Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2664 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2664 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 9188/2025 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
-Ricorrentecontro
NOME NOME, in proprio e sensi dell’ art. 86 c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
– controricorrente-
avverso il decreto del tribunale di Lodi n. 3672/2025, pubblicato il 24/3/2025
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1.L’AVV_NOTAIO presentava domanda di insinuazione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita a seguito di revoca del concordato ex art. 173 l.f.), per la predisposizione della domanda di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186bis l.f., in prededuzione, per complessivi euro 139.913,04.
Il curatore chiedeva l’esclusione dell’intero credito, apparendo evidente come «l’ advisor non abbia effettuato nessun filtro sull’attività del debitore, accettando e difendendo le tesi dello stesso anche in presenza di comportamenti non corretti che hanno indotto in errore i creditori».
Chiariva il curatore, in sede di udienza di verifica dello stato passivo, che «il creditore, per quanto non fosse a conoscenza della RAGIONE_SOCIALE. non ha trovato anomalo l’inserimento di tale credito nella situazione al 31/12/2022 depositata in tribunale e funzionale all’ottenimento dell’omologa del concordato con applicazione del cram down. Il fatto stesso che il legale dichiari di non sapere nulla di aspetti tanto rilevanti e delle questioni contabili in genere dimostra la negligenza professionale, che inficia la prestazione da lui svolta quale advisor del concordato, un compito complesso che coinvolge aspetti legali e contabili e di interazione reciproca tra i professionisti incaricati».
Il giudice delegato escludeva l’importo richiesto, recependo le osservazioni del curatore.
Il tribunale di Lodi, con decreto n. 3672/2025 del 24/3/2025, accoglieva l’opposizione allo stato passivo presentata dal creditore.
Chiariva, preliminarmente, che, vertendosi in materia contrattuale, in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore poteva limitarsi alla sua allegazione, «mentre grava sul debitore l’onere della prova della corretta esecuzione della prestazione e ciò, anche, laddove non sia eccepito l’inadempimento della pubblicazione ma il suo inesatto adempimento».
Quanto al merito, il tribunale riportava le considerazioni della Corte d’appello di Milano che aveva rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e il provvedimento di revoca del concordato preventivo per la sussistenza di atti in frode ex art. 173 l.f.
In particolare, erano stati ravvisati atti in frode nelle seguenti condotte: anomalie relative al credito d’imposta per la formazione interfaccia uomo macchina, da utilizzare in compensazione con il modello F24, per la somma di euro 229.304,00; contabilizzazione nell’esercizio 2021 da parte di RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo di una nota di credito irricevibile per l’importo di euro 778.186,69; pagamenti anomali per complessivi euro 233.000,00 effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo prima del deposito della domanda di concordato al fornitore Dask; errata contabilizzazione dei crediti per imposte anticipate per non corretta applicazione del consolidato fiscale, risultando per RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo un utile errato di euro 3711,85 a fronte di una perdita effettiva di euro 317.791,15.
In tale contesto si collocava l’attività professionale svolta dall’AVV_NOTAIO, che aveva, in forza di mandato del 30/9/2020,
assunto l’incarico di consulente legale della società per la predisposizione della domanda di concordato preventivo con continuità aziendale e per la successiva procedura sino alla omologazione.
Per il tribunale il ricorrente aveva «fornito la prova di aver operato con adeguata diligenza professionale, avendo allegato e documentato la copiosa attività svolta in favore della società in adempimento del mandato ricevuto».
Peraltro, con il mandato ricevuto, il legale si era impegnato ad assistere la società nella predisposizione della domanda, nella sua presentazione e nella successiva procedura, ivi inclusi i rapporti con il tribunale di Lodi e con gli organi della procedura sino all’omologazione del concordato.
Dalla documentazione prodotta in atti risultava che il legale aveva posto in essere «tutta l’attività di consulenza, come sopra declinata, in favore della società nel periodo interessato».
In particolare, il legale aveva «assistito sotto il profilo legale della società nella fase prodromica alla redazione della proposta di piano ed in seguito si è occupato della redazione degli atti e delle interlocuzioni con il tribunale nel corso della procedura».
Quanto invece al merito delle contestazioni di omessa vigilanza e controllo, il difensore aveva correttamente dedotto «la propria estraneità in quanto, per la tipologia dei controlli richiesti» risultava evidente che trattavasi «di attività di sorveglianza che, da un lato non rientra nelle obbligazioni contrattualmente assunte dal legale in forza del mandato ricevuto e, dall’altro, avrebbe richiesto una specializzazione professionale ulteriore e diversa, di natura contabile e fiscale, del tutto estranea alle competenze del legale, anche nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, caratterizzata
per sua natura dalla necessità di affrontare questioni tecniche di particolare complessità ex art. 2236 c.c.».
Di qui, la ulteriore considerazione per cui, con riferimento alle anomalie emerse e rilevate dalla procedura, le stesse non avrebbero potuto essere rilevate dal difensore.
Tali anomalie, peraltro, non erano state segnalate nemmeno dagli advisor a ciò specificamente proposti «in ragione delle loro competenze tecniche (commercialisti e fiscalisti)».
Il legale non era obbligato in tal senso neppure in forza della previsione di cui all’art. 1, lettera K del mandato, in forza del quale gli era stato assegnato il ruolo di «coordinamento e la supervisione di tutti i professionisti coinvolti», non potendosi interpretare tale previsione nel senso di assegnare al legale un ruolo di controllo e ingerenza sull’operato degli altri professionisti attestatori tale da travalicare le sue stesse competenze «e da configurare a suo carico una sorta di responsabilità oggettiva».
Semmai erano stati proprio gli advisor ad omettere colposamente «di rilevare e segnalare le anomalie riscontrate».
Il legale non era a conoscenza dello svolgimento del corso di formazione da parte della società.
La domanda del legale doveva essere accolta nei limiti del privilegio ex art. 2751bis , n. 2, c.c., con esclusione della prededuzione.
La prededuzione era infatti esclusa per l’esito infausto della procedura.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il fallimento IGE, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso l’AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, secondo comma, c.c., 1218 e 2236 c.c., in relazione agli articoli 172 e 173 l.f. e 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Per il ricorrente la diligenza che deve essere prestata dal professionista, nell’adempimento della prestazione, è in realtà quella richiesta dalla natura dell’opera affidatagli e dalle circostanze del caso concreto.
Il tribunale, invece, ha affermato che le anomalie emerse nella procedura di concordato preventivo «non avrebbero potuto essere da questi rilevate in forza delle proprie competenze professionali di AVV_NOTAIO».
Il tribunale, dunque, ha compiuto un errata applicazione dell’art. 1176 c.c., in quanto la presentazione di una domanda di concordato prevede il coinvolgimento di una pluralità di professionisti aventi ruoli essenziali e complementari tra loro, che devono agire in compartecipazione mediante un proficuo scambio di informazioni reciproche.
Ciò comporta che, per lo svolgimento di tale incarico, «non è sufficiente la mera competenza legale genetica, essendo richiesta una professionalità specifica».
Non potrebbero crearsi «compartimenti stagni» al fine di limitare la responsabilità del legale, conoscendo il sistema molte ipotesi di responsabilità solidale tra soggetti.
Poiché l’operazione concordataria era unica, sia l’attestatore, sia il legale avrebbero svolto il loro compito nel medesimo contesto viziato da carenze informative sotto molteplici aspetti.
Il tribunale avrebbe errato dunque nell’applicare l’art. 1176, secondo comma, c.c., sulla diligenza professionale, posto che «pure l’AVV_NOTAIO che si presta alla predisposizione della domanda
concordataria deve conoscere i profili economici e contabili della questione e farli emergere».
Non può in alcun modo ritenersi che un AVV_NOTAIO scelto per la predisposizione della domanda di concordato non conosca la disciplina contabile e fiscale.
Se, dunque, la società RAGIONE_SOCIALE fosse stata adeguatamente assistita e prima ancora informata, avrebbe probabilmente desistito dal presentare la domanda di concordato e avrebbe risparmiato i costi dell’attestatore, gli altri costi di procedura, i compensi dell’AVV_NOTAIO e i costi di esercizio dell’attività per tutta la durata della procedura.
Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1176, secondo comma, c.c., nonché degli articoli 2697 c.c. e 115,116 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.); omesso esame di fatti decisivi e carenza assoluta di motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».
Per il ricorrente il curatore ha l’onere di allegare la scorretta esecuzione della prestazione, mentre, ex art. 1218 c.c., spetta al professionista dimostrare l’esattezza del suo adempimento.
Detto onere postula anche la rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l’ammissione della procedura concordataria (si cita Cass. n. 36319 del 2022).
Era onere dell’AVV_NOTAIO COGNOME fornire tale rappresentazione nonché dimostrare l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione e nel conseguente fallimento.
Il tribunale, invece, dopo aver correttamente condiviso in astratto tali principi, inspiegabilmente, ha «disapplicato l’art. 1218 c.c. al caso in esame, senza indicare quali erano gli elementi di prova
portati dal professionista – attestanti l’esatta esecuzione della prestazione».
Tale prova non sarebbe stata fornita.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta «l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) e violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. (interpretazione del contratto), nonché degli articoli 1176, secondo comma e 1218 c.c. (diligenza qualificata e inadempimento contrattuale) ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
In sostanza, per il ricorrente, il tribunale avrebbe omesso l’esame dell’accordo sottoscritto l’11/12/2020, con cui si stabiliva che «i mandanti sono consapevoli che l’effettiva predisposizione e il successivo deposito della domanda richiedono un’approfondita analisi della situazione economico-patrimoniale della società è una valutazione sull’effettivo ricorrere dei presupposti di legge per la richiesta di concordato preventivo con continuità aziendale».
A seguito di tale accordo l’opponente si sarebbe «accollato volontariamente un compito che il tribunale non poteva limitare all’aspetto meramente giuridico».
Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione degli articoli 93, terzo comma, n. 4, l.f., 112 c.p.c., nonché dell’art. 2751bis, n. 2, c.c. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) e nullità del decreto impugnato per Ultrapetizione (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)».
Per il ricorrente il tribunale, ammettendo il credito dell’AVV_NOTAIO allo stato passivo, in privilegio, sarebbe incorso nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto né nella domanda di ammissione al passivo, né nel corpo
della stessa, né nelle conclusioni, si chiedeva l’ammissione del credito con il privilegio di cui all’art. 2751bis , n. 2, c.c.
I motivi primo e secondo di impugnazione, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati nei limiti che seguono.
V’è stata, da parte del tribunale di Lodi, falsa applicazione delle norme sulla diligenza nell’adempimento dell’incarico professionale, a fronte di una corretta applicazione delle regole di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.
Infatti, quanto all’onere della prova, ex art. 2697 c.c., – di cui il tribunale ha fatto corretta applicazione – con giurisprudenza ormai definitivamente assestata si ritiene che il curatore del fallimento (liquidazione giudiziale) della società committente è legittimato a sollevare, nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito vantato dal professionista al compenso asseritamente maturato, l’eccezione di inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, con il solo onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione della prestazione o l’incompleto adempimento (Cass. n. 6382 del 2025; Cass. n. 35554 del 2023; Cass. Sez. U, n. 13533 del 2001); il professionista, in tal caso, (al di fuori di un’obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura) ha l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto della situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili dell’evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento (Cass., sez.
1, 10/3/2025, n. 6382; Cass. , sez. 1, 3/7/2025, n 18020; Cass., sez. , n. 35554 del 2023; Cass. Sez. U, 42093 del 2021).
Il credito del professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti per accedere alla procedura di concordato preventivo può essere, di conseguenza, escluso dal concorso nel successivo consecutivo fallimento, ove, sulla base delle prove raccolte in giudizio, si accerti, come avvenuto nel caso in esame, l’inadempimento dell’istante alle obbligazioni assunte (Cass., sez. 1, n. 18020 del 2025; Cass. Sez. U., n. 42093 del 2021; Cass., sez. 1, 20/6/2024, n. 17002).
Ed infatti, l’errore professionale addebitabile all’AVV_NOTAIO, che abbia determinato la definitiva perdita della possibilità per il cliente di regolare la crisi mediante lo strumento concordatario, rende del tutto inutile l’attività difensiva precedentemente svolta, sicché, dovendosi ritenere la prestazione professionale inadempiuta ed improduttiva di effetti favorevoli, non è dovuto alcun compenso (Cass., sez. 1, 19/12/2023, n. 35489).
Nella specie, il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ha enucleato le condotte tenute dalla società nell’ambito del concordato preventivo, poi sfociato nella revoca ex art. 173 l.f. e nel successivo conseguente fallimento.
Ci si è soffermati su: anomalie relative al credito d’imposta formazione 4.0. per complessivi euro 229.304,00; contabilizzazione nell’esercizio 2021 da parte di legge in concordato preventivo di una nota di credito irricevibile per l’importo complessivo di euro 778.186,69; pagamenti anomali per complessivi euro 233.000,00 effettuati dalla IGE in concordato preventivo prima del deposito della domanda di concordato al fornitore Dask, poi risultato sostanzialmente irreperibile (in assenza di una PEC, di bilanci depositati, di una serie impressionante di fatture e di note di credito
in annullamento delle stesse); l’errata contabilizzazione dei crediti per imposte anticipate per una non corretta applicazione del consolidato fiscale, sia per RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, sia per RAGIONE_SOCIALE a socio unico (la RAGIONE_SOCIALE), quale consolidante, essendo stato applicato l’istituto del consolidato per l’anno 2021, mentre l’opzione per il consolidato riguardava l’anno successivo, ossia l’anno 2022, con indicazione per igiene concordato preventivo di un utile errato di euro 3711,85, a fronte di una perdita effettiva di euro 317.791,15.
A fronte di tali specifiche allegazioni del curatore, sottese all’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., l’AVV_NOTAIO, quale legale della procedura che ha coadiuviato la società alla predisposizione della domanda, della proposta e del piano, si è limitato a sostenere che tali verifiche non attenevano al suo incarico, dal quale sarebbero stati esclusi compiti fiscali e contabili.
AVV_NOTAIO, quindi, si è limitato ad affermare, nel ricorso in opposizione allo stato passivo, che esulavano dal mandato conferitogli e, comunque, dalle competenze giuridiche, le condotte ascritte alla società in concordato preventivo, «essendo piuttosto riconducibili nell’ambito di competenze di carattere contabile e fiscale, e in quanto tali non contestabili al consulente legale della società».
La tesi è stata condivisa dal tribunale, che allo stesso modo ha limitato la responsabilità del ricorrente esclusivamente all’assistenza «sotto il profilo legale» della società nella fase prodromica alla redazione della proposta di piano ed in seguito alla «redazione degli atti» ed alla «interlocuzione con il tribunale nel corso della procedura», convenendo che il legale era estraneo alle condotte poste in essere dalla società, giacché – ha detto – « trattasi di attività di sorveglianza che, da un lato non rientra nelle obbligazioni contrattualmente assunte dal legale in forza del mandato ricevuto e, dall’altro, avrebbe richiesto una specializzazione professionale
ulteriore e diversa, di natura contabile e fiscale, del tutto estranea alle competenze del legale, anche nell’ambito della procedura di concordato preventivo, caratterizzata per sua natura dalla necessità di affrontare questioni tecniche di particolare complessità ex art. 2236 c.c.».
In tal modo, però, il tribunale ha falsamente applicato l’art. 1176, secondo comma, c.c.
8. Ed infatti, da un lato, non v’è dubbio che nell’ambito delle prestazioni richieste dal legale, che, unitamente agli advisor con competenze specialistiche in materia contabile e fiscale, collabora per la redazione della domanda, della proposta del piano concordatario, sussiste la responsabilità anche dell’AVV_NOTAIO nel fornire i dati aziendali corretti, da sottoporre poi alla attestazione di veridicità degli stessi e di fattibilità del piano da parte del professionista indipendente attestatore ex art. 161, terzo comma, l.f., per la successiva valutazione da parte del tribunale, in sede di ammissione, e da parte dei creditori al momento della votazione.
Dall’altro lato, al fine di dimostrare l’esatto adempimento della propria obbligazione e l’eventuale sussistenza di fattori esogeni intervenuti, che hanno impedito la compiuta effettuazione della prestazione, l’AVV_NOTAIO non risulta aver indicato alcuna specifica condotta posta in essere per palesare ai creditori e all’organo giurisdizionale i comportamenti anomali della società in concordato preventivo, sia quelli anteriori, sia quelli posti in essere in costanza dello stesso.
Tra l’altro, l’espressa ammissione di non avere competenze di natura contabile e fiscale, delegate invece completamente agli altri advisor, mina alla base la corretta esecuzione del proprio incarico professionale, che deve svolgersi, invece, in base alla fattispecie
concreta in cui opera, e non in astratto, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c.
Pertanto, risulta erronea l’affermazione del tribunale, laddove ha ritenuto che il legale della procedura di concordato preventivo, che ha coadiuvato gli advisor, esperti in materia contabile e fiscale, nella predisposizione della domanda di concordato preventivo e del piano, oltre che della proposta, possa disinteressarsi delle relative questione non avendo una specializzazione professionale di tale natura. Deve affermarsi, in senso contrario, che anche l’AVV_NOTAIO, laddove espleti la sua prestazione in una procedura di concordato preventivo, deve svolgere l’incarico munendosi delle competenze necessarie ed adeguate all’opera, specie ove affronti questioni di particolare complessità ex art. 2236 c.c., naturalmente insite all’interno di una procedura concorsuale, visto che essa inevitabilmente attrae nella sua orbita anche questioni di natura contabile e fiscale.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
Il decreto impugnato deve, quindi, essere cassato, con rinvio al tribunale di Lodi, in diversa composizione, che si atterrà al principio indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i motivi primo e secondo; dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato, con rinvio al tribunale di Lodi, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME