Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29034 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12338/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME (CF: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL)
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (UK) LTD.
-intimata –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 689/2022 depositata in data 1/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702- bis c.p.c. e art. 14 d.lgs. 150 del 2011 l ‘ AVV_NOTAIO chiese la condanna della società RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME (nei cui confronti rinunciò in seguito
alla domanda) al pagamento della somma di euro 19.873,22, (importo comprensivo delle spese generali 15%, di IVA e c.p.a), a titolo di compensi per attività professionale svolta a favore della RAGIONE_SOCIALE per il l ‘ assistenza stragiudiziale e giudiziale contro la RAGIONE_SOCIALE
Costituendosi in giudizio, la RAGIONE_SOCIALE assunse preliminarmente la pendenza della medesima controversia dinnanzi al Tribunale di Brescia e, nel merito, chiese il rigetto della domanda della ricorrente. Inoltre, in via riconvenzionale, RAGIONE_SOCIALE chiese che fosse dichiarato l ‘ inadempimento contrattuale della professionista nell ‘ espletamento dell ‘ incarico, la risoluzione del contratto, che fosse dichiarato non dovuto l ‘ importo di euro 9.300,00, e che l ‘ AVV_NOTAIO fosse condannata alla restituzione della somma di euro 1.868,00 (oltre euro 200,00 per ritenuta d ‘ acconto) e al risarcimento dei danni subiti dalla società, che quantificava in euro 13.997,93.
Il Collegio pronunciò ordinanza con la quale dichiarò che il Tribunale di Monza era il giudice previamente adito ai sensi dell ‘ art. 39 c.p.c.; dispose la separazione della domanda riconvenzionale avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE; dispose la sospensione del procedimento ex art. 14 in attesa della definizione di quello instauratosi a seguito della domanda riconvenzionale.
La società RAGIONE_SOCIALE provvide ad iscrivere a ruolo la causa per la domanda riconvenzionale (R.G 3099/19).
A seguito della fissazione dell ‘ udienza, si costituì la COGNOME depositando memoria, nella quale chiese il rigetto delle domande riconvenzionali della convenuta e di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della RAGIONE_SOCIALE, al fine di essere da questa manlevata.
Costituendosi in giudizio, la terza chiamata assunse la inoperatività della polizza e l ‘ assenza di responsabilità della assicurata, chiedendo
il rigetto della domanda di manleva e, in subordine, che la domanda fosse accolta in misura ridotta.
La causa pervenne quindi a decisione, a seguito della separazione delle cause, solo sulle domande proposte da RAGIONE_SOCIALE di risoluzione del contratto, restituzione degli importi pagati e risarcimento del danno, nel presupposto dell ‘ accertamento dell ‘ inadempimento dell ‘ AVV_NOTAIO.
Con sentenza n. 1606/2021 il Tribunale di Monza pronunciò la risoluzione del contratto professionale tra le parti per inadempimento di NOME COGNOME e condannò la stessa alla restituzione dell ‘ acconto ricevuto, pari ad euro 1.868,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla ricezione della somma; condannò NOME COGNOME a corrispondere a RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 13.997,93 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda; condannò la terza chiamata a manlevare NOME COGNOME di quanto questa avrebbe dovuto corrispondere a titolo di risarcimento del danno alla RAGIONE_SOCIALE, nel limite del massimale di cui alla polizza e con esclusione delle somme dovute a titolo di restituzione; condannò NOME COGNOME al pagamento delle spese di lite di RAGIONE_SOCIALE; compensò le spese di lite tra NOME COGNOME e la terza chiamata.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME interpose gravame dinnanzi alla Corte di appello di Milano, dolendosi, con un primo motivo, della mancata ammissione della prova testimoniale dedotta ed allegando la nullità della sentenza per difetto di motivazione; con un secondo motivo, contestando il nesso causale tra la propria condotta commissiva od omissiva e il risultato derivatone; con un terzo motivo, deducendo l ‘ insussistenza del danno lamentato, attesa l ‘ esistenza di una polizza RAGIONE_SOCIALE che copriva le spese in caso di soccombenza; con un quarto motivo, dolendosi della mancata manleva dell ‘ assicurazione sulle spese legali in favore della controparte.
Costituendosi in giudizio, RAGIONE_SOCIALE chiese dichiararsi inammissibile o comunque nel merito respingersi l ‘ appello.
Si costituì RAGIONE_SOCIALE lnsurance (EU) DAC, Rappresentanza Gen. per l ‘ Italia, rimettendosi sui primi tre motivi di appello, chiedendo respingersi il quarto e proponendo appello incidentale col quale chiese accertarsi e dichiararsi l ‘ inoperatività della polizza, e conseguentemente respingersi la domanda di manleva.
Con sentenza n. 689/2022, depositata in data 1/03/2022, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Milano ha rigettato gli appelli principale e incidentale, confermando la sentenza n. 1606/2021 del Tribunale di Monza.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116, 187, 188 e 346 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all ‘ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale non ammesso e reso possibile la prova testimoniale, con la quale l ‘ odierna ricorrente avrebbe dimostrato di aver reso edotto il suo cliente dei rischi connessi alla causa da intraprendersi. Insussistenza della rinuncia alla prova testimoniale richiesta per non averla reiterata all ‘ udienza di precisazione delle conclusioni. Proponibilità del ricorso ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.: per non aver la Corte territoriale ed il Giudice di prime cure, senza alcuna motivazione, ammesso la prova testimoniale con la quale la COGNOME intendeva dimostrare di aver reso edotto il cliente della difficoltà della causa ‘ . La ricorrente denuncia in sintesi: (i) che la Corte territoriale non ha ammesso e reso possibile la prova testimoniale, con la quale l ‘ odierna ricorrente
avrebbe dimostrato di aver reso edotto il suo cliente dei rischi connessi alla causa da intraprendersi; (ii) l ‘ insussistenza della rinuncia alla prova testimoniale richiesta per non averla reiterata all ‘ udienza di precisazione delle conclusioni; (iii) la proponibilità del ricorso ex art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. per non avere la Corte territoriale e il giudice di prime cure , senza alcuna motivazione, ammesso la prova testimoniale con la quale la COGNOME intendeva dimostrare di aver reso edotto il cliente della difficoltà della causa.
Sul primo motivo. La Corte d ‘ Appello ha rilevato il comportamento omissivo della COGNOME in primo grado, quando, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha riproposto l ‘ istanza istruttoria volta all’ammisisone della prova testimoniale .
2.1 Infatti il Tribunale, con ordinanza del 27/10/2020 (doc. 2.12 fascicolo n. 3099/2019 R.G.), considerando superflui i capitoli di prova per testi e ritenendo la causa documentale, rinviò la stessa per la precisazione delle conclusioni. L ‘ odierna ricorrente prestò acquiescenza a tale statuizione precisando le proprie conclusioni senza ivi reiterare l ‘ istanza per l’ammisisone della prova testimoniale.
2.2 Secondo Cass., sez. I, sent. 23/03/2017, n. 7472 ‘ Nell ‘ ipotesi di rimessione della causa al collegio, le parti possono sottoporre a quest ‘ ultimo, ai sensi dell ‘ art. 178, comma 1, c.p.c., tutte le questioni già definite dal giudice istruttore con ordinanza revocabile, senza bisogno di proporre specifica impugnazione, purché sia stata chiesta, in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca della menzionata ordinanza. In caso contrario, resta precluso al collegio (ed anche al giudice unico, ove la controversia debba essere decisa dal tribunale in composizione monocratica) qualsivoglia scrutinio al riguardo, con la conseguente impossibilità di sollevare la suddetta questione in sede di impugnazione. ‘ Conformi Cass., sez. 6-3, ord. 4/04/2022, n. 10767: ‘ Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni
in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l ‘ impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione ‘ ; Cass., sez. II, sent. 10/11/2021, n. 33103.
2.3 La ricorrente nel motivo all’esame ha fatto riferimento alla sua condotta processuale successiva alla precisazione delle conclusioni in primo grado (atto di appello), e non già al comportamento processuale precedente a tale momento come da S.U. 1785/2018 e, comunque, tenuta in primo grado (Cass. 10767/22 e 33103/21).
2.4 Quanto alla dedotta violazione dell ‘ art. 360, n. 5, c.p.c., va osservato che la sentenza gravata ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando (sicché la motivazione, nel rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., c’è ), sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Essendo stato il gravame esperito dalla odierna ricorrente contro sentenza resa in prime cure in data 1°/09/2021 (come risulta dalla sentenza, p. 4), l ‘ atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all ‘ 11/9/2012. Siffatta circostanza determina l ‘ applicazione ‘ ratione temporis ‘ dell ‘ art. 348ter , ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. V, sent. 18/9/2014, n. 26860; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 65, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso -qual è quello presente -di cd. ‘ doppia conforme di merito ‘ , la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi
dell ‘ art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l ‘ onere ‘ di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell ‘ appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ‘ (Cass., Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie la ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, il che integra un ‘ ipotesi di inammissibilità del motivo, con riferimento alle censure riconducibili all ‘ art. 360, n. 5, c.p.c. Il motivo è pertanto inammissibile.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli articoli 1176 e 2236 c.c. in relazione all ‘ art. 360 c.p.c. n. 3 ‘ . La ricorrente sostiene che la Corte territoriale si sarebbe supinamente accodata all ‘ opinione del giudice di primo grado e che entrambi ‘ non leggono le carte e rendono sentenze punitive ‘ , non avrebbero letto le pagine 8, 9, 10 dell ‘ atto di impugnazione, che pertanto viene ritrascritto integralmente nel ricorso.
Più nel dettaglio, la ricorrente ribadisce che ‘ nel contesto storico in cui è stata messa a ruolo la causa contro la Banca non ancora si registravano sentenze filo bancarie, tali che avrebbero impedito di intraprendere una lite contro un istituto di credito ‘ (così a p. 10, penultimo §, del ricorso), e cita alcune pronunce di merito a sostegno delle proprie tesi, secondo cui anche la commissione di massimo scoperto era tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura. Il giudice di primo grado, prima, e la Corte d ‘ appello, dopo, non avrebbero, dunque, valutato adeguatamente l ‘ esistenza del contrasto giurisprudenziale in materia e se le ricordate pronunce, nel marzo del 2013, ‘ invece fossero state tenute in cale almeno dalla Corte Distrettuale- non di certo si sarebbe concluso che la COGNOME avesse agito negligentemente ‘ (così a p. 13, 3° §, del ricorso).
Sul secondo motivo. La ricorrente ha prodotto in primo grado una perizia che indicava il superamento del tasso soglia da parte di RAGIONE_SOCIALE solo in un trimestre per la non consistente somma di euro 507,00, per di più calcolata con un errore di trasposizione dei dati dagli estratti conto di riferimento. Pertanto, per tutto il rimanente periodo, nel citato elaborato peritale non vi era traccia del superamento del tasso soglia neppure sommando il tasso contrattuale con la commissione di massimo scoperto. Ed è per questa ragione che il Tribunale di Monza ha ritenuto ‘ evidente la grave negligenza della ricorrente che ha allegato il superamento del tasso soglia quando nemmeno il suo perito l ‘ aveva rilevato ‘ (cfr. doc. B allegato al ricorso).
4.1 Anche in secondo grado la Corte territoriale ha ribadito non solo ab origine la modestissima possibilità di esito positivo dell ‘ iniziativa processuale, ma soprattutto l ‘ inadeguatezza della prospettazione in quanto ‘ Nel caso in esame la valutazione di erroneità della soluzione prospettata dal difensore consegue non soltanto alla delibazione dell ‘ esito patentemente fallimentare del giudizio, ma anche e soprattutto, a monte, nella inadeguatezza della prospettazione; viene infatti affermata un ‘ usura oggetti va pari ad € 507 (che poi neppure risulterà confermate, constando di errore dì calcolo), e viene apoditticamente affermata un ‘ usura soggettiva, senza alcuna allegazione a sostegno ; del tutto evidente, in tale situazione di fatto, che l’opportunità di un’azione avrebbe dovuto essere soppesata con particolare attenzione, posto che la possibilità di esito positivo di tale iniziativa processuale era, ab origine, molto modesta. Nel caso in esame non risulta provato che l’AVV_NOTAIO abbia compiutamente ed esaurientemente edotto il cliente delle prospettive e dei rischi, al fine di metterlo in condizione di assumere una decisione consapevole . ‘ (così a p. 6, 2° e 3° §, della sentenza).
4.2 Il motivo in esame non solo è generico ma neppure coglie appieno la ratio decidendi della sentenza gravata (cfr. p. 6 della motivazione), ed è pertanto inammissibile.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 112 c.p.c. ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n. 3. Il giudice di appello sorvola e non considera il secondo motivo del gravame, quello della teoria controfattuale, in tema di responsabilità dell ‘ avvocato. Sua omessa pronuncia: nullità della sentenza ‘ . A detta della ricorrente, la Corte territoriale non considera il secondo motivo del gravame, quello della teoria controfattuale, in tema di responsabilità dell ‘ avvocato. Sostiene che, qualora nel giudizio RAGIONE_SOCIALE fosse stata ammessa una consulenza tecnica d ‘ ufficio e la medesima non avesse considerato le direttive della Banca di Italia, bensì avesse aderito alla teoria della centralità del Teg, l ‘ esito della controversia sarebbe stato favorevole alla ricorrente.
La ricorrente prospetta pertanto un ‘ omessa pronuncia su un fatto decisivo prospettato in sede di appello e centrale nella delibazione della responsabilità dell ‘ avvocato: la teoria controffattuale. Poiché nulla è stato statuito in proposito dalla Corte di Appello – sostiene la ricorrente – vi è nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 112 cpc.
Sul terzo motivo. Va precisato che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto: il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte ovvero quando egli pronuncia solo nei confronti di alcune parti; per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal
giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio. (Cass., sez. 6 – L, ord., n. 5730 del 3/03/2020; Cass. sez. 1, sent. n. 3388 del 18/02/2005). Inoltre, è stato pure precisato che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (così Cass., sez. 6-1, ord. 5/07/2016, n. 13716. Conforme Cass., sez. lav., sent. 18/03/2013, n. 6715: ‘ Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie (come quella di ammissione di una c.t.u., cui è assimilabile la richiesta di esame autoptico) per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione) ‘ .
Va sottolineato che, nella specie, la ricorrente lamenta, in sostanza , il mancato accoglimento dell’istanza volta all’espletamento di una c.t.u. – che, se non avesse considerato solo le direttive della Banca d’Italia ma anche la cd. teoria sulla centralità del TEG, l’esito della controversia sarebbe stato favorevole alla cliente difesa dall’AVV_NOTAIO – e denuncia la sussistenza di ‘un’omessa pronuncia su un fatto decisivo prospettato in sede di appello e centrale nella delibazione della responsabilità dell’avvocato: la teoria controfattuale’ .
Risulta palese che nella specie non difetta il momento decisorio, e che, come prospettate in questa sede, le doglianze proposte sono, alla luce dei principi sopra richiamati, del tutto inammissibili, né peraltro la teoria controfattuale costituisce ‘fatto decisivo’, come
sostenuto dalla ricorrente, e comunque, all’evidenza, la Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di appello con il quale è stata contestata la sussistenza del nesso causale (cfr. p. 6 della sentenza).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
8 Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell ‘ art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/09/2024.