Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10194 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10194 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 146/2023 R.G. proposto da :
Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso da sé stesso, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE RAGIONE_SOCIALE SALERNO n. 1341/2022 depositata il 13/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 16/12/2022, illustrato da successiva memoria del 31/1/2025, NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Salerno depositata il 13/10/2022, emessa in accoglimento di una domanda di accertamento della responsabilità professionale dell’avvocato, proposta in via riconvenzionale in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avviato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’avvocato COGNOME qui ricorrente, per opporsi al pagamento del compenso professionale nella gestione di una lite e per chiedere il risarcimento dei danni. L’intimata RAGIONE_SOCIALE il 26/01/2023 ha notificato controricorso per dedurre l’inammissibilità o infondatezza del ricorso, illustrato da successiva memoria.
Nel primo grado di giudizio avviato innanzi al Giudice di Pace (GdP) di Eboli, con l’opposizione a decreto ingiuntivo la società aveva chiesto il rigetto della pretesa dell’Avv. COGNOME e proposto in via riconvenzionale la domanda di risoluzione del contratto d’opera professionale per grave inadempimento del mandato, oltre alla condanna al pagamento di 16.000,00 euro a titolo di risarcimento dei danni. Assumeva la RAGIONE_SOCIALE che l’Avv. COGNOME, al quale si era rivolta per recuperare giudizialmente alcune somme pagate alla società RAGIONE_SOCIALE (che aveva fornito a RAGIONE_SOCIALE merce in parte viziata, in parte non consegnata) aveva commesso gravi errori nell’espletare il suo mandato, non avendo chiesto il pagamento degli interessi ‘commerciali’ maturati sulle somme dovute in restituzione dalla CAM ed avendo erroneamente quantificato, in diminuzione, la merce venduta dalla CAM di cui era chiesta la restituzione del prezzo (euro 16.000 anziché euro 22.000). Il Tribunale di Salerno, successivamente investito della controversia in ragione della competenza per valore della domanda riconvenzionale, accoglieva la domanda di risarcimento relativa al contestato
inadempimento dell’avv. COGNOME per avere erroneamente indicato in citazione il numero di cartoni consegnati avariati o non consegnati e avere conseguentemente richiesto in pagamento una somma notevolmente inferiore, determinando un danno per la società da lui assistita; rigettava, invece, la domanda risarcitoria collegata alla mancata richiesta degli ‘interessi commerciali’ con riferimento alla domanda di pagamento della somma dovuta in restituzione, assumendo che la richiesta di interessi legali implicasse anche quella di interessi al tasso di cui alla L. 231/2001.
Veniva proposto appello dall’avvocato COGNOME condannato al risarcimento del danno in favore di COGNOME e appello incidentale da COGNOME per il mancato accoglimento del risarcimento conseguente all’omesso accoglimento della domanda di riconoscimento degli interessi legali al tasso commerciale. La Corte d’appello di Salerno respingeva l’appello principale dell’avvocato e accoglieva l’appello incidentale di COGNOME quanto alla responsabilità dell’avvocato riconducibile all’omessa richiesta di interessi commerciali sulle somme dovute alla cliente a titolo di restituzione di quanto versato in eccesso alla venditrice, in quanto la domanda non risultava essere stata proposta nell’atto introduttivo con riguardo al credito restitutorio.
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
Motivi della decisione
In via preliminare va rilevato che il controricorso della RAGIONE_SOCIALE risulta notificato oltre il 40° giorno dalla notifica del ricorso avvenuta, come evidenziato dall’attestazione di notifica del ricorso per invio telematico, in data 16/12/2022.La notifica del controricorso deve avvenire entro il termine previsto ex lege per la scadenza del termine di 20 giorni previsto per il deposito del ricorso ex art. 369 e 370 c.p.c. Il controricorso risulta notificato
il 26/01/2023, dunque oltre il termine di scadenza del 25 gennaio e, pertanto, deve dichiararsene l’inammissibilità.
Quanto al merito del ricorso deve rilevarsi che esso è inammissibile per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma, n. 3 cod. proc. civ. l’avv. COGNOME denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 -1227 c.c. e artt. 40 e 41 c.p. in relazione all’appello principale, in quanto la Corte di appello, dopo aver affermato i principi che regolano la responsabilità professionale dell’avvocato sotto il profilo della valutazione prognostica di probabile esito favorevole della controversia in relazione a un comportamento diligente, non avrebbe considerato che la domanda proposta nella comparsa conclusionale dinanzi al Tribunale nel primo grado di giudizio non era una domanda nuova rispetto a quella inizialmente proposta nella citazione, ma una mera emendatio libelli, erroneamente non accolta dal Tribunale sull’assunto che si trattasse di una domanda nuova.
7.1. La censura è inammissibile, non essendo in grado di attingere compiutamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, espressasi in linea con l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (” petitum ” e ” causa petendi “), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (cfr. per tutte Cass. Sez. U, sentenza n. 12310 del 15/06/2015; Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 30455 del 2/11/2023). E, in effetti, la sentenza impugnata, pur avendo
espressamente preso in considerazione l’eventualità che la diversa quantificazione dei cartoni (e del loro prezzo) contenuta nell’atto di citazione si potesse qualificare come una emendatio libelli , ha ritenuto che la responsabilità dell’avvocato fosse da ricollegarsi al fatto che la nuova allegazione difensiva non potesse validamente inoltrarsi con la memoria conclusionale del giudizio di primo grado, stante la preclusione istruttoria verificatasi. In conseguenza, ha ritenuto che ‘ anche l’eventuale impugnazione della sentenza sul punto non avrebbe potuto sortire alcun esito positivo per il cliente’. Peraltro nulla viene argomentato in relazione al rilievo, fatto proprio dalla Corte di merito, che il presunto errore del cliente nel riferire dati errati con la nota del 3.5.2004 era stato tardivamente rappresentato solo nel secondo e non nel primo grado di giudizio, sicché della stessa deduzione non poteva tenersi conto anche perché dalla medesima nota risultava la provvisorietà dei dati in essa contenuti e la riserva di ulteriori contestazioni.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ex articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell’onere della prova, assumendo che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto che dovesse essere l’avvocato a provare l’assenza di un nesso causale e il proprio corretto adempimento.
8.1. Il motivo è inammissibile prima che infondato perché, anche in questo caso, non coglie la ratio decidendi che fonda l’accoglimento della domanda di accertamento della responsabilità su un pieno accertamento del fatto che il maggior importo non fosse stato riconosciuto in sede giudiziale, non già perché non spettante, bensì perché intempestivamente richiesto. La Corte di merito ha pertanto correttamente ritenuto che a fronte di tale deduzione di
responsabilità contrattuale, in virtù dell’onere di riparto della prova, costituiva onere dell’appellante provare l’esatto adempimento della propria prestazione e/o l’assenza di un nesso di causalità fra il danno subito dall’appellata e la prestazione resa, sull’assunto che, una volta provato il nesso causale tra fatto pregiudizievole ed evento, è onere dell’avvocato provare l’esatto adempimento della propria prestazione. Nel giudizio di legittimità, peraltro, il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Sez. L -, sentenza n. 17313 del 19/08/2020; Sez. 3 -, sentenza n. 13395 del 29/05/2018; Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 13395 del 29/05/2018).
Con il terzo motivo ex art. 360 n° 3 c.p.c. deduce violazione e falsa ^applicazione degli artt. 1223 -1227 c.c.; art. 40 e 41 c.p. In relazione all’appello incidentale della società cliente per ottenere il risarcimento del danno correlato all’ omessa richiesta degli interessi commerciali, viene denunciato che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto di accogliere la relativa domanda, male interpretando la domanda del giudizio con riguardo agli interessi richiesti, correttamente interpretata, invece, dal Tribunale. Il ricorrente denuncia come errata la qualificazione data alla domanda là dove la Corte d’appello ha ritenuto che ‘…….Il mancato riconoscimento degli interessi sulla somma riconosciuta come spettante è conseguenza della omissione del legale che li ha richiesti solo in relazione alla domanda risarcitoria…. ‘ L’assunto è che poiché in nessuna parte della sentenza sussisterebbe tale tipo di collegamento, ovvero una richiesta di interessi riconducibile al solo risarcimento danni,
essa costituirebbe una interpretazione priva di alcun riscontro oggettivo.
9.1. Il motivo è inammissibile perché l’interpretazione della domanda giudiziale, l’apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice del merito: il sindacato su tale operazione interpretativa, pertanto, è consentito solo ove sia denunciato un error in procedendo , determinativo della nullità della sentenza o del procedimento per inesatta rilevazione del contenuto della domanda in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che deve essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.(Cass. Sez. 3 – , sentenza n. 28903 dell’11/11/2024; Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 11103 del 10/06/2020; Cass. Sez. 3, sentenza n. 3355 del 13/02/2014).
9.2. Il r ilievo di inammissibilità di tale censura si ricollega, quindi, all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di responsabilità dell’avvocato per negligente svolgimento dell’attività professionale nell’interesse del cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l’attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato, di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l’errore di sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 28903 dell’11/11/2024; Cass. Sez. 3, sentenza n. 3355 del 13/02/2014).
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c. n° 4 l’omessa motivazione con riferimento al nesso di causalità tra la condotta ed il danno subito dalla società cliente. Il motivo è inammissibile perché, con la denuncia di una motivazione omessa, il ricorrente, in realtà, censura la contraddittorietà e insufficienza della motivazione che, per essere rilevante, deve dimostrarsi apparente o intrinsecamente contraddittoria, non rilevando che il giudice abbia esposto, sia pure in maniera sintetica, le ragioni del proprio convincimento (cfr. per tutte, SU 8053/2014; Cass. SU Cass. 34469/2019).
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla si provvede per la regolamentazione delle spese processuali stante l’inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 13/02/2025.