Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10474 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
Oggetto: Responsabilità precontrattuale.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10242/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO; rappresenta ta e difesa dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 2510 /2020 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 7 ottobre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
A.C. 13/02/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.2797/2019 il Tribunale di Milano, in accoglimento dell ‘ opposizione proposta da NOME COGNOME, revocò il decreto con cui gli era stato ingiunto di pagare alla RAGIONE_SOCIALE la somma di Euro 29.793,62, oltre interessi e spese, da quella pretesa a titolo di corrispettivo per l’utilizzo non autorizzato dell’apparecchiatura ‘Lasericemed’ e per la fornitura di materiale gel da utilizzare con lo stesso strumento.
Sull’impugnazione proposta dalla società ingiungente, la Corte d’appello di Milano, con sentenza 7 ottobre 2020, n. 2510, in parziale riforma della gravata sentenza, ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo, ma ha condannato NOME COGNOME al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di Euro 9.439,65, oltre rivalutazione ed interessi.
La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
-l’ eccezione di parte appellata circa la mancata produzione, da parte dell’ appellante (già ricorrente in INDIRIZZO) dell’ estratto autentico delle scritture contabili, non era rilevante, atteso che, in seguito all ‘ opposizione a decreto ingiuntivo, era stato introdotto un ordinario giudizio a cognizione piena con conseguente dovere del giudice di pronunciare sul merito del diritto azionato anche in mancanza delle condizioni previste dagli artt. 633 e ss. per la concessione del decreto medesimo;
ciò posto, nella fattispecie, già con il ricorso monitorio la RAGIONE_SOCIALE aveva proposto, sia pure in via subordinata, oltre alla domanda di adempimento, quella risarcitoria per responsabilità precontrattuale di NOME COGNOME, poi coltivata nella fase di merito;
questa domanda era fondata in quanto: a) tra le parti era stato stipulato un contratto ‘ Prova e C ompra’ di un’ apparecchiatura elettromedicale per la riabilitazione in campo ortopedico, in base al quale il sig. COGNOME, verso il corrispettivo di Euro 2.440,00, aveva ricevuto per un mese di tempo (dal 22 aprile 2015 al 22 maggio 2015) il detto apparecchio per utilizzarlo in prova e decidere se acquistarlo, con la previsione che, in caso di mancato acquisto,
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avrebbe dovuto provvedere alla sua restituzione, mentre, in caso di acquisto, la somma già versata sarebbe stata intesa come caparra confirmatoria da defalcarsi dal prezzo complessivo di vendita; in ogni caso, il contratto con formula ‘ Prova e C ompra’ aveva unicamente lo scopo di consentire l’uso temporaneo dell’app a recchio in funzione della sua valutazione per l’eventuale acquisto e non poteva essere tramutato in noleggio; b) dalle e-mails scambiate tra NOME COGNOME e il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, che erano state prodotte in giudizio, risultava che già prima dell’ inizio dei trenta giorni di prova l’acquirente aveva manifestato l’intenzione di provvedere al successivo acquisto dell’apparecchiatura, avvalendosi, al riguardo, di un leasing già approvato dalla sua banca o, comunque, in via di approvazione; c) questa intenzione era stata, poi, reiteratamente confermata in numerosi messaggi scambiati tra le parti sino al 30 giugno 2005, per lo più aventi ad oggetto, anche con il coinvolgimento della dire ttrice dell’ istituto di credito del sig. COGNOME, aggiornamenti e rassicurazioni circa la prossima definizione della pratica di leasing; d) peraltro, dal 30 giugno 2015, ad onta dei numerosi messaggi inviatigli dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME non aveva più risposto sinché, in data 22 luglio 2015, la RAGIONE_SOCIALE aveva emesso due fatture, una relativa al materiale procurato e non pagato, l’altra relativa all’indebito sfruttamento del macchinario dal 24 maggio al 22 luglio 2015; e) solo in data 8 agosto 2015, NOME COGNOME, ricevute le fatture, aveva inviato una e-mail con cui aveva invitato la RAGIONE_SOCIALE a ritirare il macchinario, asserendo di rinnovare un precedente (ma non provato) invito in tal senso; f) in data 3 settembre 2015, dopo le ferie estive, la RAGIONE_SOCIALE aveva emesso una nuova fattura, relativa al periodo 23 luglio 2015-8 agosto 2015, e, sulla base dell’invito ricevuto in tale data, aveva preavvisato con una e-mail che avrebbe provveduto lo stesso giorno al ritiro dell ‘apparecchio ; ritiro posticipato al 17 settembre (a causa della non disponibilità del detentore) e seguì to dall’emissione di un a nota pro-forma di addebito del noleggio per l’ulteriore periodo dal 3 settembre al 17 settembre;
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– alla luce di questi accertamenti, sussisteva la dedotta responsabilità precontrattuale di NOME COGNOME per condotta contraria a buona fede nelle trattative, poiché egli , dopo avere (dall’aprile al giugno 2015) reiteratamente manifestato l’intenzione di concludere l’ acquisto rappresentando che il proprio istituto di credito gli aveva concesso (o stava comunque per concedergli) apposito leasing, a far tempo dal 30 giugno 2015 aveva interrotto ogni comunicazione, recedendo ingiustificatamente dalle trattative e evitando di dare alcun avviso in ordine all ‘eventuale diniego del finanziamento richiesto;
-quanto al danno, da contenersi nei limiti del c.d. interesse ‘negativo’ (consistente nella perdita del vantaggio che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto ottenere dalla vendita o dal noleggio del macchinario ad altri aspiranti acquirenti e nelle spese che avrebbe evitato non impegnandosi in inutili trattative con il sig. COGNOME), esso doveva essere quantificato nell’importo di Euro 9.439,65 (da accrescere, stante la natura di debito di valore, della rivalutazione monetaria e degli interessi): importo risultante dalla moltiplicazione della somma giornaliera dovuta per il periodo di prova (Euro 81,33) per il numero complessivo di giorni di utilizzo non autorizzato dello strumento (non potendosi liquidare il maggior importo giornaliero di Euro 250,00, previsto dalle fatture poste a fondamento del revocando provvedimento monitorio) e dalla successiva sommatoria, all’importo così ottenuto, della somma pari al corrispettivo della vendita dei materiali non pagati di cui alla prima fattura emessa il 22 luglio 2015 (Euro 2.083,62).
Propone ricorso per cassazione NOME AVV_NOTAIO, sulla base di sei motivi.
Risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte.
Non sono state depositate memorie.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo viene denunciata « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 633634 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, c. I, n. 3 c.p.c. ».
Il ricorrente -sulla premessa che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 n. 1 e 634, secondo comma cod. proc. civ., ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, sono prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e ss. cod. civ., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture -lamenta la « mancata allegazione di tali asseverazioni » da parte della RAGIONE_SOCIALE, la quale si era limitata a produrre come documenti comprovanti l’asserito credito le fatture n. 29, 30 e 35 del 2015, nonché la nota pro forma n. 14.
Con il secondo motivo viene denunciata la « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 633-634636 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, c. I, n. 5 c.p.c. ».
Il ricorrente si duole che la RAGIONE_SOCIALE, pur essendo una società commerciale e non un libero professionista, avesse posto a fondamento dell’istanza monitoria, oltre alle fatture, la nota pro forma n.14.
2.1. I primi due motivi di ricorso -da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione -sono manifestamente inammissibili, in quanto non si confrontano con la ratio della sentenza impugnata e difettano di specificità in relazione al tenore della statuizione con essa emessa.
La Corte di merito ha infatti confermato la revoca del decreto ingiuntivo e ha esaminato la domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale, proposta in via subordinata rispetto a quella principale monitoria, sulla premessa che, in seguito all’introduzione del giudizio di opposizione, incomba sul giudice il dovere di provvedere sul diritto azionato anche in ipotesi di insussistenza delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo.
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La statuizione di condanna è stata quindi emessa nei confronti di NOME COGNOME e in favore della RAGIONE_SOCIALE, non già sulla base dell’ accoglimento della domanda monitoria, bensì sulla base dell’ accertamento della sua culpa in contrahendo per violazione dell ‘art.1337 c od. proc. civ. e del dovere di comportarsi secondo buona fede nelle trattative.
Rispetto alla ratio della statuizione, i motivi esaminati sono dunque del tutto distonici, limitandosi a ribadire le ragioni (al limite, rilevanti ai soli fini della regolazione delle spese del procedimento monitorio) di opposizione al decreto ingiuntivo di cui il Tribunale prima e la Corte d’appello poi avevano invece disposto la revoca; essi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Con il terzo motivo viene denunciata la « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360, c. I, n. 3 c.p.c. ».
Il ricorrente premette che l ‘unico documento che regolava il suo rapporto con la RAGIONE_SOCIALE era il contratto denominato ‘Formula Prova e Compra ‘ , il quale disponeva che lo scopo della promozione era solamente ad uso di valutazione dell’apparecchio e non avrebbe potuto in nessun caso essere tramutato in noleggio.
Ciò premesso, NOME COGNOME sostiene che, in presenza di tale chiara previsione, indebitamente la Corte d’appello, distanziandosi notevolmente dal tenore letterale del contratto, avrebbe desunto l’esistenza di una comune volontà delle parti intesa a porre in essere un – improbabile e mai condiviso – contratto di noleggio.
3.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile per evidente eccentricità in relazione alla ratio della statuizione impugnata.
La condanna del ricorrente al risarcimento del danno non è dipesa infatti dall’interpretazione data dalla Corte d’appello al contratto ‘ Prova e C ompra’ stipulato tra le parti, ma dall’accertamento di una condotta extracontrattuale diretta a provocare alla controparte il danno ingiusto della lesione della libertà negoziale, per recesso ingiustificato e violazione della buona fede nell’ambito
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delle trattative finalizzate alla conclusione del successivo (e diverso ) contratto di acquisto definitivo del macchinario.
Con il quarto motivo viene denunciata la « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, c. I, n. 5 c.p.c. ».
Il ricorrente lamenta una doppia irriducibile contraddittorietà della motivazione, desumibile, per un verso, dal contrasto del rilievo circa la sussistenza di un accordo di compravendita con la causa del contratto di ‘C ompra e Prova ‘; per l’altro , dal contrasto del predetto rilievo con l’omessa imposizione alla società di leasing dell’acquisto del macchinario.
4.1. Anche il quarto motivo è manifestamente inammissibile.
A prescindere dall’indebito riferimento al n.5 (anziché al n.4) dell’art.360 cod. proc. civ., va osservato che, in seguito alla riformulazione della predetta disposizione , disposta dall’art. 54 del decreto -legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 c.p.c., la cui violazione -appunto deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 c od. proc. civ. -sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090).
Nella vicenda in esame, anzitutto non si integra l’essenziale condizione che esige che il dedotto vizio emerga dalla sentenza impugnata, poiché, alla stregua della stessa prospettazione del ricorrente, il contrasto non si porrebbe tra affermazioni inconciliabili, entrambi esplicitate nella motivazione, ma tra il
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rilievo della sussistenza, ab origine , di un accordo finalizzato all’acquisto del macchinario e la causa del contratto ‘ Prova e C ompra’.
Il dedotto vizio motivazionale per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in altre parole, alla stessa stregua delle allegazioni di parte ricorrente, non emergerebbe dal testo della sentenza impugnata ma dal suo raffronto con elementi assunti aliunde , particolarmente dal testo contrattuale.
In ogni caso, ove l’assorbente ragione di inammissibilità appena evidenziata non ne impedisse la delibazione nel merito, la censura veicolata con il motivo in esame sarebbe anche infondata, poiché la sentenza impugnata non ha affatto accertato la sussistenza di un contratto (preliminare) di vendita del l’apparecchio , ma ha osservato che « ancor prima della consegna del macchinario (22/07/2015) le parti si erano accordate per l’acquisto del macchinario con una formula ritenuta conveniente per il AVV_NOTAIO COGNOME, tanto che quest’ ultimo affermava che gli avevano approvato il leasing, che doveva solo essere formalizzato » (p.14 della sentenza impugnata); si tratta, con tutta evidenza, di un’ osservazione con cui il giudice del merito ha dato atto della serietà delle trattative (donde il giudizio di responsabilità per ingiustificato recesso dalle stesse) , non anche dell’avvenuta stipula di un contratto di acquisto, la cui conclusione presupponeva il perfezionamento di un negozio di finanziamento, non ancora formalizzato.
Anche il quarto motivo, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
Con il quinto motivo viene denunciata la « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, c. I, n. 5 c.p.c. ».
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia escluso la prova di contatti telefonici o via e-mail aventi ad oggetto inviti al ritiro del macchinario precedenti a quello formulato in data 8 agosto 2015; evidenzia che egli aveva invece dedotto, al riguardo, una prova per testimoni, reputata superflua dal giudice di prime cure in ragione della chiarezza ed univocità del tenore letterale del contratto intercorrente tra le parti.
5.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile.
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Per un verso, la doglianza è perplessa e rasenta l ‘incomprensibilità, atteso che non sussiste alcuna attinenza tra l’ oggetto della prova ritenuta mancante (inviti al ritiro del macchinario precedenti a quello dell’8 agosto 2015) e l’ asserita chiarezza e univocità del tenore letterale del contratto.
In secondo luogo, del tutto non pertinente è il richiamo all’art. 116 c od. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, la cui violazione sussiste, con conseguente vizio di cui all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il predetto principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass. 19/04/2021, n. 10253; Cass. 09/06/2021, n. 16016).
Con il sesto motivo viene denunciata la « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9192 c.p.c. in relazione all’art. 360, c. I, n. 3 c.p.c. ».
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia compensato solo per la metà le spese dei due gradi di merito, compresa la fase monitoria, non ostante la revoca del decreto ingiuntivo e la drastica riduzione del quantum debeatur da Euro 29.793,32 ad Euro 9.439,65.
Il motivo è manifestamente infondato.
Va, infatti, ribadito -dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte -che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis ), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità -salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) -e che trova il suo unico
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limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912).
Non sussistendo, dunque, un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese, non è sindacabile -ed è anzi pienamente conforme a diritto -la statuizione del giudice d ‘ appello che (come nella fattispecie) accerti il diritto della parte (pur parzialmente vittoriosa) ad essere rimborsata dalla controparte (pur parzialmente) soccombente, della metà delle spese processuali, compensate per la residua metà.
In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile,