Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13680 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13680 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18795-2020 proposto da:
COGNOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 5338/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/10/2019 R.G.N. 82/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
Responsabilità
precontrattuale
Risarcimento del danno
R.G.N. 18795/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 21/01/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello proposto da COGNOME Alessandro contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1304/2015, condannava il COGNOME al pagamento, in favore di NOME a titolo di risarcimento per responsabilità precontrattuale della somma di € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Per quanto qui interessa, mentre il Tribunale aveva accolto il ricorso di COGNOME NOME limitatamente alla domanda subordinata di risarcimento per danni da perdita di chance , quantificati in € 4.500,00, secondo le retribuzioni non corrisposte per un contratto di arruolamento non perfezionatosi , la Corte territoriale, nell’accogliere parzialmente l’appello di COGNOME NOME, ha ridotto ad € 2.000,00 le somme da questo dovute alla COGNOME, a titolo di responsabilità precontrattuale e di risarcimento del danno costituito dall’interesse negativo, liquidato in via equitativa.
Avverso tale decisione NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
COGNOME Alessandro è rimasto mero intimato, non avendo svolto difese in questa sede.
La Presidente delegata ex art. 380 bis c.p.c. novellato, con atto depositato il 8.4.2024, ha proposto la definizione del ricorso per cassazione in termini di infondatezza.
Il difensore della ricorrente ha depositato procura speciale ulteriore in proprio favore ai fini della ‘prosecuzione del giudizio’, e successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In ordine al primo motivo, rubricato: ‘Violazione di legge -erronea applicazione del principio di non contestazione (artt. 115 e 416 c.p.c.) -mancata valutazione di fatti rilevanti ai fini del decidere (art. 115 c.p.c.)’, si osserva quanto segue.
Assume la ricorrente, nell’ambito dello sviluppo di tale censura, che .
Non sussiste, tuttavia, alcuna violazione dell’art. 115 c.p.c., sia perché la Corte di merito ha specificato ‘di norma’, sia perché trattasi di un’argomentazione non decisiva nell’intero impianto motivazionale.
Ne l secondo motivo, rubricato: ‘Violazione di legge erronea applicazione del principio di valutazione equitativa (art. 1226 c.c.’, s i assume che: ‘La Corte di Appello ha erroneamente fatto ricorso alla determinazione equitativa del danno da interesse negativo, laddove il relativo danno è invece provato nel suo preciso ammontare. Essendo infatti altro dato acquisito al processo che l’importo di € 1500,00, come correttamente argomentato dal Giudice di prime cure, costituisce l’importo base di qualsivoglia con tratto marittimo, ne deriva che il risarcimento a tale titolo spettante era
facilmente provato nella misura di euro 4.500’ ).
L ‘ assunto della lavoratrice secondo cui il danno doveva essere rapportato alle retribuzioni perdute è infondato.
La ricorrente omisso medio si duole del fatto che la Corte territoriale abbia determinato in via equitativa ‘il danno da interesse negativo’.
4.1. Non considera la stessa che il caso in grado d’appello, come già in primo grado, era rimasto inquadrato nell’ambito della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., sicché la Corte aveva esattamente considerato che tale tipo di responsabilità ‘comporta l’obbligo del risarcimento nei limiti del cosiddetto interesse negativo, vale a dire dell’interesse a non essere lesi nell’esercizio della propria libertà negoziale. Ciò comporta che il danno dell’interesse negativo debba essere tenuto distinto dal l’interesse positivo di natura contrattuale, quale interesse all’esecuzione del contratto.
Ha errato dunque il primo giudice quando ha invece attribuito alla Esposito un risarcimento commisurato tout court al periodo dell’imbarco non concretizzatosi, vale a dire per l’appunto l’interesse positivo. Il danno dell’interesse negativo consiste invece nel pregiudizio che il soggetto subisce per aver inutilmente confidato nella conclusione del contratto: pertanto egli avrà diritto al risarcimento del danno consistente nelle spese inutilmente sostenute e nella perdita di favorevoli occasioni contrattuali.
Ebbene, nel caso di specie la COGNOME non ha allegato di avere sostenuto alcuna spesa, ma ha addotto di avere dovuto rinunciare ad una occasione di imbarco alternativa a bordo di
altra imbarcazione denominata ‘ Nessun dorma ‘ .
Sebbene tale circostanza non sia stata direttamente dimostrata, si deve rilevare che l’odierna parte appellante non la ha minimamente contestata, dovendosi pertanto considerarla come acquisita al processo.
Tuttavia la COGNOME ha omesso di indicare quale sarebbe stato l’introito che le sarebbe derivato dall’imbarco alternativo, non fornendo utili indicazioni per la liquidazione del danno, che per quanto sopra esposto non può essere quantificato nelle retribuzioni non percepite dall’odierna appellante per il mancato perfezionamento del contratto’ (così alle pagg. 6 -7 dell’impugnata sentenza).
4.2. Segue in sentenza la parte di motivazione dedicata alla nuova liquidazione equitativa del danno in questione, che è la parte che la ricorrente censura anche nel secondo motivo di ricorso (cfr. pag. 10 del ricorso).
4.3. Dunque, la ricorrente non ha specificamente impugnato tutta la precedente parte motiva su riportata che costituisce premessa e presupposto del ricorso alla liquidazione equitativa operata dai giudici di secondo grado.
Nota, inoltre, il Collegio che la ricorrente deduce una sorta di fatto notorio quando assume come ‘altro dato acquisito al processo che l’importo di € 1500,00, come correttamente argomentato dal Giudice di prime cure, costituisce l’importo base di qualsivoglia contratto marittimo’.
Tanto, comunque, non risulta affatto dalla sentenza qui impugnata, né la ricorrente ha specificato in quale punto della propria sentenza il Tribunale avesse argomentato nel senso
dalla stessa sostenuto, piuttosto che far leva sull’importo complessivo delle retribuzioni non percepite per il mancato perfezionamento del contratto con l’altra parte per la liquidazione del danno.
6 . Quanto al terzo motivo, rubricato: ‘Violazione di legge -erronea decurtazione delle voci di danno (art. 1223 c.c.)’, oltre agli elementi già considerati nell’esaminare i precedenti motivi, la Corte d’appello ha tenuto conto ‘che comunque la COGNOME ha già percepito la somma di € 2.000,00 pur non avendo di fatto eseguito alcuna prestazione lavorativa in favore del Forte’.
Ebbene, si tratta di emergenza che, in base ai principi di diritto richiamati nella proposta di definizione anticipata, ben poteva essere valorizzata ai fini di una liquidazione equitativa del danno in relazione all’interesse negativo.
Del resto, la ricorrente nello svolgimento della censura in esame deduce una causale della percezione di quella somma che non corrisponde all’accertamento fattuale operato dalla Corte di merito (cfr. pagg. 11-12 del ricorso).
Per l’ultimo motivo di ricorso, esso è infondato giacché la ragione della compensazione parziale riposa nel parziale accoglimento della domanda, come peraltro osservato nella proposta, in adesione a Cass. Sez.Un., 32061/2022.
La ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese, in difetto di difese dell’intimato, sicché non trova nella specie applicazione l’art. 96, comma terzo, c.p.c. (richiamato da ll’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c. novellato ), il
cui presupposto è costituito da ‘una pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91’ stesso codice di rito, pronuncia nella specie non intervenuta. Siccome il giudizio di legittimità viene definito in conformità alla proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, cit. dev ‘ essere applicato solo il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 1.800,00, ex art. 96, comma quarto, c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 21.1.2025.
La Presidente NOME COGNOME