Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5448 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5448 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24496/2023 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale,
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 1043/2023, depositata il 27/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La vicenda trae origine dalle scritture private, risalenti al 1978, al 1980 e al 1982, da cui, secondo NOME COGNOME, l’odierno ricorrente, risulterebbe il riconoscimento, da parte sua e dei fratelli NOME e NOME nonché della moglie di quest’ultimo, NOME COGNOME, della gestione in comune delle risorse e dei proventi di varie attività imprenditoriali e della spettanza degli stessi nella misura di un terzo a ciascuno dei fratelli, benché i beni e le attività, per ragioni di comodo, fossero intestati in prevalenza a NOME COGNOME e alla COGNOME.
Insorto in seguito contrasto tra i fratelli COGNOME, si rese necessario avvalersi di un collegio arbitrale per provvedere alle operazioni divisionali.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, disattendendo il lodo arbitrale, disposero per l’intero di alcuni cespiti senza il previo consenso degli altri fratelli COGNOME; trasferirono così parte dei beni direttamente alla COGNOME e parte alla RAGIONE_SOCIALE (controllata da NOME COGNOME e amministrata dalla COGNOME), la quale, in seguito, li cedette alla RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME conveniva, pertanto, dinanzi al Tribunale di Savona, il fratello NOME, la COGNOME e le società risultate cessionarie dei beni per ottenere l’accertamento della simulazione
assoluta ovvero la declaratoria di inopponibilità nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. degli atti dispositivi dei beni di cui asseriva di essere comproprietario.
Il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 373/1995, rigettava le sue domande. La Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 196/2000, accoglieva l’impugnazione di NOME COGNOME e dichiarava la simulazione assoluta dei negozi traslativi stipulati dal fratello NOME e dalla COGNOME e la loro inefficacia nei confronti dell’appellante. Questa Corte, infine, con la sentenza n. 8588/1999, respingeva il ricorso presentato da NOME COGNOME, dalla moglie NOME COGNOME nonché dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e, per l’effetto, confermava la decisione impugnata.
NOME COGNOME, tramite l’AVV_NOTAIO COGNOME, odierno controricorrente, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona nei confronti del fratello NOME, di NOME COGNOME, degli eredi del fratello NOME (NOME ed NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), delle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la pronuncia di una sentenza, a norma dell’art. 2932 cod. civ., che gli attribuisse un terzo dei beni di cui sosteneva di essere comproprietario.
Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 740/2005, rigettava le domande del COGNOME e compensava le spese del giudizio, ritenendo che non si fosse formato un giudicato in ordine all’esistenza ed alla validità di un patto fiduciario tra i fratelli COGNOME, all’origine della richiesta di NOME COGNOME, e dichiarando l’impossibilità di emettere una pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. per difetto della forma scritta ex art. 1350 c.c. del patto fiduciario, qualificando le scritture private prodotte in giudizio quali negozi ricognitivi dell’accordo fiduciario, privi di efficacia traslativa.
La Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 357/2008, non solo condivideva le motivazioni addotte dal giudice di prime cure a supporto delle statuizioni reiettive, ma respingeva altresì la tesi di parte appellante secondo cui il negozio ricognitivo del 21 luglio 1982 avrebbe integrato tutti i requisiti del patto fiduciario, ivi compresa la forma scritta.
Il ricorso per cassazione presentato dal COGNOME, tramite l’AVV_NOTAIO, avverso la sentenza n. 357/2008, chiamato la prima volta all’udienza del 25 febbraio 2014, veniva rinviato a nuovo ruolo con assegnazione di termine per la notifica a RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE e a quest’ultimo personalmente. Alla successiva udienza del 26 novembre 2014, con ordinanza interlocutoria comunicata il 29 gennaio 2015, veniva ordinata la rinnovazione -per integrazione del contraddittorio -della notifica del ricorso nei confronti del curatore del fallimento di NOME COGNOME nonché di ciascuno degli ex soci della cessata RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, fissando termine di sessanta giorni.
Con sentenza n. 23919/2015, questa Corte dichiarava improcedibile il ricorso (principale) del COGNOME per violazione dell’art. 371 -bis c.p.c.
NOME COGNOME, ritenutosi danneggiato dall’AVV_NOTAIO COGNOME, cui era imputabile la causa della improcedibilità del ricorso, lo conveniva, dinanzi al Tribunale di Genova, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla sua condotta omissiva, ai sensi dell’art. 2229 e ss. e dell’art. 1176, 2° comma, c.c.
Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 1314/2020, pur riconoscendo l’errore del convenuto, rigettava la domanda del COGNOME, ritenendo che: a) non poteva dirsi formato il giudicato implicito sulla validità del pactum fiduciae a monte delle scritture private ricognitive del medesimo: circostanza che era stata posta a fondamento dell’azione ex art. 2932 c.c.; b) la questione relativa
alla necessità della forma scritta per la validità del patto fiduciario relativo a beni immobili era stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte solo con la sentenza n. 6459/2020 che, innovando rispetto alla giurisprudenza prevalente all’epoca della proposizione del ricorso per cassazione dichiarato improcedibile, aveva riconosciuto la validità del pactum fiduciae stipulato oralmente. Di conseguenza, escludeva che il ricorso dell’odierno ricorrente, se non fosse stato dichiarato improcedibile, avrebbe avuto buone e concrete probabilità di essere accolto.
La Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 1043/2023, ha rigettato l’appello principale proposto dal COGNOME e, accogliendo l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE che il COGNOME aveva chiamato in giudizio a titolo di manleva, lo ha condannato al pagamento delle spese legali sostenute dalla terza chiamata nel primo grado di giudizio, liquidandole in euro 25.000,00.
Formulando sei motivi, NOME COGNOME ricorre per la cassazione di detta sentenza.
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE resistono con separati controricorsi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
Tutte le parti, in vista dell’odierna Camera di consiglio, depositano memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per passaggio in giudicato della questione relativa alla esistenza e validità del pactum fiduciae » e ripropone la tesi dell’avvenuto passaggio in giudicato, eventualmente implicito, della validità del pactum fiduciae , posto a monte delle scritture private del 1978, del 1980 e del 1982.
Dalle pagine 20, 21, 22 della sentenza qui impugnata, si evince che il giudice a quo ha disatteso la tesi del COGNOME; interrogatosi, infatti, sul se l’accertamento della validità del rapporto giuridico presupposto, ovvero del pactum fiduciae , avesse costituito premessa logico -giuridica indefettibile per le richieste pronunce di simulazione e di revocatoria ordinaria, ha concluso, sotto il profilo della declaratoria ex art. 1416 c.c., che il giudice investito della controversia è tenuto a verificare «la mera allegazione, rectius l’esistenza, da parte del creditore del simulato alienante, dello specifico credito costituente fatto legittimante ( ex multis Cass. n. 5961/2008)», prescindendo dalla prova dell’effettiva esistenza di detto credito e, a fortiori , della validità del rapporto obbligatorio presupposto, e che, ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., è irrilevante la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell’azione revocatoria, la quale non persegue scopi restitutori; di conseguenza, ha escluso che si fosse formato il giudicato implicito sulla validità del patto fiduciario.
1.1) Premesso che «L’autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito)» (Cass. 03/01/2020, n. 16; Cass. 26/02/2019 n. 5486), il ricorrente sostiene che è vero che per l’accertamento della simulazione è sufficiente, quale condizione legittimante, l’allegazione dello specifico credito (rappresentato da quanto risulta dagli atti ricognitivi) e che, ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria, è accoglibile una nozione lata di credito che presuppone la mera
verosimiglianza dell’esistenza di detto credito, ma precisa che i giudici aditi, «allorquando hanno accolto le azioni finalizzate ad accertare la simulazione e ad ottenere la revocatoria, hanno compiuto un pieno accertamento sulla validità del rapporto giuridico presupposto, che costituiva la premessa dell’allegato credito», atteso che «per dichiarare l’inefficacia di atti che evidentemente coinvolgevano soggetti terzi rispetto al rapporto riguardante fiduciante e fiduciario, il Giudicante non avrebbe potuto non considerare la validità del patto fiduciario di cui l’atto ricognitivo costituiva la mera estrinsecazione formale». In altri termini, per «intaccare la posizione giuridica di soggetti terzi rispetto al rapporto fiduciante -fiduciario» non poteva non essere stata accertata a monte la validità del patto fiduciario.
1.2) Aggiunge che, nel giudizio introdotto nel 1989, la questione relativa alla sua qualità di creditore -fiduciante non aveva costituito una pregiudiziale in senso tecnico (tale da dover essere accertata in via meramente incidentale), ma una pregiudiziale in senso logico giuridico, poiché aveva costituito oggetto di una specifica eccezione dei convenuti, sulla quale il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 314/1994, si era espressamente pronunciato, rigettandola.
Precisa, a supporto di detta ricostruzione, che quando una questione pregiudiziale in senso tecnico, di norma suscettibile di accertamento meramente incidentale, sia stata decisa su espressa richiesta di una delle parti, su quell’accertamento può formarsi il giudicato, come, del resto, aveva riconosciuto lo stesso Tribunale di Savona, nella sentenza n. 740/2005, alle pagine 15/16, allorché aveva precisato «che le questioni pregiudiziali in senso tecnico sono passibili di accertamento incidentale, salvo che per legge, ovvero a seguito di apposita domanda formulata da una delle parti, non sia richiesta, su una di esse, una decisione che, a quel punto, acquista efficacia di giudicato».
Nel giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale di Savona n. 314/1994, i convenuti avevano espressamente chiesto di accertare che l’attore NOME COGNOME non era comproprietario dei beni oggetto del giudizio. Il Tribunale, nel rigettare tale domanda, aveva esplicitamente statuito che doveva riconoscersi in capo all’odierno ricorrente non già «un diritto di comproprietà sui beni intestati a COGNOME NOME», bensì il «diritto -di natura obbligatoria -al trasferimento della quota di proprietà pari ad un terzo da parte di soggetti a cui i beni sono stati intestati, quanto meno in parte, solo fiduciariamente» (v. pag. 9 e 10 della sentenza del Tribunale di Savona n. 314/94). Detta statuizione, conseguente a specifica eccezione di parte e confermata anche nei successivi gradi del procedimento (Corte d’Appello Genova n. 306/1996 e Cass. n. 8588/1999) avrebbe dovuto, quindi, considerarsi coperta da giudicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2909 c.c. e 34 c.p.c.
1.3) Ancor più dirimente, secondo il ricorrente, sarebbe la mancata impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della seguente statuizione resa dal Tribunale di Savona, con la sentenza 314/94, pag. 15: «Quanto alla revocatoria si osserva che è pur vero che l’attore può ritenersi titolare di un diritto di credito nei confronti di COGNOME NOME alla stregua delle risultanze della scrittura 28/3/78 per quanto sopra si è detto, tuttavia trattasi del diritto all’adempimento di un obbligo di fare consistente nel trasferimento della quota di proprietà pari a un terzo sui beni solo fiduciariamente intestati per l’intero a COGNOME NOME».
Il che dimostrerebbe che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo , i giudici nei precedenti gradi di giudizio non si erano affatto limitati a «verificare la mera allegazione, rectius l’esistenza’ dello specifico credito, potendo ‘prescindere dalla prova dell’effettiva esistenza e, a fortiori, della validità del rapporto obbligatorio presupposto’)», ma erano andati ben oltre,
accertando, con valore di giudicato, la sua qualità di effettivo creditore, e che detto accertamento (pieno e non meramente incidentale), relativo alla sussistenza di un suo diritto di credito, non poteva non aver avuto ad oggetto anche la validità del rapporto giuridico presupposto, cioè del pactum fiduciae rappresentante il fatto costituivo del credito, documentato con le scritture poi qualificate meramente ricognitive.
1.4) Peraltro, questa Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 6459/2020, ha, comunque, affermato che la dichiarazione che contiene il pactum fiduciae stipulato oralmente, realizzando «la conservazione del preesistente rapporto», costituisce «autonoma fonte di obbligazione per il soggetto che la sottoscrive, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.» (quindi, anche a prescindere dai problemi relativi alla validità del pactum ). Questo significherebbe che l’azione ex art. 2932 c.c. proposta dall’AVV_NOTAIO avrebbe comunque dovuto essere accolta, atteso che gli atti ricognitivi costituiscono in ogni caso autonoma fonte di obbligazione per il soggetto che li sottoscrive, suscettibile di esecuzione in forma specifica appunto ex art. 2932 c.c.
1.5) Il motivo, come si è riferito, contiene più ordini di censure, nessuno dei quali, per le ragioni che si esporranno, è, tuttavia, meritevole di accoglimento.
1.5.1) La prima questione – quella secondo cui il giudice non avrebbe potuto dichiarare la simulazione né l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dei negozi traslativi, senza previamente accertare la validità del patto fiduciario – non si confronta con la sentenza impugnata né con la giurisprudenza di questa Corte che pacificamente riconosce che l’accertamento del diritto di credito in capo al procedente non costituisce l’indispensabile antecedente logico -giuridico dell’azione revocatoria, tant’è che il giudizio sull’azione ex art. 2901 c.c. non deve essere sospeso quando il credito da tutelare sia oggetto di contestazione in separato giudizio,
non ravvisandosi in tale ipotesi conflitto virtuale di giudicati, perché « l’accertamento svolto incidenter tantum dal giudice dell’azione revocatoria in ordine al credito contestato, è esclusivamente finalizzato ad ottenere l’inefficacia dell’atto pregiudizievole alle ragioni del creditore ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull’esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale» (v. ex multis Cass. 12/07/2013, n. 17257). Il principio è stato esteso da Cass. 6/10/2005, n. 19492 anche all’azione di simulazione e a quella di nullità e ha dato vita ad una giurisprudenza che è da considerare consolidata.
L’esclusione della pregiudizialità – pregiudizialità che ricorre, come si è chiarito, solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un’altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto -destituisce di fondamento la pretesa del ricorrente di ricavare dal coinvolgimento dei terzi acquirenti nel giudizio volto ad accertare la simulazione e/o la revocatoria degli atti dispositivi l’accertamento con efficacia di giudicato della sua qualità di creditore avente origine nella stipulazione del patto fiduciario.
1.5.2) L’ulteriore questione – quella che fa leva sull’eccezione con cui i convenuti nel giudizio dinanzi al Tribunale di Savona avrebbero chiesto di accertare che l’odierno ricorrente non era comproprietario dei beni trasferiti -presta il fianco ad una declaratoria di inammissibilità per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c.
Gli assunti a fondamento della tesi secondo cui in capo al COGNOME più giudici avevano riconosciuto il diritto ad ottenere il trasferimento di un terzo dei beni oggetto del giudizio non soddisfano il principio di autosufficienza del ricorso, codificato dall’art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c., in quanto il ricorrente, per un verso, omette di riprodurre il tenore della eccezione asseritamente formulata, non la localizza in questo giudizio di legittimità (si limita, ex art. 369 c.p.c., ad indicare di avere allegato al ricorso gli «Atti processuali e fascicolo documenti di primo e secondo grado»: p. 31), né dimostra la mancata impugnazione e quindi il passaggio in giudicato dell’asserito accertamento del diritto ad ottenere il trasferimento di un terzo del diritto di proprietà dei beni in contesa.
Anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ RAGIONE_SOCIALE, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento e/o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1°, n. 6 c.p.c., perché parte ricorrente nell’enucleare i motivi di ricorso, aveva «fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti): requisito che può essere
concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 c.p.c., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda» (Cass. 19/04/2022, n. 12481); con l’ulteriore precisazione che l’onere di allegazione può esser assolto mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Cass., Sez. Un., 25/03/2010, n. 7161 e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, cfr. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726). Il principio di autosufficienza, del resto, non subisce eccezioni neppure nell’ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito); detta deduzione presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo.
1.5.3) Il terzo ordine di censure mosse alla sentenza impugnata l’accertamento della validità del negozio fiduciario, senza il quale non sarebbe stato possibile riconoscere la sussistenza di un suo diritto di credito al trasferimento dei beni formalmente intestati al fratello e alla cognata – va incontro anch’esso ad una declaratoria di inammissibilità, per ragioni ulteriori: l’accertamento del diritto di credito – quale che sia il suo oggetto – è incidentale rispetto all’accoglimento della domanda di simulazione e/o di inefficacia ex
art. 2901 c.c.; il che porta a riaffermare che il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata (v. supra § 1.5), ove è stato ribadito che era stato sì accertato che il COGNOME era titolare di un diritto di credito (al trasferimento di una parte dei beni di cui il fratello e la cognata avevano disposto), ma che detto accertamento era stato incidentale, cioè non aveva rappresentato fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un’altra situazione sostanziale, quella relativa alla simulazione e alla inefficacia ex art. 2901 c.c. dei negozi traslativi.
1.5.4) La questione relativa alla forma del pactum fiduciae , o meglio alla idoneità delle scritture private contenenti il riconoscimento dell’obbligo di trasferimento, a costituire il presupposto per ottenere un provvedimento ex art. 2932 c.c. innanzitutto risulta nuova, non essendo stata dedotta in questi termini nei precedenti gradi di giudizio. Infatti, è argomentata muovendo da Cass., Sez. Un., n. 6459/2020, nella parte in cui ha chiarito che «l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto è applicabile (…) in qualsiasi (…) fattispecie dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad altro negozio, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege (Cass., Sez. II, 30 marzo 2012, n. 5160)».
In secondo luogo, è inammissibile per non avere il ricorrente ricostruito per intero il percorso della pronuncia n. 6459/2020 e non averne colto la ratio decidendi. Le Sezioni Unite, a quanto già riportato (v. supra § 1.4), hanno aggiunto che la dichiarazione scritta del fiduciario ricognitiva dell’intestazione fiduciaria e promissiva del ritrasferimento è «un atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., la cui funzione è quella di dispensare ‘colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale’, l’esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria. Da tale
dichiarazione non dipende la nascita dell’obbligo del fiduciario di ritrasferire l’immobile al fiduciante: essa non costituisce fonte autonoma di tale obbligo, che deriva dal pactum , anche se stipulato soltanto verbalmente, ma è produttiva dell’effetto di determinare la relevatio ab onere probandi e di rafforzare così la posizione del fiduciante destinatario della dichiarazione stessa, il quale, in virtù di questa, è esonerato dall’onere di dimostrare il rapporto fondamentale».
Di conseguenza, la scrittura privata, o le scritture private, ammesso che contenessero, da parte dei fiduciari, il riconoscimento dell’obbligo di trasferimento, non costituivano la fonte di quell’obbligo, ma avrebbero potuto essere utilizzate ai fini della prova della ricorrenza di una intestazione meramente fiduciaria, nei termini di cui all’art. 1988 c.c.
In sostanza, le Sezioni Unite hanno confermato che la fonte dell’impegno di trasferimento è il patto fiduciario e, pur prestando adesione alla tesi secondo cui l’obbligo assunto dal fiduciario non è assimilabile a quello nascente dal contratto preliminare, bensì a quello di cui si sobbarca il mandatario senza rappresentanza che non necessita della forma scritta a pena di nullità, hanno riconosciuto che la scrittura privata eventualmente ricognitiva di detto obbligo non può essere adoperata per ottenere il provvedimento ex art. 2932 c.c., ma solo per agevolare la prova dell’avvenuta stipulazione del patto fiduciario, offrendo a colui che se ne avvale il beneficio della relevatio ab onere probandi .
E’ quanto mai opportuno rilevare, per di più, che il ricorrente menziona più volte le scritture private del 1978, del 1980 e del 1982 e riferisce, in particolare, che la scrittura privata del 1982 non era meramente ricognitiva dell’intestazione fiduciaria, ma era essa stessa fonte scritta di un pactum fiduciae (v. ricorso p. 13), ma omette di riportare il contenuto di tutte le menzionate scritture private, in palese violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1°
comma, n. 6 c.p.c. (v. supra § 1.5.2), non essendo sufficiente a tale riguardo la minima parte del contenuto di detta scrittura riportata a p. 5 del ricorso « a mero titolo esemplificativo», come asserito dalla stessa parte ricorrente.
Il che se per quanto riguarda le scritture private del 1978 e del 1980, di cui il ricorrente non mette in dubbio la natura ricognitiva, non cambia la conclusione, dovendosi escludere che esse, diversamente da quanto ipotizzato, potessero essere addotte a fondamento dell’azione ex art. 2932 c.c., per quella del 1982 costituisce specifico ostacolo all’accoglimento della censura, essendo il contenuto di detta scrittura privata, asseritamente diverso da quello delle precedenti, rimasto, per causa imputabile al ricorrente, ignoto a questa Corte (alla questione il ricorrente dedica il terzo motivo di ricorso, al cui scrutinio comunque si rinvia: v. infra § 3).
2) Con il secondo motivo il ricorrente deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325 e 1350 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», per essersi la Corte d’appello, alle pagine 26 e 27 della sentenza, limitata a rilevare che, fino a qualche mese prima della pronuncia delle Sezioni Unite n. 6459/2020, la giurisprudenza di legittimità era graniticamente orientata nel dichiarare la nullità del pactum fiduciae avente ad oggetto beni immobili ove sprovvisto della forma scritta ad substantiam e che l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite era del 2019, mentre il ricorso per cassazione depositato dall’AVV_NOTAIO era stato esaminato nel 2015 ed era stato dichiarato improcedibile con sentenza n. 23919/2015.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che gli argomenti spesi dall’AVV_NOTAIO nel suo ricorso erano gli stessi -impossibilità di ricorrere all’analogia fra pactum fiduciae e contratto preliminare, assimilabilità del patto fiduciario al mandato senza rappresentanza e non al contratto preliminare – che hanno portato all’enunciazione da parte delle
Sezioni Unite del principio di diritto secondo cui «il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio»; di conseguenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto della «bontà delle ragioni giuridiche addotte a sostegno di una tesi» e della loro «fondatezza» piuttosto che attribuire rilievo determinante alla data in cui era stata pronunciata la sentenza delle Sezioni Unite; vieppiù in considerazione del fatto che, negli anni ’40 del secolo scorso (Cass. 22/01/1947 n. 794) e in più occasioni successivamente, questa Corte aveva ritenuto che il pactum fiduciae non dovesse avere la forma scritta, pena l’invalidità, che l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite era sì del 5/08/2019, n. 20934, ma era stata pronunciata a seguito di un ricorso presentato nell’anno 2015 (R.G. 8770/2015), che del Collegio rimettente faceva parte uno dei magistrati membri del Collegio che aveva investito le Sezioni Unite della questione specificamente oggetto del secondo motivo di ricorso formulato dal COGNOME.
Il motivo è inammissibile.
Il nocciolo della questione attiene allo svolgimento del giudizio controfattuale siccome operato dal giudice del merito.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la valutazione sull’esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante , sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell’iniziativa intrapresa o più frequentemente omessa, non potendo comunque l’AVV_NOTAIO garantirne l’esito favorevole (Cass. 24/10/2017, n. 25112, Cass. 19/01/2024, n. 2109, Cass. 6/09/2024, n. 24007), condotta seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, e cioè il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi,
in assenza di fattori alternativi, che l’omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Se il comportamento omissivo non ha evitato l’evento dannoso, deve intendersi che l’evento lesivo si è verificato proprio quale conseguenza diretta e immediata dell’omissione professionale, se il comportamento omissivo ha impedito di conseguire un risultato favorevole -come si ipotizza nel caso qui scrutinato – «il danno che ne è derivato deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato» (Cass. 24/10/2017, n. 25112; Cass. 30/04/2018, n. 10320).
Sebbene a questa Corte sia stata imputato di non aver assunto sempre un orientamento univoco in relazione a se l’accertamento prognostico condotto dal giudice di merito in ordine al probabile esito dell’azione giudiziale costituisca un accertamento di fatto o di diritto (per dimostrare l’esistenza di un possibile contrasto si cita Cass. 13/02/2014, n 55 secondo cui «nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giudiziale che è stata malamente intrapresa o proseguita è una valutazione in diritto, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico. Ma nel giudizio di cassazione tale valutazione, ancorché in diritto, assume i connotati di un giudizio di merito, il che esclude che questa Corte possa essere chiamata a controllarne l’esattezza in termini giuridici» e la si contrappone a Cass. n. 10320/2018 citata, che ha affermato che la valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine al possibile effetto favorevole, per l’assistito, dell’attività omessa dall’AVV_NOTAIO, possa essere sindacata qualora in essa si
ravvisi un errore di sussunzione), proprio di recente con la sentenza n. Cass. 11/11/2024, n. 28903 è stato dimostrato che nessun contrasto può dirsi sussistente tra le linee argomentative di Cass. n. 3355/2014 e Cass. n. 10320/2018, ribadendo che la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito è una valutazione che attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, essenzialmente perché è un giudizio che ha ad oggetto il nesso di causalità tra l’attività omessa e l’esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente (Cass. n. 3355/2014, cit., Cass. 14/11/2022, n. 33466; Cass. 25/07/2023; Cass. 27/07/2024 n. 21045), salvo che la valutazione giuridica compiuta dal giudice di merito nello svolgimento del giudizio c.d. controfattuale si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato, perché simile errore non può essere ignorato e dovrà essere considerato anche nel giudizio di cassazione, pur rimanendo la valutazione giuridica del giudice di merito tendenzialmente estranea al perimetro del giudizio di legittimità (Cass. n. 10320/2018, cit.).
Tanto premesso e rilevato che è inammissibile la censura di motivazione insufficiente, pure sollevata al riguardo a p. 25 del ricorso, alla luce dei principi affermati da Cass. Sez. Un. 7/04/2014, n. 8053, p. 15, § 14.6, e succ. conf., la sentenza impugnata resiste alle censure del ricorrente, basandosi la stessa su un accertamento negativo in relazione a se, dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione proposto dall’AVV_NOTAIO nell’interesse del COGNOME, da tale errore fosse realmente derivato un danno al cliente, svolto con una valutazione prognostica non già di diritto, ma di fatto -come doveva essere fondato su di una valutazione giuridica della vicenda processuale; si trattava, in altre parole, di un giudizio nel quale il giudice di merito, esercitando la propria tipica discrezionalità, era chiamato a
prevedere quale avrebbe potuto essere l’effetto positivo per il COGNOME, in ipotesi non ottenuto a causa dell’omissione del COGNOME.
Il motivo di ricorso si risolve nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito, perché il ricorrente insiste nell’affermare che il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO avrebbe potuto, se fosse risultato procedibile, essere accolto, posto che all’epoca dei fatti non era affatto scontato che la Corte avrebbe aderito all’orientamento allora prevalente circa la necessità della forma scritta per stipulare il pactum fiduciae .
Con il terzo motivo il ricorrente si duole della «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325 e 1350 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».
Atteso che l’AVV_NOTAIO COGNOME aveva rilevato, già nell’atto di appello, che, comunque, la scrittura del 21 luglio 1982 costituiva di per sé un patto fiduciario avente forma scritta, la Corte d’appello di Genova, limitandosi semplicemente a statuire che «il Tribunale non ha, quindi, indagato sulla novità o meno della domanda, ma ha rilevato come in tutti i giudizi le varie scritture fossero state ritenute semplicemente ricognitive, motivo per cui le tesi sostenute dall’AVV_NOTAIO non avrebbero avuto possibilità alcuna di essere accolte», non accertando la fondatezza della tesi secondo cui la scrittura del 21 luglio 1982 conteneva tutti gli elementi del negozio fiduciario e ne integrava dunque la conclusione in forma scritta -precisa e determinata individuazione dei beni oggetto del patto, manifestazione della volontà negoziale delle parti – non avrebbe attribuito alla scrittura privata del 1982 «la qualifica di patto fiduciario»; se il giudice a quo non fosse incorso in questo errore non sarebbe stato necessario né accertare la ricorrenza di un giudicato implicito circa la ricorrenza del patto fiduciario, né discutere della validità del patto fiduciario privo di forma scritta.
Il motivo va disatteso.
Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un. 28/10/2020, n. 23745) hanno chiarito che l’onere di specificità dei motivi, di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare a questa Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.
La censura in esame, per come formulata, non consente d’individuare, né di comprendere in maniera immediata ed inequivocabile le ragioni dell’impugnazione e si appalesa priva di specificità.
Oltre ad essere equivoca tanto nella formulazione quanto nell’argomentazione (è stata denunciata la violazione di legge, ma, in realtà, il quid proprium della censura sembrerebbe tradursi in un vizio di omessa pronuncia sulla qualificazione della scrittura privata del 1982), ancora una volta il ricorrente incorre nella violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c.: la scrittura privata del 1982 che la Corte territoriale avrebbe omesso di qualificare come costitutiva essa stessa di un valido patto fiduciario o che avrebbe erroneamente qualificato come meramente ricognitiva (anch’essa) di un patto fiducia non è stata resa sufficientemente, per quanto qui rileva, conoscibile a questa Corte, alla quale pertanto è precluso verificare la premessa stessa degli assunti del ricorrente.
4) Con il quarto motivo al giudice a quo si imputa di avere violato e/o falsamente applicato l’art. 1226 c.c. e gli artt. 24 -27 Cost., riferiti all’inadempimento e x art. 1218 c.c., in relazione art. 360 n.
3 c.p.c., quando ha negato la sussistenza di un danno da perdita di chance , affermando che non era stata provata una concreta ed effettiva occasione perduta di accoglimento del ricorso, se esso non fosse stato dichiarato improcedibile, attesa l’infondatezza, nel merito, dei motivi di ricorso per cassazione.
La Corte territoriale sarebbe incorsa nei vizi denunciati, perché «la mera possibilità di conseguire un utile -implicando ovviamente anche la possibilità di non conseguirlo -non può essere oggetto di un giudizio ex post , fondato sul non accoglimento nel merito della pretesa -giacché le decisioni dei Tribunali sono, qual è ovvio, comunque soggette a errore -ma va, diversamente, collegata a un giudizio ex ante , legando la potenziale conseguenza dannosa dell’evento generatore del danno, al momento in cui il ricorso venne proposto e in cui, con il conferimento dell’incarico e la proposizione del ricorso medesimo, il soggetto ricorrente ha posto certamente un’aspettativa sulla possibilità di vederselo accogliere.
Il motivo è infondato.
L’asserzione del ricorrente che sembra, per un verso, ipotizzare che il giudizio controfattuale debba essere diverso nel caso in cui il comportamento professionale negligente provochi la perdita della chance di ottenere un risultato favorevole e, per altro, dubita che la Corte territoriale abbia negato la ricorrenza del nesso causale, ma senza valutare le chance di conseguire il risultato favorevole al momento della presentazione del ricorso, è destituito di fondamento.
A quanto già chiarito con riferimento al giudizio controfattuale (v. supra § 2 ), è opportuno aggiungere che è vero che nel giudizio controfattuale « può seguirsi la logica probabilistica, nel senso di ritenere sufficientemente provata l’efficienza causale se è probabile che, sostituita l’azione compiuta con quella doverosa, l’evento non si sarebbe verificato.
Ma ciò non cambia la natura del giudizio» (Cass. 14/10/2019, n. 25778).
Si tratta sempre di porre a confronto il caso reale con quello ipotetico «nel quale le circostanze, senza il fattore considerato, conducono al risultato il più probabile vicino al corso normale delle cose» (Cass. n. 25778/2019). Se il confronto annulla le differenze, cioè se il caso reale (nella specie: l’improcedibilità del ricorso presentato dal COGNOME) e il caso ipotetico (se il ricorso non fosse stato dichiarato improcedibile) conducono allo stesso risultato (negativo per il cliente), la negligenza professionale non ha alcuna incidenza causale.
Ove, invece, diversa «si potrà ritenere l’efficacia causale del fatto considerato (l’omissione da parte del difensore) nella misura della differenza tra il risultato controfattuale e il risultato reale.
Questa differenza è impropriamente definita da alcuni come chance , e a volte dalla stessa giurisprudenza, ma in realtà è la misura del nesso causale. Il controfattuale, è intuitivo, non mira a stabilire la percentuale di probabilità di vincere la causa da parte del cliente ( chance ), ma mira a stabilire il corso ipotetico degli eventi in presenza della condotta doverosa, e dunque il nesso di causa tra la condotta alternativa lecita e l’evento (Cass. 5641/2018).
Infatti, il ragionamento controfattuale permette, nello stesso tempo in cui stabilisce una linea causale, di determinare gli effetti corrispondenti alla condizione considerata» (in termini, ancora Cass. n. 25778/2019).
Il giudizio della Corte di merito ha seguito questo schema di ragionamento ed è immune dalle censure del ricorrente che, sostituendo il danno effettivo (la perdita della causa) con un sostituto astratto (la probabilità di vincerla), non si avvede che il giudice chiamato a fare il «processo al processo» rifà il giudizio solo fittiziamente, avvalendosi di giudizi ipotetici di tipo controfattuale
(quale sarebbe stato l’esito della causa se non ci fosse stata negligenza difensiva), non fa «il processo direttamente», perciò pretende di porre sullo stesso piano la probabilità dell’evento e il nesso causale tra questo e la condotta del difensore.
Contrariamente a quanto ipotizzato dal ricorrente il giudice ‘del processo al processo’ ha eseguito una prognosi postuma collocandosi in una prospettiva ex ante , riferita al momento di verificazione del fatto imputabile al professionista inadempiente; mentre è proprio il ricorrente che, insistendo sul fattore tempo, cioè sulla variabilità dell’orientamento della giurisprudenza nel lasso di temo intercorrente tra il fatto dannoso ed il suo accertamento, pretende che si accerti che la Corte di merito non abbia tenuto conto della chance che aveva di conseguire il risultato favorevole sperato, stante il mutamento giurisprudenziale sopravvenuto circa la forma del negozio fiduciario.
5) Con il quinto motivo il ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso di pronunciare -ritenendola assorbita, atteso il rigetto delle altre censure sollevate -sulla questione relativa al quantum del risarcimento, ritenendo superflue le dedotte istanze istruttorie, e ribadisce i criteri di quantificazione del danno utilizzati in primo grado e fondati su una prudente stima del valore commerciale dei beni oggetto del patto fiduciario che giustificherebbero una condanna del COGNOME al risarcimento del danno in misura non inferiore a euro 2.400.000,00 o ad altra diversa somma da determinarsi in via equitativa, anche eventualmente previo espletamento di CTU.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha dichiarato assorbite le questioni relative alla quantificazione del danno, una volta esclusa la sussistenza di un nesso causale tra l’inadempimento colpevole del COGNOME e il danno lamentato dal COGNOME.
Detto assorbimento, che questa Corte definisce, di norma, improprio, in quanto «la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande», non comporta un’omissione di pronuncia «(se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento» (Cass. 22/06/2020, n. 12193).
In tal caso, per lamentare l’omessa pronuncia sarebbe stato necessario misurarsi con la statuizione del giudice a quo di ritenere assorbite le questioni non esaminate. In altri termini, per dolersi fondatamente dell’omessa pronuncia il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l’assorbimento era stato illegittimamente pronunciato, escludendo la ricorrenza delle condizioni dell’assorbimento (Cass. 12/11/2018, n. 28995), reclamando la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che legittimavano la declaratoria di assorbimento (Cass. 14/09/2023, n. 26507).
6) Con il sesto motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., per essere stato condannato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, a seguito di appello incidentale proposto sul punto da quest’ultima, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, senza nemmeno considerare che il giudice può compensare le spese di lite non solo nei casi previsti dall’art. 92, 2° comma, c.p.c., ma anche quando sussistano «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», individuate dal Tribunale di Genova, prima che la sua sentenza, in accoglimento dell’appello incidentale, fosse riformata sul punto.
Il motivo è inammissibile.
La valutazione sulla concessione o meno della compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte il cui sindacato è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 15/04/2025, n. 9860; Cass. 4/08/2017, n. 19613).
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuno dei controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun controricorrente delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 18.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME