Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12633 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12633 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3918/2023 proposto da:
NOME COGNOME in proprio nonché in qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio legale ex lege ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio legale ex lege ;
– controricorrente –
e
NOME COGNOME NOME COGNOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2501/2022 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata in data 12/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
ritenuto che:
con sentenza pubblicata in data 12/12/2022, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE per la condanna degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME alla consegna del fascicolo di parte formato nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, nonché di tutti gli atti, i verbali e i documenti del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dinanzi al Tribunale di Tivoli tra la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e l’avvocato NOME COGNOME oltre al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento del mandato professionale conferito in capo al COGNOME e alla COGNOME;
a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza di alcun inadempimento professionale del COGNOME e della COGNOME attesa, da un lato, l’avvenuta tempestiva rinuncia al mandato comunicato dai professionisti nei confronti delle committenti in relazione al giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Tivoli, ed avuto riguardo, dall’altro, all’insussistenza di alcun eventuale danno riconoscibile come conseguenza del comportamento contrattuale dei convenuti, anche in considerazione dei rilevanti profili di responsabilità della stessa RAGIONE_SOCIALE in relazione al mancato reperimento della documentazione processuale relativa alla vicenda giudiziaria svoltasi dinanzi al Tribunale di Tivoli;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME in proprio e in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione sulla base di venti motivi d’impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE (originariamente chiamata in causa da NOME COGNOME a fini di manleva) resiste con controricorso;
NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto difese in questa sede;
la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
con i primi tre motivi, le parti ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine al primo, al secondo e al terzo motivo d’appello inammissibilmente concentrati in una trattazione unitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo all’omissione di alcuna statuizione in ordine all’obbligo dei difensori di consegnare alla cliente tutta la documentazione richiesta;
osserva preliminarmente il Collegio come la maggior parte dei motivi d ‘ impugnazione proposti dalle odierne ricorrenti in questa sede contengano la comune censura consistente nella denuncia della pretesa inammissibilità della scelta del giudice d’appello di concentrare in una trattazione unitaria più motivi d ‘ impugnazione, in forza di una modalità formale ritenuta (dalle ricorrenti) più consona a una sentenza di primo grado che a una decisione emessa in fase di gravame;
al riguardo, è appena il caso di evidenziare la totale irrilevanza di una simile argomentazione, dovendo ritenersi decisiva, ai fini della legittimità della sentenza d’appello, piuttosto la completezza della motivazione del provvedimento redatto, quanto la scelta della tecnica espositiva utilizzata;
si tratta, dunque, di un’irrilevanza destinata a coinvolgere tutti i motivi d’impugnazione qui proposti (in cui tale doglianza risulta riproposta), da ritenersi qui richiamata una volta per tutte;
tanto premesso, tutti e tre i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono infondati;
osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia evidenziato in modo inequivocabile che il rapporto professionale tra le odierne ricorrenti e gli originari convenuti fosse venuto meno a seguito della rinuncia, da parte di questi ultimi, al mandato professionale originariamente conferitogli; rinuncia, le cui ragioni sono rimaste del tutto incontestate tra le parti;
tale premessa in fatto ha, di seguito, indotto il giudice a quo ad attestare la concreta insussistenza di alcun inadempimento da parte dei professionisti, giacché l’unica prestazione a cui questi ultimi sarebbero stati chiamati, a seguito della rinuncia, sarebbe stata quella relativa alla restituzione dei documenti del cliente relativi alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo curata dagli odierni intimati;
su tale ultimo aspetto, tuttavia, la Corte territoriale ha espressamente specificato che « l’opposizione era stata proposta in prossimità della scadenza del termine e che nel fascicolo della stessa era presente solo il decreto oggetto di opposizione, atto che certamente era nella disponibilità della parte assistita », e che « la domanda risulta proposta non già nei confronti di documenti in possesso esclusivo del difensore quanto in relazione ad atti e documenti del fascicolo processuale nonché in relazione alle vicende del predetto fascicolo. Elementi questi tutti conoscibili direttamente dalla parte assistita mediante l’utilizzo di una minima diligenza che la stessa ben avrebbe dovuto e potuto adoperare, tenuto conto del fatto che i predetti documenti sarebbero stati di rilievo, per quanto riferito
dalla stessa parte appellante, nel giudizio promosso per la dichiarazione di fallimento »;
l’ iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica (con particolare riguardo al punto concernente l’accertamento dell’insussistenza di alcun rilevante inadempimento dei professionisti convenuti, a fronte del ben più grave ed assorbente comportamento negligente del cliente), come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalle ricorrenti;
con il quarto motivo, le parti ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine al quarto motivo d’appello inammissibilmente concentrato in una trattazione unitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente il nesso di causalità tra la condotta negligente dei professionisti originariamente convenuti e i danni lamentati dalle odierne ricorrenti;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia spiegato in modo chiaro come il danno denunciato dalle odierne istanti (asseritamente consistito nell’avvenuta dichiarazione di fallimento poi revocata) dovesse integralmente ricondursi alla negligenza delle stesse istanti, le quali, pur potendo agevolmente procurarsi la documentazione esistente presso la cancelleria del Tribunale di Tivoli (peraltro del tutto irrilevante ai fini del giudizio fallimentare, atteso che l’unica documentazione che i professionisti avrebbero potuto consegnare alla RAGIONE_SOCIALE si sarebbe risolta nel solo decreto ingiuntivo opposto), si sottrassero a questo elementare incombente così provocando un
fallimento che avrebbero potuto evitare sol che fossero state più diligenti;
si tratta di una motivazione pienamente sufficiente a dar conto dell’ iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione assunta, con la conseguente insussistenza del vizio dedotto in questa sede;
con il quinto motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine al quinto motivo d’appello inammissibilmente concentrato in una trattazione unitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente la mancata consegna, da parte dei legali convenuti, della documentazione prodotta dalla controparte nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Tivoli, nonché di una relazione sulla vicenda processuale;
il motivo è infondato;
la Corte territoriale ha evidenziato in modo inequivocabile come l’unico documento esistente nel fascicolo di parte consistesse in un decreto ingiuntivo agevolmente acquisibile dalla stessa parte interessata;
il riferimento delle odierne ricorrenti alla mancata consegna di altra ipotetica documentazione prodotta dalla controparte avrebbe dunque presupposto la dimostrazione della disponibilità di tale eventuale documentazione suppletiva: circostanza in nessun modo comprovata in questa sede, non avendo in particolare le odierne istanti provveduto a dimostrare che detti documenti sarebbero stati lasciati dalla controparte nel fascicolo d’ufficio , non avendo neppure provveduto a dedurre l’eventuale ricorso di tale circostanza;
allo stesso modo, ogni altra pretesa relazione dei professionisti incaricati sulla vicenda processuale è stata coerentemente ritenuta dalla Corte territoriale totalmente irrilevante, ai fini della valutazione
dei contrapposti comportamenti contrattuali delle parti, tenuto conto della estrema brevità temporale del rapporto professionale;
si tratta, ancora una volta, di una motivazione del tutto congrua, pienamente idonea a dar conto dell’ iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione assunta, con la conseguente insussistenza del vizio dedotto in questa sede;
con il sesto motivo, le parti ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine al sesto motivo d’appello inammissibilmente concentrato in una trattazione unitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente la dimostrazione dell’inadempimento dei professionisti convenuti in giudizio;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la Corte territoriale -nell’escludere alcun inadempimento dei professionisti convenuti attesa, da un lato, l’avvenuta tempestiva rinuncia al mandato in relazione al giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Tivoli ed avuto riguardo, dall’altro, l’insussistenza di alcun eventuale danno riconoscibile come conseguenza del comportamento contrattuale dei convenuti, anche in considerazione dei rilevanti profili di responsabilità della stessa RAGIONE_SOCIALE in relazione al mancato reperimento della documentazione processuale relativa alla vicenda giudiziaria svoltasi dinanzi al Tribunale di Tivoli – abbia evidenziato in modo inequivocabile le ragioni della ritenuta insussistenza di alcun inadempimento dei convenuti; e tanto, sulla base di una motivazione pienamente idonea a dar conto dell’ iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione assunta, con la conseguente insussistenza del vizio dedotto in questa sede;
con il settimo motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine al settimo motivo d’appello inammissibilmente concentrato in una trattazione unitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente la pretesa giusta causa della rinuncia al mandato da parte dell’avvocato COGNOME;
il motivo è infondato.
osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia evidenziato in modo inequivocabile come le ragioni della rinuncia al mandato fossero rimaste incontestate tra le parti, con la conseguente irrilevanza di ogni ulteriore contestazione riguardo alla relativa legittimità;
si tratta, ancora una volta, di una motivazione pienamente sufficiente a dar conto dell’ iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione assunta, con la conseguente insussistenza del vizio dedotto in questa sede;
del tutto irrilevante, peraltro, deve ritenersi il richiamo delle ricorrenti alla cosiddetta ultrattività del mandato processuale, attesa la limitata rilevanza di tale ultrattività ai soli rapporti processuali con la controparte, fermo restando il rilevato accertamento dell’insussistenza di ulteriori inadempimenti nei rapporti interni tra i professionisti e la cliente;
con l’ottavo motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine all’ottavo motivo d’appello inammissibilmente concentrato in una trattazione unitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente il diretto nesso di causalità tra il comportamento inadempiente
dell’avvocato COGNOME e la successiva dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la Corte territoriale -nell’escludere alcun inadempimento dei professionisti convenuti attesa, da un lato, l’avvenuta tempestiva rinuncia al mandato in relazione al giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Tivoli, ed avuto riguardo, dall’altro, l’insussistenza di alcun eventuale danno riconoscibile come conseguenza del comportamento contrattuale dei convenuti, anche in considerazione dei rilevanti profili di responsabilità della stessa RAGIONE_SOCIALE in relazione al mancato reperimento della documentazione processuale relativa alla vicenda giudiziaria svoltasi dinanzi al Tribunale di Tivoli – abbia evidenziato in modo inequivocabile le ragioni della ritenuta insussistenza di alcun inadempimento dei convenuti (con la conseguente irrilevanza del tema relativo al preteso nesso di causalità tra il comportamento inadempiente dell’avvocato COGNOME e la successiva dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE); e tanto, sulla base di una motivazione pienamente idonea a dar conto dell’ iter logicogiuridico seguito ai fini della decisione assunta, con la conseguente insussistenza del vizio dedotto in questa sede;
con il nono motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine al nono motivo d’appello inammissibilmente concentrato in una trattazione unitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente l’inadempimento dell’avvocato COGNOME in relazione alla mancata acquisizione della documentazione da riconsegnare alla società committente;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la Corte territoriale -nell’escludere alcun inadempimento dei professionisti convenuti attesa, da un lato, l’avvenuta tempestiva rinuncia al mandato in relazione al giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Tivoli, ed avuto riguardo, dall’altro, l’insussistenza di alcun eventuale danno riconoscibile come conseguenza del comportamento contrattuale dei convenuti, anche in considerazione dei rilevanti profili di responsabilità della stessa RAGIONE_SOCIALE in relazione al mancato reperimento della documentazione processuale relativa alla vicenda giudiziaria svoltasi dinanzi al Tribunale di Tivoli – abbia evidenziato in modo inequivocabile le ragioni della ritenuta insussistenza di alcun inadempimento dei convenuti (con la conseguente irrilevanza del tema relativo al preteso inadempimento dell’avvocato COGNOME in relazione alla mancata acquisizione della documentazione da riconsegnare alla società committente); e tanto, sulla base di una motivazione pienamente idonea a dar conto dell’ iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione assunta, con la conseguente insussistenza del vizio dedotto in questa sede;
con il decimo motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine al decimo motivo d’appello inammissibilmente concentrato in una trattazione unitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente gli specifici profili di inadempimento delle controparti, analiticamente richiamati in ricorso;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la Corte territoriale -nell’escludere alcun inadempimento dei professionisti convenuti attesa, da un lato, l’avvenuta tempestiva rinuncia al mandato in relazione al giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Tivoli, ed avuto riguardo, dall’altro,
l’insussistenza di alcun eventuale danno riconoscibile come conseguenza del comportamento contrattuale dei convenuti, anche in considerazione dei rilevanti profili di responsabilità della stessa RAGIONE_SOCIALE in relazione al mancato reperimento della documentazione processuale relativa alla vicenda giudiziaria svoltasi dinanzi al Tribunale di Tivoli – abbia evidenziato in modo inequivocabile le ragioni della ritenuta insussistenza di alcun inadempimento dei convenuti (con la conseguente irrilevanza di tutti i profili del preteso inadempimento dei convenuti richiamati in ricorso); e tanto, sulla base di una motivazione pienamente idonea a dar conto dell’ iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione assunta, con la conseguente insussistenza del vizio dedotto in questa sede;
con l’undicesimo e il dodicesimo motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine all’undicesimo e al dodicesimo motivo d’appello inammissibilmente concentrati in una trattazione unitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente gli specifici profili di inadempimento delle controparti, analiticamente richiamati in ricorso, e le conseguenze dannose effettivamente sofferte dalle attrici;
entrambi i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono infondati;
osserva il Collegio come la Corte territoriale -nell’escludere alcun inadempimento dei professionisti convenuti attesa, da un lato, l’avvenuta tempestiva rinuncia al mandato in relazione al giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Tivoli, ed avuto riguardo, dall’altro, l’insussistenza di alcun eventuale danno riconoscibile come conseguenza del comportamento contrattuale dei convenuti, anche in considerazione dei rilevanti profili di responsabilità della stessa COGNOME
s.p.RAGIONE_SOCIALE in relazione al mancato reperimento della documentazione processuale relativa alla vicenda giudiziaria svoltasi dinanzi al Tribunale di Tivoli – abbia evidenziato in modo inequivocabile le ragioni della ritenuta insussistenza di alcun inadempimento dei convenuti (con la conseguente irrilevanza di tutti i profili del preteso inadempimento dei convenuti richiamati in ricorso e delle asserite conseguenze dannose sofferte dalle attrici); e tanto, sulla base di una motivazione pienamente idonea a dar conto dell’ iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione assunta, con la conseguente insussistenza del vizio dedotto in questa sede;
con il tredicesimo motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine al tredicesimo motivo d’appello inammissibilmente concentrato in una trattazione unitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente la legittimazione di NOME COGNOME
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la Corte territoriale, nello spiegare le ragioni dell’insussistenza di alcun inadempimento di entrambi i legali convenuti in giudizio, nonché le ragioni volte ad attestare l’insussistenza di alcun nesso di causalità tra il comportamento dei convenuti e il danno denunciato dalle odierne istanti, abbia esteso la propria considerazione alla stessa NOME COGNOME sulla cui legittimazione deve pertanto ritenersi intervenuto un implicito giudizio positivo della Corte territoriale, in questa sede neppure censurato;
si tratta, conseguentemente, di una motivazione sufficiente a dar conto dell’ iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione assunta, con la conseguente insussistenza dei vizi dedotti in questa sede;
con il quattordicesimo motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine al quattordicesimo motivo d’appello inammissibilmente concentrato in una trattazione unitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente il valore dimostrativo dei danni invocati dalle originarie attrici;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la Corte territoriale -nell’escludere alcun inadempimento dei professionisti convenuti attesa, da un lato, l’avvenuta tempestiva rinuncia al mandato in relazione al giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Tivoli, ed avuto riguardo, dall’altro, all ‘insussistenza di alcun eventuale danno riconoscibile come conseguenza del comportamento contrattuale dei convenuti, anche in considerazione dei rilevanti profili di responsabilità della stessa RAGIONE_SOCIALE in relazione al mancato reperimento della documentazione processuale relativa alla vicenda giudiziaria svoltasi dinanzi al Tribunale di Tivoli – abbia evidenziato in modo inequivocabile le ragioni della ritenuta insussistenza di alcun inadempimento dei convenuti (con la conseguente irrilevanza di tutti i profili concernenti il preteso valore dimostrativo dei danni invocati dalle originarie attrici); e tanto, sulla base di una motivazione pienamente idonea a dar conto dell’ iter logicogiuridico seguito ai fini della decisione assunta, con la conseguente insussistenza del vizio dedotto in questa sede;
con il quindicesimo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge in ordine alla mancata affermazione della responsabilità professionale e a ll’obbligo di informazione del legale rinunciante;
con il sedicesimo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge per ‘vulnerazione dell’art. 85 c.p.c.
in ordine alla persistenza dell’obbligo di assistenza sino a sostituzione non avvenuta perché il legale fu incaricato di pratica diversa a causa già rinviata per la precisazione delle conclusioni nonché connesso error in iudicando ex art. 115 c.p.c. nonché 2697 cc in tema di riparto probatorio’;
con il diciassettesimo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) per erronea qualificazione della questione della giusta causa di recesso;
con il diciottesimo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per error in iudicando ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 85 c.p.c., con particolare riguardo al punto concernente l’efficacia tra le parti della rinuncia al mandato ad opera del difensore;
con il diciannovesimo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per error in iudicando sul ruolo dell’avv. NOME COGNOME quale domiciliataria e tenuta a rispondere e supportare l’ ex -cliente;
tutti e cinque i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;
osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia spiegato in termini inequivocabili come, in fatto, dovesse escludersi il ricorso di alcuna responsabilità contrattuale degli originari convenuti nei confronti delle odierne istanti;
da tanto discende che le censure in esame, lungi dal prospettarsi alla stregua di una denuncia del vizio di violazione di legge, si risolvono in un ‘ inammissibile contestazione della motivazione della decisione impugnata, a sua volta mediata dalla contestata valutazione dei mezzi di prova, traducendosi in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della
legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
con il ventesimo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per error in iudicando sulla «non liquidazione delle spese e costi processuali» in favore del difensore delle ricorrenti a seguito della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
il motivo è inammissibile, trattandosi di una censura proposta dalle ricorrenti avverso un provvedimento (il separato decreto con il quale la Corte territoriale ha revocato l’ammissione di NOME COGNOME al patrocinio a spese dello Stato) diverso rispetto alla sentenza impugnata in questa sede;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione