda, i medesimi fatti e le medesime argomentazioni allegate nell’atto di citazione di cui al presente giudizio in ordine al buon fondamento della prima impugnazione, mai proposta.
Sostiene che sarebbe contraria al principio di buona fede contrattuale di cui agli artt. 1775 e 1375 c.c., nonché all’art. 2 Cost., la conAVV_NOTAIOa del professionista che, pur avendo sostenuto le predette argomentazioni nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, aveva poi sostenuto assunti contrari nel presente giudizio, al punto che, a suo dire, « l’atto di appello doveva essere rigettato per la manifesta violazione da parte del COGNOME dei principi di buona fede e di correttezza, i quali per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all ‘ inderogabile dovere di solidarietà di cui all ‘ art. 2 Cost. costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all ‘ agire processuale nei suoi diversi profili ».
Il motivo è manifestamente infondato.
Il fatto che nell’atto introduttivo di un giudizio proposto nell’interesse del proprio assistito, il professionista abbia deAVV_NOTAIOo fatti e sostenuto tesi favorevoli a quest’ultimo, non implica affatto che egli non possa, in diversa sede e a diversi effetti, in particolare per difendersi da una domanda di responsabilità professionale avanzata nei propri confronti, sostenere fatti e tesi giuridiche diverse e finanche contrarie, onde corroborare l’assunto per cui la precedente domanda, pur proposta, non aveva ragionevoli probabilità di accoglimento; tanto meno, ciò potrebbe comportare la violazione di un principio generale di buona fede e correttezza, in termini tali da risolversi in un vero e proprio abuso dello strumento processuale.
In ogni caso, la valutazione della sussistenza del nesso di causa tra inadempimento dell’obbligazione professionale e evento dannoso deAVV_NOTAIOo a sostegno della relativa richiesta di risarcimento e, segnatamente, il giudizio prognostico sulle ragionevoli probabilità di successo della domanda giudiziale colposamente non proposta dal professionista, almeno laddove vi sia contestazione sul punto, come nella specie, deve certamente essere
effettuata dal giudice in modo oggettivo, sulla base dell’esclusivo riscontro dei fatti allegati e provati: di conseguenza, a tal fine non potrebbero certamente assumere rilievo le tesi giuridiche e di fatto sostenute dal professionista, in favore del proprio assistito, in un altro giudizio con oggetto radicalmente differente, anche a prescindere dalla buona fede e correttezza della conAVV_NOTAIOa di quest’ultimo (fatta ovviamente salva la valutazione della sua possibile responsabilità professionale, nella ricorrenza di tutti i necessari presupposti, per l’eventuale omessa informazione all’assistito della scarsa probabilità di successo della successiva domanda proposta, nella specie quella in opposizione alla cartella di pagamento, questione peraltro del tutto estranea al presente giudizio).
Con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione dell’ art. 2952 c.c. comma 3, in relazione dell ‘ art. 360 c.p.c., n. 3 al fine di censurare l ‘ accoglimento dell ‘ eccezione di prescrizione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE, ai sensi della citata disposizione codicistica, avendo i giudici di merito ritenuto di far decorrere il termine di prescrizione del diritto all ‘ indennizzo dal momento in cui il resistente ha ricevuto una generica richiesta di rimborso somme ».
Il motivo, avente ad oggetto la domanda di garanzia, rimasta assorbita, resta a sua volta assorbito, in conseguenza del mancato accoglimento dei primi due.
4. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi € 5.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-