Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3005 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3005 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26978/2022 R.G. proposto da:
NOME e COGNOME NOME , in proprio e in qualità di eredi di NOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege ;
– controricorrente e ricorrente incidentale-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante
pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege ;
– controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege ;
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
e nei confronti di
NOME e NOME;
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2656/2022, depositata il 28/07/2022, notificata in data 5/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME, in proprio e quali eredi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, convenivano in giudizio NOME COGNOME, lamentandone la responsabilità professionale e invocandone la condanna al risarcimento del danno.
A tal fine adducevano che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5754/2011, aveva revocato il decreto ottenuto dal COGNOME con cui ai loro danti causa, NOME COGNOME e NOME COGNOME, era stato ingiunto il pagamento delle spettanze professionali per l’assistenza dallo stesso prestata loro in una controversia insorta con la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e con RAGIONE_SOCIALE e, accogliendo la domanda riconvenzionale degli ingiunti, aveva accertato plurimi inadempimenti professionali a carico dell’opposto e lo aveva condannato al risarcimento del danno da liquidarsi in altra sede.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 5754/2011, confermava l’inadeguatezza della prestazione resa dal COGNOME; detta pronuncia passava in giudicato, essendo stato, con l’ordinanza di questa Corte n. 29848/2018, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del COGNOME.
Gli COGNOME agivano, allora, nei confronti del COGNOME, perché fosse condannato al risarcimento dei danni subiti.
Il professionista, costituitosi in giudizio, contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dagli attori, chiedeva nel merito il rigetto della domanda e otteneva di chiamare in giudizio RAGIONE_SOCIALE, con cui aveva stipulato una polizza assicurativa. In particolare, adduceva che gli COGNOME, con la sentenza n. 3696/215 della Corte d’appello di Milano, che aveva riformato la n. 12745/2009 del Tribunale di Milano, avevano ottenuto la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 34.778,73, a titolo di risarcimento del danno derivante dall’accertato inadempimento contrattuale; chiariva che, a fronte di una richiesta di euro 215.374,29, la corte territoriale, ravvisando un concorso di colpa dei danti causa dei due fratelli NOME, aveva limitato l’accoglimento della domanda risarcitoria alle somme che la cooperativa risultava aver riscosso, ma non versato a RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE aderiva alle conclusioni dell’assicurato.
Con sentenza n. 2461/2021 il Tribunale di Milano rigettava integralmente la domanda, ritenendo il danno assorbito dall’esito favorevole della causa contro la RAGIONE_SOCIALE.
All’esito del giudizio di appello proposto, in via principale, dagli COGNOME e, in via incidentale, dal COGNOME, la Corte d’appello di Milano,
con la sentenza n. 2656/2022, depositata il 28/07/2022 e notificata in data 5/09/2022, ha accolto parzialmente il gravame degli COGNOME, limitatamente alla somma di euro 1.116,45 che i loro danti causa avevano versato al COGNOME a titolo di fondo spese per l’assistenza in giudizio, ha confermato per il resto la pronuncia del tribunale.
I due fratelli NOME hanno proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi.
Il COGNOME ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, basato su tre motivi.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod. proc. civ.
Tutte le parti, in vista dell’odierna Camera di Consiglio, hanno depositato memoria.
Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorso principale
1. Con il primo motivo si denunziano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere il giudice a quo ritenuto non coperta da giudicato la liquidazione del danno contenuta nella motivazione della sentenza n. 5754/2011 del Tribunale di Milano, ravvisandovi una «mera valutazione prognostica che non aveva formato oggetto di alcuna domanda e, quindi, di alcuna decisione, essendo quel giudizio volto esclusivamente all’accertamento della responsabilità del COGNOME e non anche del danno conseguente».
Al contrario, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, la liquidazione del danno operata dal Tribunale di Milano – pari ad euro 242.442,70, di cui euro 239.625,00 per il secondo mutuo contratto per evitare la vendita dell’unità immobiliare acquistata dai coniugi COGNOME –NOME avrebbe dovuto ritenersi coperta da giudicato, perché ai fini di una
condanna generica al risarcimento dei danni non è sufficiente accertare l’illegittimità della condotta del soggetto agente, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 cod. civ., 1223 cod. civ., 2697 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., ritenendo la sentenza sorretta da un’inadeguata motivazione quanto al rigetto dei primi due motivi di appello.
In particolare, la statuizione di rigetto si baserebbe su un’erronea interpretazione della domanda risarcitoria. La corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che avessero agito per ottenere il danno da perdita di chance per essere stati impossibilitati, per causa del COGNOME, ad agire nei confronti della RAGIONE_SOCIALE al fine di fare valere il suo grave inadempimento e di conseguenza avrebbe concluso che, avendo intentato nei confronti di detta cooperativa un nuovo e successivo giudizio, conclusosi nel 2015 con la condanna a pagare la somma di euro 34.778,73, «in difetto di allegazioni di danni di natura differente», fosse corretta la statuizione del giudice di primo grado secondo cui il risultato utile perduto era stato integralmente assorbito dal positivo esperimento della autonoma azione svolta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
La tesi dei ricorrenti è che, avendo agito per il ristoro dei danni che erano stati direttamente provocati dalla condotta del COGNOME, e non per il danno da perdita di chance , la sentenza sia viziata da ultrapetizione o extrapetizione, per avere, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. deciso su un oggetto diverso da quello devoluto; aggiungono di avere fatto presente sin dall’atto di citazione in primo grado di avere ottenuto un parziale risarcimento da parte della cooperativa, precisando che esso non era da porre in relazione con l’inadempimento del COGNOME, la condanna
del quale avrebbe dovuto comprendere le somme che a vario titolo NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano versato al COGNOME; in particolare, si trattava: di euro 1.116,45, corrisposti a titolo di fondo spese per il giudizio definitivo; di euro 1.190,12, versati per il pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza n. 14499/2002; di euro 1.134,02, pagati a titolo di spese notarili relativi all’atto di assenso alla cancellazione ipotecaria; di euro 160,00, spesi per la cancellazione dell’originaria ipoteca; di euro 262,00, sborsati per ottenere la cancellazione del pignoramento immobiliare eseguito da RAGIONE_SOCIALE; di euro 237.878,64 (di cui euro 159.750,00 a titolo di capitale ed euro 78.308,54 a titolo di interessi), corrisposti per il mutuo del 21 luglio 2005, poi rinegoziato in data 5.11.2015, che era stato contratto per pagare le maggiori somme dovute per evitare la vendita dell’unità immobiliare acquistata; di euro 200,00, corrisposti a titolo di spese di istruttoria del mutuo; di euro 35,00, versati a titolo di spese per l’iscrizione di ipoteca volontaria; di euro 2.817,70, corrisposti al notaio per la stipula del contratto di mutuo del 21 luglio 2005; di euro 17.997,08 versati per sanzioni e interessi sull’importo di euro 50.917,34 in ragione della sopravvenuta incapacità di assolvere con regolarità ai propri obblighi fiscali; oltre alle somme ulteriormente dovute dal 7 maggio 2007 sino all’effettivo soddisfo indicate in non meno di euro 27.000,00.
Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1218 cod. civ. e 1223 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice a quo ritenuto che il COGNOME fosse responsabile solo di non avere fatto accertare l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE e dei danni derivatine, mentre allo stesso era imputabile anche il fatto di non avere comunicato l’esito del giudizio, conclusosi con sentenza n. 14499/2002, che li dichiarava tenuti al pagamento, a favore di RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 113.079,22, nell’aver omesso di
comunicare il passaggio in giudicato della sentenza per intervenuto decorso del termine d’impugnazione, nell’aver omesso di dare nel frattempo avvio ad un nuovo ed autonomo giudizio, da riunire al primo, al fine di rideterminare in melius i rapporti di dare/avere con NOME, tenendo conto degli acconti già versati.
In concreto i ricorrenti sostengono che, se il COGNOME non si fosse reso inadempiente, la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata accertata quantomeno sin dal 2002, con la conseguenza che sarebbe stato possibile ottenere una diversa quantificazione del credito di RAGIONE_SOCIALE, evitare di ricorrere ad un secondo mutuo e di sopportare le spese necessarie e connesse, quali quelle per la cancellazione del pignoramento o per l’iscrizione dell’ipoteca o per la stipula del contratto di mutuo.
Ricorso incidentale
Con il primo motivo si denunziano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Costituzione, per avere il giudice a quo omesso di considerare che su tre motivi di appello proposti dall’appellante, solamente uno era stato parzialmente accolto, limitatamente alla somma di euro della somma di euro 1.116,45: avrebbe dovuto scaturirne, a norma del combinato disposto degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., tutt’al più, una parziale compensazione delle spese di lite, che in primo grado erano state poste interamente a carico degli COGNOME, stante il rigetto integrale delle domande formulate.
Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’obbligo del giudice di liquidare i compensi professionali secondo il D.M. n. 55/2014, ora D.M. 8 marzo 2018, n. 37, con conseguente violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Con il terzo motivo il COGNOME si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ., avendo la corte d’appello qualificato come indebito oggettivo la dazione, a titolo di fondo spese, della somma di euro 1.116,45, piuttosto che come risarcimento del danno ed avere di
conseguenza rigettato la domanda di manleva verso RAGIONE_SOCIALE, assumendo che la copertura assicurativa riguardasse solo l’indennizzo dell’assicurato per danni cagionati a terzi per fatti colposi commessi nell’esercizio dell’attività professionale o ad essa connessi e non l’obbligazione restitutoria.
Il ricorso principale è inammissibile.
7.1. Quanto al primo motivo, perché non viene riportato il contenuto della sentenza che si assume comportare vincolo di giudicato in ordine alla sussistenza e quantificazione del danno («la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (v. ex multis Cass. 23/01/2025, n. 1645; Cass. 24/12/2024, n. 34420; Cass. del 19/12/2024, n. 33330; Cass. 23/06/2017, n. 15737; Cass. 31/05/2018 n. 13988; Cass. 22/01/2021, n. 1398).
La doglianza sarebbe peraltro anche infondata perché, ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell’art. 278 cod. proc. civ., è sufficiente il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l’esistenza (cfr. Cass. 28/03/2023, n. 8079), atteso che sul quantum debeatur è mancata una decisione che dovrà essere assunta dal giudice cui venga chiesta la liquidazione del danno (Cass. 27/12/2023, n. 36009).
7.2. Il secondo motivo non coglie la ratio decidendi della statuizione impugnata: diversamente da quanto postulato, la corte d’appello non ha affatto interpretato male il motivo d’appello né la domanda introduttiva e non è incorsa in minuspetizione; ha piuttosto motivatamente negato che gli ulteriori danni dedotti fossero causalmente riferibili all’inadempimento
dell’AVV_NOTAIO, con giudizio sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 20/08/2015, n. 17016; Cass. 28/06/2016, n. 13292; Cass. 8/11/2016, n. 22606; Cass. 26/09/2017, n. 22420; Cass. 20/03/2018, n. 6862; Cass. 26/06/2018, n. 16803; Cass. 12/07/2018, n. 18455; Cass. 14/11/2022, n. 33466; Cass. 25/07/2023, n. 22451; Cass. 11/11/2024, n. 28903; Cass. 09/12/2025, n. 32000).
7.3. Anche il terzo motivo non coglie la ratio decidendi della statuzione gravata che ha escluso la risarcibilità dei danni ulteriori pretesi per difetto di nesso di causa in base essenzialmente ad un giudizio di merito non sindacabile; a tal riguardo è vero che in sentenza si dice che l’importo dei danni in astratto esigibili dall’AVV_NOTAIO sono pari a quelli che si potevano ottenere dalla azione che questi colpevolmente ha omesso di promuovere ed è vero che si dice pure che l’importo di tali danni è irritrattabilmente fissato nella sentenza n. 3696/2015 della corte d’appello che in successivo giudizio gli NOME hanno poi di fatto ottenuto, donde l’impossibilità di immaginare un’area di danni da responsabilità professionale ancora pretendibili nei confronti dell’AVV_NOTAIO, ma non si vede dove in tale ragionamento stia la violazione del giudicato; si consideri al riguardo che tale lettura della sentenza n. 3696/2025 non è nemmeno contestata dai ricorrenti, i quali piuttosto sembrano assumere che i giudici a quibus avrebbero dovuto trarre vincolo di giudicato, ai fini della predetta valutazione, di segno diverso da una diversa sentenza, la n. 4923/2015 che è quella che ha confermato la condanna generica dell’AVV_NOTAIO di cui alla già citata sentenza n. 5754/2011, dalla quale, però, per le ragioni già dette non può ricavarsi alcun vincolo di giudicato circa la quantificazione dei danni; le successive argomentazioni svolte a supporto della dedotta violazione degli artt. 1218 e 1223 cod. civ. hanno evidentemente una consistenza prettamente meritale.
Dall’inammissibilità del ricorso principale discende, ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., l’inefficacia del ricorso incidentale, in quanto tardivo.
Lo stesso risulta, infatti, notificato in data 9 dicembre 2022, ben oltre la scadenza del termine breve per impugnare di sessanta giorni, ex art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla data di notifica della sentenza (5 settembre 2022) e venuto, pertanto, a scadere il 4 novembre 2022.
Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti principali al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Mette conto al riguardo precisare che la soccombenza è interamente ravvisabile in capo ai ricorrenti principali e non anche a carico del ricorrente incidentale, non potendo di contro rilevare la dichiarata perdita di efficacia del ricorso da questo proposto. Con la perdita di efficacia, infatti, il ricorso incidentale tardivo diviene tamquam non esset e non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi pertanto neppure in astratto predicare una soccombenza valorizzabile ai fini del regolamento delle spese. In tal senso, questa Corte ha già chiarito che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074; conf. Cass. 04/11/2014, n. 23469; Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass. 26/09/2018, n. 22799; Cass. 28/09/2018, n. 23443).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale; inefficace quello incidentale. Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali, liquidate, per ciascuno, in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME