Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34492 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34492 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29856/2022 r.g., proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME AVV_NOTAIO , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Torino n. 502/2022 pubblicata in data 05/05/2022, n.r.g. 43/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.Con ricorso proposto alla Corte d’Appello di Torino ai sensi degli artt. 14 d.lgs. n. 150/2011 e 702 bis c.p.c. , l’AVV_NOTAIO chiedeva la liquidazione dei compensi per l’attività professionale da lui espletata per il cliente COGNOME NOME nell’ambito dei giudizi svolti dinanzi al Tribunale di
OGGETTO:
avvocato -responsabilità professionale -oneri probatori del cliente
Alessandria, alla Corte d’Appello di Torino e alla Corte di Cassazione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE. Domandava quindi la condanna del predetto sig. COGNOME al pagamento del complessivo importo di euro 15.320,76, comprensivo di rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, così quantificato ai sensi dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
2.Il COGNOME si costituiva in giudizio ed eccepiva che con l’AVV_NOTAIO era intervenuto un accordo verbale, secondo cui solo in caso di esito favorevole del giudizio il predetto professionista avrebbe percepito un compenso pari al 20% di quanto corrisposto al cliente. Deduceva che invece tutti i giudizi avevano avuto esito per lui sfavorevole.
Eccepiva, altresì, che l’avvocato non aveva adempiuto i doveri di informazione del cliente e non aveva eseguito con diligenza il mandato professionale, poiché la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 571/2016, aveva accolto la domanda riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE -originariamente proposta e rigettata in primo grado, riproposta con reclamo incidentale -sulla base della dichiarazione confessoria resa dal predetto AVV_NOTAIO all’udienza del 05/05/2015.
Chiedeva quindi di provare con testimoni l’intervenuto patto di determinazione del compenso e proponeva domanda riconvenzionale, con cui chiedeva la condanna dell’AVV_NOTAIO al pagamento della somma di euro 49.551,55 a titolo di risarcimento del danno , pari all’importo della condanna pronunziata nei suoi confronti dalla Corte d’Appello per euro 34.851,95, a cui andava sommato l’importo delle spese di lite poste a suo carico nei giudizi di appello e di cassazione, per un totale di euro 14.700,00.
3.Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva integralmente la domanda dell’AVV_NOTAIO e rigettava in motivazione la domanda riconvenzionale del COGNOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a fondamento della sua decisione la Corte territoriale affermava:
è pacifico tra le parti che tutti i giudizi, aventi ad oggetto il licenziamento disciplinare del COGNOME, si sono conclusi con esito per lui negativo;
in sede di reclamo la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione incidentale della RAGIONE_SOCIALE e quindi ha accolto la domanda
riconvenzionale che invece era stata rigettata dal Tribunale; per l’effetto ha condannato il lavoratore a pagare l’importo di euro 34.851,95;
a questo riguardo va ricordato che il COGNOME, direttore del punto vendita Trony nel centro commerciale Panorama di Alessandria, era stato licenziato per giusta causa perché nelle date del 22, 23 e 24 dicembre 2014 aveva omesso di versare in banca gli incassi quotidiani del negozio, cumulando in tal modo la somma di circa euro 50.000,00;
il giorno 25 dicembre in quel punto vendita ci fu un furto in occasione del quale oltre alla merce vennero sottratte anche le somme che il COGNOME non aveva versato;
la differenza fra quanto sottratto dai ladri e quanto liquidato o liquidabile dalla compagnia di assicurazione è stato chiesto ed ottenuto in via riconvenzionale dalla RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
l’esistenza di un accordo sul compenso è stato contestato dalla difesa dell’AVV_NOTAIO, che ha altresì eccepito l’inammissibilità della prova testimoniale, in quanto il patto risulterebbe privo del necessario requisito della forma scritta;
tale eccezione è fondata alla luce dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, che ha affermato che la forma scritta è imposta a pena di nullità dall’art. 2233, co. 3, c.c. (Cass. n. 24213/2021);
la domanda riconvenzionale del COGNOME non può essere accolta;
il suo difensore nulla ha dedotto al fine di dimostrare che l’ammissione resa dall’AVV_NOTAIO in udienza fosse ‘colpevole’, ossia che in mancanza di tale dichiarazione non sarebbe stato possibile determinare l’importo degli incassi non versati dal lavoratore nelle giornate in questione;
tanto sarebbe sufficiente per il rigetto di tale domanda;
inoltre, non risulta che il COGNOME, nelle giustificazioni rese alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e, poi, in giudizio nel corso del suo interrogatorio, abbia sollevato contestazioni sul punto;
ancora, risulta che sin dalla fase sommaria la RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto i documenti 5 e 8 relativi al quantum del credito;
m) le deduzioni relative all’asserita violazione dei doveri di informazione da parte dell’AVV_NOTAIO sono del tutto generiche;
le mail versate in atti dal COGNOME nulla provano sul punto; da quelle prodotte all’udienza di discussione dalla difesa dell’AVV_NOTAIO emerge, al contrario, la disponibilità manifestata dal professionista di incontrare il cliente per tutte le informazioni ed i chiarimenti del caso;
la domanda dell’AVV_NOTAIO è accoglibile, poiché i parametri da lui applicati per la quantificazione del compenso sono quelli previsti dal D.M. n. 55/2014 con riguardo allo scaglione compreso fra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00.
4.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso straordinario per cassazione COGNOME NOME, affidato a sei motivi.
5.L’AVV_NOTAIO NOME ha resistito con controricorso.
6.- Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente va rigettata l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dal controricorrente, secondo cui al ricorso straordinario per cassazione si applicherebbe sempre e soltanto il c.d. termine breve, decorrente pur sempre dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, e non anche quello lungo. Questa Corte ha già affermato, invece, l’applicabilità della disciplina comune dei termini processuali anche al ricorso straordinario per cassazione, che pertanto, in assenza di notifica del provvedimento decisorio impugnato, deve essere proposto nel c.d. termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciato (Cass. 03/02/2022, n. 3372).
2.- Ancora preliminarmente sulla tempestività del ricorso va evidenziato che, contrariamente all’eccezione del controricorrente, il c.d. termine lungo è stato rispettato.
Nel caso di specie l’ordinanza impugnata risulta pubblicata in data 05/05/2022, sicché il termine lungo di sei mesi sarebbe scaduto il 05/11/2022, ma è rimasto sospeso durante il periodo feriale dall’01 al 31 agosto (v. Cass. n. 8865/1987). Ne deriva che il termine di sei mesi è scaduto trentuno giorni dopo, ossia il 06/12/2022.
Dagli atti risulta che la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta in data 05/12/2022 a mezzo pec alle ore 23,56, sicché vale per il mittente questa data (C. Cost. n. 75/2019; Cass. n. 22136/2022). Comunque, in virtù della sospensione durante il periodo feriale, il ricorso sarebbe stato da considerare tempestivo pure se fosse stato notificato in data 06/12/2022.
3.Con riguardo all’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza emanata per la liquidazione dei compensi degli avvocati ai sensi degli artt. 14 d.lgs. n. 150/2011 e 702 bis c.p.c., questa Corte ha affermato che ‘In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l’ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il “quantum debeatur”, sia che la stessa sia estesa all’ “an” della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14′ ( Cass. 17/05/2017, n. 12411).
Nel caso in esame, infatti, mediante la domanda riconvenzionale del sig. COGNOME la controversia ha riguardato non solo il quantum del diritto al compenso vantato dall’AVV_NOTAIO, ma pure l’ an . Ciononostante, avendo la Corte territoriale esaminati entrambi i profili con il rito previsto dall’art. 14 d.lgs. cit., l’ordinanza conclusiva è impugnabile unicamente con il ricorso straordinario per cassazione.
4.- Questa precisazione è rilevante.
E’ vero che nel caso in esame l’ordinanza della Corte d’Appello è senza dubbio impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché pronunziata dal giudice d’appello in primo ed unico grado di merito, sicché la questione della non appellabilità non si pone in radice. Tuttavia va ribadito che il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è proponibile solo ‘per violazione di legge’, sostanziale o processuale , ossia della legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso oppure della legge regolatrice del processo.
Ne consegue che, con riguardo alla motivazione, il ricorrente può dolersi della violazione della legge processuale (art. 132, n. 4, c.p.c.) solo denunziando la mancanza radicale o l’ apparenza della motivazione, ma non quando quest’ultima sia insufficiente od incompleta, vizi questi ultimi
estranei al rimedio straordinario (Cass. n. 1266/1999; Cass. n. 802/1997; Cass. sez. un. n. 5888/1992) così come rimane ugualmente estraneo l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti , di cui all’ art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
5.- Nella premessa relativa allo svolgimento dei fatti il COGNOME evidenzia come nel giudizio di primo grado relativo all’impugnazione del licenziamento da lui proposta, a fronte della domanda riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE (avente ad oggetto il risarcimento del danno patito in occasione del furto perpetrato presso il punto vendita Trony diretto dal COGNOME) l’AVV_NOTAIO (difensore del COGNOME) aveva con memoria contestato che la somma sottratta ammontasse ad euro 50.846,95, ammettendo solo che in cassaforte vi fosse la minor somma di euro 15.000,00.
Precisa che proprio per tale ragione con sentenza n. 251/2016 del 29/06/2016 il Tribunale di Alessandria, pur rigettando l’impugnazione del licenziamento, aveva altresì rigettato la domanda riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE, a causa della mancata prova dell’esatta entità del pregiudizio patito in occasione del furto, avendo quel giudice ritenuto altresì che il silenzio serbato dal lavoratore nel procedimento disciplinare fosse irrilevante. Il Tribunale affermò, infatti, che il principio di non contestazione opera soltanto in sede processuale e non anche extraprocessuale.
Deduce che in sede di reclamo incidentale avverso quella sentenza del 2016 la RAGIONE_SOCIALE aveva evidenziato che l’AVV_NOTAIO, all’udienza del 05/05/2015, aveva dichiarato a verbale che il cap. i) della prova testimoniale articolata da essa RAGIONE_SOCIALE non era contestato quanto alla somma di denaro che si trovava in cassaforte e proprio per tale ragione il giudice della fase sommaria, pur avendo ammesso gli altri capi di prova articolati dalla RAGIONE_SOCIALE, aveva escluso il cap. i) perché non contestato.
Conclude che, proprio a causa ed in conseguenza di questo motivo di impugnazione la Corte d’Appello, in accoglimento del reclamo incidentale, aveva accolto la domanda riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE e quindi lo aveva condannato al risarcimento del danno quantificato in misura pari a quella somma.
6.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘irriducibile illogicità e/o contraddittorietà della
motivazione’, nonché violazione degli artt. 1176, co. 2, 1218 c.c. e 132, co. 2, n. 4, c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso il nesso causale fra l’errore dell’avvocato (consistito nell’ammettere nel corso dell’udienza del 05/05/2015 che nella cassaforte di quel punto vendita vi fossero esattamente le somme indicate dalla RAGIONE_SOCIALE in memoria difensiva) e la condanna del lavoratore a risarcire il danno rivendicato dalla sua ex RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., il ricorrente denuncia la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso il predetto nesso di causalità e per aver ritenuto probante il comportamento tenuto dal COGNOME in fase extraprocessuale, contraddicendo quanto affermato sul punto, con efficacia di giudicato, dal Tribunale di Alessandria confermato al riguardo dalla Corte d’Appello di Torino.
I due motivi -da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione -sono complessivamente infondati.
In particolare, sono inammissibili in punto di motivazione alla luce di quanto sopra evidenziato circa i limiti dei motivi proponibili con il ricorso straordinario per cassazione. Nel caso di specie la motivazione adottata dalla Corte d’Appello non è assente né apparente, ma solo -nella tesi del ricorrente -illogica e contraddittoria, vizio questo che però non è suscettibile di essere fatto valere con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
Il primo motivo è poi infondato in relazione alle norme di diritto sostanziale asseritamente violate.
In applicazione della ‘ragione più liquida’, la Corte territoriale ha motivato espressamente con riguardo al nesso causale fra condotta denunziata e danno prospettato, escludendolo.
Ne deriva in primo luogo la superfluità della valutazione della condotta professionale tenuta dall’AVV_NOTAIO, ossia se rispondente oppure no al criterio della diligenza c.d. qualificata, imposto dall’art. 1176, co. 2, c.c. In mancanza del nesso causale, infatti, nessuna responsabilità risarcitoria sarebbe potuta mai essere affermata a carico del professionista, a tal fine essendo necessario (oltre alla condotta negligente o imperita) lo specifico
nesso causale fra quella condotta e il danno asseritamente derivatone.
Sul piano causale, poi, la Corte d’appello ha motivato con riguardo ad una pluralità di elementi, ritenuti sufficienti per affermare che, pur in mancanza di quella condotta denunziata dal cliente come negligente o imperita, il danno (ossia la condanna del COGNOME a risarcire il danno patito dalla RAGIONE_SOCIALE sua ex RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) si sarebbe ugualmente verificato (c.d. giudizio controfattuale).
Con tale motivazione risulta in primo luogo rispettata la legge processuale (ossia l’art. 132, n. 4, c.p.c.), poiché si tratta di un ragionamento articolato, dunque esistente, e non apparente perché consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito da quei giudici per pervenire alla decisione di rigetto della domanda riconvenzionale del COGNOME.
Inoltre, non sussiste la denunciata violazione dell’art. 1218 c.c. sul nesso causale.
Infatti, va in primo luogo rammentato che gli obblighi professionali dell’avvocato sono di mezzi e non di risultato, sicché egli ‘è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente’ (Cass. ord. n. 21953/2023; Cass. ord. n. 4790/2014).
Ciò posto, la valutazione prognostica alternativo-ipotetica (il c.d. giudizio controfattuale) compiuta dalla Corte territoriale si è appuntata su una pluralità di elementi (la mancata contestazione delle somme da parte del COGNOME sia in sede disciplinare, sia in sede di interrogatorio giudiziale; i documenti 5 e 8 prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE nel giudizio relativo al licenziamento) dai quali ha desunto che la Corte d’appello , nel giudizio relativo al licenziamento, sarebbe ugualmente pervenuta alla condanna risarcitoria del COGNOME (in accoglimento del reclamo incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE).
Trattasi di una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità. Può solo precisarsi che la Corte territoriale ha fondato il suo convincimento (anche) sui documenti 5 e 8 in quanto tratti dalle memorie difensive di primo grado (contenente la domanda riconvenzionale) e di secondo grado (contenente il reclamo incidentale) a suo tempo depositate dalla RAGIONE_SOCIALE, prodotte altresì dall’AVV_NOTAIO
COGNOME nel giudizio da lui intentato per il pagamento dei compensi professionali, poi esteso -mediante la domanda riconvenzionale del suo ex cliente -ad una sua asserita responsabilità professionale.
Questi apprezzamenti, proprio perché di fatto, non possono essere sindacati in sede di legittimità, in cui il ricorrente chiede in realtà a questa Corte un ‘ inammissibile rivalutazione di quelle circostanze di fatto, in base alle quali il giudice del merito ha ritenuto che, ove pure il professionista avesse tenuto la condotta auspicata (ossia la contestazione dell’importo sottratto), il cliente sarebbe stato ugualmente condannato.
La decisione impugnata si rivela, dunque, conforme al principio di diritto più volte espresso da questa Corte, secondo cui, ai fini della responsabilità professionale dell’avvocato, il cliente è tenuto a dimostrare il fondamento dell’azione (in questo caso dell’eccezione) , che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente (Cass. n. 12354/2009). Solo se tale onere venga in ipotesi soddisfatto, sorge allora a carico del professionista l’onere di dimostrare l’impossibilità della perfetta ed esatta esecuzione della prestazione ex art. 1218 c.c.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto insoddisfatto l’onere probatorio (e prima ancora allegatorio) del cliente ed è pertanto pervenuta alla stregua di un corretto giudizio ipotetico contro fattuale, fondato sulle circostanze su evidenziate al convincimento dell’insussistenza del nesso causale tra condotta (asseritamente) negligente del professionista e danno.
7.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 16 bis d.l. n. 179/2012 (conv. in L. n. 221/2012) per avere la Corte territoriale ammesso in giudizio documentazione (ossia le mails del 09/09/2016, 04/10/2016, 02/12/2016, 28/03/2017, 03/05/2018 e 28/02/2019) prodotta solo all’udienza di discussione e in modo solo cartaceo , senza sottoporla alla visione della difesa del COGNOME.
Il motivo è infondato, poiché, per far valere tale vizio, che integra una nullità c.d. relativa, il COGNOME avrebbe dovuto opporsi a quella produzione cartacea dinanzi alla Corte d’Appello. Il ricorrente non deduce di aver
sollevato tale opposizione, ossia non precisa se, dove (ossia in quale atto), come e quando l’abbia sollevata. In mancanza, non può ora dolersene con il ricorso per cassazione, essendo stata quella nullità sanata dal mancato tempestivo rilievo di quel vizio.
8.- Con il quarto motivo, proposto -in via subordinata al rigetto del terzo -ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale attribuito rilievo probante alla predetta documentazione ( mails ) in termini di smentita della violazione dei doveri di informazione da parte dell’AVV_NOTAIO, nonostante la nullità di quella produzione documentale.
Il motivo è infondato in conseguenza del rigetto del terzo: l’avvenuta sanatoria di quella nullità rende quella documentazione pienamente utilizzabile nel processo e quindi legittimamente utilizzata dalla Corte territoriale per la formazione del proprio convincimento circa il ritenuto adempimento dei doveri di informazione gravanti sul professionista verso il cliente.
9.- Con il quinto motivo, proposto -in via subordinata al rigetto del terzo e del quarto -ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare la nullità assoluta di quella produzione documentale, quale fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti.
Il motivo è inammissibile: come si è sopra visto, con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. può essere fatta valere solo la ‘violazione di legge’, sostanziale e processuale, non anche un vizio di motivazione come quello previsto dall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
10.Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione o falsa applicazione’ degli artt. 24 e 97 Cost., per avere la Corte territoriale violato il diritto di difesa del COGNOME, il quale non ha potuto visionare e contraddire sui documenti prodotti in modo cartaceo all’udienza di discussione.
Il motivo è infondato in conseguenza del rigetto del terzo e del quarto.
11.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 4.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione RAGIONE_SOCIALE, in