SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1253 2025 – N. R.G. 00000643 2023 DEPOSITO MINUTA 10 07 2025 PUBBLICAZIONE 10 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile-
Composto dai Sigg. Magistrati:
– dott. NOME COGNOME Presidente rel.
– dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
– dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 643/2023 R.G., trattenuta in decisione all’udienza del 18.3.2025 e promossa
DA
rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME ed elett.te dom.to in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME.
Appellante
CONTRO
Avv. con l’avv. NOME COGNOME, elett.te dom.to in Forlì, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME.
Appellato avverso
la sentenza n. 155/2023 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 28.2.2023 .
Conclusioni delle parti : come da verbale di discussione.
Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio l’avv. NOME COGNOME proponendo in data 15.4.2019 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 312/2019 RG emesso dal Tribunale di Ravenna in data 6.2.2019 e contro al pedissequo decreto di accogliemento n. 188/2019, volto a conseguire il pagamento della somma pari a € 26.916,52 oltre agli interessi legali e alle spese di procedura relative alle attività professionali svolte da in favore della consistenti in incarichi professionali di natura giudiziale e stragiudiziale, aventi ad oggetto due successioni ereditarie.
La chiedeva al Tribunale di accertare l’infondatezza delle pretese creditorie del professionista, da preavvisi di parcella n. 41, 42 e 43 del 2018, contestate nell’ an e nel quantum stante l’asserita inadempienza di . La ricorrente spiegava dunque parallelamente domanda riconvenzionale volta all’accertamento della responsabilità professionale dell’avvocato, il quale, secondo parte attrice, aveva mancato di informarla circa la necessità di accettare l’eredità con beneficio di inventario, condizione necessaria per esercitare successivamente l’azione di riduzione dei legati e tutelare la posizione di legittimaria della
Domandava inde il ricorrente al Giudicante l’accertamento dell’obbligo a carico di di provvedere al risarcimento del danno pari a € 239.000,00 rappresentato dalla differenza fra quanto percepito in sede ereditaria dalla beni per € 211.000,00) e il valore della quota di legittima ritenuta a lei spettante (beni per € 456.000,00), e perfezionatosi, secondo parte attrice, in virtù del decorso dei termini per la manifestazione dell’accettazione dell’eredità con
beneficio di inventario da parte della
-Si costituiva la convenuta chiamando in garanzia il terzo e domandando al Giudice de quo il rigetto della totalità delle domande proposte ex adverso . Eccepiva
la regolarità delle parcelle e contestava la domanda riconvenzionale avanzata da controparte, sostenendone l’infondatezza. Allegava altresì di non aver mai ricevuto dalla cliente incarico di proporre azione di riduzione delle disposizioni testamentarie del di lei padre, e di avere correttamente informato la cliente del contestato incombente.
-Si costituiva, inoltre, eccependo l’infondatezza della pretesa attorea e richiamandosi alle difese del convenuto.
-Il Tribunale respingeva la domanda valorizzando in primis le risultanze della prova testimoniale offerta dai testi notaio che redasse l’inventario relativo alla successione oggetto di disputa e facente capo ad padre della ricorrente, e dell’avvocato che relatavano come la osse stata debitamente informata circa la possibilità di agire in via giudiziale a tutela delle proprie ragioni successorie avverso le disposizioni contenute
nel testamento.
Peraltro, riconosceva il Tribunale che, anche qualora la on fosse stata resa edotta della possibilità di accettare l’eredità con beneficio di inventario, e delle conseguenze relative alla mancata accettazione secondo tale modalità, ugualmente non fosse da ravvedersi un danno a suo carico: considerando, infatti, che la coerede nonché sorella della
aveva provveduto a manifestare l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, si erano prodotti gli effetti previsti ai sensi dell’art. 510 cc, il cui disposto comporta che l’avvenuta accettazione con beneficio di inventario da parte di un chiamato benefici anche gli altri chiamati. A tal proposito, accertava il Tribunale che la aveva provveduto all’accettazione beneficiata, manifestata in data 3.9.2018, senza proporre tuttavia azione di riduzione, pur non risultando ancora prescritta nei termini.
In relazione alle pretese remuneratorie di , rilevava inoltre dapprima il Tribunale come l’effettivo avvenuto svolgimento delle prestazioni professionali non risultasse contestato, ma piuttosto provato dalle numerose allegazioni documentali proposte dal convenuto. Peraltro, il Giudice di prime cure attestava che le somme pretese da a titolo di remunerazione fossero corrispondenti ai parametri previsti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, come confermato da opinamento dello stesso Consiglio.
Il Tribunale respingeva quindi l’opposizione avanzata dalla e la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice, confermando il disposto contenuto nel decreto ingiuntivo n. 188/2019, e condannando la rifondere e delle spese di lite liquidate in € 14.103,00 per compenso oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascuno.
-Avverso tale decisione proponeva appello la er i seguenti motivi.
-1) Con il primo motivo lamenta l’appellante che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere non contestata l’effettiva esecuzione delle attività giudiziali e stragiudiziali da parte di , avendo tralasciato di valutare i numerosi inadempimenti lamentati dalla tra i quali: la mancata produzione di un qualsivoglia preventivo scritto, l’assenza di stipulazione di incarico e contratto o di illustrazione dei rischi e problematiche connesse alla posizione della medesima, e l’asserita assenza di consulenza in merito ad eventuali azioni, adempimenti e strategie processuali.
-2) Con il secondo motivo eccepiva l’appellante che il compenso preteso da fosse evidentemente sproporzionato rispetto all’attività professionale prestata, anche in considerazione delle asserite inadempienze professionali di questi.
Secondo la inoltre, il Giudice di prime cure avrebbe erratamente basato il decisum per quanto attiene al quantum spettante a in via esclusiva sulle risultanze del parere emesso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati attestante la conformità di quanto preteso da alle tabelle relative agli indici di remunerazione delle prestazioni dei professionisti adottate dall’Ordine.
-3) Contestava poi l’appellante l’accertamento da parte del Tribunale dell’assenza di danni a proprio carico. Secondo la infatti, la pretesa circostanza per la quale, a fronte di una complessa vicenda successoria come quella nella quale si trova lei coinvolta, l’avvocato non l’avrebbe informata circa l’opportunità di provvedere all’accettazione con beneficio di inventario, le avrebbe cagionato un vulnus . Sempre secondo l’appellante, il Tribunale errava de facto nella mancata considerazione delle ‘conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’omessa rappresentazione tramite valutazione prognostica delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata accettazione con beneficio di inventario’.
Peraltro, la circostanza riportata dal Tribunale, per la quale in virtù dell’avvenuta accettazione con beneficio di inventario effettuata dalla coerede anche la veva potuto provvedere a manifestare l’accettazione beneficiata secondo il disposto dell’art. 510 cc, non avrebbe impedito che si verificassero conseguenze pregiudizievoli per la derivanti dalla dispersione del patrimonio ereditario rientrante nella di lei legittima.
-4) Lamenta infine l’appellante l’asserita erronea omessa valutazione da parte del Tribunale delle testimonianze rese in giudizio dai testi e
Si costituiva l’appellato contestando totalmente la proposta impugnazione riportandosi al percorso logico giuridico del Tribunale, richiedendo il rigetto dell’impugnazione e la conferma dell’impugnata sentenza.
-L’appello proposto è infondato per le ragioni che seguono.
-A) Nel merito del primo motivo, relativo alla contestazione dell’avvenuto svolgimento delle prestazioni da parte dell’avvocato in favore dell’allora cliente dall’ampia documentazione probatoria allegata dall’appellato appare evidente l’esecuzione di numerose prestazioni da parte del professionista a favore della propedeutiche allo spiegamento di azioni giudiziali mirate a tutelare a tutelare la di lei posizione di legittimaria.
Anzi, lo svolgimento di numerose attività da parte del , quali, a titolo esemplificativo, il contatto degli istituti bancari e l’intimazione a di restituzione delle somme ricevute in vita dal padre, per il valore di €7.631,00, e il procedimento di apposizione dei sigilli e redazione dell’inventario per il valore di € 4.320,00, non viene contestato in maniera puntuale dall’appellante, anzi piuttosto confermato.
La circostanza per la quale non sia stato presentato un formale preventivo scritto, o non siano stati stipulati atti di incarico o contratti, peraltro, non è sufficiente per se ad escludere la remunerazione del professionista per le attività portate a compimento, o a comportare una richiesta di risarcimento del danno. Come ha riconosciuto la Corte di Cassazione, infatti, la disposizione di parola può essere reputata ‘ norma di comportamento dei contraenti ‘, ma non certo ‘ norma di validità del contratto ‘ e, consequenzialmente, ‘ non incide sulla genesi dell’atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullit à ‘ (si vedano a tal proposito Cass. SS. UU. n. 26724 del 19.12.2007; Cass. Sez. II n. 23914 del 24.11.2015).
Lo stesso asserito rapporto fiduciario che avrebbe unito la , non fa altro che motivare la ragione per la quale le parti sarebbero ricorse ad accordi meramente verbali, e la conduzione dei rapporti sia avvenuta secondo modalità informali e in assenza di preventivi o incarichi scritti, ma non giustifica certamente il mancato pagamento a fronte di attività provatamente svolte da parte del professionista.
La menzionata complessità delle vicende successorie citate dall’appellante , peraltro, lascia nuovamente intendere il fatto che l’avvocato sia stato effettivamente chiamato a svolgere una molteplicità di attività articolate, peraltro documentalmente provate.
Si ritiene dunque provata l’effettuazione delle prestazioni dedotte in via documentale da parte di e per gli importi quantificati dallo stesso.
-B) Vanno rigettate altresì le contestazioni dell’appellante relative al quantum del compenso preteso dal per l’esecuzione delle prestazioni professionali a favore della Si dà conto infatti in primis del fatto che l’appellante ha addotto contestazioni generiche limitandosi a dolersi dell’abnormità del compenso richiesto da parcella presentata dal professionista, senza specificare nel dettaglio per quale ragione e di quanto dovrebbe essere ridotta la parcella.
Tali pretese, peraltro, rispondono anche ai criteri tabellari delineati dall’Ordine degli Avvocati, e sono state oggetto di opinamento positivo da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, parere che pur non essendo dotato di efficacia vincolante, può essere valutato dal Giudice, come nel nostro caso, unitamente a tutti gli altri elementi documentali di prova prodotti dalla parte.
-C) Venendo poi al motivo concernente l’asserito grave inadempimento del professionista per aver omesso di rendere edotta la sua cliente della necessità di accettare l’eredità con benefcio di inventario ai fini di impugnare i legati e le donazioni che l’opponente riteneva pregiudizievoli dell’entità del compendio ereditario a lei spettante, va pienamente confermato l’apprezzamento positivo delle prove testimoniali rese nel giudizio di primo grado.
Invero, le testimonianze di e concordanti e provenienti da testi affidabili, danno conferma del fatto che abbia debitamente informato la circa l’opportunità di provvedere all’accettazione beneficiata per poi agire eventualmente in riduzione, circostanza che poi non si verificava per libera scelta della edesima.
La circostanza dell’assenza di danno a carico della confermata inoltre dagli effetti in favor dell’appellante generati dall’art. 510 e 564 cc, che consentono tutt’oggi all’appellante, che già ha manifestato l’accettazione con beneficio di inventario, di agire evenutalmente in riduzione.
Nel caso di specie, invero, l’appellante allega un danno eventuale che la mancata prefigurazione del danno stesso avrebbe potuto generare, adducendo una richiesta di ristorazione del ‘danno da mancata prefigurazione’, che non incontra alcuna tutela nel nostro sistema giuridico. Anche ove sia ammesso il risarcimento del danno futuro, è necessario, al fine di riconoscere la sussistenza dell’obbligazione risarcitoria, che sia superato il mero pericolo o la semplice eventualità che si verifichi l’evento dannoso, ed occorre invece la certezza del suo avvento (esclusa in questo caso dalle stesse circostanze materiali, che dimostrano in via fattuale piuttosto la concreta impossibilità del verificarsi del danno) (si veda Cass. Sez. II, sent. n. 40120del15/12/2021; Cass. Sez. III, sent. n. 5099 del 25/02/2020).
-Le spese seguono la soccombenza e per il principio di causazione l’appellante è tenuta alle spese anche nei confronti della
-Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 155/2023 del Tribunale di Ravenna, e depositata il 28.2.2023 , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A ) resping e l’appello proposto;
B) condanna l’appellante a rifondere all’appellato le spese del grado, che liquida in € 14317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge.
C) Ricorrono i presupposti di cui all’art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 10/6/25
IL PRESIDENTE Rel. ed Est. (NOME COGNOME