Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29194 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE AVVOCATI.
R.G. 20408/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 13/9/2024
C.C. 14/4/2022
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20408/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
nonché contro
NOME, NOME, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di NAPOLI n. 1037/2022 depositata il 15/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, rimasta vittima di un incidente stradale che l’aveva vista come trasportata a bordo della vettura condotta da NOME COGNOME, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Latina, col patrocinio dei difensori avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, il conducente suindicato e la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il risarcimento dei danni da lei subiti. A quel giudizio venne poi riunito un separato giudizio, promosso dalla RAGIONE_SOCIALE in via autonoma nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, conducente e proprietaria di una diversa vettura coinvolta nel medesimo incidente.
Quel giudizio -che fu interrotto per due volte, prima a causa della liquidazione coatta amministrativa della RAGIONE_SOCIALE, subentrata alla RAGIONE_SOCIALE, e poi per la morte di NOME COGNOME -si concluse con la sentenza del 21 settembre 1998 con la quale il Tribunale dichiarò l’estinzione del giudizio a causa della non regolare riassunzione dello stesso da parte dei difensori dell’attrice.
La sentenza passò in giudicato.
Sulla base di questa premessa in fatto, NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, Sezione distaccata di Marcianise, gli avvocati COGNOME e COGNOME, chiedendo che fossero condannati, a titolo di responsabilità professionale, al risarcimento dei danni da lei subiti a
causa della non corretta riassunzione della causa a seguito dell’interruzione dovuta alla messa in liquidazione della RAGIONE_SOCIALE assicuratrice, cui aveva fatto seguito l’estinzione del processo e la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.
L’attrice convenne altresì in giudizio anche l’AVV_NOTAIO, responsabile, a suo dire, di non aver ritualmente riassunto un precedente giudizio risarcitorio promosso dalla RAGIONE_SOCIALE, davanti al Tribunale di Latina, nei confronti dei medesimi difensori.
Si costituirono in giudizio gli avvocati COGNOME e COGNOME, chiedendo il rigetto della domanda, e l’AVV_NOTAIO sollecitò la chiamata in causa della propria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, ufficiale giudiziario che aveva notificato in modo erroneo l’atto di riassunzione nel giudizio nel quale i convenuti avevano assistito la COGNOME.
Si costituì, quindi, anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto della domanda, mentre il COGNOME rimase contumace.
Il Tribunale accolse la domanda; dichiarò la sussistenza della responsabilità professionale tanto dell’AVV_NOTAIO quanto dell’AVV_NOTAIO e li condannò al risarcimento dei danni, in favore della parte attrice, liquidati nella somma di euro 91.702; rigettò la domanda di manleva proposta dall’AVV_NOTAIO nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e rigettò anche la domanda risarcitoria proposta dalla COGNOME nei confronti dell’AVV_NOTAIO.
3. La decisione è stata impugnata dall’AVV_NOTAIO e da NOME COGNOME, quest’ultimo in qualità di erede dell’AVV_NOTAIO, e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 15 marzo 2022, ha accolto il gravame e, riformando integralmente la decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda proposta dalla COGNOME nei confronti dei due difensori suindicati, compensando sia le spese del giudizio di primo grado che quelle del giudizio di appello.
3.1. Ha osservato la Corte territoriale, ricostruendo le varie fasi del giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Latina, che, a seguito della dichiarazione di interruzione del processo dovuta alla messa in liquidazione coatta amministrativa della RAGIONE_SOCIALE, i difensori avvocati COGNOME e COGNOME avevano tempestivamente depositato il ricorso in riassunzione, notificandolo sia al COGNOME che, per errore, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La declaratoria di estinzione pronunciata dal Tribunale di Latina e poi passata in giudicato si fondava, però, su un certo orientamento della giurisprudenza che era oggetto di un vivace contrasto, risolto poi con la sentenza 28 giugno 2006, n. 14854, delle Sezioni Unite di questa Corte. In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno affermato che il termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 305 cod. proc. civ. è riferibile solo al deposito del ricorso in riassunzione nella cancelleria del giudice, ma non anche alla successiva notifica del relativo decreto. Ne consegue che, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non riveste più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius . Alla luce di questa giurisprudenza, pertanto, il tempestivo deposito del ricorso impedisce l’estinzione del processo.
Nel caso specifico, il ricorso in riassunzione oggetto della causa di responsabilità professionale era stato ritualmente notificato dai difensori della COGNOME alle altre parti processuali, cioè la RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME e la COGNOME, da ritenere tutti litisconsorti necessari, almeno sotto il profilo processuale e sostanziale. E comunque, la suindicata pronuncia delle Sezioni Unite ha stabilito che il termine per la notifica del ricorso in
riassunzione è ordinatorio e non perentorio, con applicabilità dell’art. 291 cod. proc. civ. e del conseguente onere di rinnovo della notifica. Ne derivava, secondo la Corte napoletana, che la declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal Tribunale di Latina non poteva ritenersi frutto «di una palese negligenza o colpa professionale dei difensori», bensì di un orientamento giurisprudenziale poi smentito dalle Sezioni Unite; per cui quella decisione avrebbe potuto essere validamente impugnata, anziché promuovere la causa di responsabilità professionale contro i difensori. D’altra parte, ha concluso la sentenza, la COGNOME non aveva neppure prodotto il decreto di fissazione dell’udienza emesso a seguito dell’atto di riassunzione, per cui la domanda risarcitoria non era accoglibile neppure sotto il profilo dell’assolvimento dell’onere della prova.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso NOME COGNOME con atto affidato a due motivi.
Resistono con separati controricorsi NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e delle regole sul giudicato esterno.
Sostiene la ricorrente che, essendo passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Latina che aveva dichiarato l’estinzione del pregresso giudizio, la Corte napoletana avrebbe violato i principi sul giudicato, «avendo illegittimamente riesaminato la pronuncia di estinzione» suindicata, mettendone in discussione i presupposti logico-giuridici. La sentenza impugnata, in altri termini,
affermando che solo il termine per la riassunzione ha natura perentoria, mentre quello per la notifica del decreto ha natura ordinatoria, avrebbe illegittimamente riesaminato una decisione ormai irrevocabile.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione e dell’art. 101 cod. proc. civ. per violazione del principio del contraddittorio.
La sentenza impugnata, secondo la ricorrente, avrebbe posto a fondamento della propria decisione questioni estranee ai motivi di appello articolati dall’appellante, neppure preventivamente sottoposte al contraddittorio delle parti. Richiamato il contenuto dei due motivi di appello redatti dall’AVV_NOTAIO, la COGNOME osserva che in nessuno di essi era stata prospettata la questione della correttezza o meno della declaratoria di estinzione pronunciata dal Tribunale di Latina.
Ai fini dell’esame delle censure proposte, il Collegio ritiene opportuno premettere che in tema di responsabilità professionale dell’avvocato la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull’esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante , sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell’iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l’avvocato garantirne l’esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l’antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un’attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti
ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007).
Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non , in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l’omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre «distinguere fra l’omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l’evento dannoso, dall’omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l’evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell’omissione; nell’altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato» (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320).
Tanto premesso, la Corte rileva che i due motivi di ricorso -che possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’evidente connessione che li unisce risultano del tutto inconferenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e dimostrano di non cogliere affatto quale sia la struttura dei giudizi di responsabilità professionale contro gli avvocati nei termini che si sono poc’anzi ricordati.
La Corte d’appello, infatti, era chiamata a valutare, nel caso specifico, se la tardiva notifica del ricorso in riassunzione fosse o meno fonte di responsabilità a carico degli avvocati e, per fare questo, doveva necessariamente ripercorrere l’ iter del giudizio concluso con la sentenza di estinzione emessa dal Tribunale di
Latina e passata in giudicato. Invocare, come fa la ricorrente, la violazione del giudicato o del contraddittorio ovvero l’ultrapetizione significa non aver colto il punto fondamentale del giudizio di responsabilità, che impone, come detto, una sorta di valutazione controfattuale sull’attività compiuta o omessa (v., in aggiunta alle suindicate decisioni, anche l’ordinanza 6 maggio 2020, n. 8494, sull’omessa comunicazione al cliente dell’avvenuta interruzione del processo e della possibilità di procedere alla riassunzione).
Nel caso in esame, i difensori convenuti nel giudizio di responsabilità non avevano affatto contestato l’esistenza del giudicato sull’estinzione conseguente alla mancata impugnazione della relativa sentenza del Tribunale di Latina, ma avevano prospettato a propria difesa che la riassunzione fosse avvenuta tempestivamente e che, pertanto, non si poteva configurare un errore determinato da negligenza professionale, posto che il completamento del procedimento di riassunzione era destinato necessariamente a perfezionarsi dopo la scadenza del termine fissato dalla legge.
La Corte d’appello ha accertato che il deposito del ricorso in riassunzione era stato tempestivo (e non ci sono contestazioni su questo punto) e che c’era stato un errore di notifica verso la RAGIONE_SOCIALE assicuratrice, ma non verso gli altri (litisconsorti necessari); per cui il giudice avrebbe dovuto dare termine per il rinnovo, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., sulla base della citata sentenza delle Sezioni Unite n. 14854 del 2006. La quale pronuncia ora richiamata non era ancora venuta ad esistenza al tempo della decisione di estinzione, ma vi era in argomento un contrasto giurisprudenziale -correttamente richiamato dalla Corte napoletana -sfociato poi nella decisione delle Sezioni Unite di composizione del contrasto medesimo. E tanto basta ad escludere l’errore professionale.
Tale ricostruzione viene a significare che la sentenza di estinzione determinata dal presunto errore professionale avrebbe
potuto (e dovuto) essere impugnata, mentre la COGNOME, per ragioni ignote, decise di fare acquiescenza alla stessa, preferendo promuovere un’infondata azione di responsabilità nei confronti dei difensori.
Consegue dalle pregresse considerazioni che i due motivi di ricorso, non attingendo le effettive ragioni di rigetto della domanda, devono essere dichiarati inammissibili.
Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a determinare i compensi professionali.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascun controricorso in complessivi euro 4.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza