Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13123 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24742 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Roma n. 5862/2019, pubblicata in data 27 settembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio
dell’8 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla trascrizione, effettuata da tale società, di un pignoramento immobiliare nei propri confronti, di cui era stata riconosciuta la nullità all’esito di un giudizio di opposizione all’esecuzione.
La domanda è stata disattesa dal Tribunale di Roma.
Oggetto:
RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA
(ART. 96, CO. 2, C.P.C.)
Ad. 08/04/2024 C.C.
R.G. n. 24742/2020
Rep.
La Corte d’a ppello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre lo COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 in relazione agli artt. 96 cpc -2043 e 1362 cc e ss. omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 n. 5 cpc ».
Il ricorrente sostiene che sarebbe stato erroneamente interpretato l’oggetto della sua domanda .
Secondo la corte d’appello, infatti, egli aveva agito per ottenere « la condanna generica di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni per il pignoramento trascritto sull’immobile di sua proprietà … » e, da tale qualificazione dell’oggetto della domanda, come azione di risarcimento per responsabilità processuale aggravata derivante da incauto inizio dell’esecuzione forzata, ha fatto discendere l’improponibilità della stessa, in quanto, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., essa avrebbe dovuto essere necessariamente proposta nel giudizio di opposizione all’esecuzione con la quale era stata contestata la legittimità del pignoramento, secondo il consolidato indirizzo di questa stessa Corte.
COGNOME, invece, afferma di avere chiesto il risarcimento dello specifico danno conseguente alla mancata cancellazione della trascrizione del pignoramento nel periodo successivo alla
Ric. n. 24742/2020 – Sez. 3 – Ad. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 8
pubblicazione della sentenza con la quale era stata accolta l’opposizione all’esecuzione, cioè di un danno verificatosi successivamente alla definizione del giudizio di opposizione all’esecuzione e che, come tale, non poteva essere oggetto di richiesta giu diziale nell’ambito di quel giudizio.
Il ricorso è inammissibile, ancor prima che infondato.
2. In primo luogo, il ricorrente non chiarisce in modo adeguato in quali termini egli avesse già chiesto il risarcimento dei danni derivanti da ll’esercizio incauto dell’azione esecutiva (che, nella specie, si era necessariamente traAVV_NOTAIOa nella trascrizione del pignoramento, trattandosi di espropriazione immobiliare), ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., nel giudizio di opposizione all’esecuzione, né per quali ragioni, eventualmente, tale risarcimento non gli fosse stato riconosciuto in quella sede: e ciò benché dal dispositivo della sentenza che ha definito il predetto giudizio di opposizione all’esecuzione (richiamato nel ricorso stesso) risulti che, in quella sede, erano state dichiarate inammissibili le domande di risarcimento danni ‘ secondo quanto specificato in motivazione ‘.
Ciò è di per sé sufficiente a far ritenere inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., perché privo dell’esposizione di fatti relativi al giudizio essenziali per valutare la fondatezza dello stesso.
Infatti, per quanto emerge dal ricorso, l’azione risarcitoria per responsabilità processuale aggravata , ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., risulterebbe effettivamente già proposta in sede di opposizione all’esecuzione , ma in quella sede certamente non ha trovato accoglimento: di conseguenza, dovrebbe ritenersi ormai esclusa la sussistenza di un incauto esercizio dell’azione esecutiva, il che di certo escluderebbe , altresì, la possibilità di una riproposizione di analoga domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggravata, in un nuovo processo, anche con riguardo a danni relativi ad un periodo
successivo a quello della definizione del giudizio di opposizione all’esecuzione .
In tale situazione, sarebbe stato certamente onere del ricorrente, quanto meno, allegare e documentare, richiamando in modo puntuale e specifico il contenuto di atti e documenti rilevanti, le ragioni di una eventuale inesistenza del giudicato sul punto, con riguardo ai danni di cui lamenta l’omessa considerazione da parte della corte d’appello.
L’omissione si risolve nel difetto di un requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e 6, c.p.c..
Per altro verso, il ricorrente parrebbe intendere affermare che, anche a prescindere dalla sussistenza della responsabilità processuale aggravata del creditore, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., per il periodo anteriore all’emissione della sentenza di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione , tale responsabilità potrebbe essere deAVV_NOTAIOa e riconosciuta per il periodo successivo, senza pregiudizio per quanto accertato in relazione al periodo precedente, in quanto, con la sentenza che accoglie l’op posizione nascerebbe un obbligo, per certi versi nuovo e autonomo, del creditore, di procedere volontariamente alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, che ne comporterebbe la responsabilità risarcitoria, anche a prescindere dalla sussistenz a dei presupposti dell’esercizio incauto dell’azione esecutiva ab origine , solo per non essersi conformato alla decisione di merito, sebbene non ancora passata in giudicato.
Un siffatto assunto è da ritenersi del tutto infondato, in diritto, in considerazione del carattere unitario dell’azione di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata da incauto esercizio dell’azione esecutiva, che non consente un siffatto frazionamento delle relative conAVV_NOTAIOe e delle relative pretese risarcitorie.
Del resto, è agevole osservare che, a volerne condividere -anche solo per un momento -il fondamento, esso comporterebbe l’assoluta inutilità dell’impugnazione della decisione di primo grado sull’opposizione all’esecuzione : se il creditore fosse indefettibilmente tenuto a far volontariamente cancellare la trascrizione del pignoramento in base alla sentenza di primo grado che accoglie l’opposizione del debitore (e che dispone essa stessa tale cancellazione, con ordine che, però, non assume efficacia vincolante fino al passaggio in giudicato, in considerazione della natura costitutiva della pronuncia), perderebbe la possibilità di un utile ripristino degli effetti del pignoramento ex tunc , in caso di accoglimento del suo appello, con definitivo rigetto dell’opposizione stessa; dunque, l’appello sarebbe del tutto inutile.
Di conseguenza, in nessun caso potrebbe dirsi incauta, di per sé -cioè, a prescindere dalla valutazione della prudenza in relazione all’avvio dell’azione esecutiva la conAVV_NOTAIOa del creditore che non proceda alla cancellazione volontaria della trascrizione del pignoramento prima del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell’opposizione.
Va, inoltre, considerato (ed il rilievo ha carattere assorbente) che, nel presente giudizio, il ricorrente aveva chiesto la condanna generica al risarcimento del danno derivante dall’ingiustificata trascrizione del pignoramento sul suo immobile -da liquidarsi in separata sede -per l’intero periodo in cui tale trascrizione aveva avuto luogo, senza affatto limitare la richiesta al periodo successivo alla sentenza di merito sull’opposizione.
Aveva, cioè, avanzato una domanda che, nei termini indicati, certamente avrebbe potuto proporre (e, anzi, sembrerebbe addirittura avere effettivamente proposto) in sede di opposizione all’esecuzione ; a maggior ragione, trattandosi di domanda di condanna generica, limitata all’ an debeatur .
In realtà, risulta, in proposito, del tutto dirimente il rilievo per cui, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la domanda di condanna generica al risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. non è in radice ammissibile, in quanto sarebbe violato il principio di necessaria ‘concentrazione’ tra contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata e azione di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8239 del 24/05/2003, Rv. 563527 -01; Sez. 3, Sentenza n. 24538 del 20/11/2009, Rv. 610752 -01; Sez. 3, Sentenza n. 10960 del 06/05/2010, Rv. 612644 – 01).
Di conseguenza, a maggior ragione, una siffatta domanda non potrebbe essere ammissibile addirittura in un successivo autonomo giudizio.
Va, infine, rilevato che, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 c.p.c. il ricorrente richiama un indirizzo giurisprudenziale, accolto da questa Corte, sulla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2043 c.c., anziché dell’art. 96 c.p.c., in caso di trascrizione di una domanda giudiziale, nei casi in cui non è affatto prevista la trascrizione della domanda stessa.
Ma è evidente che si tratta di indirizzo non conferente nella presente fattispecie, in cui si discute della trascrizione del pignoramento, che non solo è prevista ma è, anzi, necessaria ed essenziale ai fini, se non del perfezionamento, quanto meno dell’efficacia dello stesso.
In definitiva, nella decisione impugnata, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso:
-non vi è stata alcuna violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in quanto la domanda proposta nel presente giudizio è stata correttamente interpretata e qualificata dalla corte d’appello;
-più precisamente, la domanda proposta dallo COGNOME è stata (correttamente e anzi pacificamente) qualificata dalla corte d’appello come domanda di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c. e, come tale, assoggettata alla relativa specifica disciplina e non a quella generale di cui all’art. 2043 c.c., onde non vi è stata alcuna violazione o falsa applicazione né dell’art. 96 c.p.c., né dell’art. 2043 c.c.;
-è stata, inoltre, correttamente applicata la disciplina di cui all’art. 96, comma 2, c.p.c., che vieta la proposizione della domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggravata al di fuori del giudizio di opposizione (salvo il caso, nella specie non sussistente, in cui non fosse possibile proporla in quella sede) e, comunque, con richiesta di condanna generica, limitata all’ an debeatur e con riserva di agire separatamente per il quantum (cfr., di recente, oltre ai precedenti già richiamati al paragrafo 4: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 -02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 42119 del 31/12/2021, Rv. 663459 -01; in precedenza, ex multis : Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9152 del 16/04/2013, Rv. 626027 -01; Sez. 1, Sentenza n. 10518 del 20/05/2016, Rv. 639812 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, Rv. 644286 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 32029 del 09/12/2019, Rv. 655961 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 36593 del 30/12/2023, Rv. 669750 – 01);
-non vi è stato alcun omesso esame di fatti decisivi e controversi, tale non potendo ritenersi l’omessa autonoma considerazione di eventuali danni proAVV_NOTAIOisi in conseguenza del permanere della trascrizione del pignoramento illegittimo dopo la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione, in quanto, come già chi arito,
si tratta di circostanza del tutto irrilevante ai fini dell’esito della domanda in concreto proposta nel presente giudizio.
7. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimata svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-