Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9725 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17525/2022 R.G. proposto da :
COGNOME domiciliato ex lege presso l’indirizzo indicato nella pec, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME, COGNOME, COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti-
nonchè
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 627/2022 depositata il 29/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 28 ottobre 2014, NOME COGNOME evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Pescara, l’avvocato NOME COGNOME deducendo di avergli conferito incarico per essere difeso in un giudizio civile e lamentando l’inadempimento c ontrattuale del professionista.
Nello specifico, faceva presente che il 3 agosto 1979 si era verificata, in Pescara, l’esplosione di una bombola di gas custodita dal COGNOME presso un magazzino di proprietà dello stesso e che quale proprietario aveva subito un procedimento penale davanti alla Pretura di Pescara dal quale era stato assolto.
In sede civile aveva iniziato un giudizio, tramite il patrocinio dell’avvocato NOME COGNOME, nei confronti della ditta RAGIONE_SOCIALE quale fornitrice di bombole di gas che, per una perdita causata dalla mancata tenuta del meccanismo di chiusura, avrebbero causato l’esplosione in un magazzino di proprietà della madre del ricorrente, NOME COGNOME.
Il giudizio era stato riunito a quelli instaurati nei suoi confronti e della madre, da NOME COGNOME e NOME COGNOME rispettivamente proprietario dell’immobile adiacente a quello dove era avvenuta l’esplosione e inquilino della Campione. Le controver sie tendevano al risarcimento dei danni patiti a seguito della esplosione.
I giudizi erano stati decisi con sentenza parziale di rigetto della domanda di COGNOME n. 369 del 1990 e con la condanna di questi al risarcimento dei danni in favore di COGNOME e di COGNOME
Avverso tale sentenza COGNOME proponeva appello, ma la Corte territoriale, con sentenza n. 452 del 1994 rigettava l’impugnazione attesa l’impossibilità di eseguire le indagini tecniche sulle bombole del gas.
Con atto di citazione del 30 ottobre 2014 COGNOME evocava l’avvocato NOME COGNOME davanti al Tribunale di Pescara domandando la condanna del professionista per omessa partecipazione all’udienza collegiale del 31 gennaio 1990, per non avere indicato alcuni testimoni e per non avere dedotto in giudizio il caso fortuito per escludere la responsabilità del custode.
Con sentenza n. 420 del 2019 Tribunale di Pescara escludeva ogni profilo di responsabilità professionale dell’avvocato NOME COGNOME
La Corte d’appello di L’Aquila con sentenza n. 627 del 2022 rigettava l’impugnazione.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso COGNOME e COGNOME
Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La Corte d’appello avrebbe errato nel non considerare adeguatamente il comportamento ex ante del professionista. La valutazione della responsabilità dell’avvocato deve passare per un giudizio prognostico controfattuale ex ante, secondo tre procedimenti logico giuridici: il metodo individualizzato; la
generalizzazione nel senso comune; la necessità delle leggi scientifiche di copertura. In sostanza, occorre eliminare idealmente dalla sequenza causale il fattore ritenuto condizionante e verificare se l’evento si sarebbe egualmente prodotto. Pertanto, l’o messa citazione di un teste utile alla ricostruzione dei fatti costituisce una condotta lesiva degli interessi del cliente. Nello stesso modo l’omesso deposito, prima della decisione di primo grado, della consulenza di parte avrebbe prodotto la stessa lesione del diritto di difesa. Analoghe considerazioni riguarderebbero il mancato deposito del fascicolo di parte.
Il motivo è inammissibile perché dedotto ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c., che va correttamente limitato all’ipotesi della omessa considerazione di un fatto storico discusso tra le parti, atteso che tale ipotesi non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione nel caso di doppia conforme e cioè di sentenza di appello che si fondi sui medesimi fatti posti a sostegno della decisione di primo grado. Ciò è inibito dall’articolo 348 ter quarto comma c.p.c. La parte che intenda dedurre tale specif ico vizio della sentenza ha l’onere di dimostrare preventivamente che le due decisioni di merito si fondano su elementi fattuali differenti. Alcun elemento in tal senso è presente nel ricorso.
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli articoli 116 c.p.c. e artt. 1176, 2043 e 2236 c.c., in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c. Il giudice di appello avrebbe errato nel collocare l’omesso deposito del fascicolo di parte, contenente la consulenza tecnica di parte, nella fase del processo di primo grado ‘dopo il passaggio in decisione della causa’. Al contrario l’omissione sarebbe avvenuta in un momento precedente, ‘determinante ai fini della decisione della causa e non dopo’.
Il motivo è infondato. A prescindere dalla equivoca dizione letterale utilizzata dalla Corte d’appello che avrebbe escluso la negligenza dell’avvocato ‘che aveva omesso di depositare in primo grado, dopo
il passaggio in decisione della causa, il fascicolo di parte che la (la CTP) conteneva’, la motivazione della Corte è assolutamente chiara e ragionevole. Ritiene estranea alla ratio decidendi la censura dell’odierno ricorrente secondo la quale, ai fini del la responsabilità dell’avvocato, non sarebbe stato preso in considerazione il mancato deposito della consulenza di parte.
Sotto tale profilo la Corte territoriale ha chiaramente evidenziato che la sentenza di primo grado ha espressamente dato atto che il giudice di appello (del giudizio relativo all’esplosione delle bombole del gas) aveva preso in considerazione la consulenza tecnica di parte dell’ingegnere NOME COGNOME ritenendone la irrilevanza probatoria.
Conseguentemente ha adeguatamente esaminato la tesi dell’odierno ricorrente (appellante in quel procedimento) secondo la quale sarebbe stato sufficiente depositare il fascicolo di parte nel processo di primo grado ‘per far sì che dichiarassero che la bombo la di gas era difettosa’. Tale ricostruzione è stata ritenuta infondata per quanto già detto.
In sostanza la tesi secondo cui la mancata tenuta del meccanismo cinematico di chiusura della bombola, documentato nella consulenza di parte, avrebbe escluso ogni forma di responsabilità delle Guarnieri è stata adeguatamente valutata evidenziando che la Co rte d’appello, nell’ambito del giudizio relativo alla deflagrazione, ha ritenuto quell’elaborato tecnico irrilevante.
Con il terzo motivo si lamenta la omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa in relazione all’articolo 360, n. 5 c.p.c. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe considerato i fatti storici determinanti, quale l’ omesso deposito del fascicolo di parte, l’omesso deposito della comparsa conclusionale in primo grado e la mancata indicazione del teste NOME COGNOME. Tali elementi avrebbero dovuto essere valutati nel loro complesso alla luce della diligenza professionale richiesta alla difensore e non considerati in maniera atomistica.
La censura è inammissibile per quanto già dedotto con riferimento al primo motivo. Peraltro, la Corte territoriale ha adeguatamente e correttamente preso in esame tutti gli elementi indicati dal ricorrente escludendo ogni profilo di responsabilità dell’avv ocato.
Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c. e 132 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza adottata con una valutazione riferita al criterio del più probabile che non, con valutazione ex post e non ex ante. In particolare, vi sarebbe una irriducibile contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con la quale, da un lato si prende atto delle omissioni del professionista, ma dall’altro si rileva che le stesse non avrebbero avuto alcun effetto causale sull’esito negativo d el giudizio.
Il motivo è inammissibile in quanto generico e critica i criteri di causalità che riguardano profili fattuali.
Parte ricorrente riporta il passaggio della motivazione della Corte d’appello rilevando la contraddittorietà delle argomentazioni che, al contrario, risultano assolutamente lineari. La Corte d’appello ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale, il quale aveva evidenziato che le omissioni in cui era incorso l’avvocato nell’ambito del giudizio di primo grado erano state ‘sanate’ in quanto il professionista aveva posto rimedio proponendo appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo l’ammissione d ella prova testimoniale con il teste originariamente non menzionato, depositando la consulenza tecnica di parte e il fascicolo. Tutti questi elementi sono stati presi in esame, nell’ambito di quel procedimento, dal giudice di secondo grado, il quale ha adottato una decisione negativa ‘per ragioni del tutto diverse dalle condotte omissive tenute dal professionista in primo grado’.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e declaratoria di sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo.
PTM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in € 5.200,00 per compensi, ivi comprese spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ivi compresi esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte