SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1253 2025 – N. R.G. 00000643 2023 DEPOSITO MINUTA 10 07 2025 PUBBLICAZIONE 10 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile-
Composto dai Sigg. Magistrati:
– dott. NOME COGNOME Presidente rel.
– dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
– dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 643NUMERO_DOCUMENTO R.G., trattenuta in decisione all’udienza del 18.3.2025 e promossa
DA
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elett.te dom.to in RomaINDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO. Parte_1
Appellante
CONTRO
Avv. con l’AVV_NOTAIO, elett.te dom.to in ForlìINDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO. CP_1 CP_2
Appellato avverso
la sentenza n. 155/2023 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 28.2.2023 .
Conclusioni RAGIONE_SOCIALEe parti : come da verbale di discussione.
Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio l’AVV_NOTAIO, proponendo in data 15.4.2019 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 312/2019 RG emesso dal Tribunale di Ravenna in data 6.2.2019 e contro al pedissequo decreto di accogliemento n. 188/2019, volto a conseguire il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma pari a € 26.916,52 oltre agli interessi legali e alle spese di procedura relative alle attività professionali svolte da in favore RAGIONE_SOCIALEa consistenti in incarichi professionali di natura giudiziale e stragiudiziale, aventi ad oggetto due successioni ereditarie. Parte_1 CP_1 Parte_1
La chiedeva al Tribunale di accertare l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe pretese creditorie del professionista, da preavvisi di parcella n. 41, 42 e 43 del 2018, contestate nell’ an e nel quantum stante l’asserita inadempienza di . La ricorrente spiegava dunque parallelamente domanda riconvenzionale volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità professionale RAGIONE_SOCIALE‘avvocato, il quale, secondo parte attrice, aveva mancato di informarla circa la necessità di accettare l’eredità con beneficio di inventario, condizione necessaria per esercitare successivamente l’azione di riduzione dei legati e tutelare la posizione di legittimaria RAGIONE_SOCIALEa Parte_1 CP_1 Parte_1
Domandava inde il ricorrente al Giudicante l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo a carico di di provvedere al risarcimento del danno pari a € 239.000,00 rappresentato dalla differenza fra quanto percepito in sede ereditaria dalla beni per € 211.000,00) e il valore RAGIONE_SOCIALEa quota di legittima ritenuta a lei spettante (beni per € 456.000,00), e perfezionatosi, secondo parte attrice, in virtù del decorso dei termini per la manifestazione RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALE‘eredità con CP_1 Parte_1
beneficio di inventario da parte RAGIONE_SOCIALEa
Parte_1
-Si costituiva la convenuta chiamando in garanzia il terzo e domandando al Giudice de quo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa totalità RAGIONE_SOCIALEe domande proposte ex adverso . Eccepiva Controparte_3
la regolarità RAGIONE_SOCIALEe parcelle e contestava la domanda riconvenzionale avanzata da controparte, sostenendone l’infondatezza. Allegava altresì di non aver mai ricevuto dalla cliente incarico di proporre azione di riduzione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni testamentarie del di lei padre, e di avere correttamente informato la cliente del contestato incombente. CP_1
-Si costituiva, inoltre, eccependo l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa attorea e richiamandosi alle difese del convenuto. Controparte_3
-Il Tribunale respingeva la domanda valorizzando in primis le risultanze RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale offerta dai testi notaio che redasse l’inventario relativo alla successione oggetto di disputa e facente capo ad padre RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, e RAGIONE_SOCIALE‘avvocato che relatavano come la osse stata debitamente informata circa la possibilità di agire in via giudiziale a tutela RAGIONE_SOCIALEe proprie ragioni successorie avverso le disposizioni contenute Testimone_1 Persona_1 Tes_2 […] Parte_1
nel testamento.
Peraltro, riconosceva il Tribunale che, anche qualora la on fosse stata resa edotta RAGIONE_SOCIALEa possibilità di accettare l’eredità con beneficio di inventario, e RAGIONE_SOCIALEe conseguenze relative alla mancata accettazione secondo tale modalità, ugualmente non fosse da ravvedersi un danno a suo carico: considerando, infatti, che la coerede nonché sorella RAGIONE_SOCIALEa Parte_1 Parte_1 Parte_2
aveva provveduto a manifestare l’accettazione RAGIONE_SOCIALE‘eredità con beneficio di inventario, si erano prodotti gli effetti previsti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 510 cc, il cui disposto comporta che l’avvenuta accettazione con beneficio di inventario da parte di un chiamato benefici anche gli altri chiamati. A tal proposito, accertava il Tribunale che la aveva provveduto all’accettazione beneficiata, manifestata in data 3.9.2018, senza proporre tuttavia azione di riduzione, pur non risultando ancora prescritta nei termini. […] Parte_1
In relazione alle pretese remuneratorie di , rilevava inoltre dapprima il Tribunale come l’effettivo avvenuto svolgimento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni professionali non risultasse contestato, ma piuttosto provato dalle numerose allegazioni documentali proposte dal convenuto. Peraltro, il Giudice di prime cure attestava che le somme pretese da a titolo di remunerazione fossero corrispondenti ai parametri previsti dal RAGIONE_SOCIALE, come confermato da opinamento RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE. CPNUMERO_DOCUMENTO1 CPNUMERO_DOCUMENTO1
Il Tribunale respingeva quindi l’opposizione avanzata dalla e la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice, confermando il disposto contenuto nel decreto ingiuntivo n. 188/2019, e condannando la rifondere e RAGIONE_SOCIALEe spese di lite liquidate in € 14.103,00 per compenso oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascuno. Parte_1 Parte_1 CP_1 Controparte_3
-Avverso tale decisione proponeva appello la er i seguenti motivi. Parte_1
-1) Con il primo motivo lamenta l’appellante che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere non contestata l’effettiva esecuzione RAGIONE_SOCIALEe attività giudiziali e stragiudiziali da parte di , avendo tralasciato di valutare i numerosi inadempimenti lamentati dalla tra i quali: la mancata produzione di un qualsivoglia preventivo scritto, l’assenza di stipulazione di incarico e contratto o di illustrazione dei rischi e problematiche connesse alla posizione RAGIONE_SOCIALEa medesima, e l’asserita assenza di consulenza in merito ad eventuali azioni, adempimenti e strategie processuali. CP_1 Parte_1
-2) Con il secondo motivo eccepiva l’appellante che il compenso preteso da fosse evidentemente sproporzionato rispetto all’attività professionale prestata, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEe asserite inadempienze professionali di questi. CP_1
Secondo la inoltre, il Giudice di prime cure avrebbe erratamente basato il decisum per quanto attiene al quantum spettante a in via esclusiva sulle risultanze del parere emesso dal RAGIONE_SOCIALE attestante la conformità di quanto preteso da alle tabelle relative agli indici di remunerazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni dei professionisti adottate dall’RAGIONE_SOCIALE. Parte_1 CP_1 CP_1
-3) Contestava poi l’appellante l’accertamento da parte del Tribunale RAGIONE_SOCIALE‘assenza di danni a proprio carico. Secondo la infatti, la pretesa circostanza per la quale, a fronte di una complessa vicenda successoria come quella nella quale si trova lei coinvolta, l’avvocato non l’avrebbe informata circa l’opportunità di provvedere all’accettazione con beneficio di inventario, le avrebbe cagionato un vulnus . Sempre secondo l’appellante, il Tribunale errava de facto nella mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEe ‘conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’omessa rappresentazione tramite valutazione prognostica RAGIONE_SOCIALEe conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata accettazione con beneficio di inventario’. Parte_1 CP_1
Peraltro, la circostanza riportata dal Tribunale, per la quale in virtù RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta accettazione con beneficio di inventario effettuata dalla coerede anche la veva potuto provvedere a manifestare l’accettazione beneficiata secondo il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 510 cc, non avrebbe impedito che si verificassero conseguenze pregiudizievoli per la derivanti dalla dispersione del patrimonio ereditario rientrante nella di lei legittima. Parte_2 Parte_1 Parte_1
-4) Lamenta infine l’appellante l’asserita erronea omessa valutazione da parte del Tribunale RAGIONE_SOCIALEe testimonianze rese in giudizio dai testi e Tes_3 Tes_4
Si costituiva l’appellato contestando totalmente la proposta impugnazione riportandosi al percorso logico giuridico del Tribunale, richiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e la conferma RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza.
-L’appello proposto è infondato per le ragioni che seguono.
-A) Nel merito del primo motivo, relativo alla contestazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto svolgimento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni da parte RAGIONE_SOCIALE‘avvocato in favore RAGIONE_SOCIALE‘allora cliente dall’ampia documentazione probatoria allegata dall’appellato appare evidente l’esecuzione di numerose prestazioni da parte del professionista a favore RAGIONE_SOCIALEa propedeutiche allo spiegamento di azioni giudiziali mirate a tutelare a tutelare la di lei posizione di legittimaria. CP_1 Parte_1 Parte_1
Anzi, lo svolgimento di numerose attività da parte del , quali, a titolo esemplificativo, il contatto RAGIONE_SOCIALE istituti bancari e l’intimazione a di restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme ricevute in vita dal padre, per il valore di €7.631,00, e il procedimento di apposizione dei sigilli e redazione RAGIONE_SOCIALE‘inventario per il valore di € 4.320,00, non viene contestato in maniera puntuale dall’appellante, anzi piuttosto confermato. CP_1 Parte_2
La circostanza per la quale non sia stato presentato un formale preventivo scritto, o non siano stati stipulati atti di incarico o contratti, peraltro, non è sufficiente per se ad escludere la remunerazione del professionista per le attività portate a compimento, o a comportare una richiesta di risarcimento del danno. Come ha riconosciuto la Corte di Cassazione, infatti, la disposizione di parola può essere reputata ‘ norma di comportamento dei contraenti ‘, ma non certo ‘ norma di validità del contratto ‘ e, consequenzialmente, ‘ non incide sulla genesi RAGIONE_SOCIALE‘atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullit à ‘ (si vedano a tal proposito Cass. SS. UU. n. 26724 del 19.12.2007; Cass. Sez. II n. 23914 del 24.11.2015).
Lo stesso asserito rapporto fiduciario che avrebbe unito la , non fa altro che motivare la ragione per la quale le parti sarebbero ricorse ad accordi meramente verbali, e la conduzione dei rapporti sia avvenuta secondo modalità informali e in assenza di preventivi o incarichi scritti, ma non giustifica certamente il mancato pagamento a fronte di attività provatamente svolte da parte del professionista. Parte_1 CP_1
La menzionata complessità RAGIONE_SOCIALEe vicende successorie citate dall’appellante , peraltro, lascia nuovamente intendere il fatto che l’avvocato sia stato effettivamente chiamato a svolgere una molteplicità di attività articolate, peraltro documentalmente provate.
Si ritiene dunque provata l’effettuazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni dedotte in via documentale da parte di e per gli importi quantificati dallo stesso. CP_1
-B) Vanno rigettate altresì le contestazioni RAGIONE_SOCIALE‘appellante relative al quantum del compenso preteso dal per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni professionali a favore RAGIONE_SOCIALEa Si dà conto infatti in primis del fatto che l’appellante ha addotto contestazioni generiche limitandosi a dolersi RAGIONE_SOCIALE‘abnormità del compenso richiesto da parcella presentata dal professionista, senza specificare nel dettaglio per quale ragione e di quanto dovrebbe essere ridotta la parcella. CP_1 Parte_1
Tali pretese, peraltro, rispondono anche ai criteri tabellari delineati dall’RAGIONE_SOCIALE, e sono state oggetto di opinamento positivo da parte del RAGIONE_SOCIALE, parere che pur non essendo dotato di efficacia vincolante, può essere valutato dal Giudice, come nel nostro caso, unitamente a tutti gli altri elementi documentali di prova prodotti dalla parte.
-C) Venendo poi al motivo concernente l’asserito grave inadempimento del professionista per aver omesso di rendere edotta la sua cliente RAGIONE_SOCIALEa necessità di accettare l’eredità con benefcio di inventario ai fini di impugnare i legati e le donazioni che l’opponente riteneva pregiudizievoli RAGIONE_SOCIALE‘entità del compendio ereditario a lei spettante, va pienamente confermato l’apprezzamento positivo RAGIONE_SOCIALEe prove testimoniali rese nel giudizio di primo grado.
Invero, le testimonianze di e concordanti e provenienti da testi affidabili, danno conferma del fatto che abbia debitamente informato la circa l’opportunità di provvedere all’accettazione beneficiata per poi agire eventualmente in riduzione, circostanza che poi non si verificava per libera scelta RAGIONE_SOCIALEa edesima. Tes_1 Tes_5 CP_1 Parte_1 Parte_1
La circostanza RAGIONE_SOCIALE‘assenza di danno a carico RAGIONE_SOCIALEa confermata inoltre dagli effetti in favor RAGIONE_SOCIALE‘appellante generati dall’art. 510 e 564 cc, che consentono tutt’oggi all’appellante, che già ha manifestato l’accettazione con beneficio di inventario, di agire evenutalmente in riduzione. Parte_1
Nel caso di specie, invero, l’appellante allega un danno eventuale che la mancata prefigurazione del danno stesso avrebbe potuto generare, adducendo una richiesta di ristorazione del ‘danno da mancata prefigurazione’, che non incontra alcuna tutela nel nostro sistema giuridico. Anche ove sia ammesso il risarcimento del danno futuro, è necessario, al fine di riconoscere la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione risarcitoria, che sia superato il mero pericolo o la semplice eventualità che si verifichi l’evento dannoso, ed occorre invece la certezza del suo avvento (esclusa in questo caso dalle stesse circostanze materiali, che dimostrano in via fattuale piuttosto la concreta impossibilità del verificarsi del danno) (si veda Cass. Sez. II, sent. n. 40120del15/12/2021; Cass. Sez. III, sent. n. 5099 del 25/02/2020).
-Le spese seguono la soccombenza e per il principio di causazione l’appellante è tenuta alle spese anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Controparte_3
-Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di NOME COGNOME , avverso la sentenza n. 155/2023 del Tribunale di Ravenna, e depositata il 28.2.2023 , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_1
A ) resping e l’appello proposto;
B) condanna l’appellante a rifondere all’appellato le spese del grado, che liquida in € 14317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge.
C) Ricorrono i presupposti di cui all’art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile, il 10/6/25
IL PRESIDENTE Rel. ed Est. (NOME COGNOME)