Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29115 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29115 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20043/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2280/2023 depositata il 12/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE ha cancellato la posizione previdenziale dell’AVV_NOTAIO, in quanto costui aveva assunto l’incarico di consigliere di amministrazione della società RAGIONE_SOCIALE. La RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto incompatibile tale incarico, equivalente ad un’attività imprenditoriale, con l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE forense.
Contro questa decisione, dapprima, l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso amministrativo gerarchico e poi ha incaricato l’AVV_NOTAIO di impugnarla davanti al Tribunale ordinario.
AVV_NOTAIO, dunque, ha pr esentato ricorso al Tribunale di Milano, proponendo due domande: la prima di illegittimità di quella deliberazione; la seconda, in subordine, di restituzione delle somme comunque versate alla RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE si è costituita ed ha fondamentalmente contestato la domanda principale, ma implicitamente, secondo il ricorrente, ammettendo il diritto (domanda subordinata) alla restituzione delle somme versate.
L’attore ha rinunciato alla domanda principale, coltivando dunque solo la subordinata, ed ha ottenuto sentenza favorevole del Tribunale di Milano. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto impugnazione sostenendo di non avere prestato acquiescenza a quella domanda e soprattutto eccependo l’improcedibilità per difetto di previa domanda amministrativa.
Anche la Corte di Appello ha confermato il diritto alla restituzione, rigettando il gravame proposto salvo che in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che ha compensato per la metà tra le parti.
Su ricorso della RAGIONE_SOCIALE, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata proprio sulla questione della procedibilità, statuendo che la domanda non poteva essere proposta per difetto di previa domanda amministrativa di rimborso.
In tale giudizio di cassazione, l’avvocato COGNOME era stato sostituito, in quanto diventato incompatibile per l’incarico medio tempore assunto proprio all’interno della RAGIONE_SOCIALE, che era controparte.
AVV_NOTAIO, dopo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, anche per via di un mutamento giurisprudenziale (Cass. 22.11.2019, n. 30571), non ha più potuto ottenere la restituzione ed anzi ha dovuto rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE oltre 800 mila euro.
Ha attribuito tale esito all’errore commesso dall’AVV_NOTAIO, che aveva proposto domanda giudiziale di restituzione senza il previo esperimento della domanda amministrativa, dando causa dunque alla improcedibilità.
Sia il Tribunale di Milano che la Corte di Appello hanno rigettato la domanda.
La Corte di Appello ha ritenuto che: a) non era provato che, se informato, il cliente avrebbe agito diversamente; b) che non era prevedibile che la Corte di cassazione , ‘nonostante il regime privatistico della RAGIONE_SOCIALE, in assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto’, ‘avrebbe espresso il suo nuovo orientamento proprio nella causa dell’AVV_NOTAIO, estendendo i principi elaborati in materia previdenziale pubblica anche alle Casse private’; c) comunque sia, non sussisteva un pregiudizio risarcibile derivante dalla condotta del legale, in quanto, anche se il secondo
motivo del ricorso per cassazione presentato dalla RAGIONE_SOCIALE non fosse stato accolto, sarebbe stato accolto, ‘sulla base del principio del ‘più probabile che non’, il terzo motivo del detto ricorso, con cui era stata contestata la ripetibilità della quota dei contributi integrativi, ritenuta dalla Corte di merito, atteso che tre giorni prima la medesima Sezione Lavoro di questa Corte si era espressa per l’irripetibilità di tali contributi con la sentenza del 22 novembre 2019, n. 30571.
Ricorre l’AVV_NOTAIO con tre motivi di censura, di cui chiede il rigetto l’AVV_NOTAIO con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che i motivi di ricorso pongono questioni di rilievo nomofilattico che rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 17/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME