Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24061 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28899/2021 R.G. proposto da:
NOME, domiciliazione telematica EMAIL, dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliazione telematica EMAIL, dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliazione telematica EMAIL, dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
NOME, domiciliazione telematica EMAIL, dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
FALLIMENTO STE.RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2071/2021, depositata il 22/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME conveniva in giudizio gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, per la condanna al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità professionale, per aver determinato una dilazione temporale di due anni per la cancellazione di un’illegittima iscrizione dell’attore nel registro dei protesti, infine ottenuta con altro patrocinio legale;
il Tribunale, davanti al quale resisteva la chiamata in garanzia RAGIONE_SOCIALE, per
quanto è ancora qui di utilità riferire, rigettava tale domanda e la Corte di appello disattendeva il gravame con pronuncia cassata da questa Corte, con ordinanza 19 luglio 2019, n. 19520, secondo cui, in particolare, non poteva dirsi tardiva la produzione di una rilevante missiva, conosciuta in tempi successivi al maturare delle preclusioni, inviata a un istituto di credito coinvolto dall’AVV_NOTAIO, dello studio RAGIONE_SOCIALE, da vagliare quale indicativa, dunque, della posizione professionale di quest’ultimo, mentre era «quantomeno singolare, ed una plausibile spiegazione alternativa non è stata offerta dalla Corte territoriale, che l’AVV_NOTAIO, incaricata di seguire i profili penalistici della vicenda del protesto per tre cambiali del COGNOME, non l’abbia consigliato sulla (o quantomeno non gli abbia segnalato la) necessità di richiederne la cancellazione sulla base del disposto della legge n. 77 del 1955 e, comunque, non l’abbia opportunamente informato sull’opportunità, se non necessità, di intraprendere iniziative in ambito civile e in ogni caso, di rivolgersi ad un AVV_NOTAIO civilista, ove ella si reputasse inidonea e comunque non professionalmente capace»;
la Corte territoriale di Venezia in sede di rinvio, con pronuncia n. 2071 del 2021, rigettava la domanda risarcitoria osservando, in specie, che:
-la missiva in parola, datata 30 luglio 2002, non dimostrava che l’attore avesse incaricato l’AVV_NOTAIO di procedere per cancellare l’iscrizione dei protesti, laddove la stessa era firmata da altro legale che si riferiva al deducente come ‘mio assistito’, né vi era altra prova di quell’ incarico;
-non si potevano condividere gli addebiti all’AVV_NOTAIO COGNOME, coniuge di COGNOME, non solo perché la stessa seguiva i profili penalistici, bensì anche perché, quanto a quelli
civilistici, l’attore era già assistito dal marito, a stare a quanto dallo stesso istante affermato;
-per avviare la richiesta di cancellazione dei protesti bisognava prima avere elementi di prova che ne dimostrassero l’illegittimità, e infatti la contestazione dell’inadempimento ai legali era intervenuta dopo che era stata depositata la perizia nel giudizio penale che solo successivamente aveva portato sia all’accertamento della falsità delle firme, apposte in calce alle cambiali protestate, sia alla possibilità, per il diverso AVV_NOTAIO poi incaricato da COGNOME, di ottenere quella cancellazione;
avverso questa decisione ricorre per cassazione NOME COGNOME, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria;
resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, la cui difesa ha depositato altresì memoria, e la RAGIONE_SOCIALE;
è rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 392, 116, cod. proc. civ., 2727, 2729, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di apprezzare congiuntamente gli elementi indiziari da cui era emerso univocamente l’affidamento dell’incarico all’AVV_NOTAIO COGNOME, escluso invece con l’atomistico vaglio focalizzato sulla missiva del 30 luglio 2002;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe motivato in modo irresolubilmente contraddittorio evincendo in particolare dalla lettera di contestazione dell’inadempimento agli avvocati, ad opera del deducente, del 12 dicembre 2004, che lo stesso aveva incaricato COGNOME per i profili civilistici della vicenda e COGNOME per quelli penalistici, e tali
affermazioni erano state per un verso utilizzate per trarne la conclusione che NOME COGNOME non avesse alcuna necessità di avviare l’assistito presso un AVV_NOTAIO civilista che già aveva, e al contempo erano state per altro verso obliterate quanto all’assunto dell’affidamento dell’incarico a quest’ultimo;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, legge n. 77 del 1955, 1176, 2236, cod. civ., 384, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che si dovessero attendere le risultanze del giudizio penale per poter agire per la cancellazione dei protesti, invece esperibile con mezzi istruttori autonomi, a cominciare dall’acquisizione e deposito di autonoma consulenza grafologica;
con il quarto motivo si prospetta la violazione degli artt. 384, 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la pronuncia cassatoria di questa Corte aveva evidenziato l’impossibilità di mandare esente da responsabilità l’AVV_NOTAIO COGNOME che non aveva indicato la necessità di richiedere la detta cancellazione, opportunamente informandolo sulle iniziative da intraprendere in ambito civile, ovvero, in ogni caso, rivolgendosi a un AVV_NOTAIO civilista, mentre, nella sentenza gravata, ci si era limitati ad affermare l’esistenza di altro e, peraltro, evidentemente connesso incarico, di cui al contempo si era negata la prova;
considerato che
preliminarmente si osserva che del Collegio di questa Corte di cui in epigrafe fa parte un Consigliere già relatore della pronuncia che ha cassato la sentenza della Corte di appello di Venezia originante il giudizio di rinvio definito con la decisione qui oggetto di nuovo gravame;
va ribadito che il Collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano
partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un error in procedendo o in un error in iudicando , atteso che, anche in quest’ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l ‘ interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta (cfr., ad esempio, Cass., 25/01/2021, n. 1542);
nel merito cassatorio vale ciò che segue;
il secondo, il terzo e il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione, con assorbimento logico del primo;
la Corte territoriale, con motivazione irresolubilmente contraddittoria, violando parte qua il vincolo del giudizio di rinvio, e violando il regime normativo del procedimento di cancellazione dei protesti, ha affermato che:
-non vi era prova dell’incarico all’AVV_NOTAIO COGNOME, affermando però, come visto, che proprio tale commessa professionale, al suddetto AVV_NOTAIO, titolare dello stesso studio e dunque in gestione a maggior ragione condivisa dell’unitaria tutela richiesta, legittimava l’esclusione della responsabilità di COGNOME per non aver consigliato nulla, quanto ai profili civilistici, a COGNOME, laddove inoltre, al contempo, questa Corte, con la pronuncia cassatoria, aveva chiarito che «la materia della cancellazione dal registro dei protesti è, tuttavia, ambito professionale nel quale l’esercizio della professione non può essere
parametrato alla stregua di una diligenza particolare, ossia degli appartenenti ad un ambito specialistico, e, anche qualora questo fosse ritenuto esistente», rientra in ogni caso nelle obbligazioni del legale chiarire all’assistito le opportune iniziative in ambito civile ai detti fini, e poi, comunque, indirizzarlo ad altri professionisti qualora ci si reputi al riguardo «inidonei» (pagg. 6-7);
-bisognava avere la possibilità di dimostrare l’illegittimità del protesto, correlando tale assunto all’attesa del deposito della perizia nel procedimento penale, laddove è incomprensibile da quale insussistente elemento normativo dovesse desumersi l’impossibilità procedere, come opportuno e anzi necessario a evitare pregiudizi, munendosi autonomamente di elementi di prova analogamente spendibili nel procedimento civile in questione: questo punto poi -va sottolineato -non costituisce questione nuova e come tale inammissibile in questa sede, come sostenuto in controricorso da COGNOME (pagg. 17-18), trattandosi della corretta sussunzione della fattispecie concreta, discussa, in quella legale, ovvero di tema in iure ;
ne deriva quanto anticipato; spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso per quanto di ragione, assorbito il primo; cassa in relazione lle censure accolte la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7/06/2024.