Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16987 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità professionista AVV_NOTAIO.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1726/2022 R.G. proposto da
AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso in proprio, ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria AVV_NOTAIOa Corte di cassazione, INDIRIZZO (PEC EMAIL);
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. EMAIL ) elettivamente domiciliato in Roma, presso
CC 19 dicembre 2023
Ric. n. 1726/2022
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
lo Studio AVV_NOTAIO , INDIRIZZO, come da procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, ex lege domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria AVV_NOTAIOa Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL);
-controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME;
– intimata- avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Corte di appello di FIRENZE n. 2236/2021 pubblicata in data 17/11/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 2236/2021 ha rigettato sia l’appello principale proposto da NOME COGNOME sia l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME, ha accolto l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME, rigettando nei confronti di quest’ultima , la domanda risarcitoria rivoltale da NOME COGNOME, ha condannato COGNOME alle spese AVV_NOTAIOe doppio grado nei confronti AVV_NOTAIOa COGNOME e lo ha condannato alle spese nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e ha compensato le spese tra NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La vicenda in esame ha ad oggetto l’incarico professionale che l’AVV_NOTAIO attribuì al l’AVV_NOTAIO di agire esecutivamente nei confronti di un comune cliente, rilasciando all’uopo una procura a margine poi utilizzata per la notifica AVV_NOTAIO‘atto di precetto ; a ciò seguiva una procedura esecutiva immobiliare che colpiva una quota pari al 50% di un
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Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
diritto di usufrutto, AVV_NOTAIOa quale il COGNOME sosteneva di avere avuto notizia solo allorquando gli veniva comunicato il decreto di liquidazione del consulente tecnico d’ufficio nel procedimento esecutivo; da una visura effettuata sul fascicolo AVV_NOTAIOa procedura esecutiva il COGNOME poteva poi verificare che nella procura da lui rilasciata e utilizzata a margine di un atto di precetto datato 11/12/2007 il nome AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO veniva sbianchettato e sostituito co n il nome AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, la cui firma appariva in calce agli atti del procedimento (precetti, pignoramento immobiliare, atto di intervento), sebbene alle udienze avesse presenziato sempre la COGNOME, in sostituzione del COGNOME, la quale – a suo dire – aveva comunicato al COGNOME che la procedura esecutiva sarebbe stata seguita da un collega di studio, per la sua incompatibilità nei confronti de ll’esecutato.
Agli atti del procedimento esecutivo venivano rinvenuti anche un precetto datato 4/12/2007 sottoscritto dal COGNOME e per autentica dal COGNOME e un atto di precetto in rinnovazione del 4/9/2008 sottoscritto dal COGNOME, atti che non sono stati depositati nel presente giudizio.
La vicenda ha dato luogo, oltre al giudizio civile, anche a tre procedimenti penali, come si evince dai documenti prodotti, dei quali due ancora pendenti. Uno, su denuncia del COGNOME, nei confronti AVV_NOTAIOa COGNOME, per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; uno nei confronti del COGNOME, su denuncia del COGNOME, per falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, nel quale è stato emesso decreto di archiviazione; uno nei confronti del COGNOME per calunnia, con riguardo alla denuncia proposta nei confronti del COGNOME (pagg. 5 e 6 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata).
Per quanto ancora qui rileva, l’AVV_NOTAIO, odierno ricorrente, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia l’ AVV_NOTAIO e l’ AVV_NOTAIO deducendo di aver attribuito alla prima mandato al fine di recuperare un credito per onorari processuali dovutigli da un proprio cliente, NOME COGNOME, in una procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Pistoia, che il secondo aveva assunto la sua difesa,
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ancorché il mandato difensivo fosse stato rilasciato solo all’AVV_NOTAIO; rilevava l’inefficacia AVV_NOTAIO‘attività svolta dall’AVV_NOTAIO, sprovvisto di valida procura, e che la sostituzione del difensore designato (AVV_NOTAIO) con altro (AVV_NOTAIO), senza il consenso del mandante, costituiva fatto-reato di particolare gravità; ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni quantificati in €.20.000,00.
I due convenuti si costituivano in giudizio, l’AVV_NOTAIO contestando la domanda ex adverso proposta e l’ AVV_NOTAIO dichiarandosi estraneo alla vicenda non avendo ricevuto mandato dall’AVV_NOTAIO, non avendo autenticata la sua firma sul mandato a margine del precetto, né sottoscritto detto atto, concludendo per il rigetto AVV_NOTAIOe domande contro di lui avanzate e proponendo domanda riconvenzionale ex art.96 c.p.c.; chiedeva, infine, di chiamare in causa la RAGIONE_SOCIALE, con cui aveva in essere una polizza assicurativa r.c., per essere manlevato nell’ipotesi di sua condanna. A sua volta, l’attore proponeva una ulteriore domanda nei confronti del convenuto COGNOME per non aver validamente disconosciuto la sua firma sia sulla procura che in calce al precetto, chiedendone ulteriore condanna per responsabilità aggravata.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva, eccependo la non operatività AVV_NOTAIOa garanzia assicurativa e concludeva per il rigetto AVV_NOTAIOa domanda.
il Tribunale di Pistoia con sentenza n. 202/2018, in parziale accoglimento AVV_NOTAIOa domanda risarcitoria proposta dal COGNOME nei confronti dei convenuti COGNOME e COGNOME, aveva condannato l’AVV_NOTAIO al pagamento AVV_NOTAIOa somma di € 3.000,00, oltre interessi e alle spese di lite, per lesione del rapporto fiduciario fra cliente e difensore, in favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, respingendo tutte le altre domande.
Avverso la sentenza d ‘ appello, ha proposto ricorso per cassazione in proprio l’AVV_NOTAIO fondato su otto motivi; hanno risposto con distinti atti di controricorso sia l’AVV_NOTAIO che la RAGIONE_SOCIALE; sebbene intimata, l’AVV_NOTAIO, non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.
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Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi AVV_NOTAIO ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con cui si è soltanto riportata al controricorso.
Ragioni AVV_NOTAIOa decisione
1. Il ricorrente NOME COGNOME lamenta:
1.1. con il primo motivo di ricorso la ‘ Nullità del procedimento ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, 1 comma, n . 4 c.p.c. per omessa integrazione del litisconsorzio necessario ex art 102 c.p.c. e 354 c.p.c. ‘ e censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’Appello di Firenze ha ritenuta corretta la pronuncia di inammissibilità del Tribunale in prime cure sulla domanda proposta dallo stesso odierno ricorrente con cui si pretendeva la nullità del procedimento esecutivo R.G.E. n.235/2008; insiste nell’affermare che la domanda di nullità del procedimento esecutivo è legata alla domanda di risarcimento danni promossa nei confronti dei difensori AVV_NOTAIO (che avevano patrocinato in detto procedimento), contesta quanto indicato dal giudice di prime cure: ovvero che « dagli atti prodotti in giudizio risulta l’estinzione AVV_NOTAIOa procedura» esecutiva immobiliare (v. pagg 9 sent n: 202/2018 -Tribunale Pistoia) e chiede l’eventuale cassazione con rinvio al giudice di merito per integrare il contraddittorio con il debitore esecutato COGNOME;
1.2. con il secondo motivo, la ‘ Violazione AVV_NOTAIO‘art 342, comma 1, c.p.c. in relazione all’art .360 n 4 cpc ‘ e censura la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto generico il motivo d’appello sulle altre pretese ipotesi di rilevanza penale, osservando la violazione del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per non aver ottemperato al potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base AVV_NOTAIOa domanda e AVV_NOTAIOe eccezioni e di individuare nei fatti dedotti il patrocinio infedele di cui all’art. 380 c.p. ;
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1.3. con il terzo motivo, la ‘ Violazione di norma di diritto (art 1387 cc) ai sensi AVV_NOTAIO‘art 360, n 3, c.p.c. ‘ ; parte ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha ritenuto non vi fosse alcun elemento da cui evincere il pregiudizio asseritamente subito dal COGNOME nell’ambito AVV_NOTAIOa procedura esecutiva R.G.E. n. 235/2008e che invece era da ravvisare nell’importo liquidato al AVV_NOTAIO nella procedura esecutiva de qua ;
1.4. con il quarto motivo di ricorso, la ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc per aver il giudice disatteso una prova legale, ai sensi AVV_NOTAIO‘art 360, n. 3, c.p.c. ‘ e censura come erroneo il punto AVV_NOTAIOa sentenza ove la Corte d’appello ha dichiarato omessa la produzione del documento (atto di precetto) da cui sarebbe emersa la confessione del COGNOME; e che la dichiarazione resa dal COGNOME costituirebbe una confessione e quindi un ‘ ammissione di colpa, avendo lo stesso dichiarato di riconoscere come propria la firma apposta sull’ultima pagina AVV_NOTAIO‘ atto di precetto in rinnovazione (del 4.09.2008) ai fini comparativi;
1.5. con il quinto e sesto motivo di ricorso, prospettati congiuntamente, ‘ Omesso esame da parte del giudice del merito circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi AVV_NOTAIO‘art 360 n 5 cpc e conseguente falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art 2697 cc ai sensi AVV_NOTAIO‘art 360, comma 1, n 3 c .p.c. ‘ ; il ricorrente in particolare si duole che la Corte d’appello non abbia ritenuto mediante il ragionamento presuntivo che l’AVV_NOTAIO COGNOME avesse , come difensore apparente nella procedura esecutiva n. 235/2008, ricevuto avvisi di cancelleria, bensì lo abbia escluso perché avvisi non prodotti in atti;
1.6. con il settimo motivo, la ‘ Nullità processuale ai sensi AVV_NOTAIO‘art 360, n 4, c.p.c. per violazione AVV_NOTAIO‘art 342 c.p.c. ‘ ; in particolare, contesta la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di merito in ordine alla censura proposta in appello con cui era stato contestato il
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rigetto, da parte del Tribunale, AVV_NOTAIOa domanda di condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c. svolta nei confronti del COGNOME;
1.7. con l’ottavo e ultimo motivo di ricorso la ‘ Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto (art. 2059 c.c.) ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 , n. 3 c.p.c. ‘ ; in particolare, impugna la parte AVV_NOTAIOa sentenza che ha ritenuto la condanna di prime cure nei confronti AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO (al pagamento di Euro 3.000,00) non giustificata ai sensi AVV_NOTAIO‘ art. 2043 c.c., ma piuttosto rivestire una funzione sanzionatoria nei confronti AVV_NOTAIOa patrocinante per una condotta contraria all’etica professionale , del tutto estranea alla funzione AVV_NOTAIOa responsabilità civile; osserva il ricorrente che la domanda di risarcimento dei danni era legata a quella volta ad ottenere la declaratoria di nullità del procedimento esecutivo per inesistenza del difensore, per la quale difetta l’integrità del contraddittorio , sostiene inoltre che nel caso di specie il danno non patrimoniale deriverebbe, oltre che da lla astratta configurabilità AVV_NOTAIO‘illecito come reato , dalla lesione dei diritti fondamentali AVV_NOTAIOa persona cagionata, dalla violazione AVV_NOTAIO‘obbligo da parte del difensore di prestare assistenza a colui che gli ha conferito la procura alla lite.
2. Il primo motivo di ricorso va disatteso.
Il ricorrente insiste inammissibilmente nel sostenere che la domanda di nullità del procedimento esecutivo sia collegata alla domanda di risarcimento danni promossa nei confronti degli avvocati COGNOME e COGNOME e che sarebbe necessaria la cassazione con rinvio al giudice di merito per integrare il contraddittorio con il debitore esecutato (NOME COGNOME, cliente di entrambi gli AVV_NOTAIOti COGNOME e COGNOME in distinte vicende).
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, Il giudice di appello ha correttamente osservato che il giudice di prime cure aveva dichiarato l’inammissibilità del la domanda di accertamento AVV_NOTAIOa nullità del procedimento esecutivo «dal momento che dagli atti prodotti risultava l’estinzione AVV_NOTAIOa procedura esecutiva ed il debitore di quel procedimento
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AVV_NOTAIO non era parte di questo giudizio» e che dunque, su tale declaratoria di inammissibilità avrebbe dovuto appuntarsi la critica AVV_NOTAIO‘appellante il quale invece argomentò «sui motivi -assenza di valida procura- che avrebbero comportato la nullità -non dichiarata -del procedimento esecutivo» (pag. 7 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata).
Nel proporre la doglianza di omessa integrazione del litisconsorzio necessario, il ricorrente mostra di non aver compreso la ratio decidendi AVV_NOTAIOa sentenza impugnata.
3. Parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso.
Proprio in ossequio del principio invocato dall’odierno ricorrente relativo al potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti posti a base AVV_NOTAIOa domanda e AVV_NOTAIOe eccezioni (Cass. Sez. 2, 21/02/2019 n. 5153), la Corte di merito ha ritenuto generico il motivo di gravame proposto dal COGNOME rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale che aveva concluso nel senso che le risultanze processuali (preso anche atto AVV_NOTAIOa CTU grafologica esperita in sede penale) non consentivano di ritenere acclarata la sussistenza di una fattispecie penalmente rilevante sub specie di falso; ebbene era l’appellante che, a sua volta, avrebbe dovuto censurare la sentenza di primo grado con la contestuale previsione ed indicazione di fattispecie penali astrattamente ipotizzabili (e ulteriori rispetto alla sub specie di falso); correttamente, pertanto, la Corte fiorentina ha ritenuto l’inammissibilità del motivo d’appello per genericità essendosi limitato l’appellante a lamentare del tutto genericamente che il Tribunale non avesse «ravvisato astratte ipotesi di rilevanza penale nella sbianchett atura del nome AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO con la sostituzione del nome COGNOME» (pag. 7 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata) non potendo il giudicante sostituirsi alla parte nella indicazione AVV_NOTAIOe ragioni di impugnazione.
4. Inammissibile pure il terzo motivo di ricorso.
Come adeguatamente ritenuto dalla Corte fiorentina, il mero decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Pistoia e la successiva
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fattura del CTU (geom COGNOME) non sono elementi per ritenere provato il danno patrimoniale preteso dal l’allora creditore procedente (odierno ricorrente) atteso che, per altro, la Corte di merito aveva dato atto che la procedura esecutiva era stata dichiarata estinta «per inattività AVV_NOTAIOe parti, valutata la non convenienza AVV_NOTAIOa procedura» medesima (pag. 8 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata).
5. Parimenti inammissibile il quarto motivo di ricorso.
Anzitutto giova richiamare l’insegnamento AVV_NOTAIOe Sezioni Unite secondo cui «per dedurre la violazione AVV_NOTAIO‘art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione AVV_NOTAIOa norma, abbia posto a fondamento AVV_NOTAIOa decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c..» (Cass. Sez. U, 20867/2020, 16598/2016); mentre presupposto AVV_NOTAIOa violazione AVV_NOTAIO‘art. 116 c.p.c. è invece che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; diversamente, ove si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento AVV_NOTAIOa prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo nello stretto perimetro dei vizi motivazionali individuati dalle
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stesse Sezioni unite (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, n. 34474 del 2019, n. 20867 del 2020).
Nella specie, le richiamate violazioni non sussistono; pervero, la Corte d’appello ha ritenuto che la sottoscrizione AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO su un atto di precetto destinato alla procedura esecutiva immobiliare promossa nell’interesse AVV_NOTAIO‘odierno ricorrente fosse, per un verso, circostanza contestata dal predetto COGNOME, e per l’altro, documento non prodotto in giudizio e non allegato alla consulenza grafologica e «come tale non valutabile e non oggetto del presente giudizio risarcitorio» (pag. 8 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata).
In sostanza, nella specie, la Corte di merito ha valutato la dedotta valenza probatoria AVV_NOTAIOe dichiarazioni rese dal COGNOME in sede di consulenza tecnica e l’ha motivatamente esclusa, sulla base di un accertamento in fatto non censurabile in questa sede.
Pertanto, le censure formulare dall’odierno ricorrente in merito alla valenza confessoria di quanto avrebbe dichiarato l’AVV_NOTAIO in sede di consulenza, sono del tutto inammissibili in ragione del consolidato principio secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione (contrapponendovi le proprie) la valutazione AVV_NOTAIOe risultanze processuali e la ricostruzione AVV_NOTAIOa fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (tra tante: Cass. Sez. 1, 2/08/2016 n. 16056; Cass. Sez. 65, 7/12/2017 n. 29404; più specificamente v., ex multis , Cass. Sez. L., n. 887 del 13/02/1981 e Cass. Sez. 1, n. 1427 del 17/05/1974).
6. Vanno disattesi il quinto e il sesto motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati anche in ragione AVV_NOTAIOa prospettazione congiunta fattane dal ricorrente, sotto un duplice profilo.
In primo luogo, la censura prospettat a in relazione all’omesso esame è infondata.
Invero , la Corte d’appello, lungi dall’aver omesso l’esame dei fatti dedotti, ha esaminato la doglianza relativa a quanto dichiarato dal
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COGNOME in sede di consulenza tecnica grafologica riconoscendo come propria la firma apposta all’atto di precetto del 4 settembre 2008, ma ha ritenuto la doglianza infondata atteso che il documento in oggetto non era stato dedotto in giudizio né erano state prodotte le comunicazioni PEC di cui sarebbe stato destinatario il COGNOME.
In secondo luogo, è inammissibile la censura di violazione del principio di riparto AVV_NOTAIO‘onere probatorio in quanto con essa il ricorrente pretende di superare la rilevata mancata produzione dei documenti sopra indicati posti a fondamento AVV_NOTAIOe proprie doglianze, invocando l’alveo AVV_NOTAIOe presunzioni semplici.
7. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile a sua volta.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte fiorentina ha ritenuto inammissibile il motivo di appello osservando che il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di accertamento AVV_NOTAIOa pretesa risarcitoria ex art 96 c.p.c. avanzata dal l’AVV_NOTAIO in merito agli asseriti danni subiti dall’iniziativa giudiziale del COGNOME in ragione del fatto « che l’attore non aveva spiegato alcuna allegazione, neppure generica, dei danni subiti a causa AVV_NOTAIO‘iniziativa giudiziale del COGNOME» e che avverso tale argomento nel gravame «non è proposta alcuna critica» (pag. 9 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata).
Non sussiste pertanto la censura di nullità in procedendo lamentata dal ricorrente che mostra, ancora una volta, di non confrontarsi con la ratio decidendi AVV_NOTAIOa sentenza impugnata che, come veduto, ha adeguatamente ritenuto il motivo di gravame inammissibile perché argomentato sulla temerarietà AVV_NOTAIOa domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dall’AVV_NOTAIO nei suoi confronti laddove il Tribunale ha fondato il motivo di rigetto AVV_NOTAIOa domanda del COGNOME ex art. 96 c.p.c. sul fatto che l’attore non aveva allegato neppure genericamente i danni subiti a causa AVV_NOTAIO‘iniziativa giudiziale del COGNOME senza al riguardo proporre alcuna censura, evidenziandosi a tale proposito che quanto affermato n ell’atto di appello (pagg. 15-16) e riportato per estratto, estrapolato dal contesto in
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cui è inserito (pag. 23 del ricorso), è stato affermato dall’appellante con riferimento alla statuizione del Tribunale relativa al rigetto AVV_NOTAIOa domanda proposta dall’AVV_NOTAIO ex art. 96 c.p.c. ma ritenuta ‘esplicata’ come responsabilità ex art. 2043 c.c. e non già con riferimento al rigetto AVV_NOTAIOa domanda di condanna per lite temeraria proposta ex art. 96 c.p.c. dall’AVV_NOTAIO nei confronti AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO , in relazione al quale rigetto (a pag. 19 AVV_NOTAIO‘atto di appello ), l’appellante, attuale ricor rente, si è limitato a sostenere che lo stesso «risulta non motivato o motivato in modo insufficiente».
8. Va disatteso, infine, l’ottavo ed ultimo motivo di ricorso.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’appello ha motivato in modo coerente e piano il capo di sentenza con cui ha ritenuto ingiustificata la somma per cui era stata condannata al risarcimento l’AVV_NOTAIO , tenuto conto che non era «stato provato alcun danno patrimoniale né che vi fossero alternative all ‘ esecuzione immobiliare tali da assicurare un sicuro soddisfacimento del credito del COGNOME», né che fosse emerso alcun danno non patrimoniale derivante dal l’inadempimento contrattuale che avesse, contemporaneamente, violato i diritti e i doveri derivati dal contratto di mandato e i valori costituzionali AVV_NOTAIOa persona, ipotesi questa che potesse giustificare il preteso risarcimento (pag. 10 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, e ciò, evidentemente, in base ad un accertamento in fatto, non censurabile in questa sede.
9. In conclusione, il ricorso è rigettato;
Le spese seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate in favore AVV_NOTAIOe parti resistenti come da dispositivo; nulla per le spese AVV_NOTAIOa intimata che non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa parte ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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RAGIONE_SOCIALE quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis AVV_NOTAIOo stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento AVV_NOTAIOe spese processuali in favore di ciascuna AVV_NOTAIOe parti resistenti, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis AVV_NOTAIOo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio AVV_NOTAIOa Terza Sezione Civile il 19