Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17619 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17619 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3890 – 2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa con l’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso il suo studio in Capriate San Gervasio (BG), rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME giusta procura a margine del controricorso e da sé stesso, ex art. 86 cod. proc. civ., con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata –
avverso la sentenza n. 5115/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 22/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/7/2024 dal consigliere NOME COGNOME
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 5/2/2015, l’avv. NOME COGNOME convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Monza, la RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 19.773,98, quale corrispettivo per l’attività̀ professionale svolta, dedotto l’acconto versato di Euro 3.476,75, oltre interessi maturandi dal dovuto al saldo effettivo.
L’avvocato rappresentò di aver svolto attività difensiva per la RAGIONE_SOCIALE nel giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3179/10, ottenuto dal Fallimento Sala s.n.c. per l’importo di Euro 49.891,43 oltre interessi legali e spese.
L’attività si era conclusa con la sentenza n. 1282/2014 che aveva ridotto sensibilmente la pretesa.
1.1. Costituendosi, RAGIONE_SOCIALE chiese accertarsi, in riconvenzionale, l’avvenuto pagamento, in acconto, dell’importo di Euro 11.398,25, maggiore di quello riportato in ricorso introduttivo di Euro 3,476,75 e la responsabilit à̀ professionale dell’avv. COGNOME nello svolgimento del proprio mandato per avere omesso di informarla
dell’avvenuto deposito e della successiva notifica della sentenza n. 1282/14, pronunciata a conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da lui patrocinato, e per averne consentito il passaggio in giudicato; chiese, in conseguenza, la condanna dell’avvocato istante al risarcimento del danno arrecatole, anche in riferimento alle somme corrisposte al Fallimento dopo la sentenza suddetta.
L’avv. COGNOME chiam ò in garanzia la RAGIONE_SOCIALE.L.C.), sua compagnia assicuratrice del rischio professionale.
Disposta la conversione dal rito da sommario a quello ordinario di cognizione, e autorizzata la chiamata del terzo, nel contraddittorio con Zurich Insurance RAGIONE_SOCIALE.L.RAGIONE_SOCIALE, espletate le prove, il Tribunale di Monza, con sentenza n. 662/2017 resa in composizione monocratica, ritenuto l’inadempimento dell’avv. NOME COGNOME nell’espletamento del mandato professionale per RAGIONE_SOCIALE, riconobbe il diritto al compenso dell’avv. COGNOME per la somma di Euro 3.476,75 , già ricevuta in acconto dal professionista prima del giudizio e rigettò ogni altra domanda, compensando integralmente le spese di lite.
Con sentenza n. 5115/2018, la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello principale di RAGIONE_SOCIALE e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale dell’avv. COGNOME condannò la società al pagamento in favore di quest’ultimo della somma di E uro 4.318,25, rideterminato il suo credito per compensi in Euro 7.795,00, oltre le spese del doppio grado in favore dell’avvocato e del grado di appello in favore di Zurich.
In particolare, per quel che qui ancora rileva, quanto alla responsabilità professionale per omessa informazione del l’avvenuta notifica della sentenza, l a Corte d’appello escluse l’inattendibilità della teste NOME COGNOME, segretaria e fidanzata dell’avvocato , che aveva
dichiarato vi fosse stato un incontro tra le parti, presso lo studio, in cui era stata riferita l’avvenuta notifica della sentenza e sconsigliata l’impugnazione , i cui termini ancora non erano scaduti; ritenne che la valutazione prognostica dell’esito dell’impugnazione non proposta esorbitasse dai limiti della responsabilità professionale come allegata dalla società assistita.
Avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi a cui l’avv. COGNOME ha resistito con controricorso. RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, deve rilevarsi che, con la sua memoria illustrativa, la RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al primo motivo di ricorso con cui aveva prospettato, ex art. 360 comma I n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la violazione de ll’art. 112 cod. proc. civ. e, ex art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 158, 162 e 384 cod. proc. civ. e degli art. 3 comma 1, art. 14 commi 1 e 4 del d.lgs. 150/2011, per avere la Corte territoriale, ritenuto di poter valutare il merito delle domande di compenso svolte dall’avv. COGNOME per le prestazioni giudiziali rese, invece di rimettere le parti dinnanzi al Tribunale di Monza per la decisione secondo il rito collegiale, in unico grado.
La rinuncia, pur in assenza di procura ad hoc , esime allora questo Collegio dall’esame della censura, perché la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla sua fondatezza, implica soltanto una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d’impugnazione e non comporta la disposizione del diritto in contesa, sicché è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso ed è, perciò, efficace anche in
mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto sottratta alla disciplina prescritta dall’art. 390 cod. proc. civ. per la rinuncia al ricorso (Cass. Sez. 6 – 3, n. 414 del 13/01/2021).
Con il secondo motivo, articolato in più profili di censura, la società ricorrente ha lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 91, 92 e 96 cod. proc. civ., 2697, 1176, 1460 e 2712 cod. civ. e art. 5 comma 2 D.M. 55/2014 e, in riferimento al n. 4, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
In particolare, con il secondo profilo di censura, la ricorrente ha sostenuto che la Corte d’appello avrebbe erroneamente accolto il primo motivo di appello incidentale dell’avv. COGNOME ed escluso la responsabilità professionale di quest’ultimo soltanto sulla prova dell’avvenuta comunicazione dell’intervenuta notifica della sentenza nella riunione del 17 giugno 2014, ritenendo che ogni altra valutazione del comportamento del difensore esorbitasse dal perimetro della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ.
Il motivo è fondato.
La Corte d’appello, dato atto che la sentenza era stata notificata all’avv. COGNOME in data 29/5/2014, ha ritenuto che il primo giudice avesse riscontrato la sussistenza di un inadempimento «diverso da quello lamentato dalla RAGIONE_SOCIALE, con ciò violando il principio posto dall’art. 112 cod. proc. civ., ricavando da quanto affermato nella conclusionale depositata in primo grado dall’avv. COGNOME una dichiarazione confessoria circa il fatto -mai prima dedotto in giudizioche il professionista, nell’ incontro del giugno 2014, sconsigliò ai propri assistiti la proposizione di una impugnazione»; in conseguenza, ha giudicato infondato il terzo motivo dell’appello principale , con cui era stata censurata la negazione della sussistenza di un nesso causale tra
gli importi corrisposti al legale del fallimento e l’inadempimento dell’avvocato, e la fondatezza del primo motivo dell’appello incidentale , concernente un’asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Così decidendo, la Corte d’appello non ha correttamente applicato il principio dispositivo, perché non ha considerato che il fatto costitutivo dell’in adempimento, come dedotto da parte della società assistita, è consistito, nella sua essenzialità materiale, nell’aver e l’avvocato COGNOME consentito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in violazione dell’obbligo di diligenza professionale : era, dunque, questa la causa petendi della domanda risarcitoria e, come tale, avrebbe dovuto essere valutata in ogni aspetto, come risultante dagli atti.
Sul punto, in diritto, questa Corte ha ribadito che Il professionista, nella prestazione dell’attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un’obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell’art. 1176 cod. civ., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale il professionista è chiamato a rispondere.
In particolare, in tema di responsabilità professionale dell’avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere un’iniziativa giudiziari a, anche per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all’attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l’iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante e applicando la regola probatoria del più probabile
che non, ragionevoli probabilità di accoglimento. Il giudizio di risarcimento del danno per responsabilità professionale presuppone, pertanto, un giudizio prognostico ex ante sull’esito favorevole del giudizio che non si è celebrato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 25112 del 24/10/2017).
In tal senso la sentenza impugnata deve essere cassata.
L’accoglimento di questo profilo di censura implica logicamente l’assorbimento di ogni altro profilo concernente la valutazione delle prove, la violazione dell’art. 5 d .m. 55/2014 e dell’art. 96 cod. proc. civ.
Il ricorso è perciò accolto nel secondo profilo di censura del secondo motivo, assorbito ogni altro profilo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché provveda al riesame della lamentata responsabilità professionale dell’avvocato COGNOME in applicazione dei principi suesposti.
Stat uendo in rinvio, la Corte d’appello regolerà anche le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo profilo del secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda