Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3438 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3438 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente sul ricorso iscritto al n. 188/2021 R.G. proposto da: CESARE 14 Aall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) EMAIL
– ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
EMAIL
-controricorrente-
R.G. 188/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 6/12/2023
C.C. 14/4/2022
RINVIO A NUOVO RUOLO
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di TORINO n. 1051/2020 depositata il 23/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che NOME COGNOME convenne in giudizio l’AVV_NOTAIO, davanti al Tribunale di Torino, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni in suo favore, a titolo di responsabilità professionale;
che si costituì in giudizio l’AVV_NOTAIO, chiedendo il rigetto della domanda;
che il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di giudizio;
che la pronuncia è stata impugnata dalla COGNOME e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 23 ottobre 2020, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Torino propone ricorso NOME COGNOME con atto affidato a tre motivi;
che resiste l’AVV_NOTAIO con controricorso;
che la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che il ricorso, avendo ad oggetto questioni giuridicamente complesse e in relazione alle quali non si registra un univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve essere trattato in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza