Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3438 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3438  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)  che  la  rappresenta  e  difende  unitamente sul ricorso iscritto al n. 188/2021 R.G. proposto da: CESARE 14 Aall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) EMAIL
– ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
EMAIL
-controricorrente-
R.G. 188/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 6/12/2023
C.C. 14/4/2022
RINVIO A NUOVO RUOLO
avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D ‘ APPELLO  di  TORINO  n. 1051/2020 depositata il 23/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che  NOME  COGNOME  convenne  in  giudizio  l’AVV_NOTAIO, davanti al Tribunale di Torino, chiedendo che fosse condannata  al  risarcimento  dei  danni  in  suo  favore,  a  titolo  di responsabilità professionale;
che  si  costituì  in  giudizio  l’AVV_NOTAIO,  chiedendo  il  rigetto della domanda;
che  il  Tribunale  rigettò  la  domanda  e  condannò  l’attrice  al pagamento delle spese di giudizio;
che  la  pronuncia  è  stata  impugnata  dalla  COGNOME  e  la  Corte d’appello di Torino, con sentenza del 23 ottobre 2020, ha rigettato il  gravame  e  ha  condannato  l’appellante  al  pagamento  delle ulteriori spese del grado;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Torino propone ricorso NOME COGNOME con atto affidato a tre motivi;
che resiste l’AVV_NOTAIO con controricorso;
che la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che il ricorso, avendo ad oggetto questioni giuridicamente complesse e in relazione alle quali non si registra un univoco  orientamento  della  giurisprudenza  di  legittimità,  deve essere trattato in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio alla pubblica udienza. Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Terza