Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19174 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19174 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22709-2019 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 1086/2019 del TRIBUNALE DI MANTOVA, depositato il 7/6/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 28/4/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME ha chiesto l ‘ ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza del 5/10/2017, del credito maturato, per la somma di €. 287.930,32, oltre accessori, in prededuzione, in ragione delle prestazioni professionali di assistenza e di consulenza svolte
dallo stesso, nella qualità di dottore commercialista, per consentire alla società poi fallita di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo.
1.2. Il giudice delegato, in accoglimento dell ‘ eccezione d ‘ inadempimento sollevata dal Fallimento opposto, ha respinto la domanda.
1.3. NOME COGNOME ha proposto opposizione allo stato passivo che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto.
1.4. Il tribunale, in particolare, ha rilevato che: – il professionista opponente, come eccepito dal Fallimento opposto ed affermato dal giudice delegato, pur ‘ essendo … a conoscenza ‘ (o, comunque, dovendo essere diligentemente a conoscenza), ‘ al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva ‘ da parte della società, dell ‘ intenzione degli amministratori di ‘ procedere al pagamento di debiti sorti antecedentemente alla presentazione della domanda ‘ (come emerge ‘ dalla trasmissione, in bozza, ai professionisti, immediatamente prima della presentazione ‘, in data 7/11/2012, del ricorso ‘ per l ‘ ammissione al concordato preventivo ‘ di un atto denominato <> tramite il quale veniva utilizzato un credito certo ed esigibile di quasi 700.000,00 euro vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per eseguire, in corso di procedura, pagamenti di crediti concorsuali ‘) , non aveva debitamente informato gli amministratori della necessità di procedere solo con le forme ed alle condizioni di cui all ‘ art. 182 quinquies , comma 4°, l.fall.; la società, a causa di tale inadempimento, nel periodo di tempo intercorrente tra il 7/11/2012 (quando il ricorso previsto dall ‘ art. 161, comma 6°, l.fall. è stato depositato) ed il 27/2/2013 (quando il piano e la proposta sono stati depositati), aveva, pertanto, eseguito pagamenti di debiti concorsuali, lesivi degli
interessi della massa, a mezzo di bonifici, assegni, effetti e delegazioni di pagamento, in favore di diciannove creditori anteriori, per la somma complessiva di €. 1.721.280,28; -l ‘ esecuzione di tali pagamenti, compresa la delegazione di pagamento ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (la quale, ad onta di quanto sostenuto dall ‘ opponente, si è, in realtà, perfezionata, trattandosi di atto che richiede il ‘ consenso ‘ sia pur tacito del delegato, soltanto dopo il deposito del ricorso prenotativo, essendo, in effetti, emerso da una mail che la delegata aveva trasmesso alla COGNOME in data 8/11/2012 con richiesta di apportare una serie di modifiche al testo della delegazione, che, alla predetta data, ‘ la delegazione non si era ancora perfezionata ‘ ), aveva leso la parità di trattamento tra i creditori, essendo stata incontestatamente sottratta ‘ liquidità per quasi due milioni di euro ‘, che ‘ avrebbe potuto essere impiegata per il pagamento dei creditori prededotti, dei dipendenti e degli altri creditori privilegiati ‘, i quali, infatti, ‘ non sono … stati pagati, a fronte di crediti chirografari che invece sono stati regolarmente soddisfatti sin dal 2012 in corso di procedura e senza che tale soddisfazione abbia portato alcuna concreta maggiore utilità al ceto creditorio ‘.
1.5. Il tribunale ha, quindi, ritenuto che l ‘ advisor , non avendo ‘ avvertito la Società della necessità di ottenere le specifiche autorizzazioni ‘, non essendosi ‘ attivato per conseguirle ‘ , né avendo dato conto nel piano e nella proposta dei pagamenti eseguiti ‘ per importi comunque di assoluto rilievo ‘ (quanto meno di quelli di cui alla citata ‘ delegazione di pagamento ‘) , era stato, dunque, inadempiente all ” ampio mandato ricevuto ‘ , comprensivo, tra l ‘ altro, della redazione del ricorso per l ‘ammissione della procedura e del ‘ supporto continuativo ai vari uffici/reparti della società nella gestione
ordinaria della stessa ‘ sino al momento della presentazione del ricorso, e che l ‘ opposizione proposta dallo stesso doveva essere, di conseguenza, rigettata.
1.6. NOME COGNOME con ricorso notificato il 10/7/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
1.7. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
1.8. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l ‘ omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l ‘ opponente aveva inadempiuto agli obblighi professionali assunti nei confronti della società committente, poi fallita, sul rilievo che lo stesso non aveva provveduto ad avvertire la debitrice della necessità di munirsi dell ‘ autorizzazione del tribunale al fine di procedere al pagamenti dei crediti anteriori al deposito della domanda di concordato preventivo con riserva, omettendo, tuttavia, di considerare: – innanzitutto, che l ‘ inadempimento riscontrato dal tribunale si fonda su un fatto in realtà indimostrato, e cioè che l ‘ opponente fosse consapevole dei pagamenti contestati dal Fallimento, laddove, al contrario, il professionista istante non è mai stato avvisato né era a conoscenza dell ‘ intenzione della debitrice di procedere all ‘ esecuzione di tali pagamenti; – in secondo luogo, che il Fallimento, pur avendone l ‘ onere, non ha mai dimostrato il fondamento dell ‘ eccezione d ‘ inadempimento sollevata in giudizio, e cioè che l ‘ opponente fosse consapevole dei pagamenti eseguiti dalla debitrice.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell ‘ art. 1269 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l ‘ opponente aveva inadempiuto agli obblighi professionali assunti nei confronti della società committente, poi fallita, sul rilievo che lo stesso, pur essendo a conoscenza del conferimento da parte della debitrice di una delegazione di pagamento, non aveva provveduto ad avvertirla della necessità di munirsi dell ‘ autorizzazione del tribunale al fine di procedere al pagamento di debiti concorsuali successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo, senza, tuttavia, considerare che: – la delegazione di pagamento che la società debitrice ha conferito a Generale Energia, come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio, si è perfezionata già in data 5/11/2012, e cioè due giorni prima del deposito in data 7/11/2012 della domanda prenotativa; – la delegazione di pagamento, infatti, ha natura di atto unilaterale e, dunque, non richiede la partecipazione del delegato; – la mail inviata da RAGIONE_SOCIALE alla Reni in data 8/11/2012 si è limitata, del resto, a chiedere alcune modifiche formali e stilistiche al testo dell ‘ accordo e non può, dunque, ritenersi indicativa di una volontà negoziale in capo alla stessa non ancora perfezionatasi.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame di un fatto decisive per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l ‘ opponente aveva inadempiuto agli obblighi professionali assunti nei confronti della società committente, poi fallita, sul rilievo che lo stesso non aveva dato conto, nel piano e nella proposta, quanto meno dei pagamenti
eseguiti a mezzo di delegazione di pagamento, omettendo, tuttavia, di considerare che i pagamenti di cui si discute sono stati rilevati dal commissario giudiziale, che ne aveva denunciato il compimento nella relazione presentata a norma dell ‘ art. 172 l.fall..
2.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
2.5. Il tribunale, invero, ha rigettato la domanda di ammissione al passivo del credito al compenso asseritamente maturato dall ‘ opponente sul rilievo che la prestazione professionale dedotta dall ‘ istante a fondamento della domanda era stata svolta dallo stesso senza osservare la misura di diligenza richiesta dall ‘ art. 1176, comma 2°, c.c. e che l ‘ eccezione d ‘ inadempimento sollevata dal Fallimento doveva essere, di conseguenza, accolta.
2.6. Il tribunale, in effetti, ha, tra l ‘ altro, ritenuto che: il professionista istante, pur essendo ‘a conoscenza ‘ (o, comunque, dovendo essere diligentemente a conoscenza), ‘ al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva ‘ da parte della società, dell’ intenzione degli amministratori di quest ‘ultima di ‘ procedere al pagamento di debiti sorti antecedentemente alla presentazione della domanda ‘ (come emerge ‘ dalla trasmissione, in bozza, ai professionisti, immediatamente prima della presentazione dei ricorso, di un atto denominato <> tramite il quale veniva utilizzato un credito certo ed esigibile di quasi 700.000,00 euro vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per eseguire, in corso di procedura, pagamenti di crediti concorsuali ‘), non aveva debitamente informato gli amministratori della necessità di procedere solo con le forme ed alle condizioni di cui all ‘ art. 182 quinquies ,
comma 4°, l.fall.; – la società debitrice, nel periodo successivo al deposito del ricorso per l ‘ ammissione al concordato preventivo con riserva, aveva, di conseguenza, eseguito il pagamento di debiti concorsuali in favore di creditori anteriori, per la somma complessiva di €. 1.721.280,28 , ed aveva, in tal modo, leso la parità di trattamento tra i creditori, essendo stata incontestatamente sottratta ‘ liquidità per quasi due milioni di euro ‘, che ‘ avrebbe potuto essere impiegata per il pagamento dei creditori prededotti, dei dipendenti e degli altri creditori privilegiati ‘, i quali, infatti, ‘ non sono … stati pagati, a fronte di crediti chirografari che invece sono stati regolarmente soddisfatti sin dal 2012 in corso di procedura e senza che tale soddisfazione abbia portato alcuna concreta maggiore utilità al ceto creditorio ‘ ; – l ‘ advisor , non avendo ‘ avvertito la Società della necessità di ottenere le specifiche autorizzazioni ‘, né essendosi ‘ attivato per conseguirle ‘, era stato, dunque, inadempiente all ” ampio mandato ricevuto ‘ , comprensivo, tra l ‘ altro, della redazione del ricorso per l ‘ ammissione della procedura e del ‘ supporto continuativo ai vari uffici/reparti della società nella gestione ordinaria della stessa ‘ .
2.7. Tali statuizioni, insindacabili in relazione agli accertamenti in fatto sui quali sono fondate (compresi quelli secondo cui: -l ‘ opponente era ovvero, com ‘ è rimasto incensurato, avrebbe dovuto diligentemente essere ‘ a conoscenza ‘ del fatto che, come emergeva ‘ dalla trasmissione, … immediatamente prima della presentazione del ricorso, di un atto denominato <> ‘, gli amministratori della debitrice avevano l ‘ intenzione di procedere, dopo il deposito dello stesso, ‘ al pagamento di debiti sorti antecedentemente alla presentazione della domanda ‘; -il professionista , non avendo ‘ avvertito la Società della necessità
di ottenere le specifiche autorizzazioni ‘, né essendosi ‘ attivato per conseguirle ‘, era stato, dunque, inadempiente all” ampio mandato ricevuto ‘ dalla stessa), sono, sul piano giuridico, senz ‘ altro corrette.
2.8. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente e condivisibilmente affermato (cfr. Cass. n. 35489 del 2023, in motiv.; Cass. n. 18587 del 2024, in motiv.) che: – nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito vantato dal professionista al compenso asseritamente maturato, il curatore del fallimento della società committente è legittimato a sollevare l ‘ eccezione d ‘ inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, vale a dire con il (solo) onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione, ad opera del contraente in bonis , della prestazione o l ‘ incompleto adempimento da parte dello stesso; – il professionista, in tal caso, (al di fuori di un ‘ obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura), ha l ‘ onere di dimostrare l ‘ esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l ‘ imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell ‘ evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento (Cass. SU n. 42093 del 2021); – il credito del professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti per accedere alla procedura di concordato preventivo, può essere, di conseguenza, escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, tutte le volte in cui, sulla base delle prove raccolte il giudizio, si accerti, com ‘ è accaduto nel caso in esame, l ‘ inadempimento dell ‘ istante alle obbligazioni assunte
(Cass. SU n. 42093 del 2021, in motiv.; conf., Cass. n. 36319 del 2022); – il diritto del professionista al compenso, in effetti, se non implica il raggiungimento del risultato programmato con il conferimento del relativo incarico, richiede nondimeno che il giudice di merito accerti, in fatto, la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni svolte a conseguire tale risultato, essendo evidente che, in difetto, pur in mancanza di una responsabilità contrattuale del professionista a tal fine incaricato, come nel caso in cui tale risultato non sia stato ottenuto per fatti ulteriori e diversi dal mancato o negligente adempimento da parte del professionista, non potrebbe neppure parlarsi di atto di esecuzione della prestazione contrattualmente dovuta da parte dello stesso (cfr. Cass. n. 36071 del 2022, in motiv.).
2.9. Non può dubitarsi, in effetti, che tanto il commercialista, quanto l ‘ avvocato, dopo aver accettato l ‘ incarico di predisporre e/o di patrocinare una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, con i relativi allegati documentali, hanno l ‘ obbligo, al pari dell ‘ attestatore, di eseguire la corrispondente prestazione professionale con la diligenza richiesta, a norma dell ‘ art. 1176, comma 2°, c.c., dalla natura dell ‘ incarico assunto: vale a dire, tra l ‘ altro, con la redazione di una proposta di concordato che, dovendo essere funzionale al conseguimento del risultato perseguito dal debitore (e cioè la regolazione, attraverso la procedura di concordato preventivo, della propria crisi), sia, quanto meno, rispettosa, nella forma e nel contenuto, delle norme giuridiche inderogabili previste dalla legge al fine di conseguire, di volta in volta, l ‘ ammissione a tale procedura, la conservazione di tale ammissione, l ‘ approvazione della proposta
da parte dei creditori e l ‘ omologazione della stessa da parte del tribunale (cfr. Cass. n. 11522 del 2020).
2.10. Si pensi, in particolare, per quanto rileva, alla norma che, sia pur implicitamente ma inequivocamente, vieta (come si desume dall ‘ art. 168, comma 1°, l.fall.) al debitore proponente di eseguire, nel periodo successivo alla domanda di concordato preventivo (anche se con riserva), atti di pagamento di debiti anteriormente scaduti, in quanto lesivi della par condicio (cfr. Cass. n. 3324 del 2016), salvo che si tratti di pagamenti autorizzati dal giudice delegato a norma dell ‘ art. 167 l.fall. quali ‘ atti eccedenti l ‘ ordinaria amministrazione ‘ funzionali ‘ ad assicurare il buon esito della procedura ‘ (Cass. n. 16808 del 2019, in motiv.) ovvero di pagamenti autorizzati dal tribunale ai sensi dell ‘ art. 182 quinquies , comma 4°, l.fall. in relazione a prestazioni di beni o servizi ‘ essenziali per la prosecuzione dell ‘ attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori ‘ (Cass. n. 16808 del 2019, in motiv.).
2.11. Il pagamento da parte del debitore, non autorizzato dal giudice, di un debito scaduto, ove eseguito (se del caso a mezzo di una delegazione di pagamento, la quale, esaurendosi nell ‘ indicazione al creditore della persona alla quale il debitore ordina di eseguire la prestazione, si perfeziona con la necessaria partecipazione tanto del delegante debitore, quanto del terzo che accetta il relativo incarico: cfr. Cass. n. 3179 del 1991) in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, determina, infatti, in linea di principio, la revoca dell ‘ ammissione alla procedura, ai sensi dell ‘ art. 173, comma 3°, l.fall., a meno che non ricorra il caso (escluso, in fatto, dal tribunale) in cui (si dimostri che) tale pagamento non sia stato pregiudizievole per l ‘ interesse dei creditori, in quanto ispirato al criterio della loro migliore soddisfazione, né sia stato diretto a
frodarne le ragioni, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato (cfr. Cass. n. 16809 del 2019; Cass. n. 3324 del 2016; Cass. n. 11958 del 2018).
2.12. Il professionista designato per la predisposizione della proposta, nel caso in cui ometta di informare il debitore che abbia presentato (o stia per presentare) la domanda di ammissione al concordato preventivo del divieto giuridico di eseguire, dopo il deposito del relativo ricorso, atti di pagamento di debiti concorsuali (salvo che con le prescritte autorizzazioni giudiziali), dà, pertanto, luogo, in ragione dell ‘ imperizia conseguente alla inescusabile ignoranza delle norme giuridiche che presiedono all ‘ attività giuridica della committente per il periodo successivo al deposito del ricorso, al colpevole inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, a mezzo dell ” ampio mandato ricevuto ‘ (comprensivo, tra l ‘ altro, della redazione del ricorso per l ‘ ammissione della procedura e del ‘ supporto continuativo ai vari uffici/reparti della società nella gestione ordinaria della stessa ‘ ), verso la stessa.
2.13. Si tratta, in effetti, di una prestazione che, nella misura in cui non ha impedito (come avrebbe dovuto) la violazione del regime giuridico degli atti che il debitore compie nel corso della procedura ed ha, come tale, esposto il cliente al grave rischio di non realizzare l ‘ interesse perseguito dallo stesso con il contratto di prestazione d ‘ opera stipulato con il professionista (cfr. Cass. n. 17106 del 2023), risulta, evidentemente, già ex ante (e quindi a prescindere dalla verificazione concreta dell ‘ esito infausto della procedura) priva della necessaria funzionalità, in relazione alla natura e alle caratteristiche del procedimento giudiziale in cui la stessa è stata eseguita, all ‘ effettivo raggiungimento del risultato perseguito dal
cliente, e cioè, nel caso in esame, l ‘ ammissione al concordato preventivo (nonché la conservazione di tale ammissione) e l ‘ omologazione dello stesso.
2.14. E ‘ vero, dunque, che le obbligazioni inerenti all ‘ esercizio di un ‘ attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l ‘ incarico, s ‘ impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo, e che l ‘ inadempimento del professionista non può essere, pertanto, desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile perseguito dal cliente, dovendo essere, piuttosto, valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell ‘ attività professionale ed, in particolare, al dovere di diligenza professionale fissato dall ‘ art. 1176, comma 2°, c.c.
2.15. Non è men vero, tuttavia, che sussiste l ‘ inadempimento del professionista verso il cliente tutte le volte in cui, come nel caso in esame, il giudice di merito, in relazione alla natura e alle caratteristiche del procedimento giudiziale in cui la prestazione del professionista sia stata (o doveva essere) svolta e all ‘ interesse del cliente alla relativa esecuzione, abbia accertato, avendo riguardo alla situazione ex ante (e non, ex post , all ‘ esito del giudizio), la negligente inadeguatezza funzionale della prestazione in concreto svolta rispetto al risultato perseguito dal cliente così come (implicitamente o esplicitamente) dedotto nel contratto di prestazione d ‘ opera professionale (cfr. Cass. n. 30169 del 2018; Cass. n. 11906 del 2016).
2.16. Il diritto del professionista al compenso, invero, se non implica il raggiungimento del risultato programmato con il conferimento del relativo incarico, richiede, nondimeno, che il giudice di merito accerti, in fatto, la concreta ed effettiva
idoneità delle prestazioni svolte a conseguire tale risultato, essendo, in effetti, evidente che, in difetto, non potrebbe neppure parlarsi di atto di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dallo stesso (cfr. Cass. n. 36071 del 2022, in motiv.).
2.17. Il mancato (o l ‘ inesatto) adempimento da parte del professionista all ‘ obbligo di dare esecuzione all ‘ incarico ricevuto con la diligenza richiesta dalla natura dell ‘ opera affidatagli e da tutte le circostanze del caso, ove sia stato idoneo (com ‘ è accaduto nel caso in esame) ad incidere sugli interessi perseguiti dal cliente (come la società committente che, in conseguenza dell ‘ accertato inadempimento, ha indebitamente rischiato di non conseguire il risultato evidentemente perseguito, e cioè l ‘ omologazione del concordato preventivo proposto e, prima ancora, l ‘ ammissione a tale procedura), consente a quest ‘ ultimo (ovvero, in caso di fallimento, il suo curatore) di sollevare, ai sensi dell ‘ art. 1460 c.c., l ‘ eccezione d ‘ inadempimento e, quindi, di rifiutare legittimamente il pagamento (o l ‘ ammissione al passivo del credito al) relativo compenso.
2.18. E non solo: a fronte dell ‘ errore commesso dal professionista, che ha messo indebitamente a rischio il diritto del cliente alla regolazione concordataria della propria crisi d ‘ impresa, appare oltremodo evidente che la (residua) attività difensiva comunque svolta dal professionista risulta giuridicamente inutile (cfr. Cass. n. 35489 del 2023, in motiv.), dovendosi, in effetti, ritenere che, a fronte di una prestazione oggettivamente inidonea (com ‘ è rimasto incontestato) al conseguimento dell ‘ interesse della società committente, la sua obbligazione contrattuale è stata totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti nei confronti di quest ‘ ultima, con la conseguenza che, in tal caso, il professionista non vanta alcun
diritto (suscettibile di essere ammesso al passivo) al compenso, anche se l ‘ adozione dei mezzi difensivi rivelatisi pregiudizievoli al cliente sia stata, in ipotesi, sollecitata dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del professionista la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell ‘ attività professionale (Cass. n. 10289 del 2015).
2.19. Il decreto impugnato si è attenuto ai principi esposti: lì dove ha escluso la rispondenza della condotta dell ‘ opponente al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera, in ragione dell ‘ imperizia tecnico-giuridica con cui la stessa risulta essere stata svolta, senza che sia, per contro, risultato che l ‘ opponente abbia dimostrato nel giudizio di opposizione di aver pienamente adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti della committente, fornendo ai relativi amministratori le informazioni di volta in volta necessarie (compresa quella relativa al regime giuridico applicabile ai suoi atti in conseguenza della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo) a consentire alla stessa di conseguire e (comunque) di conservare l ‘ ammissione alla divisata procedura concorsuale.
2.20. Quanto al resto, la Corte non può che ribadire che la valutazione delle prove raccolte costituisce un ‘ attività riservata in via esclusiva all ‘ apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., nell ‘ avere quest ‘ ultimo, in sede di accertamento della fattispecie concreta: – a) omesso del tutto l ‘ esame (e cioè la ‘ percezione ‘) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più probabilmente)
dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz ‘ altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell ‘ eccezione dalla stessa proposta; – b) supposto l ‘ esistenza di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui verità risulti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbero senz ‘ altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell ‘ eccezione dalla stessa proposta.
2.21. L ‘ omesso esame degli elementi istruttori forniti o invocati (come, ad esempio, il testo della <> ) non dà luogo, pertanto, al vizio d ‘ omesso esame di un fatto decisivo, qualora gli accadimenti storici rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta (e cioè il corretto e diligente adempimento da parte del professionista quale fatto costitutivo del diritto al compenso dallo stesso azionato) siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito ancorché la pronuncia resa dallo stesso non abbia, in ipotesi, dato conto di tutte le risultanze asseritamente emergenti dalle prove acquisite o richieste in giudizio (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).
Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev ‘ essere, quindi, dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
5. La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al rimborso in favore del fallimento delle spese processuali, che liquida n ella somma di €. 7.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima