Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25730 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25730 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13317/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, cui sono succeduti gli eredi NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliati ex lege presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
-ricorrenti-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI n. 59/2020 depositata il 14 febbraio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME COGNOME 2009 conveniva davanti al Tribunale di Sassari l’AVV_NOTAIO affinché, accertato il suo inadempimento professionale, fosse condannato a risarcirgli danni; tale inadempimento sarebbe consistito nel difetto di assistenza in un procedimento esecutivo dal COGNOME intrapreso nei confronti di due suoi debitori, così da non farne dic hiarare l’estinzione e disporne la cancellazione quando il suo credito sarebbe stato estinto da un terzo – tale COGNOME, che aveva acquistato l’immobile pignorato -, per cui sarebbero intervenuti successivamente altri creditori che quindi il COGNOME avrebbe dovuto pagare per liberare l’immobile. Conseguentemente il COGNOME avrebbe dovuto versare al COGNOME quanto pagato, in tal modo subendo il danno.
COGNOME si costituiva, resistendo e opponendo che il COGNOME aveva agito senza avvertirlo quanto alla scrittura del 6 maggio 1993 con cui egli si sarebbe impegnato nei confronti del COGNOME alla cancellazione del pignoramento.
Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il convenuto a risarcire l’attore nella misura di € 50.535, oltre interessi e spese di lite.
NOME‘NOME presentava appello, e otteneva dalla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, la totale riforma della sentenza di primo grado, ritenendo il giudice di secondo grado che non era provato che il COGNOME avesse informato l’NOME dell’obbligazione alla cancellazione del pignoramento assunta nel 1993 e che era irrilevante che l’NOME avesse ammesso di averlo saputo nel novembre 1994, quando il COGNOME gli aveva saldato le sue spettanze, perché già nel gennaio 1994 la Banca RAGIONE_SOCIALE era intervenuta nel processo esecutivo; pertanto la corte territoriale rigettava la domanda risarcitoria.
Il COGNOME proponeva ricorso per cassazione; Cass. ord. 20159/2017 lo accoglieva parzialmente. In sostanza, il giudice di legittimità escludeva che sussistesse responsabilità dell’COGNOME tra il maggio 1993 e quando erano state saldate le sue spettanze professionali nel novembre 1994, cassando con rinvio alla corte territoriale perché si verificasse in fatto se l’intervento dei creditori dopo il novembre del 1994 (in realtà 1993) aveva aumentato l’importo che il COGNOME dovette versare al COGNOME per ‘purgare’ l’immobile e se tale aumento poteva evitarsi con la condotta diligente dell’NOME per ottenere l’estinzione del processo esecutivo.
La Corte d’appello, con sentenza n. 59/2020, ha ritenuto responsabile l’NOME, non avendo egli provato di avere informato il cliente, quando ‘al momento dell’incontro con il COGNOME per il saldo … era stato edotto dei fatti sopravvenuti’ – cioè il pagamento del credito tramite un terzo , ‘della necessità di estinguere la procedura esecutiva e cancellare il pignoramento’ per i rischi derivabili dal suo mantenimento; ha pertanto condannato l’NOME, ‘in accoglimento dell’appello proposto da COGNOME NOME in riassunzione’, a pagare al COGNOME il danno nella misura di € 19.234,63 oltre accessori.
NOME‘COGNOME, difendendosi da sé, ha presentato ricorso, articolato in tre motivi, da cui si è difeso con controricorso il COGNOME.
La causa veniva chiamata all’adunanza camerale del 19 dicembre 2023, al cui esito questa Suprema Corte pronunciava ordinanza interlocutoria n. 4417 del 19 febbraio 2024, con cui la rinviava a nuovo ruolo disponendo la comunicazione al ricorrente a mezzo di ufficiale giudiziario della data della futura adunanza. Quest’ultima veniva fissata il 7 giugno 2024. Dalla notifica emergeva che NOME COGNOME era deceduto; tuttavia, si costituivano il 3 giugno 2024 i suoi eredi NOME e NOME, chied endo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia ‘nullità del procedimento’.
1.1 Si afferma che Cass. ord. 20159/2017 aveva conferito al giudice di rinvio l’incarico di compiere ‘un nuovo esame dei fatti di causa, in riferimento al nesso di causalità tra la condotta dell’AVV_NOTAIO a far data dal 17 novembre 1994 e i danni lamentati dal cliente per la mancat a estinzione del processo esecutivo’; in particolare, tenuto in conto che dopo il 17 novembre 1994 nel procedimento esecutivo in cui egli aveva assistito il COGNOME erano intervenuti altri creditori, per cui il giudice di legittimit à aveva ritenuto ‘necessario verificare in punto di fatto se la presenza di questi ultimi creditori abbia comportato un incremento dell’onere economico sofferto dal COGNOME … per purgare l’immobile dall’originario pignoramento e se questo maggiore esborso avrebbe potuto essere evitato da una condotta diligente del difensore, volta ad ottenere l’estinzione del processo esecutivo’. Si ritiene che il giudice di rinvio non abbia ottemperato in modo corretto tale incarico e per dimostrarlo si compie una sorta di riassunto delle relative vicende, così come la parte ricorrente afferma si siano svolte, così da giungere ad affermare che l’AVV_NOTAIO COGNOME non aveva effettivamente avvertito il suo cliente della necessità di estinguere l’esecuzione, ma ciò perché sarebb e stato lo stesso COGNOME a indurre ‘a ritenere che la procedura era stata da lui condotta a termine personalmente mercé l’intervento finanziario del COGNOME, nascondendogli di avere invece sottoscritto, diciotto mesi prima, la dichiarazione che lo obbligava a provvedere a sue cure e spese all’estinzione dell’esecuzione e alla cancellazione del pignoramento e dell’ipoteca’; il che non sarebbe mai stato contestato.
Il motivo si conclude affermando che con tale inadempimento da parte del giudice di rinvio si sarebbe violato il principio del giusto processo ex articolo 111, secondo comma, Cost.
1.2 Il motivo è inammissibile, in quanto, nella sua reale sostanza, censura direttamente l’accertamento fattuale che, come era stato disposto dal giudice di legittimità, il giudice di rinvio nella sentenza impugnata ha ictu oculi compiuto.
Per assoluta completezza, quindi, si rileva che la corte territoriale (sentenza, pagine 9 ss.) ha affermato che, per il periodo successivo al 17 novembre 1994, ‘la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte in cui il COGNOME ha
lamentato la mancanza di prova da parte del professionista … di aver edotto il cliente della necessità di attivarsi per cancellare la trascrizione del pignoramento ed estinguere la procedura … la Corte Suprema ha rilevato che la Corte di appello non si occupava della condotta tenuta dal difensore dopo aver ricevuto il saldo delle competenze … Di conseguenza, la Corte di Cassazione riteneva necessario verificare in punto di fatto se la presenza di … ultimi creditori avesse comportato un incremento dell’onere economico sofferto dal COGNOME (per rifondere il COGNOME dei pagamenti necessari) per purgare l’immobile dall’originario pignoramento e se questo maggior esborso avrebbe potuto essere evitato da una condotta diligente del difensore, volta ad ottenere l’estinzione del processo esecutivo … Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione … l’oggetto del presente giudizio è costituito dalla verifica in punto di fatto se la presenza dei creditori intervenuti abbia comportato un incremento dell’onere economico sofferto dal COGNOME…’.
Dopo questa ben precisata impostazione, la sentenza del giudice di rinvio offre quanto emerge dagli atti di causa in ordine all’intervento dei creditori ulteriori, rimarcando che, pur non essendone stati prodotti di titoli esecutivi, ‘non risultano tempestive e specifiche contestazioni sul punto’, e giungendo così ad accertare che l’intervento di tre creditori dopo il 17 novembre 1994 ‘aveva aggravato la posizione debitoria del COGNOME, aumentando l’entità delle somme necessarie per estinguere le loro pretes e’ e che ‘al momento dell’incontro con il COGNOME per il saldo delle sue competenze professionali, l’AVV_NOTAIO era stato edotto dei fatti sopravvenuti – il pagamento del credito tramite un terzo – ed a quel momento avrebbe dovuto informare il cliente della necessità di estinguere la procedura esecutiva e cancellare il pignoramento immobiliare’, pervenendo in tal modo ad accogliere la domanda per inadempimento dell’NOME nell’incarico che gli aveva dato il COGNOME, per non avere appunto informato il cliente.
Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza.
2.1 Il giudice di rinvio, a pagina 15 della sentenza impugnata, ha ritenuto che ‘i quattro assegni versati all’AVV_NOTAIO per complessivi € 6501,45 e il bonifico di £ 4.931.600 … versato all’AVV_NOTAIO‘ siano causati dalla mancata estinzione
della procedura esecutiva dopo il 17 novembre 1994 e quindi ascrivibili all’inadempimento dell’COGNOME. Q uest’ultimo però, nella qualità di convenuto, fin dalla comparsa di risposta di primo grado avrebbe rilevato che ‘la causale di quei pagamenti non è stata mai indicata dal COGNOME‘, al riguardo non essendosi d’altronde configurato ‘un regolare contraddittorio’. Ne deriverebbe violazione dell’articolo 112 c.p.c.
2.2 Come già si evinceva esaminando il precedente motivo, al giudice di rinvio era stato affidato il compito di accertare se la presenza degli ulteriori creditori nella procedura esecutiva avesse o meno comportato effettivamente un incremento dell’onere economico del COGNOME da sopportare per liberare l’immobile dal pignoramento e se , in caso positivo, questa ulteriore spesa avesse potuto essere evitata dalla diligenza del suo AVV_NOTAIO, l’ COGNOME.
Il presente motivo tenta di prospettare che l’effetto, per così dire, sul thema decidendum di questi accertati ulteriori pagamenti derivati dall’intervento degli altri creditori – sarebbe stato, in sostanza, un novum , così esorbitando dalla originaria configurazione del thema decidendum stesso e quindi violando l’articolo 112 c.p.c. Ciò tuttavia è insostenibile, considerato l’effettivo contenuto, già sopra indicato traendolo dalla sentenza di rinvio – che, peraltro, è agevole confrontare con la precedente ordinanza di questo giudice di legittimità, cui è correttamente conforme nella parte in cui la riassume -, dell’ ambito di cognizione che era stato assegnato alla corte territoriale da Cass. ord. 20159/2017.
Questa censura, pertanto, merita rigetto.
Il terzo motivo viene intitolato, genericamente, come ‘violazione dei parametri forensi’.
3.1 Si osserva che il giudice di rinvio ha liquidato le spese processuali ‘al valore medio dello scaglione previsto dal D.M. 57/14’, così pervenendo a una complessiva somma di euro 6.615.
Si oppone che il valore della causa sarebbe stato determinato dal giudice di rinvio in sede di liquidazione del danno come euro 19.234,63, per cui rientrerebbe nello
scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000, così che, applicando gli importi medi, si sarebbe raggiunto un totale di euro 5.532; decurtando poi le voci relative al l’attività istruttoria e alla trattazione, che non sarebbero state espletate, l’importo non avrebbe potuto superare euro 3 .777.
3.2 A tacer d’altro, il motivo è manifestamente privo di fondatezza in quanto sostiene che il valore della causa (da identificarsi nel suo concreto esito) riconosciuto dal giudice di rinvio sarebbe euro 19.234,63. Nella sentenza impugnata, invece, a pagina 16 emerge che a questa somma ‘devono altresì essere riconosciuti interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma rivalutata di anno in anno dalla data del singolo esborso fino alla pronuncia dell’odierna sentenza’ : il che conduce senz’altro ad una somma ben superiore a quella indicata nel motivo in esame, considerato che la causa aveva preso le mosse nel 2009.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna, in solido per il comune interesse, dei ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 2.900, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento al competente ufficio di merito, da
parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello del ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 7 giugno 2024