Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24076 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16374/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliazione telematica EMAIL, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME, domiciliazione telematica EMAIL, rappresentata e difesa dal l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1404/2020 depositata in data 1/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 1404 del 2020 della Corte di appello di Salerno, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
–NOME COGNOME l’aveva convenuta in giudizio a titolo di responsabilità professionale, per non aver coltivato un’opposizione a cartella esattoriale proposta davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, che aveva pronunciato sentenza d’incompetenza territoriale in favore della Commissione di RAGIONE_SOCIALE Spezia, non avendo riassunto nei termini il giudizio, e determinando la cristallizzazione della pretesa erariale, cui era seguìto il recupero coattivo con pignoramento presso terzi di quota periodica degli emolumenti lavorativi: aveva quindi richiesto la condanna risarcitoria nella misura pari alla somma riportata nella cartella;
-la deducente aveva resistito proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento dei propri onorari;
-il Tribunale aveva accolto entrambe le domande, statuendo altresì la compensazione dei relativi crediti;
-la Corte di appello aveva disatteso i gravami principale dell’originaria convenuta e incidentale della controparte, osservando, in particolare, che:
-la deducente non aveva proposto, come necessario, querela di falso avverso l’avviso di ricevimento della notifica della sentenza del giudice tributario di prime cure, che recava la sua sottoscrizione, dal che la prova della sua negligenza nella mancata coltivazione dell’azione;
-in ogni caso, stante il tempo trascorso dall’udienza di discussione davanti alla Commissione Tributaria adita,
sarebbe stato diligente onere del difensore verificare utilmente gli esiti presso i relativi uffici di segreteria, come osservato senza censure, né prove contrarie, dal Tribunale;
-quanto al nesso causale con il danno sofferto, la deducente aveva introdotto in secondo grado temi nuovi e dunque inammissibili, non discorrendo più solo di vizi di formazione della cartella che avrebbero potuto portare, al più, a una rimodulazione del quantum comunque non individuata, bensì d’infondatezza del ricorso tributario, indicata come nota alla cliente, basata su atti del relativo procedimento non valutabili perché non esibiti, laddove, invece, la subito dedotta prescrizione avrebbe potuto portare all’accoglimento dell’opposizione alla cartella;
-quanto ai compensi professionali richiesti, l’attività era stata svolta e non risultavano documentati i pretesi pagamenti;
resiste con controricorso NOME COGNOME; le parti hanno depositato memorie;
rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, cod. proc. civ., 2900, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’avviso di ricevimento della notifica della sentenza di prime cure del giudice tributario non era fidefacente fino a querela di falso quanto alla veridicità della sottoscrizione, bensì solo, e diversamente, quanto a ciò che era avvenuto in presenza dell’ufficiale notificatore, mentre la deducente aveva eccepito sin dal primo grado che la sottoscrizione visibile sull’avviso in parola era chiaramente differente dalla propria;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 37, d.lgs. n. 546 del 1992, poiché la Corte di
appello avrebbe errato mancando di considerare che il dispositivo della sentenza di prime cure del giudice tributario doveva comunque essere comunicato, sicché non spettava alla deducente un’ulteriore verifica degli esiti;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che in primo grado la deducente aveva già contestato ogni profilo di negligenza;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 112, 131, 132, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di motivare, se non in modo apparente, riguardo all’asserita fondatezza dell’eccezione di prescrizione, fondando, così, il riconoscimento del nesso causale tra condotta indicata come negligente e pregiudizio subìto;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 112, 131, 132, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che sin dal primo grado era stato dedotto che avrebbe dovuto essere l’attrice a provare il nesso causale tra condotta indicata come negligente e pregiudizio da ristorare, sicché non poteva esserci un’eccentrica inammissibilità quanto alle deduzioni svolte dall’odierna ricorrente in secondo grado con riferimento all’infondatezza dell’originario ricorso in opposizione a cartella esattoriale;
con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 615, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la prescrizione era sempre deducibile con opposizione all’esecuzione e anche opponendosi a un estratto di ruolo, sicché con idonea azione legale ulteriore il pregiudizio sarebbe stato evitato;
considerato che
il primo motivo è infondato;
la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente spiegato che l’ avviso di ricevimento, sottoscritto dall’agente postale come qui non è stato revocato in dubbio, per le attività che risultano in esso compiute gode di forza certificatoria fino a querela di falso, sicché il destinatario di un tale avviso che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso -fatto nel caso pacificamente attestato come avvenuto davanti all’ufficiale notificatore ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di stesso a mezzo di querela di falso (Cass., 18/09/2020, n. 19512, Cass., 3/09/2019, n. 22058);
per completezza va detto che, in ogni caso, pur nell’ottica di parte ricorrente, sarebbe stato necessario il disconoscimento tempestivo della propria sottoscrizione ad opera del destinatario, e quest’ultimo ha solo affermato senza neppure dimostrarlo nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, riportando il tenore di tutti gli atti (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469) -di averlo dedotto «nel giudizio di primo grado» senz’altre specificazioni (pag. 18 del ricorso per cassazione, riportando l’atto di appello): ne sarebbe derivata comunque, pur in tesi, l’inammissibilità della censura;
il secondo e terzo motivo sono logicamente assorbiti;
il quarto e quinto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione nei termini di seguito precisati;
è impossibile comprendere la ragione per cui la Corte territoriale ha inteso sussistere un’apprezzabile probabilità di accoglimento dell’originario ricorso tributario per prescrizione, non essendo esplicitata in alcun modo la sottesa ricostruzione (cfr., sulla necessità di effettuare tale motivato giudizio prognostico e probabilistico, Cass., 19/01/2024, n. 2109, Cass., 6/07/2020, n. 13873, Cass., 24/10/2017, n. 25112);
il tutto nel rispetto degli oneri probatori, che (come spiega anche la giurisprudenza appena ricordata) impongono al preteso creditore del risarcimento di dimostrare il nesso causale, sicché non avrebbe potuto affermarsi (come fatto dalla Corte di appello, a pag. 13 della sentenza) che il difetto di elementi evincibili dalla documentazione del processo davanti al giudice tributario si doveva riflettere a carico della parte originaria attrice;
su tale ultimo onere, sussistente anche in caso di contumacia del convenuto in lite, non può poi incidere la condotta processuale di quest’ultimo, salva l’ipotesi della non contestazione, qui non in rilievo e che, comunque, «non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l’inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio» (Cass., Sez. U., 16/02/2016, n. NUMERO_DOCUMENTO);
il sesto motivo è inammissibile;
la censura infatti:
-non si misura idoneamente con la ragione decisoria sovrapponendo l’opposizione agli atti esecutivi con l’opposizione all’esecuzione;
-risulta aspecifica nella misura in cui non chiarisce se si sta riferendo alla prescrizione della pretesa tributaria sopravvenuta alla cartella, divenuta inimpugnabile per mancata coltivazione del ricorso (negligenza addebitata all’odierna ricorrente), questa sì ancora logicamente deducibile, o a quella precedente, e affatto proponibile dopo la cristallizzazione della pretesa contenuta nella menzionata cartella;
-nel quadro ricostruttivo appena evidenziato non ha alcuna rilevanza la pretesa impugnabilità dell’estratto di ruolo, esclusa, tranne specificate eccezioni, da un intervento legislativo, l’art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021,
come convertito dalla legge n. 215 del 2021, ritenuto immediatamente applicabile (anche ai processi pendenti) dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 6/09/2022, n. 26283) perché volto a plasmare l’interesse ad agire;
spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, assorbiti il secondo e terzo, accoglie per quanto di ragione il quarto e quinto, dichiara inammissibile il sesto, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7/06/2024.