Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34993 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34993 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2862/2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
GRAZIELLA COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrenti –
e
COGNOME NOME; NOME COGNOME, quale curatore dell’eredità giacente di NOME COGNOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 1838/2021 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata in data 15/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ritenuto che,
NOME COGNOME ha evocato in giudizio in giudizio gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME deducendo di avere conferito loro un incarico professionale per ricorrere dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Palermo avverso la sanzione irrogatagli per l’impiego di manodopera irregolare nello studio dentistico di cui l’attore era titolare;
lamentava il COGNOME che i professionisti convenuti non avevano diligentemente adempiuto alle obbligazioni professionali assunte poiché, a seguito del giudizio di primo grado, la Commissione Tributaria regionale (dinanzi alla quale i convenuti non si erano costituiti) aveva definito il giudizio con l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, sicché, essendo mancata alcuna riassunzione del giudizio dinanzi a quest’ultimo, le sanzioni irrogate a carico del COGNOME erano divenute definitive;
ciò posto, l’attore invocava la condanna dei convenuti al pagamento, in proprio favore, dell’importo corrispondente all’oggetto della cartella esattoriale divenuta esecutiva a seguito della sentenza di secondo grado;
si costituivano i professionisti contestando la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domande e deducendo la correttezza del rispettivo operato nel fornire all’attore le informazioni necessarie, precisando che la mancata costituzione nel giudizio di appello rappresentava una circostanza irrilevante;
ciò posto, concludevano per il rigetto RAGIONE_SOCIALE domande e la condanna dell’attore al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese per lite temeraria;
con sentenza del 6/11/2018 il Tribunale di Palermo riteneva che la scelta dei difensori di non coltivare il giudizio di secondo grado, omettendo di riassumere la causa davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ritenuta competente, avesse determinato il pregiudizio lamentato dall’attore e, conseguentemente, condannava gli avvocati al pagamento della somma richiesta;
avverso tale decisione proponevano appello i soccombenti;
a seguito dell’interruzione del giudizio per l’intervenuto decesso dell’avvocato COGNOME, la causa veniva riassunta dall’AVV_NOTAIO;
con sentenza del 15/11/2021, la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’impugnazione, rigettava le domande proposte dall’attore, condannandolo al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi del giudizio in favore RAGIONE_SOCIALE controparti;
a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha rilevato come l’originario attore avesse contestato ai convenuti il solo illecito consistito nella violazione dei propri obblighi di informazione e nella mancata costituzione in sede di appello a seguito della decisione di primo grado;
ciò posto, ritenuto che la fonte del pregiudizio lamentato dall’attore dovesse identificarsi, non già nella mancata costituzione in appello, bensì nella mancata riassunzione dinanzi al giudice ordinario (indicato dal giudice tributario di secondo grado come titolare della giurisdizione sulla domanda proposta dal COGNOME), la domanda di risarcimento, così come espressamente formulata, doveva dirsi infondata per difetto di nesso causale tra la condotta contestata a carico dei convenuti e il danno;
avverso la sentenza del giudice d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso, rilevando di aver rinunciato all’eredità del proprio marito e padre, NOME COGNOME;
NOME COGNOME non ha svolto difese in questa sede;
in previsione dell’adunanza in camera di consiglio 13/9/2024, NOME COGNOME ha depositato memoria;
con ordinanza interlocutoria n. 3959 del 16/2/2025, il Collegio della Terza Sezione civile di questa Corte ha disposto il rinvio della discussione del ricorso a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente di procedere alla notificazione del ricorso nei confronti degli eredi di NOME COGNOME o, in mancanza, del curatore dell’eredità giacente;
in data 6/3/2025, il difensore del ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell’eredità giacente di NOME COGNOME (nominato in data 27/10/2020);
la curatela dell’eredità giacente di NOME COGNOME non ha svolto difese in questa sede;
NOME COGNOME ha depositato un’ulteriore memoria;
considerato che,
dev ‘ essere preliminarmente rilevato come il difensore dell’odierno ricorrente abbia manifestato la volontà di insistere in questa sede per l’accoglimento del ricorso nei soli confronti di NOME COGNOME, con la conseguente implicita volontà di rinunciare all’impugnazione proposta nei confronti degli eredi di NOME COGNOME, ovvero del curatore dell’eredità giacente di quest’ultimo (pag. 2 della memoria del 20/11/2025);
in forza di tale premessa, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, tanto nei confronti degli eredi (rinuncianti) di NOME COGNOME, quanto dell’eredità giacente di quest’ultimo, dovendo nella specie trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona, ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall’art. 390, co. 2, c.p.c., non produce l’effetto dell’estinzione del processo, limitandosi a rivelare unicamente il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio (cfr., da ultimo, Sez. 3, ordinanza n. 30640 del 28/11/2024, Rv. 672922 – 01);
con riguardo al ricorso proposto nei confronti di COGNOME, con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi su tutta la domanda proposta, avendo erroneamente motivato la decisione di rigetto della domanda sul presupposto che l’attore non avesse contestato ai due professionisti l’inadempimento consistito nella mancata informazione sulle azioni da intraprendere e nella mancata riassunzione del procedimento innanzi al giudice competente;
in particolare, ad avviso dell’istante, la Corte territoriale non si sarebbe avveduta che quella condotta inadempiente dei professionisti era stata contestata con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., in cui era contenuta la precisazione che ‘ attesa la mancata comunicazione dell’esito del giudizio di appello, il dottor COGNOME ha perso la
possibilità di impugnare l’avviso di accertamento davanti al giudice competente ‘;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c. n. 5 e 6 (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per essersi il giudice d’appello sottratto all’accertamento dei presupposti RAGIONE_SOCIALE domande proposte, ritualmente e legittimamente modificate con la memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1, e per non aver esaminato le domande così come modificate, dettando, sul punto, una motivazione del tutto lacunosa e, conseguentemente, nulla, siccome inidonea alla soddisfazione del c.d. ‘minimo costituzionale’ imposto dall’art. 132 c.p.c.;
entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono fondati;
osserva il Collegio come, nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (prodotto in questa sede dal ricorrente in assolvimento degli oneri di puntuale allegazione del ricorso, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.), si trova scritto quanto segue: « I procuratori oggi convenuti non si sono mai costituiti nel procedimento di secondo grado incoato dall’RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, nonostante questi abbiano ricevuto regolare notifica dell’atto di appello ed abbiano ricevuto regolare mandato dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME: a fortiori si aggiunga che gli AVV_NOTAIO e COGNOME non hanno mai notiziato il AVV_NOTAIOCOGNOME in merito all’esito del giudizio di secondo grado.
«Così che, in data 08/11/2013, il AVV_NOTAIOCOGNOME riceveva la notifica di una cartella esattoriale di € 23.323,95 emanata a seguito della sentenza emessa in secondo grado dalla Commissione Tributaria Regionale per il procedimento per il quale era stato conferito mandato agli odierni convenuti » (cfr. pag. 3 dell’atto di citazione);
successivamente, nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. prodotta in primo grado (anch’essa allegata in questa sede dal ricorrente) precisa l’attore : « L’esito del giudizio di appello è stato ‘nefasto’ ma controparte ritiene ‘errando’ che la dichiarazione del difetto di giurisdizione sia stata ‘positiva’ per l’attore.
«Invero a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione l’interesse a portare il ricorso innanzi al Giudice competente doveva essere del ricorrente non dell’RAGIONE_SOCIALE.
«Ed infatti il difetto di giurisdizione ha fatto venire meno anche la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale in quanto emessa da un giudice non competente di guisa che il Verbale di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni è divenuto definitivo e l’RAGIONE_SOCIALE ha iscritto a ruolo l’intera sanzione.
«In ogni caso, pur prendendo per buona la ipotesi di parte convenuta, la stessa avrebbe dovuto comunicare il reale esito della sentenza di primo grado nonché la mancata costituzione in appello e l’esito del predetto appello comunicando altresì, specialmente dopo la comunicazione della cartella di pagamento, che l’importo iscritto a ruolo a suo dire non era dovuto per intero ma solo parzialmente come da sentenza di primo grado.
«Ciò non ha fatto violando il precipuo obbligo di informazione».
Sulla base di queste premesse, l’attore ha concluso : «Voglia l’On. Tribunale Civile di Palermo
«dare atto che gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME hanno disatteso gli obblighi di informazione su di loro gravanti ed hanno violato il dovere di diligenza
«Dire e dichiarare che attesa la mancata comunicazione dell’esito del giudizio di appello il AVV_NOTAIO COGNOME ha perso la possibilità di impugnare l’avviso di accertamento innanzi al Giudice competente;
«Conseguentemente condannare gli odierni convenuti in solido tra loro al pagamento in favore del AVV_NOTAIO COGNOME della somma di € 23.323,95 oltre interessi legali oltre alla somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento danni ovvero condannare i convenuti al pagamento di quella somma maggiore o minore che l’adito Giudice riterrà di giustizia » (cfr. pagg. 2-4 della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. prodotta in primo grado);
sulla base degli atti così come riprodotti, varrà osservare come il contenuto della memoria ex art. 183 n. 1 depositato in primo grado dall’attore risponda pienamente a quanto previsto dalla norma stessa (art. 183 n. 1 c.p.c. vigente all’epoca dei fatti, ossia all’ottobre 2016 data di redazione della memoria) ai sensi del quale: « Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni RAGIONE_SOCIALE domande, RAGIONE_SOCIALE eccezioni e RAGIONE_SOCIALE conclusioni già proposte »;
in breve, attraverso il deposito di detta memoria, il COGNOME ha ritualmente e legittimamente precisato e modificato (nel senso dell’ emendatio e non già dell’inammissibile mutatio ) le domande già proposte con l’atto di citazione, evidenziando come la contestazione dell’illecito avanzata nei confronti RAGIONE_SOCIALE controparti comprendesse, non solo la denuncia della mancata informazione sull’esito del giudizio di secondo grado, ma anche la contestazione avente ad oggetto la mancata coltivazione del giudizio dinanzi al giudice competente; e ciò, al fine di evitare l’attestazione della definitività della sanzione tributaria;
deve ritenersi, pertanto, erronea la decisione d’appello, nella parte in cui ha ritenuto che l’attore non avesse effettivamente invocato il risarcimento del danno nei confronti dei convenuti sulla base del fatto
illecito consistito (anche) nella mancata informazione circa l’esito del giudizio d’appello e nella mancata possibilità di coltivare l’impugnazione contro l’avviso di accertamento dinanzi al giudice (ordinario) competente;
sulla base di tali premesse – dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché nei confronti del curatore dell’eredità giacente di NOME COGNOME, per sopravvenuta carenza di interesse dev’essere rilevata la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censure sollevate con il ricorso proposto nei confronti di COGNOME e, conseguentemente, disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione a quest’ultimo , con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità;
ritiene il Collegio sussistenti giusti motivi, avuto riguardo alla scansione temporale e alla particolarità RAGIONE_SOCIALE vicende connesse alle informazioni circa l’avvenuta rinuncia all’eredità da parte dei controricorrenti, per l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in relazione a NOME COGNOME e NOME COGNOME;
non vi è luogo a provvedere sulle dette spese nei confronti del curatore dell’eredità giacente di NOME COGNOME, non avendo quest’ultimo svolto attività difensiva in questa sede;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso proposto nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché nei confronti del curatore dell’eredità giacente di NOME COGNOME, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché il ricorso proposto nei confronti del curatore dell’eredità giacente di NOME COGNOME.
Accoglie il ricorso proposto nei confronti di COGNOME; cassa la sentenza impugnata in relazione a quest’ultimo e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente e NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso proposto nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché nei confronti del curatore dell’eredità giacente di NOME COGNOME, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 4 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME