Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31587 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31587 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
Oggetto: compenso avvocati -responsabilità professionale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4748/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 3166/2020 resa dalla Corte d’Appello di Milano pubblicata il 02/12/2020, pubblicata in parti data e notificata il 04/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. COGNOME NOME propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto in data 27/6/2016 dal RAGIONE_SOCIALE per l’importo di euro 61.104,74 a titolo di compensi professionali maturati per l’attività espletata, in suo favore, in una risalente e complessa controversia nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che si concluse con la sentenza n. 554/19, con la quale il Tribunale di Milano confermò il decreto opposto e rigettò la domanda di responsabilità professionale avanzata dall’opponente anche nei confronti del terzo chiamato AVV_NOTAIO.
Il giudizio di gravame, interposto dallo stesso COGNOME NOME, si concluse, nella resistenza di entrambi gli appellati, con la sentenza n. 3091/2020, pubblicata il 2/12/2020, con la quale la Corte d’Appello di Milano rigettò l’appello.
Per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale escluse la responsabilità degli avvocati, ribadendo innanzitutto che l’attività forense costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato e deve essere connotata dal rispetto del parametro di diligenza ai sensi dell’art. 1176 cod. civ. -salva l’applicazione dell’art. 2236 cod. civ. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà -, la cui mancanza, eccepita nella specie da NOME COGNOME, non era stata dal medesimo provata, ma era anzi confutata dalla condotta professionale degli avvocati, che non avevano sottaciuto il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo – oggetto di contestazione da parte del medesimo –
emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e a lui favorevole, giudicato che era comunque rilevabile d’ufficio, con conseguente irrilevanza, ai fini voluti, dell’eventuale sua mancata indicazione.
I giudici respinsero, inoltre, il motivo di appello inerente alla contestazione del ‘success fee’ , perché tardivamente sollevata nel procedimento di primo grado.
Avverso la suddetta sentenza COGNOME NOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono con distinti controricorsi.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176 e ss., 2236 e ss., 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 183, settimo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. perché la Corte d’Appello aveva ritenuto insussistente la dedotta responsabilità professionale dell’AVV_NOTAIO, manifestatasi in occasione del giudizio di legittimità sulla misura degli interessi dovuti al ricorrente dal fallimento RAGIONE_SOCIALE e concretatasi nel non avere rappresentato con la dovuta incisività il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo che aveva riconosciuto il capitale e gli stessi interessi nella misura convenzionalmente stabilita, così determinando la cassazione della sentenza emessa in sede di esecuzione e l’emissione, in sede di rinvio, di una pronuncia a sé sfavorevole.
Il ricorrente ha, in particolare, contestato le argomentazioni svolte dai giudici di merito, che avevano fondato il rigetto del gravame sostenendo che il giudicato poteva anche essere rilevato d’ufficio, che questa Corte aveva ritenuto nulla la clausola pattizia sugli
interessi probabilmente perché iniqua e che nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla difesa del COGNOME (AVV_NOTAIO), avendo questa correttamente svolto il suo incarico, ed evidenziato, per contro, che il legale non aveva agito con prudenza, perizia e diligenza, in quanto la decisione assunta da Corte aveva comportato la rideterminazione del quantum dovutogli con perdita di euro tre milioni circa; che, nonostante la rilevabilità d’ufficio del giudicato, spettava alla parte allegarlo in modo ampio ed esaustivo, dovendo la difesa essere specifica e argomentata; che la Corte di legittimità aveva trattato la questione del giudicato con la stessa marginalità attribuitagli dal legale; che il giudicato, concernendo la validità della clausola degli interessi ultralegali, assumeva nella specie determinante rilievo; e che l’atteggiamento del difensore, allorché aveva fatto ricadere su questa Corte la presunta disattenzione e responsabilità, costituiva in sé confessione della propria negligenza per non avere valorizzato in punto di fatto e di diritto la circostanza del giudicato.
Ad avviso del ricorrente, ricorrevano nella specie sia il danno, sia il nesso causale, dovendosi applicare anche per la responsabilità professionale per condotta omissiva la regola del ‘più probabile che non’, implicando la responsabilità per colpa una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita.
1.2 Il primo motivo è inammissibile, siccome articolato in modo tale da allegare in realtà un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto esterna all’esatta interpretazione della norma.
Infatti, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., descrivono i due
momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata, sicché, mentre il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, quello di falsa applicazione di legge consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione, ma non anche l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale costituisce tipica valutazione del giudice di merito ed è, dunque, sottratta al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 1, 27/3/2024, n. 8272; Cass., Sez. 3, 4/3/2022, n. 7187; Cass., Sez. 1, 14/01/2019, n. 640).
Ciò detto, si osserva che le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, come quelle dell’avvocato, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo, senza che il proprio inadempimento possa essere desunto senz’altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo, invece, essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale, e, in particolare, al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di
famiglia, il parametro della diligenza professionale media fissato dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurarsi alla natura dell’attività esercitata, sicché la relativa responsabilità può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità è attenuata, configurandosi, secondo l’espresso disposto dell’art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave (Cass., Sez. 2, 14/8/1997, n. 7618).
In sostanza, la responsabilità del legale, quale prestatore d’opera professionale, è normalmente regolata dall’art. 1176 cod. civ., che fa obbligo al professionista di usare, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve, mentre nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la norma dell’art. 2236 cod. civ. prevede una attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave (Cass., Sez. 2, 11/8/1990, n. 8218), sicché, essendo la relazione tra gli artt. 1176 e 2236 cod. civ. di integrazione per complementarietà e non già per specialità, vale come regola generale quella della diligenza del buon professionista (art. 1176, comma secondo) con riguardo alla natura dell’attività prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norma dell’art. 2236 cod. civ., che delimita la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave (Cass., Sez. 3, 15/1/2001, n. 499).
E allora, analizzando più nel dettaglio la questione oggi controversa, non può che affermarsi come la condotta ascritta al
difensore più che attenere all’impegno intellettuale richiesto in misura superiore a quello professionale medio per l’esame della questione oggetto del mandato di patrocinio, tale essendo quello che, ai sensi dell’art. 2236 cod. civ., limita al dolo o alla colpa grave la responsabilità del legale (Cass., Sez. 2, 23/4/2002, n. 5928), o alla misura della diligenza correlata alla preparazione e al dispendio di attività in misura pari o superiore alla media, attenga al dovere di evitare che, per negligenza o imperizia, possa essere compromesso il buon esito del giudizio (Cass., Sez. 3, 4/12/1990, n. 11612), potendo l’eccezione di inadempimento essere opposta quando la contestata negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del cliente, atteso che il professionista non può garantire l’esito comunque favorevole del giudizio.
Orbene, la doglianza proposta con il ricorso, secondo la quale il legale aveva contravvenuto al dovere di diligenza in quanto aveva omesso di evidenziare in modo adeguato il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo col quale aveva ingiunto alla società RAGIONE_SOCIALE (e a NOME COGNOME) il pagamento di un credito nascente da un riconoscimento di debito del 1975, è stata respinta dai giudici di merito sulla base di tre ordini di considerazioni: 1) la genericità della censura, non avendo l’appellante contrastato quanto efficacemente ritenuto dal giudice di primo grado nell’escludere qualsivoglia negligenza, stante la mancata specificazione delle ragioni per le quali non era sufficiente la precisazione, contenuta nel controricorso, del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 578/84; 2) la rilevabilità d’ufficio del giudicato; 3) la consapevolezza, da parte della Corte di legittimità, della suddetta circostanza, siccome evidenziata alle pgg. 3 e 6 della sentenza.
Queste argomentazioni consentono in sé di escludere il difetto di motivazione lamentato, in quanto rientrano nel parametro del ‘minimo costituzionale’ richiesto dalla riformulazione dell’art. 360,
primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come pacificamente affermato da questa Corte (Cass., Sez. U, 30/1/2023, n. 2767, in motivazione).
Peraltro, con l’ultima considerazione sopra ricordata, i giudici di merito hanno, in sostanza, escluso in fatto la stessa condotta omissiva e, di conseguenza, il nesso causale con il danno patito dal ricorrente, avendo ritenuto che l’avere portato a conoscenza dei giudici di legittimità il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, come espressamente risultante dalla sentenza da essi emessa, impediva di ravvisare qualsiasi negligenza in capo al legale, esulando la decisione assunta in tale sede, anche se sfavorevole per la parte, dalla linea difensiva da questi assunta.
Conseguente a tale valutazione è poi il richiamo alla rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del giudicato esterno, la quale è in linea con il principio secondo cui il giudice, quando ne sia a conoscenza, può procedere al suo rilievo senza essere vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio (in questi termini Cass., Sez. L, 3/4/2017, n. 8607).
E’, dunque, evidente come la censura, oltre a non raffrontare il contenuto precettivo delle norme richiamate con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata onde dimostrare il contrasto con le prime, come sancito, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., Sez. U., 28/10/2020, n. 23745; Cass. Sez. 6 – 1, 24/02/2020, n. 4905), non fa altro che sollecitare una rivisitazione nel merito della questione, la quale, come detto, è preclusa a questa Corte di legittimità.
2.1 Con il secondo motivo, asseritamente assorbito nel precedente, si lamenta la falsa ed erronea applicazione di legge in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per inesistente
motivazione su un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione, in richiamato riferimento agli artt. 1321 e 1326 cod. civ., seppure non citati nella sentenza impugnata, né in quella di primo grado, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere i giudici di merito accollato al ricorrente il compenso aggiunto ‘success fee’ benché non sottoscritto, come pacificamente riconosciuto dalle parti, senza neppure motivare.
2.2 La seconda censura è infondata.
Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall’ art. 54 del d.l. del 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, presuppone, infatti, che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico (Cass., sez, U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., sez. 6 – 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., sez. 6 – 3, 20/11/2015, n. 23828), e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (in tal senso, Cass., sez. 2, 13/08/2018, n. 20721), dovendosi la norma così come riformulata interpretare alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché è denunciabile in cassazione soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Vedi Cass., sez, U., 07/04/2014, n. 8053).
Tale vizio non è ravvisabile nella specie, avendo i giudici di merito chiaramente preso posizione sulla questione, allorché hanno affermato che l’accettazione della ‘succes fee’ derivava dalle stesse difese dell’appellante nel primo giudizio, laddove la relativa contestazione risultava tardivamente sollevata, e che la doglianza non era neppure idonea a scalfire la correttezza della sentenza impugnata circa l’attività effettivamente prestata nei vari giudizi in favore dell’appellante con esiti favorevoli, benché le aspettative economiche fossero state ridimensionate.
Peraltro, la censura non attinge neppure la ratio decidendi fondata sulla tardività della contestazione, così da essere sotto questo profilo inammissibile.
In conclusione, dichiarata l’infondatezza della prima e terza censura e l’inammissibilità della seconda, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME