Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34631 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34631 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
sul ricorso 21240/2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il 31/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. NOME COGNOME convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese NOME COGNOME chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 8.974,09, ovvero la diversa somma dovuta, oltre accessori, per la redazione quale avvocato dell’atto di precetto del 22 luglio 2014 nell’ambito della prestazione professionale per processo esecutivo per obblighi di fare (rimozione di un muretto di cemento di divisione fra due proprietà) e relativa opposizione all’esecuzione, nonché per procedimento ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. ed altro procedimento esecutivo, prestazione per la quale aveva ricevuto tre acconti per la complessiva somma di Euro 2.738,10. Il convenuto chiese il rigetto della domanda e propose domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno patrimoniale per la tardiva proposizione di eccezione di usucapione. Con ordinanza di data 31 gennaio 2022 il Tribunale adito liquidò in favore del ricorrente Euro 5.540,00 oltre accessori ed interessi e rigettò la domanda riconvenzionale.
Osservò il Tribunale, per quanto qui rileva, premesso che la domanda riconvenzionale era suscettibile di istruzione sommaria, che, pur ammettendo che effettivamente il resistente, alla luce delle difese espletate, avesse sollevato in quel giudizio una eccezione di usucapione (circostanza contestata dall’AVV_NOTAIO) e dichiarata poi tardiva nell’ordinanza definitoria del giudizio, ai fini della responsabilità dell’avvocato doveva verificarsi se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente fosse riconducibile alla condotta del legale, se un danno vi fosse stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva
od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. n. 2638 del 2013). Precisò che in tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applicava non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso poteva essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa (Cass. n. 25112 del 2017). Aggiunse che nel caso di specie difettava, per non essere stata fornita alcuna deduzione, ogni riscontro idoneo a far desumere secondo il richiamato criterio cd. del ‘più probabile che non’ che, ove sollevata tempestivamente l’eccezione di usucapione, essa sarebbe stata accolta e conseguentemente non vi sarebbe stata soccombenza del COGNOME nel giudizio.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, comma 2, 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, alla luce di Cass. n. 4655 del 2021, ed in particolare del principio di diritto secondo cui la valutazione della diligenza professionale dell’avvocato si arresta allo stadio della verifica che la scelta difensiva abbia effettivamente tenuto conto delle questioni prospettabili e sia stata adot tata, all’esito di una compiuta
informazione del cliente, sulla base di una diligente e razionale ponderazione dei vantaggi e dei rischi ad essa connessi, che dalla comparsa di costituzione emerge la consapevolezza del difensore circa la prospettabilità dell’eccezione di usucapione, in assenza di rischi peraltro nel caso di sua proposizione, e che non vi è prova della compiuta informazione del cliente al riguardo. Aggiunge che quest’ultimo , in ragione del comportamento omissivo del professionista, è stato privato del risultato sperato o quantomeno della chance di successo.
Il ricorso è inammissibile. In tema di procedimento speciale di liquidazione di onorari avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, qualora sia proposta una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) che ampli l’oggetto del giudizio, senza esorbitare dalla competenza del giudice adito, e che, prestandosi ad un’istruzione sommaria, sia trattata con il procedimento di cui all’art. 702-bis c.p.c., la relativa decisione deve essere impugnata con l’appello ai sensi dell’art. 702quater c.p.c. e non con il ricorso immediato per cassazione, essendo quest’ultimo limitato alle sole controversie rientranti nella previsione del menzionato art. 14 e, dunque, a quelle di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato, già previste dall’art. 28, l. n. 794 del 1942 (Cass. n. 6321 del 2022).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2023