Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32531 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32531 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34618/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5748/2018 depositata il 18/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall’AVV_NOTAIO per ottenere da COGNOME NOME il pagamento dei compensi professionali per l’attività stragiudiziale e giudiziale nell’ambito di una vicenda successoria in cui era stata proposta istanza ex art.769 c.p.c. per la redazione dell’inventario.
Nel giudizio di opposizione NOME COGNOME eccepì l’inadempimento dell’AVV_NOTAIO COGNOME per aver depositato il ricorso per la redazione dell’inventario non preceduto dalla dichiarazione di accettazione e per non aver reso la dichiarazione di accettazione nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario sicchè egli era decaduto dal diritto di accettare l’eredità, ai sensi dell’art.487 c.c., ultimo comma.
Il Tribunale di Roma accolse per quanto di ragione l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo, rigettò l’eccezione di inadempimento proposta da COGNOME NOME e lo condannò al pagamento della minor somma di € 8.576,70 rispetto a quella per cui era stato emesso il decreto.
Propose appello COGNOME NOME e reiterò l’eccezione di inadempimento.
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridusse ulteriormente l’importo dovuto all’AVV_NOTAIO.
Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte d’appello rigettò l’eccezione di inadempimento, osservando che dalla documentazione prodotta risultava che l’accettazione dell’eredità era avvenuta prima della redazione dell’inventario, sulla base di un atto notorio redatto da COGNOME NOME dell’8.2.2007, nel quale aveva dichiarato al pubblico ufficiale incaricato di redigere l’inventario di essere erede di COGNOME NOME.
Ulteriore capo della decisione riguardava la determinazione del valore della controversia, da calcolare non in base al valore del compendio ereditario ma alla quota spettante ad NOME COGNOME, che, secondo la Corte d’appello, era pari ad €129.000,00; sulla base di tale scaglione, la corte distrettuale liquidò all’AVV_NOTAIO il compenso nella misura di € 1600,00 per l’attività stragiudiziale ed € 5160,00 per l’attività giudiziale.
Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di due motivi.
AVV_NOTAIO ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata, avanzata da COGNOME NOME nella memoria ex art.183, comma VI c.p.c., con la quale aveva chiesto di accertare l’inadempimento dell’AVV_NOTAIO per avere iniziato un procedimento per la redazione dell’inventario del tutto inutile, nell’ipotesi in cui fosse stata ravvisata un’ipotesi di accettazione tacita dell’eredità. Osserva il ricorrente che, in qualità di erede, avrebbe potuto svolgere una serie di inadempimenti, come l’accesso ai conti della de cuius , senza che fosse necessario iniziare il procedimento per la redazione dell’inventario. Il danno da inadempimento sarebbe costituito dagli esborsi sostenuti per una procedura inutile, dal compenso versato in favore del difensore e dalle spese notarili.
Il motivo è fondato.
La Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, proposta in via subordinata con le memorie ex art.183, comma VI c.p.c., con la quale il ricorrente aveva dedotto un diverso profilo di inadempimento del difensore nell’ipotesi in cui la Corte d’appello avesse accertato che vi era stata accettazione tacita dell’eredità. In tale ipotesi, la procedura prevista dall’art.769 c.p.c. per la redazione dell’inventario da parte del chiamato all’eredità sarebbe stata inutilmente esperita, con aggravio di costi e spese.
La Corte distrettuale, una volta accertato che l’accettazione era avvenuta prima della redazione dell’inventario, sulla base di un atto notorio redatto da COGNOME NOME dell’8.2.2007 -nel quale dichiarava al pubblico ufficiale incaricato di redigere l’inventario di essere erede di COGNOME NOME – avrebbe dovuto esaminare se potesse profilarsi una responsabilità dell’AVV_NOTAIO per aver iniziato un procedimento inutile, da parte di un soggetto che già rivestiva la qualità di erede.
Sussiste, pertanto, la violazione dell’art.112 c.p.c., nella specie del vizio dell’infrapetizione, non avendo la Corte d’appello pronunciato su tutti i profili di inadempimento dedotti dal convenuto.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c. per avere la Corte di merito aumentato l’importo riconosciuto a titolo di compensi stragiudiziali da € 3816,00 ad € 5160,00, senza che la sentenza di primo grado fosse stata appellata su tale capo, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione.
Il motivo è fondato.
La Corte d’appello ha ritenuto meritevole di accoglimento il motivo di gravame subordinato relativo alla illegittima individuazione dello scaglione di riferimento poiché, riformando la decisione del primo
giudice, ha determinato il valore della controversia con riferimento al valore della quota e non al valore dell’intero compendio ereditario. Nel decurtare lo scaglione di riferimento, originariamente da € 520.000,00 ad un milione, ad € 129.000,00, la Corte territoriale ha aumentato l’importo riconosciuto a titolo di onorari per l’attività stragiudiziale svolta, da euro 3.816 a euro 5.160.
In tal modo, la Corte è incorsa nella violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Tale divieto costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli art.329 e 342 c.c., in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del “thema decidendum” in appello, per cui, una volta stabilito il “quantum devolutum”, l’appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cassazione civile sez. III, 17/02/2020, n.3896).
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
La sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione in data 19 settembre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME