Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36593 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36593 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 27039 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti – ricorrenti in via incidentale-
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
Ad. 21/11/2023 C.C.
R.G. n. 27039/2021
Rep.
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4697/2021, pubblicata in data 25 giugno 2021 (e notificata in data 20 luglio 2021);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE, sulla base di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo ipotecario, pignorò un bene immobile di proprietà di NOME COGNOME e del coniuge di questi (quale terzo datore di ipoteca) NOME COGNOME. Nel corso del processo esecutivo, il credito posto in esecuzione venne ceduto dapprima a RAGIONE_SOCIALE e poi da questa a RAGIONE_SOCIALE, la quale, a mezzo della sua rappresentante RAGIONE_SOCIALE (successivamente divenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE e oggi RAGIONE_SOCIALE), subentrò alla società cedente nella procedura esecutiva. Il debitore propose opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ma la sua istanza di sospensione del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., venne disattesa , l’immobile venne trasferito all’aggiudicatario ed il ricavato distribuito tra i creditori, procedente ed intervenuti. Il giudizio di opposizione all’esecuzione, frattanto proseguito, venne peraltro successivamente definito con sentenza (passata in giudicato) di accoglimento della stessa.
Il COGNOME ha, quindi, agito in giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’espropriazione del suo bene immobile . Nel giudizio sono state successivamente evocate dal medesimo attore, altresì, le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
La domanda risarcitoria è stata accolta dal Tribunale di Tivoli, che ha condannato tutte le società convenute, in solido, al pagamento dell’importo di € 650.000,00 in favor e dell’attore .
La Corte d’a ppello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la sola RAGIONE_SOCIALE (la quale era costituita nel giudizio di secondo grado sia in proprio che quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE) a pagare al COGNOME l’importo di € 321.495,00, oltre accessori .
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di otto motivi.
Resistono, con distinti controricorsi: 1) il COGNOME, che propone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di tre motivi; 2) RAGIONE_SOCIALE, che propone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di cinque motivi; 3) RAGIONE_SOCIALE
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso principale avanzato da RAGIONE_SOCIALE si denunzia « Nullità della sentenza e del procedimento, per avere la sentenza di prime cure e la sentenza di appello ritenuto che l’azione di risarcimento dei danni dalla perdita di abitazione, derivata da instaurazione e compimento di esecuzione forzata su diritto poi accertato inesistente, fosse proponibile dal Sig. COGNOME ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. nel presente procedimento, successivo e distinto rispetto al giudizio di opposizione all’esecuzione svoltosi dinanzi al Tribunale di Tivoli con R.G. n. 4162/2004, anziché soltanto in tale sede, esclusivamente competente per tale azione ai sensi dell’articolo 96, comma 2, cod. proc. civ.; e ciò sull’errata motivazione che nel caso di specie si sarebbe verificato un abuso del processo dotato di attitudine a generare un’autonoma fa ttispecie di danno (cfr. articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in relazione
all’ articolo 96, comma 2, cod. proc. civ. nonché all’ articolo 2043 cod. civ.). ».
Con il secondo motivo del ricorso incidentale avanzato da RAGIONE_SOCIALE si denunzia « violazione e/o falsa e/o omessa applicazione degli artt. 96, 2^ comma, c.p.c. e 2043 c.c. (in riferimento all’ art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.) per non avere la sentenza impugnata accolto il principio di alternatività e specialità tra il rimedio posto dall’art. 96, commi 1 e 2 c.p.c. rispetto a quello risarcitorio generale previsto dall’art. 2043 c.c. e, quindi, per avere erroneamente ritenuto ammissibile la domanda risarcitoria svolta dal COGNOME in successivo e separato giudizio rispetto a quello di opposizione all’esecuzione ».
Il primo motivo del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE ed il secondo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE pongono la medesima questione di diritto.
Tali motivi possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati ed hanno altresì carattere pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione, per le ragioni che saranno di seguito esposte.
1.1 La questione di diritto posta con i motivi di ricorso in esame, che riguarda l’ammissibilità della presente domanda risarcitoria in autonomo giudizio anziché in sede di opposizione all’esecuzione, era oggetto del terzo motivo dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (in proprio e quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE).
L a corte d’appello ha rigettato il gravame sul punto con la seguente motivazione:
« Il danno derivante dalla perdita della abitazione, cui sono seguiti disagi psichici, non rientra tra le ipotesi di responsabilità aggravata immediatamente conseguenti all ‘ instaurazione del giudizio (per le quali il principio di specialità esclude un concorso alternativo tra le norme di cui agli artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c.), ma va definita piuttosto come un modus agendi
qualificabile come abuso del processo dotato di attitudine a generare un ‘ autonoma fattispecie di danno anche in ragione delle successive manifestazioni pregiudizievoli che si sono succedute nel tempo come la grave sindrome depressiva in cui è caduto il COGNOME a seguito dell ‘ illegittima perdita della propria abitazione e nel fatto di avere avuto la necessità di reperire altra abitazione con i costi che essa comporta e pure – in tesi – anche a una perdita reddituale (sul tema, cfr. Cass. 19 luglio 2018, n. 19179) ».
1.2 Siffatta argomentazione è, in primo luogo, certamente erronea in diritto.
La speciale fattispecie di responsabilità civile di cui all’art. 96, comma 2, c.p.c., si caratterizza per il tipo di conAVV_NOTAIOa illegittima che ha provocato il danno (la quale deve essere una conAVV_NOTAIOa di natura processuale, in senso lato, cioè ricollegabile all’esercizio di un’azione giudiziaria, alla trascrizione di una domanda giudiziale ovvero all’iscrizione di una ipoteca giudiziale), non per il tipo o la natura dei danni che ne sono eventualmente derivati.
1.3 La motivazione della decisione impugnata risulta, altresì, logicamente contraddittoria o, comunque, non intelligibile sotto il profilo logico: la corte d’appello afferma testualmente che «il danno derivante dalla perdita della abitazione, cui sono seguiti disagi psichici » andrebbe definito come « un modus agendi qualificabile come abuso del processo dotato di attitudine a generare un ‘ autonoma fattispecie di danno anche in ragione delle successive manifestazioni pregiudizievoli che si sono succedute nel tempo ».
Ma è appena il caso di osservare che, anche sul piano semantico, oltre che sul piano giuridico, un « danno » non si può definire come « modus agendi », e che, di contro, proprio la qualificazione del « modus agendi » che ha determinato il danno in termini di « abuso del processo » dovrebbe condurre, sul piano
logico, all’inquadramento della fattispecie nell’ambito della responsabilità processuale, contrariamente a quanto ne fa invece derivare la corte d’appello.
1.4 È opportuno osservare che, nella decisione impugnata, si richiama, a sostegno degli assunti appena esposti, un precedente di questa stessa Corte (Ordinanza n. 19179 del 2018).
Tale richiamo risulta del tutto inconferente.
In primo luogo, infatti, nel precedente in questione l’oggetto del giudizio era una fattispecie concreta del tutto diversa da quella qui in esame (si trattava del risarcimento richiesto all’esito di una serie di giudizi di cognizione intentati tra coniugi in conflitto, e si lamentava, nella sostanza, il generale carattere persecutorio e, soprattutto, offensivo delle espressioni utilizzate nei relativi atti difensivi), assolutamente non equiparabile all’ipotesi di danno da preteso esercizio abusivo dell’azio ne esecutiva.
Inoltre, in tale occasione sono stati affermati principi di diritto assolutamente non rilevanti con riguardo alla presente controversia e che non ne potrebbero mutare affatto l’esito ; segnatamente, è stato affermato il principio per cui l’ azione risarcitoria di cui all’ art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., può essere proponibile anche in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello in cui si è verificato l ‘ abuso processuale, ma esclusivamente laddove sia dimostrato che tale scelta sia dipesa, non già da mera inerzia, ma da un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che aveva dato origine all ‘ altrui responsabilità aggravata, interesse da valutare nel caso concreto.
Nella specie, invece, l’azione risarcitoria derivante dal preteso abuso del processo esecutivo, che si assume iniziato e portato a termine per un credito (che all’esito dell’opposizione si è accertato essere) inesistente, era certamente proponibile nel giudizio di opposizione all’esecuzione e la corte d’appello, in realtà,
neanche ha accertato se vi fosse un interesse specifico dell’opponente a non proporre la relativa domanda in quel giudizio, limitandosi (anche se erroneamente sul piano giuridico, nonché contraddittoriamente sul piano logico, come già chiarito) ad affermare che si tratterebbe in realtà di due azioni diverse, in quanto l’abuso del processo avrebbe provocato un peculiare danno (quello della perdita del diritto di abitazione), avente una sua autonoma specificità.
1.5 In realtà, i giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di azione risarcitoria per responsabilità processuale aggravata, secondo i quali le ipotesi di responsabilità configurate dall’art. 96 c.p.c. (quanto meno nei primi due commi, prescindendo dal terzo comma, di più recente introduzione) costituiscono fattispecie speciali di responsabilità civile in rapporto a quella generale prevista dall’art. 2043 c.c., e la loro specificità (che ne giustifica la particolare disciplina, anche sul piano della tutela giudiziale) è costituita proprio dalla peculiare conAVV_NOTAIOa illecita dannosa, rappresentata da un comportamento processuale, che nel caso dell ‘art. 96, comma 2, c.p.c., che qui viene certamente in rilievo, si concretizza -tra l’altro nell’imprudente esercizio dell’azione esecutiva, nella specie in virtù di un atto stragiudiziale dotato di tale efficacia esecutiva, ma relativo a un credito inesistente (come successivamente accertato).
Non essendo, peraltro, possibile alcun concorso tra la fattispecie generale di cui all’art. 2043 c.c. e quella speciale di cui all’art. 96 c.p.c., come appena chiarito, il danno, di qualunque tipo o natura che sia riconducibile all’imprudente esercizio dell’azione esecutiva in virtù di un atto stragiudiziale dotato di efficacia esecutiva, ma relativo a un diritto di credito (che successivamente si accerti) inesistente, è soggetto esclusivamente alla speciale disciplina di cui all’art. 96, comma 2, c.p.c. (c fr.,
in proposito, Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, Rv. 644286 -01: « l’art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una conAVV_NOTAIOa di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito »; conf.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010, Rv. 611867: « l’art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità »; nel medesimo senso, ex multis : Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2129 del 27/05/1975, Rv. 375884; Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 04/10/1976, Rv. 382031; Sez. 1, Sentenza n. 2672 del 19/04/1983, Rv. 427561; Sez. U, Sentenza n. 874 del 06/02/1984, Rv. 433073; Sez. 1, Sentenza n. 8336 del 08/07/1992, Rv. 478101; Sez. 1, Sentenza n. 864 del 28/01/1994, Rv. 485142; Sez. 3, Sentenza n. 3534 del 23/04/1997, Rv. 503894 -01; Sez. 1, Sentenza n. 4624 del 07/05/1998, Rv. 515203; Sez. 1, Sentenza n. 4841 del 19/05/1999, Rv. 526392; Sez. 2, Sentenza n. 4816 del 14/04/2000, Rv. 535685; Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 23/04/2001, Rv. 546257; Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001, Rv. 547752; Sez. 2, Sentenza n. 3573 del
12/03/2002, Rv. 553021; Sez. 3, Sentenza n. 8239 del 24/05/2003, Rv. 563527 -01; Sez. 1, Sentenza n. 5734 del 23/03/2004, Rv. 571408 -01; Sez. 3, Sentenza n. 13455 del 20/07/2004, Rv. 574705; Sez. 3, Sentenza n. 6116 del 20/03/2006, Rv. 587920; Sez. 3, Sentenza n. 9297 del 18/04/2007, Rv. 597711; Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007, Rv. 597588 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16308 del 24/07/2007, Rv. 599442; Sez. 3, Sentenza n. 24538 del 20/11/2009, Rv. 610752; Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010, Rv. 611867 -01; Sez. 3, Sentenza n. 10960 del 06/05/2010, Rv. 612644 -01; Sez. 3, Sentenza n. 18344 del 06/08/2010, Rv. 614188; Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011, Rv. 619216 -01; Sez. 3, Sentenza n. 1590 del 23/01/2013, Rv. 625062 -01; Sez. 3, Sentenza n. 14653 del 14/07/2015, Rv. 636291 -01; Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 25/01/2016, Rv. 638319 -01; Sez. 1, Sentenza n. 7592 del 15/04/2016, Rv. 639259 -01; Sez. 1, Sentenza n. 10518 del 20/05/2016, Rv. 639812 -01; Sez. 3, Sentenza n. 28527 del 08/11/2018, Rv. 651656 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 32029 del 09/12/2019, Rv. 655961 -01; Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 -02; Sez. 3, Ordinanza n. 13244 del 15/05/2023, Rv. 667833 – 01).
La piana applicazione di tali principi avrebbe dovuto condurre a negare l’ammissibilità della proposizione dell’azione risarcitoria, da parte del COGNOME, in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello di opposizione all’esecuzione in cui era stata fatta valere l’illegittimo esercizio dell’azione esecutiva.
1.6 È opportuno, altresì, sottolineare che la causa petendi dell’azione in concreto esercitata dall’attore è, nella specie, certamente da inquadrare nella previsione di cui all’art. 96, comma 2, c.p.c., in quanto il fatto illecito deAVV_NOTAIOo come causa del danno è costituito da una conAVV_NOTAIOa di carattere processuale, cioè l’avere esercitato in modo illegittimi ed imprudente l’azione
esecutiva, sottoponendo a pignoramento un bene immobile del preteso debitore in virtù di un credito inesistente, secondo quanto espressamente previsto dalla suddetta disposizione.
Ne discende, inevitabilmente, la radicale inammissibilità della predetta azione, proponibile, secondo la richiamata costante giurisprudenza di questa Corte, esclusivamente nel giudizio di merito (e segnatamente nel giudizio di opposizione all’esecuzione, nella specifica fattispecie dell’incauto esercizio dell’azione esecutiva), non invece, come avvenuto nella specie, in un autonomo giudizio.
1.7 In definitiva, i n ragione dell’originaria improponibilità della domanda avanzata dall’ attore, questione specificamente oggetto dei motivi di ricorso in esame, ma, comunque, rilevabile anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., la sentenza impugnata va cassata e la controversia può essere decisa nel merito, con la dichiarazione di tale improponibilità.
Ciò determina l’assorbimento di ogni altra questione e di tutti i restanti motivi dei ricorsi, proposti sia in via principale che in via incidentale.
Sono accolti il primo motivo del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE e il secondo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, assorbiti tutti gli altri motivi dei ricorsi principale ed incidentali. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, le domande proposte dal COGNOME sono dichiarate inammissibili.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione delle peculiarità della vicenda, sostanziale e processuale, che ha dato luogo alla controversia, delle oggettive difficoltà interpretative nella ricostruzione dell’esatto ambito di applicazione della disciplina processuale dell’azione ris arcitoria per responsabilità processuale
aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., nonché dello stesso andamento del giudizio di merito.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il primo motivo del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE e il secondo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, assorbiti tutti gli altri motivi dei ricorsi principale ed incidentali;
-cassa , per l’effetto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibili le domande proposte dal COGNOME;
-dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio .
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-